0.742.140.313.64

CS **13** 275; FF **1875** III 431 ediz. ted. 460 ediz. franc.

Traduzione*[^1]* 

# Trattato tra la Svizzera e il Granducato di Baden per la congiunzione delle rispettive ferrovie presso Sciaffusa e presso Stühlingen

Conchiuso il 21 maggio 1875<br />Approvato dall’Assemblea federale il 2 luglio 1875[^2]<br />Ratificazioni scambiate il 28 dicembre 1875

Il Consiglio federale svizzero<br />e<br />il Governo granducale badese,

nello scopo di intendersi per lo stabilimento di ulteriori congiunzioni delle reti ferroviarie tra l’una e l’altra parte presso Sciaffusa e presso Stühlingen, hanno nominato a delegati,

(Seguono i nomi dei delegati)

i quali, dopo essersi reciprocamente comunicati e aver riconosciuto in regola i rispettivi loro pieni poteri, hanno conchiuso, con riserva di ratifica, il Trattato seguente:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.313.64--1}
I due Governi contraenti sono d’accordo di fare che le ferrovie svizzere e le badesi siano messe in immediata congiunzione mediante una linea ferrata da Bülach a Sciaffusa, passando per Eglisau, Lottstetten, Jestetten e Neuhausen …[^3]

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.313.64--2}
I punti confinari delle dette ferrovie saranno fissati da Commissari dell’uno e dell’altro Governo, previe proposte dei direttori tecnici della costruzione e saranno segnati con termini appositi.

Nel resto, ciascuno dei due Governi adotterà e stabilirà i progetti di costruzione entro il proprio territorio.

La larghezza della via avrà in minimum metri 1,435 di luce delle rotaie.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.313.64--3}
Relativamente alla congiunzione della linea Bülach–Sciaffusa, è stabilito che:

Da parte del Governo badese sarà data alla Società che avrà ricevuto dalle Autorità federali svizzere la concessione per l’impresa della linea Bülach–Sciaffusa, anche la concessione per la costruzione e l’esercizio del tronco situato sul territorio badese.

In generale resta qui assicurato che nella concessione per la linea Bülach–Sciaffusa su territorio badese, in quanto nel presente Trattato non venga disposto altrimenti, alla Società assuntrice non saranno imposte condizioni più onerose di quelle che staranno nella concessione che sarà data e approvata dalle Autorità federali svizzere per il tronco situato sul territorio svizzero.

I due Governi si comunicheranno reciprocamente le date concessioni rispettive.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.313.64--4}
In quanto al tronco situato sul territorio dei Granducato di Baden, sarà da parte badese disposto che:
1. Per la espropriazione forzata del terreno che si richiede per la ferrovia e dipendenze sia garantita l’applicazione delle medesime disposizioni di legge che fanno regola per la costruzione delle ferrovie dello Stato.
2. Nell’acquisto dei terreni necessari per la ferrovia e dipendenze, la Società impresaria non dovrà pagare nè balzello fondiario, nè assisa, nè tassa d’acquisto.
3. Inoltre, per quel che riguarda la ferrovia e sue dipendenze, essa godrà esenzione dell’imposta a cui sottostanno i fondi, le case e le industrie, come pure esenzione di tasse e sportule, non meno che di imposte comunali e circolari.

In questa esenzione non è però compreso ciò che si paga agli istituti d’assicurazione contro gli incendi.

Gli impiegati e gli inservienti della ferrovia sono sottomessi alle leggi di imposta del luogo del loro domicilio.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.313.64--5}
Le spese per cambiamenti, ampliazioni ed innovazioni che diverranno necessarie nella stazione di Sciaffusa in conseguenza dello stabilimento della ferrovia Bülach–Sciaffusa, saranno a carico del concessionario della medesima ferrovia.

…[^4]

Le spese di manutenzione, sorveglianza e servizio, saranno sopportate in comune dalle Amministrazioni ferroviarie interessate.

Nel fissare il prezzo d’affitto, rispettivamente nel ripartire la spesa annua per manutenzione, sorveglianza e servizio, saranno di norma le disposizioni dell’art. 14 del Trattato 10 dicembre 1870[^5]per la congiunzione della ferrovia Romanshorn–Costanza.

I locali e il servizio goduti da un’amministrazione ferroviaria per sè sola, vanno a carico di lei sola.

Le più speciali disposizioni da prendersi per ciò restano riservate all’intesa fra le Amministrazioni interessate.

Se le Amministrazioni non possono intendersi, decideranno sulle difficoltà le Autorità federali competenti a tenore della legge federale svizzera su la costruzione e l’esercizio delle strade ferrate[^6].

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.313.64--6}
L’esercizio della ferrovia Bülach–Sciaffusa deve venire organizzato in modo che per le comunicazioni tra i detti punti di regola non abbiavi né cambio di vagoni per le persone né un discaricare e ricaricare delle mercanzie.

Vi dovrà essere trasporto delle persone tanto per a Sciaffusa come per a Bülach almeno tre volte al giorno.

Nello stabilire gli orari delle rispettive ferrovie si dovrà aver attenzione a che i convogli vengano il più possibilmente in coincidenza con quelli delle ferrovie di raccordamento.

Le Amministrazioni cointeressate si comunicheranno sempre gli orari in modo che ci sia uno spazio di tempo il più possibilmente largo prima della loro esecuzione.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.313.64--7}
Sulla linea Bülach–Sciaffusa non si dovrà fare distinzione nè riguardo ai trasporti nè riguardo alla sbrigativa verso le persone, e i trasporti passanti dal territorio dell’uno Stato in quello dell’altro non dovranno in modo alcuno essere trattati con meno favore di quelli che non passano il confine.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.313.64--8}
Il Governo granducale si riserva il diritto di avocare a sè la proprietà e l’esercizio di quella parte della linea Bülach–Sciaffusa che sta sul territorio badese, previo avviso di 5 anni innanzi, e non mai prima che siano passati 25 anni di esercizio.

Quando il Governo granducale faccia uso di questo diritto, bonificherà all’impresa le spese di stabilimento della ferrovia risultanti dai conti regolari, colla sola deduzione della diminuzione di valore delle parti soggette a consumo, deterioramento od infracidamento, e ciò in cinque rate annuali successive, di cui la prima sarà pagata un anno dopo la data dichiarazione dell’inteso riscatto.

Seguito il riscatto resta riservato fra i due Governi di intendersi intorno alle stazioni di scambio e alla connessione dell’esercizio.

Se i due Governi di comune accordo non dispongono altrimenti, lo scambio dell’esercizio si farà al confine, dove dalle due amministrazioni ferroviarie, a spesa comune e da caricarsi in eguali porzioni a ciascuna parte, dovranno stabilirsi stazioni di scambio.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.313.64--9}
Per la costruzione e l’esercizio della ferrovia, per la circolazione e la tariffa, per ciò che riguarda il territorio badese, l’impresa è sottoposta a quei dispositivi della legislazione imperiale e a quegli ordinamenti del potere imperiale che hanno applicazione alle ferrovie badesi di Stato.

…[^7]

La Società è in diritto di stabilire pel servizio della ferrovia una comunicazione telegrafica, provvedendola di speciale apparecchio negli uffici telegrafici delle rispettive stazioni.

…[^8]

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.313.64--10}
Se coi tempo il distretto badese traversato dalla ferrovia venisse ad essere compreso nel territorio daziario germanico, le Parti contraenti addiverranno a più speciali intese fra loro[^9]per la spedizione daziaria delle mercanzie, degli oggetti postali e degli effetti de’ viaggiatori. In tal caso l’Amministrazione della ferrovia si uniformerà alle misure che in base alle leggi daziarie saranno adottate, in ciò che queste riguarderanno l’esercizio delle vie ferrate, i locali per gli uffici daziari, ecc.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.313.64--11}

##### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.313.64--12}
Per le pretese di indennità od altre di diritto privato mosse verso la Società per causa della costruzione o dell’esercizio del tronco situato sul suolo badese, è dichiarata Waldshut come sede della medesima.

##### **Art. 13** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.313.64--13}

##### **Art. 14** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.313.64--14}
Pel presente Trattato è riservato dalla parte svizzera la ratifica dell’Assemblea federale, e dalla parte badese l’assenso dell’Assemblea degli Stati, in quanto sia necessaria.

##### **Art. 15** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.313.64--15}
Questo Trattato sarà dall’una Parte e dall’altra sottoposto alla ratifica, e gli atti di ratifica saranno scambiati per la fine di quest’anno al più tardi.

*In fede di che,* i delegati dei due Governi hanno firmato di mano propria il presente Trattato in due originali e vi hanno apposto i loro sigilli.Basilea, il ventuno maggio mille ottocento settantacinque.

| Stämpfli<br>G. Koller | Muth<br>Schmidt<br>Hardeck |
| --- | --- |

[^1]: Il testo originale tedesco è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.
[^2]: RU **1** 857
[^3]: Ultima frase abrogata dal n. II/21 dell’all. allo Scambio di note del 21 feb./7 ott. 1985 (RU  **1985**  1618).
[^4]: Cpv. 2 abrogato dal n. II/21 dell’all. allo Scambio di note del 21 feb./7 ott. 1985 (RU  **1985**  1618).
[^5]: RS  **0.742.140.313.66**  **.**
[^6]: [CS **7** 3;RU  **1949**  571art. 55 lett. b.RS  **742.101**  art. 96 cpv. 1 n. 1] Ora: a tenore della LF del 20 dic. 1957 sulle ferrovie (RS  **742.101** ).
[^7]: Cpv. 2 e 4 abrogati dal n. II/21 dell’all. allo Scambio di note del 21 feb./7 ott. 1985 (RU  **1985**  1618).
[^8]: Cpv. 2 e 4 abrogati dal n. II/21 dell’all. allo Scambio di note del 21 feb./7 ott. 1985 (RU  **1985**  1618).
[^9]: L’incorporazione qui prevista è avvenuta. Vedi la Conv. germano-svizzera del 15 gen. 1936 concernente le questioni sollevate dall’incorporazione del territorio fuori della linea doganale di Jestetten nel territorio doganale germanico (RS  **0.631.256.913.62** ).