0.747.224.052.2

CS **12** 534

Traduzione*[^1]* 

# Protocollo dei negoziati che hanno per oggetto di regolare le modalità della collaborazione tecnica ed amministrativa della Germania, della Francia e della Svizzera per l’esecuzione dei lavori di sistemazione del Reno tra Strasburgo/Kehl ed Istein

Firmato a Ginevra il 18 dicembre 1929<br />Approvato dal Consiglio federale il 26 marzo 1930<br />Entrato in vigore il 19 maggio 1930

I rappresentanti dei Governi della Germania, della Francia e della Svizzera, cioè:

(Seguono i nomi dei rappresentanti)

si sono riuniti dal 4 al 18 novembre 1929 a Strasburgo e dal 15 al 18 dicembre 1929 a Ginevra allo scopo di preparare il testo dell’Accordo previsto dalla Risoluzione della Commissione centrale per la navigazione del Reno del 29 aprile 1925 (cap. I, N. 3)[^2]e destinato a regolare le modalità della collaborazione tecnica ed amministrativa dei loro paesi per l’esecuzione dei lavori di sistemazione del Reno tra Strasburgo e Istein.

I detti rappresentanti si sono accordati circa le disposizioni seguenti ed hanno convenuto di raccomandare ai loro rispettivi Governi di adottarle più presto possibile e di notificarsi reciprocamente la loro approvazione.

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.747.224.052.2--1}
La Germania e la Svizzera eseguiranno la sistemazione del Reno da Strasburgo/Kehl a Istein, in conformità del progetto approvato dalla Commissione centrale per la navigazione del Reno (Risoluzione del 29 aprile 1925)[^3]. La Francia darà a quest’impresa il suo appoggio tecnico ed amministrativo.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.747.224.052.2--2}
1. I lavori saranno eseguiti secondo un programma conforme alle disposizioni del capitolo I, N. 1, della Risoluzione menzionata nell’art. 1. Essi saranno incominciati su due punti contemporaneamente: 1° presso Strasburgo/Kehl, a partire dal km bad. 125,5, km franc. 127,4 e 2° presso Hartheim, a partire dal km bad. 45,5, km franc. 47,5. A partire da Strasburgo, i lavori verranno eseguiti proseguendo a monte; a partire da Hartheim essi saranno continuati, a monte, fino alla traversa d’Istein e a valle fino a congiungersi coi lavori eseguiti sulla sezione di Strasburgo.
2. In ciascuna delle tre sezioni, i tronchi su cui eseguire i lavori ogni anno potranno essere lunghi 12 km Qualora però su certi tratti di questi tronchi la formazione del letto del fiume si presentasse momentaneamente in condizioni sfavorevoli per l’esecuzione dei lavori, la sistemazione di questi tratti potrà essere rimandata agli anni seguenti.
3. Qualora le esperienze fatte nel corso dei lavori esigessero modificazioni o aggiunte di una certa importanza al progetto di esecuzione, spetterà alla Commissione dei lavori istituita dall’art. 7 di statuire, con riserva dell’approvazione da parte della Commissione centrale per la navigazione del Reno
4. Resta inteso che i lavori saranno eseguiti con norme della più rigorosa economia e che, ogni anno, saranno spinti innanzi con la maggior celerità possibile.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.747.224.052.2--3}
Le opere di sistemazione comprendono:
a) i lavori di costruzione nel letto del fiume a livello di magra tra Strasburgo/Kehl e la traversa rocciosa d’Istein;
b) lo spostamento dello sbocco degli affluenti, qualora lo esigano i lavori di sistemazione, nonché tutte le altre modificazioni o difese delle sponde;
c) eventuale adattamento di ponti fissi, eccettuati i casi in cui questo adattamento si rendesse necessario principalmente in seguito allo sviluppo dei traffici, e non in conseguenza delle modificazioni subìte dallo specchio navigabile delle acque a causa della sistemazione.

##### **Art. 3bis** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.747.224.052.2--3_bis}

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.747.224.052.2--4}
1. Nel predisporre le opere di sistemazione, si terrà conto per quanto possibile, delle opere esistenti. Il canale navigabile sarà allacciato al canale di scarico delle officine di Kembs e alla progettata entrata del porto di Strasburgo. Si prenderanno tutte le misure necessarie per mantenere in funzione i canali di adduzione e di scarico esistenti.
2. Inoltre, nell’interesse della navigazione, si tenderà a stabilire un accordo allo scopo di ottobre che i canali provvisori di scarico del gran canale di Alsazia vengano, per quanto possibile, congiunti più tardi al canale navigabile.
3. L’adattamento dei porti, dei punti di sbarco e dei traghetti, che potrà diventare necessario a causa dei lavori di sistemazione, incombe agli Stati rivieraschi; l’adattamento dei pontili di sbarco incombe ai proprietari degli stessi.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.747.224.052.2--5}
1.[^4]L’esecuzione dei lavori di sistemazione sarà affidata alla «Badische Wasser- und Strassenbaudirektion» a Karlsruhe, detta: Direzione dei lavori.
2. La Direzione dei lavori assume il personale, si procura le installazioni da cantiere e acquista i materiali di costruzione. Essa provvede al servizio di contabilità e stabilisce il regolamento dei conti.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.747.224.052.2--6}
In esecuzione dell’impegno preso dalla Germania e dalla Svizzera al capitolo I, N. 2, lett. a, della Risoluzione della Commissione centrale per la navigazione del Reno del 29 aprile 1925[^5], la Direzione dei lavori sarà incaricata di prendere le disposizioni necessarie affinché la navigazione non subisca intralcio notevole durante l’esecuzione dei lavori di sistemazione.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.747.224.052.2--7}
1. La gestione degli affari di natura tecnica ed amministrativa relativi all’esecuzione dei lavori di sistemazione incombe a una Commissione dei lavori. Essa è composta di sei membri; ciascuno degli Stati contraenti designa due di essi. La Commissione si riunisce almeno una volta all’anno. Ciascun Stato contraente assume le spese della propria delegazione.
2. La Commissione ha il compito di approvare i programmi delle opere da eseguirsi che le sottopone la Direzione dei lavori, tanto per l’insieme quanto per le singole parti della sistemazione; di vigilare sull’esecuzione dei lavori, di decidere nei casi previsti all’art. 2, cpv. 3, di presentare ai Governi interessati dei rapporti periodici sull’andamento dei lavori, nonché sull’osservanza dei termini, e di procedere al collaudo dei tratti sistemati.
3. Le decisioni della Commissione dei lavori sono prese all’unanimità. La Commissione fisserà essa stessa la propria organizzazione in un Regolamento[^6]che sottoporrà per l’approvazione agli Stati contraenti.
4. Qualora non possa essere raggiunta l’unanimità, il presidente della Corte Permanente di Giustizia Internazionale[^7]sarà pregato dalla commissione di designare un ingegnere che deciderà definitivamente circa i punti intorno ai quali no si è potuto stabilire un accordo. L’ingegnere dovrà, per quanto possibile, essere successivamente scelto fra cittadini di differenti Stati, esclusi tuttavia i cittadini degli Stati contraenti.
5. Il compito della Commissione cesserà allorché le opere sistemate saranno state consegnate per la manutenzione agli Stati rivieraschi, com’è prescritto all’art. 9 seguente.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.747.224.052.2--8}
1. Gli affari di carattere finanziario che si riferiscono all’esecuzione dei lavori sono affidati a un Comitato finanziario. Questi è composto di quattro membri, di cui due designati dalla Germania e due dalla Svizzera. Esso si riunisce almeno una volta all’anno. Ciascuno dei due Stati assume le spese della propria delegazione.
2. Su richiesta, il Comitato finanziario mette a disposizione della Direzione dei lavori i fondi necessari, ne vigila l’impiego e dà le direttive per il servizio di contabilità. Esso presenta ai due Governi dei rapporti periodici sulla situazione finanziaria e l’osservanza del preventivo.
3. Le decisioni del Comitato finanziario sono prese all’unanimità. Il Comitato fisserà esso stesso la propria organizzazione con un Regolamento[^8]da sottoporsi all’approvazione dei due Governi.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.747.224.052.2--9}
1. Non appena un tronco sarà stato sistemato su una lunghezza di almeno 5 chilometri, la Commissione dei lavori farà il collaudo dell’opera su questo tratto.
2. Dopo un termine di tre anni[^9]qualora durante questo termine i lavori abbiano fatto prova di sufficiente resistenza, lo Stato sul territorio del quale essi si trovano ne prenderà possesso e incomincerà ad assumersene la manutenzione.
3. Le autorità competenti dei due Stati rivieraschi delibereranno insieme ogni anno sui provvedimenti necessari per la manutenzione dei lavori.
4. La Francia riceverà dalla Germania e dalla Svizzera, a titolo di contributo per questa manutenzione, una somma annua uguale alla eccedenza delle spese effettive fatte per lavori, ritenendo fissate queste spese in franchi francesi 10 000 in ragione di ogni chilometro di sezione sistemata e consegnata per la manutenzione. Il contributo sarà fissato in base all’indice del costo della vita in Francia per l’anno 1929 e varierà secondo questo indice.
5. Resta tuttavia inteso che se, durante uno o più anni, le spese fatte dalla Francia risultano inferiori a detto contingente normale, la Francia prima di richiedere, gli anni seguenti, il contributo finanziario della Germania e della Svizzera, assumerà a suo carico le maggiori spese necessarie oltre il contingente normale, fino all’importo annuo uguale a un decimo almeno di questo contingente, sino a tanto che non siano intieramente assorbiti i risparmi fatti.

6[^10].  Allorché la Francia avrà preso possesso, in conformità del N. 2 del presente articolo, di tutte le opere comprese nei lavori di sistemazione situati sul suo territorio, essa assumerà integralmente la manutenzione di queste opere.

##### **Art. 9bis** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.747.224.052.2--9_bis}

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.747.224.052.2--10}
1. Allo scopo di assicurare l’esecuzione del capitolo I, N. 2, lett. b, della Risoluzione della Commissione centrale per la navigazione del Reno del 29 aprile 1925[^11]e di accertare, dato il caso, le conseguenze dannose che avrebbe a soffrire la parte di via navigabile già sistemata a valle di Strasburgo a causa dell’esecuzione e dell’esistenza dei lavori di sistemazione a monte di Strasburgo, saranno presi i rilievi, al principio dei lavori e, per quanto necessario, dello stato dell’alveo fluviale a valle di Strasburgo, levando profili trasversali ogni 100 metri e profili longitudinali di ogni riva, nonché dei differenti livelli del fiume; si prenderanno inoltre i rilievi delle opere di sistemazione. Questi rilievi saranno eseguiti a spese dell’impresa e sotto la vigilanza della Commissione dei lavori. Il risultato sarà esposto in un rapporto, con allegati i piani a documentazione, e sottoposto all’approvazione degli Stati contraenti.
2. Questi rilievi saranno rinnovati allorché una delle tre delegazioni della Commissione lo riterrà necessario.
3. Spetta alla Commissione dei lavori di constatare le conseguenze dannose di cui al N. 1 precedente e di stabilire i provvedimenti da prendersi per rimediarvi.
4. Assolto il compito affidato alla Commissione dei lavori, l’esecuzione dei rilievi, la constatazione dei danni e la determinazione dei provvedimenti da prendere per rimediarvi incomberanno alle amministrazioni degli Stati rivieraschi del fiume tra Strasburgo e Sonderheim. Ciascuna di queste amministrazioni riceverà dall’altra comunicazione del programma dei provvedimenti la cui esecuzione potrebbe avere influenza diretta sulle parti del fiume o delle sue rive situate nel territorio del suo paese, affinché essi siano eseguiti nel modo più conveniente per i due paesi. Dette amministrazioni si intenderanno sulle questioni che potrebbero sorgere in occasione dei lavori menzionati sopra.
5. Le contestazioni che potrebbero sorgere circa l’applicazione del numero precedente, saranno portate a conoscenza della Commissione centrale per la navigazione del Reno a norma dei Trattati o delle Convenzioni in vigore.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.747.224.052.2--11}
I Governi della Germania, della Francia e della Svizzera stabiliranno di comune accordo una procedura speciale per fissare, dato il caso, l’ammontare dei danni, che non siano quelli previsti dall’art. 10 precedente, che fossero causati dall’esecuzione dei lavori di sistemazione e per quali gli Stati che eseguiscono questi lavori sono tenuti a pagare indennità.

##### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.747.224.052.2--12}
In esecuzione del capitolo I, N. 3, della Risoluzione della Commissione centrale per la navigazione del Reno del 29 aprile 1925[^12], gli Stati rivieraschi si impegnano a facilitare del loro meglio l’esecuzione dei lavori della sistemazione concedendo le agevolezze seguenti:
a)[^13] alla Direzione dei lavori è assicurato l’appoggio delle autorità amministrative nei suoi rapporti con queste autorità e specialmente in caso di procedimenti richiesti dalle leggi e dalle ordinanze del paese;
b) l’impresa potrà occupare gratuitamente le aree pubbliche necessarie per il deposito dei materiali, la costruzione dei cantieri e delle baracche provvisorie per quanto ciò sia compatibile con l’uso cui queste aree sono destinate; i progetti delle installazioni da collocarsi su questi terreni dovranno essere sottoposti all’approvazione delle amministrazioni interessate; i luoghi dovranno essere rimessi nel loro stato primitivo man mano che si finiscono i lavori;
c) l’impresa potrà estrarre i materiali necessari dai terreni pubblici, ottenute le previe autorizzazioni; che saranno date dalle amministrazioni interessate alle stesse condizioni concesse alle imprese di lavori pubblici, contro pagamento delle tasse ordinarie;
d) il materiale e l’attrezzamento delle amministrazioni saranno messi a disposizione dell’impresa nel modo compatibile con le esigenze normali dei servizi, contro pagamento delle spese effettive, aumentate delle spese di manutenzione e d’ammortamento;
e)[^14] all’impresa saranno concesse tutte le agevolezze di cui dispongono le amministrazioni in virtù della legislazione e dei regolamenti in vigore per la provvista della legna da fascine e l’estrazione delle pietre ed altri materiali;
f) il personale impiegato nei lavori potrà circolare liberamente sul Reno e sulle rive fino a una distanza di 50 metri dietro la linea delle dighe di correzione, restando riservati i provvedimenti di polizia necessari.

##### **Art. 13** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.747.224.052.2--13}
1. Nell’assumere il personale necessario per l’esecuzione dei lavori, la Direzione dei lavori occuperà cittadini di ciascuno dei tre Stati contraenti secondo le offerte che essa riceverà da parte di persone qualificate (impiegati e operai).
2. La Direzione dei lavori dovrà scegliere questo personale dando la preferenza, in equa misure, ai cittadini dello Stato sul territorio del quale questo personale sarà impiegato, rivolgendosi agli uffici pubblici di collocamento.
3. Le condizioni di lavoro del personale saranno conformi alle leggi ed ai regolamenti che sono applicabili, per l’esecuzione dei lavori pubblici per conto dello Stato, nella regione dei lavori.

##### **Art. 14** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.747.224.052.2--14}
Con riserva delle disposizioni dell’art. 9, gli Stati rivieraschi continueranno a loro spese, durante i lavori, la manutenzione delle sponde e del letto del fiume, per quanto questa manutenzione non fosse resa necessaria dall’esecuzione o dall’esistenza della sistemazione.

##### **Art. 15** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.747.224.052.2--15}
1. Qualora sorgesse controversia fra i tre Stati contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo, questa sarà sottoposta, qualora non sia stata composta in via diplomatica entro un termine ragionevole, alla Camera della Corte Permanente di Giustizia Internazionale[^15]chiamata, a termini dell’art. 29 dello Statuto della Corte[^16], a statuire con procedura sommaria. Tuttavia, a richiesta di una delle Parti, la controversia sarà sottoposta alla Corte di Giustizia[^17]giudicante in seduta plenaria.
2. Le Parti potranno pure convenire di sottoporre la controversia a un Tribunale arbitrale costituito in conformità dell’art. 45 della Convenzione dell’Aia del 18 ottobre 1907 per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali[^18].

##### **Art. 16** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.747.224.052.2--16}
1. Le presenti disposizioni entreranno in vigore non appena saranno state approvate dai tre Governi interessati.
2. Ciascun Governo notificherà l’approvazione sua ai due altri. Il Governo germanico constaterà che tutte queste notificazioni siano state fatte e ne darà comunicazione agli altri due Governi indicando la data dell’entrata in vigore delle presenti disposizioni.

Fatto in tre esemplari, ognuno d’essi in tedesco e in francese.Ginevra, 18 dicembre 1929.(Seguono le firme)

| Seliger<br>Hoebel<br>Spiess | Dreyfus | Herold |
| --- | --- | --- |

Conchiusa il 3 gennaio 1955<br />Approvata dall’Assemblea Federale il 21 giugno 1955[^19]<br />Entrata in vigore 30 il settembre 1955I sottoscritti rappresentanti dei Governi germanico, francese e svizzero, ossia:(Seguono i nomi dei rappresentanti)debitamente autorizzati, si sono riuniti a Basilea per– porre fine al regime transitorio istituito dall’accordo concernente l’esecuzione dei lavori di sistemazione del Reno tra Strasburgo/Kehl e Istein, conchiuso a Berna il 19 dicembre 1947[^20]fra la Svizzera e la Francia,
– tener conto delle modificazioni del progetto di sistemazione rese necessarie sia dalle esperienze fatte nel corso dei lavori sia dalla costruzione del gran canale di Alsazia e decise, conformemente alle disposizioni dell’articolo 2, numero 3, del Protocollo di Ginevra del 18 dicembre 1929[^21], dalla Commissione dei lavori istituita dall’articolo 7 di detto protocollo,
– accordarsi sulle conseguenze dell’aver tralasciato lo stabilimento dell’alveo conformemente alla risoluzione N. 32 della Commissione centrale per la navigazione del Reno del 28 ottobre 1954.Essi hanno convenuto le disposizioni seguenti, che completano e modificano quelle del Protocollo di Ginevra del 18 dicembre 1929:I.È inserito un articolo 3^bis^:Articolo 3^bis^. Non appena nel Grande Canale di Alsazia è aperta alla navigazione una conca, nel settore corrispondente del Reno non sarà più eseguito alcun lavoro di sistemazione.Se nel Grande Canale di Alsazia è in costruzione una conca, nel settore corrispondente del Reno i lavori di sistemazione saranno limitati a quanto occorre per mantenere condizioni di navigabilità analoghe a quelle esistenti a valle, fino al momento in cui detta conca sarà aperta alla navigazione. Tali lavori saranno sospesi non appena sembrasse sicuro che queste condizioni si manterranno fino a detto momento.Tuttavia, la Commissione dei lavori potrà decidere che sia costruito un determinato tronco all’estremità a valle delle sezioni nelle quali i lavori di sistemazione sono stati sospesi, in modo da assicurare il collegamento con la sezione che si trova a valle.II.Il numero l dell’articolo 5 è annullato e sostituito dal testo seguente: «L’esecuzione dei lavori di sistemazione sarà affidata al servizio competente della Deutsche Wasser- und Schiffahrtsverwaltung, denominata Direzione dei lavori».III.Il termine di tre anni, previsto nel numero 2, dell’articolo 9, è prorogato a sei anni.IV.[^22]Il numero 6 dell’articolo 9 è completato come segue:«Tuttavia, la Francia, nell’accettare che sia tralasciato lo stabilimento dell’alveo, dichiara che intende limitare le spese, che la concernono, alla somma annua, prevista nel numero 4 del presente articolo, destinata ogni anno alla sezione del fiume che ancora serve alla navigazione generale.Se, allo scadere di un periodo di sei anni a contare dal 1° gennaio 1960, detta somma si avverasse insufficiente, i rappresentanti della Svizzera e della Francia si riuniranno per esaminare il modo con cui sopportare in comune l’ulteriore eccedenza di spese.Il Servizio francese della navigazione terrà al corrente dei lavori di manutenzione e delle relative spese il Servizio federale delle acque[^23]. Esso autorizzerà i rappresentanti di quest’ultimo a visitare sul posto i lavori».V.È aggiunto un articolo 9^bis^:*Articolo 9* ^bis^. Al momento dell’entrata in vigore della presente aggiunta, il possesso delle opere di sistemazione delle sezioni parallele alle conche di Kembs e di Ottmarsheim, sarà assunto definitivamente dallo Stato in cui esse si trovano.Le altre opere di sistemazione, i cui lavori saranno stati terminati conformemente all’articolo 3^bis^che precede, verranno definitivamente assunte in possesso dallo Stato sul cui territorio si trovano, a contare dal momento in cui la conca corrispondente del canale laterale sarà aperta alla navigazione.Nelle sezioni parallele alle conche del Grande Canale d’Alsazia già aperte alla navigazione, gli Stati rivieraschi non assumeranno alcun obbligo di manutenzione delle opere di sistemazione.In queste sezioni, gli Stati rivieraschi assumeranno soltanto la manutenzione dell’alveo, come è prevista nella norma seguente della risoluzione N. 10 del 1° luglio 1948 della Commissione centrale per la navigazione sul Reno:«È necessario che l’alveo parallelo al Grande Canale d’Alsazia sia sempre mantenuto almeno in modo che il fiume non straripi e non risulti diminuita la navigabilità delle sezioni che si trovano a valle.VI.L’articolo 12, lettera a, è completato come segue:«Per facilitare l’applicazione dell’articolo 1 del presente protocollo, la Direzione dei lavori disporrà a Strasburgo di un ufficio incaricato di assicurare le prestazioni che devono essere fornite dalla Francia.Il Servizio federale delle acque[^24]a Berna, si adopererà per assicurare le prestazioni che devono essere fornite dalla Svizzera».VII.L’articolo 12, lettera e, è completato come segue:«Le agevolezze e i vantaggi, concessi in precedenza per le forniture destinate all’impresa addetta alla sistemazione del Reno, saranno mantenute».VIII.Le presenti disposizioni abrogano l’accordo conchiuso a Berna il 19 dicembre 1947[^25]fra la Svizzera e la Francia concernente l’esecuzione dei lavori di sistemazione del Reno.Esse entrano in vigore non appena saranno state approvate dai tre Governi interessati. Ciascuno di questi Governi notificherà la sua approvazione agli altri due. Il Governo svizzero constaterà che tutte queste notificazioni siano state fatte e ne darà comunicazione agli altri due Governi, indicando la data dell’entrata in vigore delle presenti disposizioni.Fatto in tre esemplari, tanto in lingua tedesca quanto in lingua francese.Basilea, 3 gennaio 1955.

| (firm.) Feyerabend | (firm.) Graff | (firm.) Zschokke |
| --- | --- | --- |

### Protocollo di chiusura {#annex_u1/lvl_u2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.747.224.052.2--annex-1}
Ad articolo 4 del protocollo di Ginevra

È inteso che lo stabilimento dell’alveo eseguito dall’impresa per la sistemazione del Reno a valle dell’imbocco del canale di scarico dell’officina di Kembs non costituisce un precedente per quanto concerne l’esecuzione di lavori analoghi per gli altri canali.

Ad articolo IV dell’aggiunta

È inteso che l’importo delle spese effettive di manutenzione sostenute dalla Francia sarà calcolato fondandosi su quanto sarà stato deciso per l’applicazione dell’articolo 9, numero 4, del protocollo di Ginevra.

Fatto in tre esemplari, tanto in lingua tedesca quanto in lingua francese.

Basilea, 3 gennaio 1955.

| (firm.) Feyerabend | (firm.) Graff | (firm.) Zschokke |
| --- | --- | --- |

[^1]: I testi originali sono pubblicati nelle ediz. ted. e franc. di questa Collezione, Vol. 12, pag. 561 e pag. 516, rispettivamente.
[^2]: Vedi FF **1929** II, pag. 72 ediz. ted. e pag. 76 ediz. franc.
[^3]: Vedi FF **1929** II, pag. 72 ediz. ted. e pag. 76 ediz. franc.
[^4]: Per una nuova versione di questo numero vedere numero II dell’appendice del 3 gennaio 1955 qui appresso.
[^5]: Vedi FF **1929,** II, pag. 72 edizione tedesca e pag. 76 edizione francese.
[^6]: (CS **12** 541; RU **1958** 1112)
[^7]: La corte Permanente di Giustizia Internazionale è stata sciolta con Risoluzione 18 aprile 1946 dell’Assemblea della Società delle Nazioni (FF **1946,** II, pag. 1227 edizione tedesca e pag. 1186 edizione francese) e sostituita dalla Corte Internazionale di Giustizia (RS  **0.193.50**  **)**
[^8]: (CS **12** 543)
[^9]: Per un nuovo termine vedere numero III dell’appendice qui appresso del 3 gennaio 1955.
[^10]: Per un complemento di questo numero vedere numero IV dell’appendice del 3 gennaio 1955 qui appresso.
[^11]: Vedi FF **1929** , II, pag. 72 edizione tedesca e pag. 76 edizione francese.
[^12]: Vedi FF **1929** , II, pag. 72 edizione tedesca e pag. 76 edizione francese.
[^13]: Per un complemento questa lettera vedere numero VI dell’appendice del 3 gennaio 1955 qui appresso.
[^14]: Per un complemento questa lettera vedere numero VII dell’appendice del 3 gennaio 1955 qui appresso.
[^15]: La Corte Permanente di Giustizia Internazionale è stata sciolta con Risoluzione 18 aprile 1946 dell’Assemblea della Società delle Nazioni (FF **1946,** II, pag. 1227 edizione tedesca e pag. 1186 edizione francese) e sostituita dalla Corte Internazionale di Giustizia al cui Statuto hanno aderito la Svizzera ( **RS 0.193.501 ),** la Francia e la Germania.
[^16]: A questo articolo corrisponde l’art. 29 dello Statuto 26 giugno 1945 della nuova Corte Internazionale di Giustizia ( **RS 0.193.501 )**
[^17]: La Corte Permanente di Giustizia Internazionale è stata sciolta con Risoluzione 18 aprile 1946 dell’Assemblea della Società delle Nazioni (FF **1946,** II, pag. 1227 edizione tedesca e pag. 1186 edizione francese) e sostituita dalla Corte Internazionale di Giustizia al cui Statuto hanno aderito la Svizzera ( **RS 0.193.501 ),** la Francia e la Germania.
[^18]: **( RS 0.193.212 )**
[^19]: I testi originali sono pubblicati nella RU **1955,** ed. ted., a pag. 943, ed. franc., a pag. 969.
[^20]: Non pubblicato in italiano. Il testo originale è pubblicato nel FF **1950,** ed. franc., a pag. 219, ed. ted., a pag. 224.
[^21]: vedere davanti
[^22]: Vedere anche il protocollo di chiusura qui appresso.
[^23]: Oggi: Ufficio federale dell’economia delle acque.
[^24]: Oggi: Ufficio federale dell’economia delle acque.
[^25]: FF **1950** II pag. 224 edizione tedesca e pag. 219 edizione francese.