0.742.140.345.42

RU **1957** 209; FF **1955** II 470 ediz. ted. 479 ediz. franc.

Traduzione*[^1]* 

# Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana concernente il finanziamento dei lavori di sviluppo e di elettrificazione di alcune linee di accesso alla Svizzera delle Ferrovie italiane dello Stato

Conchiuso il 23 luglio 1955<br />Approvata dall’Assemblea federale il 30 settembre 1955[^2]<br />strumenti di ratificazione scambiati il 1° marzo 1957<br />Entrata in vigore: 1°marzo 1957

La Confederazione Svizzera<br />da una parte, e<br />la Repubblica Italiana,<br />dall’altra,

considerato l’interesse che presentano, per i rapporti ferroviari italo–svizzeri e il traffico di transito, lo sviluppo e l’elettri ficazione di alcune linee ferroviarie italiane di accesso alla Svizzera, dopo trattative animate dallo spirito di collaborazione e di amicizia che ha sempre felicemente caratterizzato i rapporti fra i due Paesi, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.345.42--1}
Il Governo italiano s’impegna, nel termine di 4 a 6 anni a contare dall’entrata in vigore del presente accordo e nell’ordine stabilito qui appresso oppure simultaneamente, a porre le Ferrovie italiane dello Stato in grado di attuare i progetti dì lavori menzionati nella Convenzione sul finanziamento dei lavori di sviluppo e di elettrificazione di alcune linee ferroviarie italiane di accesso alla Svizzera, conchiusa il 23 luglio 1955[^3]tra le Ferrovie federali svizzere (FFS) e le Ferrovie italiane dello Stato (FS).

Tali progetti concernono:
1. la costruzione del doppio binario fra Gallarate e Arona, compresa l’elettrificazione del secondo binario;
2. il compimento dei lavori d’ampliamento nella stazione di Domodossola nell’ambito della relativa Convenzione esistente;
3. l’elettrificazione della linea Pino (confine)–Luino (corrente alternata monofase di 15 kV, 162/3 periodi), sul fondamento di un contratto particolare che sarà conchiuso fra le due amministrazioni;
4. l’elettrificazione della linea Alessandria–Novara–Oleggio–Arona;
5. l’elettrificazione delle linee Oleggio–Sesto Calende–Luino e Laveno–Gallarate, compreso l’allargamento della stazione di Luino;
6. l’ampliamento delle centrali idroelettriche destinate ad alimentare le linee da elettrificare, indicate qui sopra, come pure l’acquisto di locomotive per l’esercizio di tali linee.

Inoltre, il Governo italiano s’impegna, per quanto concerne l’elettrificazione delle linee indicate nei numeri 4 e 5, a porre le FS in grado di adattare gl’impianti di esse alle esigenze di linee per treni merci ben attrezzate.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.345.42--2}
Il Governo svizzero s’impegna ad autorizzare il finanziamento dei lavori di sviluppo e di elettrificazione, menzionati nell’articolo 1, mediante un prestito di 200 milioni di franchi svizzeri da parte delle FFS alle FS.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.345.42--3}
Le condizioni del finanziamento previsto nell’articolo che precede sono stabilite in una convenzione conchiusa tra le FFS e le FS.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.345.42--4}
Il prestito sarà trasferito nell’ambito del servizio disciplinato dei pagamenti, ossia per il tramite dell’accordo italo–svizzero di pagamento in vigore. Il servizio d’ammortamento sarà eseguito indipendentemente da qualsiasi servizio disciplinato dei pagamenti, ossia in franchi svizzeri liberi.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.345.42--5}
Lo Stato italiano garantisce il rimborso del capitale e il servizio degli interessi del prestito menzionato qui sopra.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.345.42--6}
I due Governi s’impegnano a prendere tutti i provvedimenti idonei a sviluppare il traffico ferroviario fra i due paesi e il traffico di transito per Chiasso, Domodossola e Luino. Questi punti di confine non saranno in alcun caso sottoposti a trattamento meno favorevole di quello applicato da ciascuno dei due Paesi agli altri punti di confine. 1 due Governi s’asterranno da qualsiasi provvedimento discriminante, in particolare per quanto concerne le formalità di controllo. Inoltre, essi s’impegnano a prendere, nel traffico reciproco, tutte le misure adeguate affinché le operazioni di dogana, di polizia confinaria e d’amministrazione, possano essere eseguite nel tempo più breve e nelle condizioni migliori.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.345.42--7}
Il presente accordo entrerà in vigore non appena saranno stati scambiati gli strumenti di ratificazione.

Fatto a Roma, in due esemplari, il 23 luglio 1955.

| Per la<br>Confederazione Svizzera: | Per la<br>Repubblica Italiana: |
| --- | --- |
| M. lklé | A. Cattani |

[^1]: Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^2]: RU  **1957**  207
[^3]: [RU  **1957**  212]