0.741.583

CS **13** 536; FF **1934** 589 ediz. ted. 597 ediz. franc.

Traduzione*[^1]* 

# Convenzione sul regime fiscale degli autoveicoli esteri

Conchiusa a Ginevra il 30 marzo 1931<br />Approvata dall’Assemblea federale il 19 settembre 1934[^2]<br />Ratificazione depositata dalla Svizzera il 19 ottobre 1934<br />Entrata in vigore per la Svizzera il 19 aprile 1935

(Stato 18  ottobre 2016)

Le alte Parti contraenti,

animate dal desiderio di facilitare la circolazione internazionale degli autoveicoli;

considerando che un esonero fiscale esteso, per quanto possibile, degli autoveicoli esteri sarebbe di importanza essenziale a questo scopo;

hanno designato quali loro plenipotenziari:

(seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, scambiatisi i loro pieni poteri e riconosciutili in buona e debita forma,

hanno convenuto le disposizioni seguenti:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.583--1}
Gli autoveicoli immatricolati nel territorio di una delle alte Parti contraenti, che circolano temporaneamente nel territorio di un’altra, sono esenti, nelle condizioni stabilite dagli articoli che seguono, dalle imposte o tasse che colpiscono la circolazione o la detenzione degli autoveicoli in tutto o in parte del territorio di quest’ultima Parte contraente. Detta esenzione non si estende alle imposte o tasse di consumo.

Sono tuttavia esclusi dalla presente Convenzione i veicoli che, contro pagamento, servono al trasporto delle persone, nonché i veicoli adibiti al trasporto delle merci.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.583--2}
L’esonero stabilito dall’articolo 1 è accordato, nel territorio di ciascuna delle Parti contraenti, per uno o più soggiorni che costituiscono una durata totale di novanta giorni passati entro detto territorio nel termine di un anno; questo termine è computato, giorno per giorno, a contare dalla data del rilascio del libretto fiscale previsto all’articolo 3.

Per il calcolo della durata dell’esonero, il giorno viene contato dalla mezzanotte alla mezzanotte; ogni frazione di un giorno conta per un giorno intero. Tuttavia il giorno dell’uscita non viene contato allorché il giorno dell’entrata e il giorno dell’uscita sono separati da più di un giorno intermedio.

Pel calcolo delle imposte e delle tasse relative alla parte del soggiorno che sorpassa la durata dell’esonero, il trattamento non sarà meno favorevole di quello fatto ai veicoli immatricolati entro il territorio in cui sono riscosse le imposte e tasse.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.583--3}
Per godere dell’esonero previsto negli articoli precedenti, il veicolo deve essere provvisto d’un libretto fiscale internazionale stabilito secondo il modello allegato alla presente Convenzione e rilasciato dall’autorità competente del territorio di immatricolazione o da un organismo designato a questo scopo da detta autorità.[^3]

Il libretto deve essere presentato per il visto agli uffici doganali di confine all’entrata e all’uscita dal territorio dell’alta Parte contraente interessata.[^4]

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.583--4}
Allorché un veicolo è entrato nel territorio di una delle alte Parti contraenti col visto sul libretto fiscale e ne sorte senza il visto d’uscita e senza che si possa stabilire la data dell’uscita, il libretto può essere considerato come senza valore per il detto territorio.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.583--5}
Il libretto fiscale è valevole un anno a contare dalla data del rilascio. Se il veicolo cambia proprietario o detentore, o se viene mutato il suo numero di immatricolazione, le modificazioni necessarie devono essere registrate nel libretto da parte dell’autorità competente o dell’organismo designato da essa.

Prima che scada la durata della validità menzionata, non può essere rilasciato per lo stesso veicolo, un nuovo libretto, eccettuato il caso di immatricolazione nel territorio di un’altra alta Parte contraente. Non si fornisce mai duplicato di un libretto fiscale.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.583--6}
In materia di pedaggi o di contribuzioni analoghe pagabili sul posto, i veicoli menzionati nell’articolo 1 capoverso 1 non saranno trattati meno favorevolmente dei veicoli immatricolati nel territorio in cui sono riscossi questi pedaggi o queste contribuzioni.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.583--7}
Qualora sorgesse controversia tra due o più Parti contraenti circa l’interpretazione o l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione e la controversia non potesse venir regolata direttamente tra le Parti, essa sarà sottoposta per parere consultivo alla Commissione consultiva e tecnica delle comunicazioni e del transito della Società delle Nazioni.[^5]

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.583--8}
Ciascuna della alte Parti contraenti può dichiarare al momento della firma, della ratificazione o dell’adesione che, accettando la presente Convenzione, essa non assume alcun obbligo per quanto concerne l’insieme o una parte qualsiasi delle sue colonie, protettorati o territori d’oltre mare o di territori posti sotto la sua alta signoria o il suo mandato; in questo caso la presente Convenzione non sarà applicabile ai territori menzionati in detta dichiarazione.

Ciascuna della alte Partì contraenti potrà ulteriormente notificare al Segretario generale della Società delle Nazioni[^6]che essa intende applicare la presente Convenzione all’insieme o una parte qualsiasi dei territori che furono oggetto della dichiarazione prevista nel capoverso precedente. In questo caso la Convenzione si applicherà a tutti i territori menzionati nella notificazione, sei mesi dopo che il Segretario generale avrà ricevuto detta notificazione.

Parimente, ciascuna delle alte Parti contraenti potrà, in qualsiasi tempo, scaduto il termine di due anni menzionato nell’articolo 17, dichiarare ch’essa intende far cessare l’applicazione della presente Convenzione all’insieme o a una parte qualsiasi delle sue colonie, protettorati e territori d’oltre mare, o di territori collocati sotto la sua alta signoria o il suo mandato; in questo caso la Convenzione cesserà d’essere applicabile ai territori che sono oggetto di siffatta dichiarazione, un anno dopo che il Segretario generale avrà ricevuto detta dichiarazione.

Il Segretario generale comunicherà a tutti i membri della Società delle Nazioni ed agli Stati non membri menzionati nell’articolo 10 le dichiarazioni e notificazioni ricevute in virtù del presente articolo.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.583--9}
Le interpretazioni e le riserve inscritte nel Protocollo allegato alla presente Convenzione sono adottate ed hanno forza, valore e durata come la presente Convenzione.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.583--10}
La presente Convenzione, di cui fanno ugualmente fede il testo francese e quello inglese, porterà la data d’oggi.

Essa potrà essere firmata, fino al 30 settembre 1931, in nome di qualsiasi membro della Società delle Nazioni e di qualsiasi Stato non membro rappresentato alla Conferenza che ha stabilito la presente Convenzione o a cui il Consiglio della Società delle Nazioni avrà, a questo scopo, comunicato copia della presente Convenzione.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.583--11}
La presente Convenzione sarà ratificata.

Gli atti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario generale della Società delle Nazioni[^7], che ne notificherà ricevimento a tutti i membri della Società delle Nazioni, nonché a tutti gli Stati non membri indicati all’articolo 10.

##### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.583--12}
A contare dal 1° ottobre 1931, potrà essere fatta adesione alla presente Convenzione in nome di qualsiasi membro della Società delle Nazioni o di qualsiasi altro Stato non membro indicato all’articolo 10.

Gli atti di adesione saranno trasmessi al Segretario generale della Società delle Nazioni[^8]che ne notificherà ricevimento a tutti i membri della Società delle Nazioni, nonché agli Stati non membri indicati in detto articolo.

##### **Art. 13** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.583--13}
Ciascuna della alte Parti contraenti può subordinare l’effetto delle sue ratificazioni o della sua adesione alle ratificazioni o adesioni di uno o più membri della Società delle Nazioni o Stati non membri designati da essa nell’atto di ratificazione o di adesione.

##### **Art. 14** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.583--14}
La presente Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo che il Segretario generale della Società delle Nazioni avrà ricevuto le ratificazioni o adesioni date in nome di cinque membri della Società delle Nazioni o di Stati non membri. Le ratificazioni o adesioni il cui effetto è subordinato alle condizioni previste all’articolo precedente non saranno contate in questo numero sino a che dette condizioni non si verifichino.

##### **Art. 15** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.583--15}
Le ratificazioni o adesioni avvenute dopo entrata in vigore la Convenzione, produrranno i loro effetti dopo sei mesi, sia a contare dalla data a cui furono ricevute dal Segretario della Società delle Nazioni[^9], sia a contare dalla data a cui si verificano le condizioni previste all’articolo 13.

##### **Art. 16** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.583--16}
Dopo che la presente Convenzione sarà stata in vigore per la durata di due anni, ne potrà essere domandata la revisione in qualsiasi epoca da tre almeno delle alte Parti contraenti.

La domanda di cui all’articolo precedente deve essere presentata al Segretario generale della Società delle Nazioni[^10], che la notificherà alle alte Parti contraenti e ne informerà il Consiglio della Società delle Nazioni.

##### **Art. 17** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.583--17}
Scorso un termine di due anni a contare dalla data dell’entrata in vigore, la presente Convenzione potrà essere denunciata da qualsiasi delle alte Parti contraenti.

La denuncia sarà fatta in forma di notificazione scritta diretta al Segretario generale della Società delle Nazioni[^11], che ne informerà tutti i membri della Società delle Nazioni e gli Stati non membri indicati nell’articolo 10.

La denuncia produrrà i suoi effetti dopo un anno a contare dalla data a cui sarà stata ricevuta dal Segretario generale e non sarà operante che per quanto concerne il membro della Società o lo Stato non membro in nome di cui essa sarà stata fatta.

Se, in seguito a denunce simultanee o successive, il numero dei membri della Società e Stati non membri vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione verrà ad esser ridotto a un numero inferiore a cinque, la Convenzione cesserà d’essere in vigore.

*In fede di che,* i plenipotenziari menzionati hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Ginevra, il trenta marzo millenovecentotrentuno, in un solo esemplare, che resterà depositato negli archivi del Segretariato della Società delle Nazioni[^12], e di cui copie certificate conformi saranno rilasciate a tutti i membri della Società e agli Stati non membri menzionati all’articolo 10.(Seguono le firme)

I. Ad art. 2Resta inteso che la Svizzera, pur lasciando alle altre alte Parti contraenti la facoltà di applicare di fronte ad essa il sistema della presente Convenzione, potrà continuare ad applicare il sistema, attualmente in vigore sul suo territorio, dell’esenzione per novanta giorni consecutivi, da contarsi di nuovo a ciascuna entrata. Nel caso in cui fosse sorpassato questo periodo d’esonero, l’imposta relativa potrà essere riscossa in conformità della legislazione svizzera.Qualora la Svizzera dovesse risolversi a introdurre il sistema della presente Convenzione, resta inteso ch’essa sarà tenuta a riscuotere l’imposta a norma delle disposizioni della Convenzione.II. Ad art. 3Le alte Parti contraenti si riservano il diritto di ordinare che l’adempimento della formalità prevista all’ultimo capoverso dell’articolo 3 avvenga in un ufficio di confine che non sia ufficio doganale.
### Modello di libretto fiscale internazionale {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.583--annex-2}
Questo libretto è scritto nella lingua o nelle lingue officiali del paese che lo rilascia. La copertina, di color celeste chiaro, recherà la traduzione, nella lingua di ciascuna delle Parti contraenti, del titolo: «Libretto fiscale internazionale».

Le indicazioni manoscritte fatte su questo libretto devono essere scritte in caratteri latini o in corsivo inglese.

Questo libretto consta di 48 pagine numerate.

Pel formato fa norma il modello qui allegato (ca. 135 mm x 218 mm).

(Copertina)

(Nome dello Stato)
### Libretto fiscale internazionale {#annex_u1/lvl_u2}
N. .

CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI GINEVRA

DEL 30. MARZO 1931

(Pag. 1)

(Nome dello Stato)
### LIBRETTO FISCALE INTERNAZIONALE {#annex_u1/lvl_u3}
N.^_^^___^

^CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI GINEVRA del 30. MARZO 1931^

^_____^

Il presente libretto è rilasciato per ottenere l’esenzione dalle imposte o tasse di circolazione o di detenzione concessa agli autoveicoli per uno o più soggiorni costituenti una durata totale di novanta giorni passati in ciascuno degli Stati cui si applica detta Convenzione. Il libretto non è valevole che durante un anno a contare dalla data del suo rilascio.

| Il presente libretto fiscale è stato rilasciato a | | | * |
| --- | --- | --- | --- |
| dimorante a | | | ** |
| per l’autoveicolo descritto come segue: | | | |
| Genere del veicolo | | | (1) |
| Marca del telaio (( | | | (2) |
| Numero del telaio | | | (3) |
| Numero del motore | | | (4) |
| Numero di immatricolazione indicato dalle targhe dello Stato che ha rilasciato | | | |
| il libretto (5 | | | (5) |
| Luogo e data del rilascio | , il | | (6) |
| | | *** | |
| | | **** | |

| **** | Nome e cognome del proprietario o del detentore. |
| --- | --- |
| **** | Località, via numero. |
| **** | Firma dell’autorità o dell’associazione da essa delegata. |
| **** | Visto dell’autorità. |

(Pag. 2)

Il presente libretto è valevole in tutti gli Stati menzionati qui appresso durante un anno à contare dalla data del suo rilascio. Prime che sia spirato questo termine non può essere rilasciato, per lo stesso veicolo, né un nuovo certificato né un duplicato.

 **Elenco degli Stati** 

(Pag. 3)
### Cambiamento di proprietario o di detentore {#annex_u1/lvl_u4}
| | | ^1)^ |
| --- | --- | --- |
| dimorante a | | ^2)^ |
| è iscritto come proprietario o detentore del veicolo per cui è rilasciato il presente libretto. | | |
| | , il | ^3)^ |
| | | ^4)^ |

| | | ^1)^ |
| --- | --- | --- |
| dimorante a | | ^2)^ |
| è iscritto come proprietario o detentore del veicolo per cui è rilasciato il presente libretto. | | |
| | , il | ^3)^ |
| | | ^4)^ |

| | | ^1)^ |
| --- | --- | --- |
| dimorante a | | ^2)^ |
| è iscritto come proprietario o detentore del veicolo per cui è rilasciato il presente libretto. | | |
| | , il | ^3)^ |
| | | ^4)^ |

| | | ^1)^ |
| --- | --- | --- |
| dimorante a | | ^2)^ |
| è iscritto come proprietario o detentore del veicolo per cui è rilasciato il presente libretto. | | |
| | , il | ^3)^ |
| | | ^4)^ |

| ^1)^ | Nome e cognome del nuovo proprietario o detentore. |
| --- | --- |
| ^2)^ | Località, via, numero. |
| ^3)^ | Luogo e data. |
| ^4)^ | Firma dell’autorità o dell’associazione de essa delegata. |

(Pag. 4)
### Cambiamento del numero di immatricolazione {#annex_u1/lvl_u5}
| Il veicolo pel quale è stato rilasciato il presente libretto ha ricevuto il nuovo numero di immatricolazione: | | |
| --- | --- | --- |
| | , il | ^1)^ |
| | | ^2)^ |

| Il veicolo pel quale è stato rilasciato il presente libretto ha ricevuto il nuovo numero di immatricolazione: | | |
| --- | --- | --- |
| | , il | ^1)^ |
| | | ^2)^ |

| Il veicolo pel quale è stato rilasciato il presente libretto ha ricevuto il nuovo numero di immatricolazione: | | |
| --- | --- | --- |
| | , il | ^1)^ |
| | | ^2)^ |

| Il veicolo pel quale è stato rilasciato il presente libretto ha ricevuto il nuovo numero di immatricolazione: | | |
| --- | --- | --- |
| | , il | ^1)^ |
| | | ^2)^ |

| ^1)^ | Luogo e data. |
| --- | --- |
| ^2)^ | Firma dell’autorità o dell’associazione da essa delegata. |

(Pag. 5)
### Visti d’entrata e d’uscita {#annex_u1/lvl_u6}
| ^^ | | | | | (Nome dello Stato visitato) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entrata<br>o<br>Uscita | Date | Numero dei giorni da<br>contarsi | Totale dei<br>giorni da<br>contarsi<br>dopo la prima entrata | Firma <br>dell’agente competente <br>o bollo dell’ufficio<br>Entrata Uscita | | |
| Entrata | | | | | | |
| Uscita | | | | | | |
| Entrata | | | | | | |
| Uscita | | | | | | |
| Entrata | | | | | | |
| Uscita | | | | | | |
| Entrata | | | | | | |
| Uscita | | | | | | |
| Entrata | | | | | | |
| Uscita | | | | | | |

Continua a pag. N. .

*Nota:* Pel calcola della durata dell’esonero, il giorno è contato dalla mezzanotte alla mezzanotte, una frazione di giorno conta per un giorno intero. Tuttavia il giorno d’uscita non è contato quando il giorno d’entrata e il giorno d’uscita sono separati da più un giorno intermedio.

(Pag. 6 e seguenti)
### Visti d’entrata e d’uscita {#annex_u1/lvl_u7}
| ^^ | | | | | (Nome dello Stato visitato) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entrata<br>o<br>Uscita | Date | Numero dei giorni da<br>contarsi | Totale dei<br>giorni da<br>contarsi<br>dopo la prima entrata | Firma <br>dell’agente competente <br>o bollo dell’ufficio<br>Entrata Uscita | | |
| Entrata | | | | | | |
| Uscita | | | | | | |
| Entrata | | | | | | |
| Uscita | | | | | | |
| Entrata | | | | | | |
| Uscita | | | | | | |
| Entrata | | | | | | |
| Uscita | | | | | | |
| Entrata | | | | | | |
| Uscita | | | | | | |

Continua a pag. N. .

| Stati partecipanti | Ratifica<br>Adesione (A)<br>Dichiarazione di successione (S) | | Entrata in vigore | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Belgio* | 9 novembre | 1932 | 9 maggio | 1933 |
| Bulgaria | 5 marzo | 1932 A | 9 maggio | 1933 |
| Egitto | 20 maggio | 1939 A | 20 novembre | 1939 |
| Grecia | 6 giugno | 1939 A | 6 dicembre | 1939 |
| Iraq | 20 settembre | 1938 A | 20 marzo | 1939 |
| Italia | 25 settembre | 1933 | 25 marzo | 1934 |
| Lettonia | 10 gennaio | 1939 A | 10 luglio | 1939 |
| Paesi Bassi | 16 gennaio | 1934 | 16 luglio | 1934 |
| Aruba | 16 gennaio | 1934 | 16 luglio | 1934 |
| Curaçao | 16 gennaio | 1934 | 16 luglio | 1934 |
| Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba) | 16 gennaio | 1934 | 16 luglio | 1934 |
| Sint Maarten | 16 gennaio | 1934 | 16 luglio | 1934 |
| Portogallo* | 23 gennaio | 1932 | 9 maggio | 1933 |
| Russia | 23 luglio | 1935 A | 23 gennaio | 1936 |
| Serbia | 9 maggio | 1933 | 9 novembre | 1933 |
| Spagna | 3 giugno | 1933 | 3 dicembre | 1933 |
| Svezia | 9 novembre | 1933 | 9 maggio | 1934 |
| Svizzera | 19 ottobre | 1934 | 19 aprile | 1935 |
| Turchia | 25 settembre | 1936 | 25 marzo | 1937 |
| Zimbabwe | 1° dicembre | 1998 S | 18 aprile | 1980 |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://untreaty.un.org/oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. | | | | |

[^1]: Dal testo originale francese.
[^2]: RU **50** 1519
[^3]: Nella Svizzera il libretto fiscale internazionale per gli autoveicoli esteri non è necessario giusta il DCF 12 apr. 1935 concernente il libretto fiscale internazionale previsto dalla Convenzione del 30 mar. 1931 sul regime fiscale degli autoveicoli esteri (RS  **741.583** ).
[^4]: Vedi anche il Prot. add. (11) pubblicato qui appresso.
[^5]: Dopo lo scioglimento della Società delle Nazioni, incaricato delle funzioni qui menzionate è il Segretariato generale delle Nazioni Unite (FF **1946** Il 1222, 1227, e segg. ediz. ted. 1181, 1187 e segg. ediz. franc.).
[^6]: Dopo lo scioglimento della Società delle Nazioni, incaricato delle funzioni qui menzionate è il Segretariato generale delle Nazioni Unite (FF **1946** Il 1222, 1227, e segg. ediz. ted. 1181, 1187 e segg. ediz. franc.).
[^7]: Vedi la nota all’art. 7.
[^8]: Vedi la nota all’art. 7.
[^9]: Vedi la nota all’art. 7.
[^10]: Vedi la nota all’art. 7.
[^11]: Vedi la nota all’art. 7.
[^12]: Vedi la nota all’art. 7.