0.742.140.316.321

^^RU **1957** 935

Traduzione

# Convenzione tra le Ferrovie federali svizzere e le Ferrovie federali austriache concernente la sistemazione della linea dell’Arlberg (Buchs‑Salzburg)

Conchiusa il 22 luglio 1957<br />Data dell’entrata in vigore: 21 ottobre 1957

(Stato 21 ottobre 1957)

Visto l’accordo del 22 luglio 1957[^1]tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria concernente il finanziamento della sistemazione della linea dell’Arlberg (Buchs‑Salzburg),

le Ferrovie federali svizzere<br />e<br />le Ferrovie federali austriache

hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.316.321--1}
Le Ferrovie federali austriache s’impegnano a eseguire i lavori previsti nell’articolo 2 nel termine di quattro anni a contare dall’entrata in vigore della presente convenzione.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.316.321--2}
Il mutuo sarà adoperato, nei limiti del programma austriaco di sistemazione della linea dell’Arlberg (Buchs‑Salzburg), per i lavori seguenti:

| | Milioni<br>di scellini | | Milioni<br>di franchi* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Rifacimento e sistemazione della soprastruttura del tratto Buchs‑Salzburg | 84,0 | | 14,1 |
| 2. Ponte sulla Trisanna | 35,0 | | 5,9 |
| 3. Rifacimento di altri ponti | 5,0 | | 0,8 |
| 4. Opere di premunizione contro le valanghe e protezione delle gallerie (in corso di esecuzione) | 9,2 | | 1,6 |
| 5. Miglioramento degli impianti d’incrocio | 25,0 | | 4,2 |
| 6. Impianti di telecomunicazione e di sicurezza a ovest di Innsbruck (in costruzione) | 22,1 | | 3,7 |
| 7. Rinnovamento del materiale mobile, compresa la messa in servizio di due nuovi treni di elettromotrici, allo scopo di accelerare il traffico in modo adeguato ai bisogni presenti sul tratto Vienna‑Arlberg‑Svizzera | 60,0 | | 10,1 |
| 8. Ampliamento del bacino imbrifero dello Spullersee<br>e costruzione del bacino d’accumulamento del Formarinsee | 86,7 | | 14,6 |
| Totale | 327,0 | | 55,0 |
| * Calcolati secondo la parità di 100 scellini = 16,8185 franchi. | | | |

Le Ferrovie federali austriache s’impegnano di eseguire tale programma di lavori, stabilito sul fondamento dei prezzi odierni, qualunque ne possa essere l’aumento del costo.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.316.321--3}
Nei limiti del programma austriaco di sistemazione della linea dell’Arlberg (Buchs Salzburg), le Ferrovie federali austriache assegneranno, nello spazio di 4 anni, 200 (duecento) milioni suppletivi di scellini, singolarmente per il rifacimento della soprastruttura.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.316.321--4}
Le Ferrovie federali svizzere hanno la facoltà di compensare gli interessi e gli ammontari del mutuo alla Repubblica d’Austria, dovuti alla Confederazione Svizzera, con gli averi risultanti dal traffico ferroviario che le Ferrovie federali austriache possedessero presso le medesime.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.316.321--5}
Le Ferrovie federali svizzere e le Ferrovie federali austriache si impegnano:
– a prendere, quanto all’esercizio e alle tariffe, tutti i provvedimenti idonei ad accrescere il traffico ferroviario tra i due paesi e il traffico di transito per i valichi di confine di Buchs e di St.Margrethen e ad astenersi da qualunque misura che possa nuocere al traffico normale su tale tratto;
– a proseguire e a ravvivare, quanto al commercio, gli sforzi intesi a promuovere la celerità dei treni circolanti tra i due paesi.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.316.321--6}
A domanda di una delle due amministrazioni ferroviarie, sarà istituita una commissione incaricata di trattare i problemi del traffico ferroviario e di concorrenza che potessero sorgere tra i due Stati oppure derivare dall’applicazione della presente convenzione.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.316.321--7}
La presente convenzione dev’essere approvata dalle autorità ferroviarie svizzere e austriache ed entrerà in vigore contemporaneamente all’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria, menzionato.

Fatto a Vienna, in doppio esemplare, il 22 luglio 1957.

| In nome <br>delle Ferrovie federali svizzere:<br>Gschwind | In nome <br>delle Ferrovie federali austriache:<br>Schantl |
| --- | --- |

[^1]: RS  **0.742.140.316.32**