0.747.224.33

^^CS **13** 479

Traduzione*[^1]* 

# Convenzione

fra la Svizzera e il Granducato di Baden sulle regole che devono essere osservate dalle autorità del Granducato di Baden e da quelle<br />dei Cantoni svizzeri circa la costruzione, la sorveglianza dell’esercizio<br />e la manutenzione dei traghetti pubblici tra le rive svizzere e badesi<br />del Reno, da Sciaffusa a Basilea

(Del 25 febbraio/7 marzo 1896)

1.  L’approvazione di nuovi traghetti pubblici sulla precitata tratta del Reno, così come dell’entrata in servizio di un nuovo imprenditore per l’esercizio di un traghetto già esistente dev’essere data dalle competenti autorità degli Stati rivieraschi solo quando esse siano cadute d’accordo in merito alla costruzione del traghetto, rispettivamente all’entrata in servizio del nuovo imprenditore, ed ai punti concernenti gli interessi comuni degli Stati rivieraschi.

2.  Le prescrizioni di polizia relative alla costruzione, all’esercizio e alla manutenzione dei traghetti pubblici in parola devono essere concordanti su tutti i punti che toccano gl’interessi comuni degli Stati rivieraschi.

Le disposizioni che non dipendono dalle particolari circostanze locali e possono quindi essere emanate in modo uniforme per tutti i traghetti di cui si tratta saranno stabilite rispetto alla tratta del Reno da Sciaffusa a Basilea concordemente per entrambi ali Stati rivieraschi, in conformità delle Prescrizioni annesse alla presente Convenzione.

Ove occorra inoltre emanare delle prescrizioni di polizia*speciali,* vuoi perchè per determinate materie l’autorità di polizia locale è – secondo il diritto del paese – sola competente alla regolamentazione delle stesse, vuoi perchè tale regolamentazione appare consigliata dalla sua peculiare importanza locale (ad esempio per la fissazione delle ore e delle tasse del traghetto, dei segnali particolari della chiatta, delle limitazioni richieste dall’interesse della dogana) siffatte prescrizioni dovranno, in quanto siano in giuoco interessi comuni, essere emanate solo dopo che le competenti autorità degli Stati rivieraschi si siano accordate sul loro tenore.

3.  La sorveglianza sull’esercizio e la manutenzione delle chiatte lungo la surriferita tratta del Reno sarà esercitata dalle competenti autorità rispettive di ciascuno degli Stati rivieraschi a cui appartiene il territorio in questione. A questo scopo, le autorità tecniche degli Stati rivieraschi si riuniranno di tempo in tempo, di regola una volta all’anno, onde procedere sul posto ad un esame in comune.

[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.