0.742.140.334.96

RU **1954** 1045; FF **1954** I 493

Traduzione*[^1]* 

# Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese concernente l’elettrificazione di certe linee ferroviarie francesi che danno accesso alla Svizzera

Conchiuso l’11 maggio 1954<br />Approvata dall’Assemblea federale il 25 giugno 1954[^2]<br />Data dell’entrata in vigore: 22 ottobre 1954

La Confederazione Svizzera, da una parte,<br />e<br />la Repubblica Francese, dall’altra,

considerato quale interesse abbia per lo sviluppo delle relazioni ferroviarie francosvizzere e del traffico di transito l’elettrificazione delle linee ferroviarie francesi che danno accesso alla Svizzera, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.334.96--1}
Il Governo francese s’impegna a mettere in grado la SNCF di elettrificare contemporaneamente le linee ferroviarie Reding–Strasburgo–Basilea e Digione–Vallorbe (ivi compreso Frasne–Les Verrières), entro un termine da 4 a 6 anni al massimo, a contare dall’entrata in vigore del presente accordo.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.334.96--2}
Il Governo svizzero s’impegna ad autorizzare il finanziamento di tale elettrificazione:
a. mediante un prestito di 200 milioni di franchi svizzeri da parte delle FFS;
b. mediante un prestito di 50 milioni di franchi svizzeri concesso da un consorzio di banche svizzere.

Inoltre, le FFS potranno in ogni tempo e su domanda della SNCF, aumentare a 250 milioni di franchi svizzeri il credito di 200 milioni.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.334.96--3}
Le condizioni di finanziamento previste dall’articolo che precede formano oggetto:
a. di una convenzione conchiusa tra le FFS e la SNCF;
b. di un contratto tra il consorzio dì banche svizzere e la SNCF.

Conformemente alla convenzione del 1937 tra lo Stato francese e le grandi reti ferroviarie, lo Stato francese garantisce il rimborso dei prestiti indicati nell’articolo 2.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.334.96--4}
L’assegnazione dei crediti da parte delle FFS come pure il servizio degl’interessi e degli ammortamenti da parte della SNCF si faranno, di massima, nell’ambito degli accordi di pagamento in vigore il giorno della scadenza. Tuttavia, ciascuno dei due Governi avrà la possibilità, se le circostanze o se la sua situazione lo esigono e dopo aver sentito l’altra parte almeno due mesi prima della scadenza, di far operare il versamento dei crediti fuori del servizio disciplinato dei pagamenti. In tal caso, il servizio degl’interessi e degli ammortamenti sarà eseguito per la stessa via. Ove non esistesse un accordo di pagamento, tutti i versamenti saranno fatti obbligatoriamente in franchi svizzeri liberi.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.334.96--5}
I due Governi s’impegnano a prendere tutte le misure atte a sviluppare il traffico ferroviario fra i due paesi, come pure il traffico di transito attraverso i valichi di confine previsti a tale scopo. A questi valichi di confine non sarà in alcun caso applicato un regime meno favorevole di quello applicato ad altri valichi di confine da ciascuno dei due paesi; i due Governi si asterranno da qualsiasi provvedimento discriminatorio, segnatamente per quanto concerne le formalità di controllo.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.334.96--6}
Il presente accordo entrerà in vigore non appena saranno notificate le approvazioni da parte delle autorità competenti dei due paesi.

Fatto a Berna, in due esemplari, l’11 maggio 1954.

| Per la<br>Confederazione Svizzera: | Per la<br>Repubblica Francese: |
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| Max Petitpierre | Jean Chauvel |

[^1]: Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^2]: RU  **1954**  1043.