0.748.127.193.32

RU **1952** 146; FF **1949** II 849 ediz. ted. FF **1949** II 841 ediz. franc.

Traduzione[^1]

# Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e la Spagna

Conchiuso il 3 agosto 1950<br />Approvata dall’Assemblea federale il 26 aprile 1951[^2]<br />Entrata in vigore il 3 agosto 1950

(Stato 17 gennaio 1990)

Il Consiglio federale Svizzero<br />e<br />il Governo spagnuolo,

considerando:

che le possibilità dell’aviazione commerciale, come mezzo di trasporto, sono considerevolmente aumentate;

che è opportuno organizzare in modo sicuro e ordinato le comunicazioni aeree regolari ed estendere per quanto possibile la cooperazione internazionale in questo campo;

che è per conseguenza necessario conchiudere tra la Svizzera e la Spagna un accordo che disciplini i trasporti aerei con l’apertura di linee regolari;

hanno a tale scopo designato i loro plenipotenziari i quali, debitamente autorizzati, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.193.32--1}
Gli aeromobili civili – commerciali o privati – di ciascuna Parte contraente fruiscono sul territorio dell’altra Parte del diritto di sorvolare tale territorio senza atterrarvi e di atterrare per scopi non commerciali sugli aeroporti aperti al traffico internazionale, a condizione che il primo e l’ultimo scalo, in ciascun paese, siano eseguiti su un aeroporto doganale.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.193.32--2}
a.  Le Parti contraenti s’accordano l’un l’altra i diritti specificati nel presente accordo e nel suo allegato per l’apertura delle aviolinee internazionali regolari definite nel presente accordo e nel suo allegato, che sorvolano o servono i loro territori rispet- tivi.

b.  Ciascuna Parte contraente designa una o più imprese di trasporti aerei per l’esercizio delle aviolinee convenute e stabilisce la data d’apertura di dette linee.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.193.32--3}
a.  Ciascuna Parte contraente deve, con riserva dell’articolo 16, rilasciare l’autoriz-zazione d’esercizio necessaria alle imprese designate dall’altra Parte contraente.

b.  Tuttavia, prima di essere autorizzate a esercitare le aviolinee convenute, le imprese designate possono essere richieste di provare davanti all’autorità aeronautica competente a rilasciare l’autorizzazione d’esercizio, che adempiono le condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti normalmente applicati da questa autorità.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.193.32--4}
L’esercizio del traffico aereo tra i loro rispettivi territori costituisce un diritto fondamentale e primordiale per le due Parti contraenti.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.193.32--5}
a.  Le tariffe sono fissate a prezzi ragionevoli, tenendo conto in particolare dell’eco-nomia dell’esercizio, di un utile normale, delle tariffe proposte dalle altre imprese che esercitano in tutto o in parte lo stesso percorso e delle caratteristiche di ciascun servizio, come la rapidità e la comodità.

b.  Le tariffe applicabili alle tratte comuni delle aviolinee definite nell’allegato non possono essere inferiori a quelle riscosse dalle imprese della Parte contraente che esercitano le aviolinee locali o regionali.

c.  La fissazione delle tariffe applicabili alle aviolinee indicate nelle tavole allegate sarà fatta, per quanto possibile, d’intesa tra le imprese designate svizzere e spagnuole.

Tali imprese procedono:
1. sia applicando le raccomandazioni approvate in base alla procedura di fissazione delle tariffe dell’Associazione dei trasporti aerei internazionali (IATA);
2. sia mediante accordo diretto, eventualmente dopo aver consultato le imprese di trasporti aerei dei terzi paesi che esercitano in tutto o in parte la stessa aviolinea.

d.  Le tariffe in tal modo convenute saranno sottoposte all’approvazione delle autorità aeronautiche di ciascuna Parte contraente almeno trenta (30) giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore; con riserva del consenso di queste autorità, tale termine potrà in casi speciali essere ridotto.

e.  Se le imprese di trasporti aerei designate non possono giungere ad un’intesa circa la fissazione di una tariffa conformemente alle disposizioni della lettera c o se una Parte contraente non approva la tariffa sottopostale conformemente alle disposizioni della lettera d, le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti cercheranno di giungere a una soluzione sodisfacente.

In ultima istanza, si farà capo all’arbitrato previsto nell’articolo 17 del presente accordo. La Parte contraente che notifica di non approvare la tariffa avrà il diritto di esigere dall’altra Parte contraente che le tariffe precedentemente in vigore siano mantenute fino a che sia stata pronunciata la sentenza arbitrale o che siano stati presi dei provvedimenti provvisori, conformemente alle disposizioni dell’articolo 17 del presente accordo.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.193.32--6}
a.  Per l’utilizzazione degli aeroporti ed altre facilitazioni concesse da una Parte contraente, le imprese designate dall’altra Parte non devono pagare tasse superiori a quelle pagate dagli aeromobili nazionali adibiti alle aviolinee internazionali del genere.

b.  I carburanti, i lubrificanti e le parti di ricambio introdotti o presi a bordo in territorio di una Parte contraente dalle imprese designate dall’altra Parte contraente o per conto di tali imprese e destinati unicamente all’uso degli aeromobili di queste imprese saranno esenti dal pagamento di dazi e godranno del trattamento nazionale o di quello della nazione più favorita per quanto concerne le spese di ispezione e le altre tasse o imposte nazionali.

c.  Gli aeromobili che le imprese designate da una Parte contraente usano sulle aviolinee convenute, come pure i carburanti, i lubrificanti, le parti di ricambio, il normale equipaggiamento e le provviste di bordo che restano negli aeromobili, saranno sul territorio dell’altra Parte contraente esenti da dazio, da spese d’ispezione e altre tasse o imposte nazionali, anche se sono usati o consumanti durante il sorvolo di detto territorio.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.193.32--7}
I certificati di navigabilità, i brevetti d’idoneità e le licenze rilasciati o convalidati da una Parte contraente e ancora valevoli saranno riconosciuti dall’altra Parte contraente per l’esercizio delle aviolinee convenute. Ciascuna Parte contraente si riserva tuttavia il diritto di non riconoscere per la circolazione al disopra del suo territorio i brevetti d’idoneità e le licenze rilasciati ai suoi cittadini da un altro Stato.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.193.32--8}
a.  Le leggi e i regolamenti in vigore sul territorio di una delle Parti contraenti e concernenti l’entrata e l’uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale o i voli di questi aeromobili al disopra di detto territorio si applicheranno agli aeromobili delle imprese dell’altra Parte contraente.

b.  Le leggi e i regolamenti che disciplinano sul territorio di una delle Parti contraenti l’entrata, la permanenza e l’uscita di passeggeri, equipaggi, invii postali o merci, come pure quelli contraenti le modalità, la polizia, l’immigrazione, l’emigrazione, i passaporti, la dogana, la quarantena e le valute, si applicheranno ai passeggeri, equipaggi, invii postali o merci trasportati dagli aeromobili delle imprese designate dall’altra Parte contraente quando questi aeromobili si trovano sul detto territorio.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.193.32--9}
Ciascuna Parte contraente si riserva, di massima, il diritto di esercitare i suoi propri trasporti di cabotaggio.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.193.32--10}
Le amministrazioni postali dei due Stati regoleranno fra di loro l’utilizzazione delle linee per il trasporto d’invii postali.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.193.32--11}
Le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti fissano di comune accordo le facilitazioni minime indispensabili che esse si concedono reciprocamente per quanto concerne gli impianti e i servizi negli aeroporti e sulle aviolinee, allo scopo di favorire la navigazione aerea: sono in particolare compresi i sistemi di sicurezza aerea, lo scambio d’informazioni, le lingue e unità di misura da usare e i codici cifrati.

Le facilitazioni e i servizi saranno concessi con reciproca comprensione ed entro i limiti delle possibilità effettive di ciascuna Parte contraente, in concordanza per quanto possibile con le norme internazionali in vigore.

##### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.193.32--12}
L’emissione dei biglietti di passaggio e dei documenti necessari per il traffico aereo internazionale deve essere fatta conformemente alle disposizioni emanate dalle Parti contraenti. Siffatte disposizioni non assumeranno in nessun caso carattere discriminate rispetto all’una o all’altra Parte contraente.

##### **Art. 13** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.193.32--13}
Fino a quando l’entrata di stranieri nei due paesi sarà soggetta alle formalità del visto, gli equipaggi iscritti negli elenchi di bordo degli aeromobili dei due paesi adibiti alle aviolinee saranno esenti dal visto obbligatorio. Essi dovranno essere in possesso di un passaporto valido e di un documento d’identità rilasciato dall’impresa di trasporti aerei alla quale appartengono.

##### **Art. 14** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.193.32--14}
Ciascuna Parte contraente può, con riserva dell’autorizzazione delle autorità aeronautiche competenti, mantenere il suo personale tecnico e amministrativo negli aeroporti dell’altra Parte contraente.

##### **Art. 15** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.193.32--15}
Se le persone o i beni di cittadini di una Parte contraente subiscono danni sugli aeromobili dell’altra Parte contraente, le rispettive autorità aeronautiche faranno tutto il possibile affinchè le indennità dovute agli interessati o agli aventi diritto siano pagate il più presto possibile.

##### **Art. 16** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.193.32--16}
a.  Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di rifiutare o di revocare un’autoriz-zazione d’esercizio a un’impresa designata dall’altra Parte contraente, qualora non abbia la prova che una parte importante della proprietà e il controllo effettivo di questa impresa sono nelle mani di cittadini di una o dell’altra Parte contraente, o quando l’impresa non si conforma alle leggi e ai regolamenti di cui è cenno all’articolo 8, o non adempie gli obblighi derivanti dal presente accordo.

b.  Quando una Parte contraente desidera far valere il diritto previsto nella lettera precedente, la sua autorità aeronautica notifica immediatamente a quella dell’altra Parte contraente la sua decisione di sospendere o di revocare l’esercizio dei diritti concessi all’impresa designata, specificando i fatti accertati su cui la decisione si fonda e, qualora ciò sia il caso, le norme e le disposizioni del presente accordo o della legislazione interna che sarebbero state violate.

c.  Ciascuna Parte contraente è informata dall’altra Parte contraente delle infrazioni che il personale della sua o delle sue imprese concessionarie ha commesso sul territorio dell’altra Parte. Se l’infrazione è grave, le autorità competenti hanno il diritto di esigere la sostituzione del o dei responsabili.

##### **Art. 17** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.193.32--17}
a.  Salve restando le altre disposizioni del presente accordo o del suo allegato, le contestazioni che dovessero sorgere tra le Parti contraenti circa l’interpretazione o l’applicazione di detto accordo o del suo allegato e che non potessero essere risolte mediante trattative dirette saranno portate davanti ad un tribunale arbitrale di tre membri, due dei quali saranno designati da ciascuna Parte contraente in ragione di uno per parte; il terzo membro, che non può avere la cittadinanza di una Parte contraente, sarà scelto dagli altri due. Ciascuna Parte contraente designa il suo arbitro entro due mesi dopo che una Parte contraente ha consegnato all’altra Parte la nota in cui è domandato l’arbitrato; il terzo membro sarà scelto entro il mese susseguente al primo periodo di due mesi.

b.  Se una Parte contraente non ha designato il suo arbitro entro il termine di due mesi o se non può essere raggiunta un’intesa, entro il termine previsto, circa la scelta del terzo arbitro, la contestazione sarà sottoposta alla Commissione permanente di conciliazione, istituita dal Trattato di conciliazione e di regolamento giudiziario tra la Svizzera e la Spagna, conchiuso a Madrid il 20 aprile 1926[^3].

c.  Le Parti contraenti si impegnano a conformarsi a qualsiasi decisione ed eventualmente alle misure provvisorie che potessero essere prese nel corso della procedura arbitrale.

##### **Art. 18** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.193.32--18}
a.  Il presente accordo entra in vigore alla data della sua firma e sostituisce l’Accordo provvisorio tra la Svizzera e la Spagna sulla navigazione aerea, conchiuso a Madrid il 17 luglio 1946[^4].

b.  Esso sarà ratificato entro il più breve termine possibile e le ratificazioni saranno debitamente notificate mediante scambio di note.

c.  In caso di entrata in vigore di una convenzione multilaterale sulla navigazione aerea, ratificata dalle due Parti contraenti, il presente accordo e il suo allegato saranno modificati conformemente alle disposizioni della convenzione.

d.  Le autorità aeronautiche delle Parti contraenti possono convenire modificazioni all’allegato.

e.  Se una Parte contraente ha l’intenzione di disdire il presente accordo, essa deve domandare di consultarsi con l’altra Parte contraente, con riferimento al presente articolo. Nel caso in cui non sia stata raggiunta un’intesa entro il termine di sessanta (60) giorni a contare dalla data in cui la domanda è stata fatta, la prima Parte contraente può notificare la sua disdetta all’altra Parte contraente. La notificazione dev’essere fatta in via diplomatica e l’accordo cesserà d’essere in vigore centoventi (120) giorni dopo la notificazione. Questa può tuttavia essere ritirata di comune accordo prima della scadenza del termine.

Fatto a San Sebastiano, il 3 agosto 1950, in doppio esemplare, nelle lingue francese e spagnuola, l’una e l’altra facendo parimente fede.

| Per il<br>Consiglio federale svizzero: | Per il<br>Governo spagnuolo: |
| --- | --- |
| Broye | Alberto Martin Artajo |

(Articoli 2, 5, 17 e 18 dell’Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e<br />la Spagna, del 3 agosto 1950)1.  Le imprese designata dall’altra Parte contraente fruiscono, sul territorio di ciascuna Parte contraente, del diritto di transito e del diritto di scalo per scopi non commerciali, con la possibilità di utilizzare gli aeroporti e le altre facilitazioni concesse per il traffico internazionale; esse fruiranno inoltre, nei punti indicati dalle tavole qui appresso, del diritto d’imbarcare e di quello di sbarcare, nel traffico internazionale, passeggeri, invii postali e merci, alle condizioni previste dall’accordo e dal presente allegato.2.  La capacità di trasporto offerta dalle imprese designate dalle due Parti contraenti dev’essere in stretto rapporto con la richiesta di traffico.3.  Le imprese designate delle Parti contraenti fruiscono di possibilità eguali ed eque di esercitare, tra i territori delle Parti stesse, le aviolinee convenute.4.  Le imprese designate da ciascuna Parte contraente devono tener conto, nell’esercizio delle aviolinee convenute, degli interessi delle imprese designate dall’altra Parte contraente, per non pregiudicare indebitamente le aviolinee che queste esercitano sulla stessa rotta o su parte di essa.5.  Le aviolinee convenute perseguiranno essenzialmente lo scopo di offrire una capacità di trasporto adeguata alla richiesta di traffico tra il paese cui l’impresa appar-<br />tiene e quello di ultima destinazione del traffico.6. a. Il diritto di un’impresa designata da una Parte contraente di imbarcare e di sbarcare, nei punti e sulle aviolinee indicati, del traffico internazionale tra il territorio dell’altra Parte contraente e di terzi paesi sarà esercitato unicamente a titolo completivo secondo i bisogni del traffico tra ciascuno di questi terzi paesi e il territorio della Parte contraente che ha designato l’impresa. In caso di obiezioni da parte di uno di questi terzi paesi, gli interessati si consulteranno per applicare questi principî al caso concreto.
b. L’offerta concernente la capacità di trasporto dovrà essere in rapporto con i bisogni della zona attraversata dall’aviolinea; gli interessi delle aviolinee locali e regionali devono essere rispettati.
c. …[^5]San Sebastian, 3 agosto 1950.

| Per il<br>Consiglio federale svizzero: | Per il<br>Governo spagnuolo: |
| --- | --- |
| Broye | Alberto Martin Artajo |

### Tavola delle linee {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.193.32--annex-1}
Tavola I

Linee sulle quali le imprese designata dalla Svizzera possono esercitare servizi aerei:
1. Da punti in Svizzera a Barcelona
2. Da punti in Svizzera a Madrid
3. Da punti in Svizzera a Malaga
4. Da punti in Svizzera a Las Palmas o Tenerife
5. Da punti in Svizzera a Valencia
6. Da punti in Svizzera a Bilbao.

Tavola II

Linee sulle quali le imprese designate dalla Spagna possono esercitare servizi aerei:
1. Da punti in Spagna a Ginevra
2. Da punti in Spagna a Zurigo
3. Da punti in Spagna a Basilea
4. Da punti in Spagna a Berna.

Nota I

Le linee delle tavola I e II possono essere esercitate da servizi che fanno scalo anche in punti di Paesi terzi. Tuttavia i diritti di 5^a^libertà potranno essere esercitati solo se espressamente concessi dalle autorità aeronautiche dell’altra Parte Contraente.

Nota II

Per quanto concerne le linee menzionate nelle Tavole I e II resta inteso che i diritti accordati a un’impresa designata da una Parte, allo scopo di garantire l’esercizio di un servizio, includono, per l’impresa designata dall’altra Parte, il diritto di servire lo stesso punto nel primo Paese. Al fine di sviluppare armoniosamente il traffico aereo tra i due Paesi e permettere un migliore impiego dei diritti accordati, le autorità dei due Paesi si sforzeranno di intensificare la cooperazione tra le imprese designate da ciascuna Parte agevolando gli accordi che dette imprese dovessero all’uopo concludere.

Nota III

Riguardo alla Tavola II e alle disposizioni delle Nota I, le imprese designate dalla Spagna potranno esercitare una linea tra i punti in Spagna via un punto in Svizzera e un punto a scelta tra Oslo, Stoccolma o Helsinki con diritti di 5^a^libertà come anche una linea tra punti in Spagna via un punto in Svizzera e un punto a scelto tra la Cecoslovacchia, l’Ungheria o la Polonia con diritti di 5^a^libertà. Su ciascuna di dette linee l’impresa designata dalla Spagna potrà cambiare il punto selezionato.

[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^2]: Art. 1 del DF del 26 aprile 1951 (RU  **1951**  585)
[^3]: RS  **0.193.413.32**
[^4]: (CS **13** 631)
[^5]: Abrogato mediante scambio di lettere del 1° luglio 1968/15. ottobre 1968 (RU  **1968**  1421)