0.742.140.345.41

CS **13** 307; FF **1919** I 561 ediz. ted. 563 ediz. franc.

Traduzione*[^1]* 

# Convenzione tra la Svizzera e l’Italia concernente una ferrovia elettrica a scartamento ridotto da Locarno a Domodossola

Conchiusa il 12 novembre 1918<br />Approvata dall’Assemblea federale il 23 dicembre 1921[^2][^3]<br />Ratificazioni scambiate il 3 maggio 1924<br />Entrata in vigore il 3 maggio 1924

Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera<br />e<br />Sua Maestà il Re d’Italia,

hanno risolto di conchiudere una Convenzione concernente una ferrovia elettrica a scartamento ridotto da Domodossola a Locarno ed hanno perciò nominato i loro rispettivi plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, scambiati i loro pieni poteri e trovatili in buona e debita forma,

hanno convenuto gli articoli seguenti:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.345.41--1}
I due Governi si impegnano a far assicurare l’esercizio della ferrovia a scartamento ridotto da Locarno (Svizzera) a Domodossola (Italia) in base alle concessioni date in Svizzera alle Società delle tramvie di Locarno, della ferrovia Locarno–Pontebrolla–Bignasco (linea della Vallemaggia) e delle «Ferrovie Regionali Ticinesi» per il tronco da Locarno a Camedo (frontiera italiana) e in Italia alla «Società Subalpina dì Imprese Ferroviarie» a Roma per il tronco da Domodossola alla frontiera svizzera.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.345.41--2}
L’allacciamento della sezione svizzera e di quella italiana della linea Locarno–Domodossola sarà fatto alla frontiera dei due Stati, a Borgnone–Camedo, e sarà segnato.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.345.41--3}
Poiché le condizioni per la costruzione dei due tronchi e del materiale di trazione sono state fissate in base a principî uniformi, di modo che l’esercizio comune possa farsi sui due tronchi e che specialmente il materiale di trazione possa passare da una linea all’altra ed esservi adoperato, il materiale di trazione controllato dall’uno dei due Governi sarà ammesso senza nuovo esame sulla linea dell’altro Stato.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.345.41--4}
Alla frontiera non si muterà esercizio. I treni provenienti dal Regno d’Italia continueranno fino a Locarno e i treni che partono dalla Svizzera continueranno fino a Domodossola.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.345.41--5}
I particolari concernenti il servizio di trazione in comune saranno stabiliti direttamente tra la compagnia italiana e la ferrovia svizzera e saranno oggetto di una Convenzione speciale che sarà sottoposta all’approvazione dei due Governi contraenti a domanda delle autorità competenti.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.345.41--6}
Le operazioni doganali saranno fatte, in conformità delle prescrizioni del rispettivo Stato, per l’Italia alla «fermata della dogana» e per la Svizzera alla fermata «Camedo–Confine» per il traffico viaggiatori, e alla stazione di Camedo per il traffico merci e bestiame.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.345.41--7}
Il servizio postale, telefonico ed, eventualmente, telegrafico sarà regolato da un accordo speciale tra le amministrazioni competenti dei due Stati.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.345.41--8}
Le amministrazioni esercenti saranno autorizzate dai Governi delle due Parti contraenti a introdurre sul territorio dell’altro Stato, esente da ogni dazio e nella quantità necessaria, tutto il materiale richiesto dall’esercizio.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.345.41--9}
La polizia ferroviaria sarà esercitata da funzionari delle amministrazioni esercenti sotto la vigilanza delle autorità competenti di ciascuno dei due Stati, secondo le regole e i principi applicabili su ciascuno dei due territori.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.345.41--10}
Qualora venisse deciso di procedere all’arresto di un impiegato addetto alla trazione della ferrovia Locarno–Domodossola, le autorità degli Stati contraenti terranno conto delle esigenze del servizio della ferrovia e, se le circostanze lo permettono, ne informeranno in tempo utile il servizio da cui dipende immediatamente l’impiegato di modo che egli, dato il caso, possa essere sostituito.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.345.41--11}
La presente Convenzione sarà ratificata e le ratificazioni saranno scambiate a Roma il più presto possibile. Essa entrerà in vigore il giorno dello scambio delle ratificazioni e resterà in vigore fino al termine di un anno a contare dal giorno in cui essa sarà stata disdetta da una delle alte Parti contraenti.

*In fede di che,* i plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatto in doppio esemplare a Roma, il 12 novembre 1918.

| H. de Segesser | S. Sonnino |
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[^1]: Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^2]: RU **40** 269
[^3]: Il DF d’approvazione del 23 dic. 1921 è stato sottomesso al referendum conformemente all’art. 89 della cost. (RS  **101** ).