0.742.140.334.91

CS **13** 226; FF **1909** I 885 ediz. ted. 729 ediz. franc.

Traduzione*[^1]* 

# Convenzione fra la Svizzera e la Francia per determinare le condizioni di costruzione e d’esercizio di una strada ferrata tra Martigny (Canton Vallese) e Chamonix (Dipartimento dell’Alta Savoia)

Conchiusa il 16 dicembre 1908<br />Approvata dall’Assemblea federale il 18 giugno 1909[^2]<br />Ratificazioni scambiate il 12 novembre 1909<br />Entrata in vigore il 12 novembre 1909

Il Consiglio federale svizzero<br />e<br />il Presidente della Repubblica francese,

animati da egual desiderio dì facilitare le comunicazioni fra i due Stati, hanno risolto di concludere una Convenzione per determinare le condizioni di costruzione e d’esercizio di una strada ferrata tra Martigny (Cantone Vallese) e Chamonix (Dipartimento dell’Alta Savoia); al quale scopo hanno nominato loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi comunicati i pieni poteri rispettivi, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.334.91--1}
I due Governi s’impegnano a far sì che sia assicurato l’esercizio della strada ferrata a binario ridotto da Martigny (Svizzera) a Chamonix (Francia) in conformità degli accordi già intervenuti fra essi e delle concessioni date nella Svizzera alla Società della Martigny–Châtelard per il tronco da Martigny al confine francese, e in Francia alla Società Parigi–Lione–Mediterraneo[^3]per il tronco da Chamonix al confine svizzero.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.334.91--2}
Il raccordo dei tronchi svizzero e francese della linea è eseguito al confine dei due Stati e sarà fissato mediante punti di riferimento.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.334.91--3}
La costruzione del tronco tra Châtelard–Trient e Vallorcine è regolata dall’art. 4 del processo verbale della seduta tenuta dalla Commissione internazionale riunita a Martigny il 7 aprile 1903 per stabilire le condizioni tecniche del raccordo.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.334.91--4}
La stazione di Vallorcine, esercitata dalla Società francese PLM, diventa stazione internazionale di congiunzione d’esercizio della linea di Chamonix, conceduta alla PLM, e della linea Martigny–Vallorcine che sarà esercitata da una strada ferrata svizzera.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.334.91--5}
La Società francese provvederà, d’accordo colla strada ferrata svizzera, affinché la stazione internazionale di Vallorcine sia provvista di tutti gli impianti necessari per un buon funzionamento.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.334.91--6}
La stazione internazionale di Vallorcine sarà amministrata dalla Società francese, la quale concorderà direttamente colla strada ferrata svizzera le condizioni per l’uso comune della stazione.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.334.91--7}
I particolari del servizio d’esercizio della stazione saranno concertati direttamente fra la Società francese e la strada ferrata svizzera.

Resta fin d’ora inteso che le persone legalmente condannate nell’uno o nell’altro paese per crimini o delitti di diritto comune e per contravvenzioni alle leggi e ai regolamenti doganali, non potranno essere impiegate nella stazione.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.334.91--8}
Gli impiegati di nazionalità svizzera che fossero addetti al servizio delle amministrazioni svizzere nella stazione di Vallorcine non saranno sottoposti, a cagione delle funzioni che vi eserciteranno, a nessuna imposta personale in Francia.

I medesimi saranno esentati in Francia da ogni e qualsiasi servizio militare.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.334.91--9}
La stazione di Vallorcine sarà aperta, per i due paesi, al trasporto dei viaggiatori e delle merci che non siano vietate.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.334.91--10}
Le operazioni della dogana svizzera si faranno su territorio svizzero finché non sia deciso altrimenti.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.334.91--11}
Il tronco francese tra Vallorcine e il confine svizzero sarà esercitato dalla strada ferrata svizzera che possiede o esercita la linea Martigny–Châtelard.

Le questioni finanziarie che sorgono da tale esercizio saranno regolate d’accordo fra la Società francese e la strada ferrata svizzera.

##### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.334.91--12}
Le tariffe applicate al tronco francese Vallorcine–confine svizzero saranno quelle che fanno regola per la linea di Chamonix.

La strada ferrata svizzera dovrà pagare direttamente le imposte riscosse sui trasporti a grande e a piccola velocità a profitto dello Stato francese.

##### **Art. 13** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.334.91--13}
Le leggi e i regolamenti sulla polizia delle strade ferrate in Francia faranno regola per l’esercizio del tronco Vallorcine–confine svizzero. La polizia dei treni sarà peraltro esercitata dagli agenti della strada ferrata svizzera, i cui processi verbali faranno fede in Francia.

##### **Art. 14** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.334.91--14}
Gli agenti svizzeri in servizio sul tronco Vallorcine–confine svizzero o alla stazione internazionale di Vallorcine non godranno nessun privilegio rispetto alla legge penale francese.

##### **Art. 15** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.334.91--15}
I due Governi, di comune accordo, faranno in modo che alla stazione internazionale di Vallorcine vi sia, per quanto è possibile, coincidenza fra le partenze e gli arrivi dei treni da e per Martigny e Chamonix.

##### **Art. 16** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.334.91--16}
La strada ferrata svizzera dovrà assicurare il servizio postale sul tronco francese che esercita, nelle stesse condizioni che sul tronco svizzero.

Le amministrazioni postali dei due Stati regoleranno, d’accordo colle amministrazioni ferroviarie, il servizio della posta da lettere e dei pacchi postali tra le stazioni di confine.

La consegna degli articoli di messaggeria farà oggetto di un’intesa fra la Società PLM e l’amministrazione delle poste svizzere.

##### **Art. 17** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.334.91--17}
Si stabiliranno delle comunicazioni elettro-magnetiche (telegrafo, telefono) per il servizio della strada ferrata.

Inoltre, le stazioni di Martigny, di Vallorcine e di Chamonix saranno provviste di un ufficio telegrafico di consegna e di una cabina telefonica collegata alla stazione centrale del luogo, tosto che le amministrazioni interessate dei due Stati ne abbiano riconosciuta la necessità e si siano intese in proposito con le amministrazioni che esercitano le due linee.

##### **Art. 18** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.334.91--18}
Resta riservata, qualora sia richiesta dalla legislazione interna, la ratificazione dei Governi interessati relativa agli accordi da stipularsi direttamente tra la Società francese e la strada ferrata svizzera secondo gli art. 5, 6, 7 e 11 della presente Convenzione.

##### **Art. 19** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.334.91--19}
La presente Convenzione sarà ratificata e le ratificazioni saranno scambiate a Parigi nel più breve termine possibile.

Essa entrerà in vigore il giorno dello scambio delle ratificazioni.

Fatto in doppio originale a Parigi, il 16 dicembre 1908.

| Lardy | S. Pichon |
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[^1]: Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^2]: RU **25** 761
[^3]: Qui seguito: «Società francese PLM».