0.732.011

RU **1958** 527; FF **1957** 1829 ediz. ted. 853 ediz. franc.

Traduzione

# Statuto dell’Agenzia internazionale dell’energia nucleare

Conchiuso a Nuova York il 26 ottobre 1956<br />Approvato dall’Assemblea federale il 18 marzo 1957[^1]<br />Istrumento di ratificazione depositato per la Svizzera il 5 aprile 1957<br />Entrato in vigore per la Svizzera il 29 luglio 1957

(Stato 26 marzo 2024)

##### **Art. I** Istituzione dell’Agenzia {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.732.011--I}
Le parti contraenti istituiscono un’Agenzia internazionale dell’energia nucleare (chiamata qui di seguito «Agenzia»), in conformità delle norme, e condizioni, stabilite qui appresso.

##### **Art. II** Scopi {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.732.011--II}
L’Agenzia ha lo scopo di accelerare e accrescere il contributo dell’energia nucleare alla pace, alla sanità e alla prosperità del mondo intero. Essa cura, nel limite dei suoi mezzi, che l’aiuto fornito da lei oppure a sua domanda o sotto la sua direzione o il suo controllo non sia usato in maniera da servire a fini militari.

##### **Art. III** Compiti {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.732.011--III}
A.  L’Agenzia ha i compiti seguenti:
1. promuovere e agevolare, nel mondo intero, lo sviluppo e l’uso pratico dell’energia nucleare a scopi di pace e l’indagine in tale campo; operare come intermediaria, ove sia richiesta, per ottenere tra i suoi membri la prestazione di servigi e la fornitura di materiali, attrezzature o impianti: compiere ogni opera, o prestare tutti i servigi, intesi a contribuire allo sviluppo e all’uso pratico dell’energia nucleare a scopi di pace, come anche all’indagine in tale campo;
2. provvedere, in conformità del presente Statuto, alla fornitura dei materiali, dei servigi, delle attrezzature e degli impianti che sono necessari allo sviluppo e all’uso pratico dell’energia nucleare a scopi di pace nominatamente alla produzione dell’energia elettrica, come anche all’indagine in tale campo, tenuto debito conto dei bisogni delle regioni depresse del mondo.
3. secondare lo scambio di informazioni scientifiche e tecniche sull’uso dell’energia nucleare a scopi di pace;
4. sviluppare gli scambi, e i mezzi di formazione, di scienziati e di tecnici nel campo dell’uso dell’energia nucleare a scopi di pace;
5. stabilire e applicare provvedimenti intesi a garantire che i materiali fissili speciali e altri materiali, i servigi, le attrezzature, gli impianti e le informazioni forniti dall’Agenzia, oppure a sua domanda, o sotto la sua direzione o il suo controllo, non siano usati in maniera da servire a fini militari; estendere, a domanda delle Parti, tale garanzie a qualsiasi accordo bilaterale o collettivo, oppure, a domanda di uno Stato, a una o a un’altra attività del medesimo nel campo dell’energia nucleare;
6. elaborare e stabilire, di concerto e, ove sia il caso, in collaborazione con gli organi competenti delle Nazioni Unite e le istituzioni tecniche interessate, norme di sicurezza intese a tutelare la sanità e a restringere al minimo i pericoli ai quali sono esposti le persone e i beni (comprese norme analoghe quanto alle condizioni di lavoro); disporre affinché tali norme siano applicate nelle sue operazioni o in quelle attenenti all’uso di materiali, servigi, attrezzature e informazioni forniti dall’Agenzia, oppure a sua domanda o sotto la sua direzione o il suo controllo; disporre affinché tali norme siano, a domanda delle parti, applicate alle operazioni fatte in virtù d’un accordo bilaterale o collettivo, oppure, a domanda di uno Stato, a una o a un’altra attività del medesimo, nel campo dell’energia nucleare;
7. acquistare o stabilire gli arredamenti, gli impianti e le attrezzature necessari all’esercizio dei suoi compiti, allorché quelli dei quali potrebbe per altro disporre nella regione di cui si tratta non fossero disponibili se non a condizioni che essa stima insoddisfacenti.

B.  Nell’esercizio dei suoi compiti, l’Agenzia:
1. opera in conformità degli scopi, e delle norme, stabiliti dalle Nazioni Unite ai fini di promuovere la pace e la cooperazione internazionali, conformemente alla politica, seguita dalle medesime, intesa a conseguire un fermo disarmo universale, e secondo che disponga qualsiasi accordo internazionale, conchiuso in applicazione di tale politica;
2. stabilisce, quanto all’uso dei materiali fissili speciali che essa riceve, un controllo adeguato a garantire che essi servano soltanto a scopi di pace;
3. comparte i suoi mezzi in maniera che ne siano assicurati un uso efficace e il maggiore vantaggio in tutte le regioni del mondo, considerati in particolare i bisogni delle aree depresse;
4. presenta rapporti annuali sui suoi lavori all’Assemblea generale delle Nazioni Unite e, ove occorra, al Consiglio di sicurezza. Se, nell’ambito dei suoi lavori, sorgessero problemi attenenti alla competenza di quest’ultimo, essa ne deferirà la decisione al medesimo, al quale spetta la principale responsabilità del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali; essa parimente può prendere i provvedimenti permessi nel presente Statuto, in particolare quelli previsti nella lettera C dell’articolo XII;
5. presenta al Consiglio economico e sociale, e agli altri organi delle Nazioni Unite, rapporti sui problemi di loro competenza.

C.  Nell’esercizio dei suoi compiti, l’Agenzia non assoggetta a condizioni politiche, economiche, militari, o ad altre condizioni incomportabili con le disposizioni del presente Statuto, l’aiuto che accorda ai suoi membri.

D.  Con riserva delle disposizioni del presente Statuto e di quelle degli accordi da essa conchiusi con uno o più Stati conformemente alle disposizioni del medesimo, l’Agenzia esercita i suoi compiti in consonanza con i diritti sovrani degli Stati.

##### **Art. IV** Membri {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.732.011--IV}
A.  Sono membri fondatori dell’Agenzia gli Stati membri delle Nazioni Unite o di una istituzione tecnica i quali firmino il presente Statuto nel termine di novanta giorni a contare da quello in cui esso è aperto alla firma e depositino uno strumento di ratificazione.

B.  Sono membri dell’Agenzia gli Stati Membri delle Nazioni Unite o di una istituzione tecnica, oppure gli Stati che tali non sono, i quali depositino uno strumento d’accettazione del presente Statuto, tosto che la loro ammissione sia stata approvata nella Conferenza generale a raccomandazione del Consiglio direttivo. Nel raccomandare e nell’approvare l’ammissione di uno Stato, il Consiglio direttivo e la Conferenza generale accertano se esso sia capace e intenda di soddisfare ai doveri spettanti ai membri dell’Agenzia, tenuto debitamente conto della sua capacità e del suo desiderio di operare secondo gli scopi e le norme della Carta delle Nazioni Unite[^2].

C.  L’Agenzia si fonda sul principio dell’uguaglianza sovrana dei suoi membri, ciascuno dei quali, allo scopo di assicurare a tutti i diritti e i privilegi che derivano dalla qualità di membro dell’Agenzia, è tenuto ad adempiere, in buona fede, gli obblighi assunti in virtù del presente Statuto.

##### **Art. V** Conferenza generale {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.732.011--V}
A.  Una Conferenza generale, composta di tutti i membri dell’Agenzia, si aduna ogni anno in sessione ordinaria e tiene le sessioni straordinarie, che il direttore generale può convocare a domanda del Consiglio direttivo[^3]o della maggioranza dei membri. La Conferenza generale si aduna nella sede dell’Agenzia, eccetto che essa non stabilisca altrimenti.

B.  Ogni membro è rappresentato nelle sessioni da un delegato, il quale può essere assistito da un supplente e da consiglieri. Le spese di viaggio e le diarie di ciascuna delegazione sono a carico del membro interessato.

C.  All’inizio di ogni sessione, la Conferenza generale elegge il suo presidente e gli altri membri del suo ufficio. Essi stanno in carica per la durata della sessione. La Conferenza generale stabilisce il suo regolamento interno, con riserva delle disposizioni del presente Statuto. Ogni membro dell’Agenzia ha diritto a un voto. Le deliberazioni sulle faccende previste nella lettera H dell’afficolo XIV, nella lettera C dell’articolo XVIII e nella lettera B dell’articolo XIX sono prese a maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti. Le deliberazioni sulle altre faccende, compresa la determinazione di nuove faccende o categorie di faccende per le quali sia richiesta una maggioranza di due terzi è presa a maggioranza dei membri presenti e votanti. La Conferenza generale è in numero, quando è presente la pluralità dei membri.

D.  La Conferenza generale può discutere qualsiasi faccenda o questione attenente al presente Statuto o concernente i poteri e i compiti di qualunque organo in esso previsto e fare raccomandazioni sulle medesime ai membri dell’Agenzia, al Consiglio direttivo[^4]oppure così a questo come a quelli.

E.  La Conferenza generale:
1. elegge i membri del Consiglio direttivo[^5]conformemente all’articolo VI;
2. approva l’ammissione di nuovi membri conformemente all’articolo IV;
3. sospende i privilegi e i diritti di membro conformemente all’articolo XIX;
4. esamina il rapporto annuale del Consiglio direttivo[^6];
5. approva, conformemente all’articolo XIV, il bilancio di previsione dell’Agenzia, raccomandato dal Consiglio direttivo[^7]o lo rimanda a quest’ultimo con le sue raccomandazioni su l’insieme o una parte di esso, affinché le trasmetta nuovi disegni;
6. approva i rapporti da presentare alle Nazioni Unite, secondo che prescrive l’accordo che stabilisce le relazioni tra l’Agenzia e le Nazioni Unite, eccetto i rapporti menzionati nella lettera C dell’articolo XII, oppure li rimanda al Consiglio esecutivo con le sue raccomandazioni;
7. approva tutti gli accordi, previsti nell’articolo XVI, tra l’Agenzia e le Nazioni Unite o altre organizzazioni, oppure li rimanda al Consiglio esecutivo con le sue raccomandazioni, affinché le trasmetta nuovi disegni;
8. approva le norme e le restrizioni secondo le quali il Consiglio esecutivo può contrarre mutui, conformemente alla lettera G dell’articolo XIV; approva le norme secondo le quali l’Agenzia può accettare contributi volontari; approva, conformemente alla lettera F dell’articolo XIV, l’uso che può essere fatto del fondo generale menzionato in tale lettera;
9. approva gli emendamenti al presente Statuto, conformemente alla lettera C dell’articolo XVIII;
10. approva la nomina del Direttore generale, conformemente alla lettera A dell’articolo VII.

F.  La Conferenza generale può:
1. deliberare su ogni faccenda ad essa deferita dal Consiglio direttivo[^8]a tale scopo;
2. sottoporre argomenti all’esame del Consiglio direttivo[^9]e invitarlo a presentare rapporti su qualsiasi faccenda attenente ai compiti dell’Agenzia.

##### **Art. VI** Consiglio dei Governatori {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.732.011--VI}
A.  Il Consiglio dei governatori è composto come segue:
1. Il Consiglio dei governatori uscente nomina come membri del Consiglio i dieci Membri dell’Agenzia più progrediti nel settore della tecnologia dell’energia nucleare, compresa la produzione di materie grezze, e il Membro più progredito nel settore della tecnologia dell’energia nucleare, compresa la produzione di materie grezze, di ciascuna delle seguenti regioni, non includenti alcuno dei 10 Membri di cui sopra:
        1. America del Nord
        2. America latina
        3. Europa occidentale
        4. Europa orientale
        5. Africa
        6. Medio Oriente e Asia del Sud
        7. Asia del Sud‑Est e Pacifico
        8. Estremo Oriente
2. La Conferenza generale elegge nel Consiglio dei governatori:
        a) venti Membri dell’Agenzia, tenendo debitamente conto di un’equa rappresentanza in Consiglio dei Membri delle regioni elencate in A‑1 del presente articolo, in modo che il Consiglio comprenda in ogni momento in questa categoria cinque rappresentanti della regione «America latina», quattro rappresentanti della regione «Europa occidentale», tre rappresentanti della regione «Europa orientale», quattro rappresentanti della regione «Africa», due rappresentanti della regione «Medio Oriente» e «Asia del Sud», un rappresentante della regione «Asia del Sud‑Est e Pacifico» e un rappresentante della regione «Estremo Oriente». Nessun membro di questa categoria può, spirato il mandato, essere rieletto nella categoria per un nuovo mandato
        b) un altro membro tra i Membri delle regioni seguenti: Medio Oriente e Asia del Sud Asia del Sud‑Est e Pacifico Estremo Oriente;
        c) un altro membro fra i Membri delle regioni seguenti: Africa<br /> Medio Oriente e Asia del Sud Asia del Sud‑Est e Pacifico[^10]

B.  Le nomine previste al capoverso Al del presente articolo avvengono entro i 60 giorni precedenti la sessione annua ordinaria della Conferenza generale. Le elezioni previste al capoverso A2 del presente articolo avvengono durante le sessioni annuali ordinarie della Conferenza generale.[^11]

C. I Membri rappresentati nel Consiglio dei governatori, in virtù del capoverso Al del presente articolo, esercitano la loro funzione dalla fine della sessione annua ordinaria della Conferenza generale successiva alla loro nomina fino alla fine della sessione annua ordinaria seguente della Conferenza generale.[^12]

D. I Membri rappresentati nel Consiglio dei governatori, in virtù del capoverso A2 del presente articolo, esercitano la loro funzione dalla fine della sessione annua ordinaria della Conferenza generale nel corso della quale sono stati eletti fino alla fine della seconda sessione annua ordinaria successivamente tenuta dalla Conferenza generale.[^13]

E.  Ogni membro del Consiglio direttivo[^14]ha diritto a un voto. Le deliberazioni concernenti l’ammontare del bilancio di previsione dell’Agenzia sono prese a maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti, secondo che dispone la lettera H dell’articolo XIV Le deliberazioni sulle altre faccende, compresa la determinazione di nuove faccende o di categorie di faccende per le quali è richiesta una maggioranza di due terzi sono prese a maggioranza dei membri presenti e votanti. Il Consiglio direttivo[^15]è in numero, quando in esso sono rappresentati i due terzi dei membri.

F.  Il Consiglio direttivo[^16]può adempiere i compiti dell’Agenzia in conformità dei presente Statuto, riservate le sue responsabilità rispetto alla Conferenza generale in esso stabilite.

G.  Il Consiglio direttivo[^17]si aduna ogni qualvolta sia da esso giudicato necessario. Le adunanze sono fatte nella sede dell’Agenzia, eccetto che il Consiglio non disponga altrimenti.

H.  Il Consiglio direttivo[^18]elegge tra i suoi membri un presidente e gli altri membri dell’ufficio e stabilisce, con riserva delle disposizioni del presente Statuto, il suo regolamento interno.

I.  Il Consiglio direttivo[^19]può istituire i comitati che stimi necessari. Esso può designare persone le quali lo rappresentino presso altre organizzazioni.

J.  Il Consiglio direttivo[^20]presenta ogni anno alla Conferenza generale un rapporto sulle faccende dell’Agenzia e su tutti i progetti da questa approvati. Esso, parimente, sottopone alla Conferenza generale tutti i rapporti che l’Agenzia è, o può essere, invitata a presentare alle Nazioni Unite o a qualsiasi altra organizzazione la cui attività ha attinenza con la sua. Tali atti, come anche i rapporti annuali, sono sottoposti ai membri dell’Agenzia almeno un mese prima della sessione annuale ordinaria della Conferenza generale.

##### **Art. VII** Personale {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.732.011--VII}
A.  Al personale dell’Agenzia è preposto un direttore generale. Il direttore generale è nominato dal Consiglio direttivo[^21]con l’approvazione della Conferenza generale, per un periodo di quattro anni. Esso è il funzionario più alto dell’Agenzia.

B.  Il direttore generale è responsabile dell’assunzione, dell’organizzazione e della direzione del personale; esso è sottoposto all’autorità e alla vigilanza del Consiglio direttivo[^22]. Esso adempie il suo ufficio conformemente ai regolamenti dati dal Consiglio direttivo[^23].

C.  Il personale è composto di periti scientifici e tecnici e di qualunque altro agente che abbia le qualità richieste, necessari all’attuazione degli scopi e all’adempimento dei compiti dell’Agenzia. L’Agenzia si attiene al criterio secondo il quale il numero del personale permanente debba essere ristretto quanto più possibile.

D.  Nella scelta, assunzione e determinazione delle condizioni di servizio del personale, si baderà di procacciare all’Agenzia persone che abbiano requisiti massimi quanto a valenza, competenza tecnica e onestà. Con riserva di tale avvertenza, sarà tenuto conto dei contributi dei membri all’Agenzia e dell’importanza di una scelta fatta rispetto a un fondamento geografico quanto più esteso.

E.  Le condizioni d’assunzione, rimunerazione e licenziamento del personale sono conformi al regolamenti stabiliti dal Consiglio direttivo[^24]con riserva delle disposizioni del presente Statuto e delle norme generali raccomandate dal Consiglio direttivo[^25]e approvate dalla Conferenza generale.

F.  Nell’adempimento dei loro doveri, il direttore generale e il personale non domandano né accettano istruzioni fuori dell’Agenzia. Essi si astengono da ogni atto che non sia comportabile con il loro stato di funzionari dell’Agenzia; con riserva delle loro responsabilità verso la medesima, essi non devono rivelare alcun segreto di fabbricazione o altra notizia riservata di cui avessero avuto conoscenza nelle funzioni ufficiali che esercitano per conto di essa. Ogni membro s’impegna a rispettare il carattere internazionale delle funzioni del direttore generale e del personale e ad astenersi dal muoverli ai propri desideri in quello che s’attiene all’esercizio delle medesime.

G.  Nel presente articolo, con la parola «personale», s’intendono parimente le guardie.

##### **Art. VIII** Scambio d’informazioni {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.732.011--VIII}
A.  È raccomandato a ciascun membro di mettere a disposizione dell’Agenzia tutte le informazioni che a suo avviso potessero esserle utili.

B.  Ciascun membro mette a disposizione dell’Agenzia tutte le informazioni ricavate mediante l’aiuto da essa accordato in virtù dell’articolo XI.

C.  L’Agenzia raccoglie e mette a disposizione dei suoi membri, in maniera che siano di facile accesso, le informazioni ricevute in virtù delle lettere A e B del presente articolo. Essa provvede in maniera fattiva a promuovere tra i membri lo scambio di informazioni su la natura e l’uso dell’energia nucleare a scopi di pace e a tale fine adempie tra i membri l’ufficio di mediatrice.

##### **Art. IX** Fornitura di materiale {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.732.011--IX}
A.  I membri possono mettere a disposizione dell’Agenzia le quantità di materiale fissile speciale che reputano conveniente, alle condizioni convenute con la medesima. I materiali messi a disposizione dell’Agenzia possono, secondo il criterio del membro che li fornisce, essere immagazzinati dal medesimo oppure, con il consenso di esso, depositati nei magazzini dell’Agenzia.

B.  I membri possono parimente mettere a disposizione dell’Agenzia materiali grezzi, quali sono definiti nell’articolo XX, e altri materiali. Il Consiglio direttivo[^26]determina le quantità di siffatti materiali che l’Agenzia accetterà in virtù degli accordi previsti nell’articolo XIII.

C.  Ogni membro notifica all’Agenzia le quantità, la forma e la composizione di materiali fissili speciali, dei materiali grezzi e altri che esso è pronto, secondo le sue leggi, a mettere a disposizione della medesima, immediatamente o nello spazio di tempo previsto dal Consiglio direttivo[^27].

D.  A domanda dell’Agenzia, ogni membro è tenuto a fornire senza indugio a un altro membro, o gruppo di membri, le quantità di materiali da essa stabilite, tolti da quelli che il membro ha messo a disposizione della medesima, come anche a fornire senza indugio all’Agenzia stessa i materiali di cui realmente abbisogna per l’esercizio dei suoi impianti e proseguire in essi le ricerche scientifiche.

E.  Le quantità, la forma e la composizione dei materiali forniti da un membro possono da questo essere mutate, in ogni tempo, con l’approvazione del Consiglio direttivo[^28].

F.  Una prima notificazione giusta la lettera C del presente articolo dev’essere fatta nei tre mesi che seguono l’entrata in vigore del presente Statuto rispetto al membro interessato. In quanto il Consiglio direttivo[^29]non risolva altrimenti, i primi materiali forniti sono destinati per l’anno civile successivo a quello nel quale il presente Statuto è entrato in vigore rispetto al membro interessato. Parimente, le notificazioni ulteriori valgono, in quanto il Consiglio direttivo[^30]non risolva altrimenti, per l’anno successivo a quello della notificazione la quale dev’essere fatta entro il 1° novembre di ogni anno, il più tardi.

G.  L’Agenzia indica il luogo e il modo di fornitura e, ove occorra, la forma e la composizione dei materiali che un membro è invitato a fornire, togliendoli da quelli che esso s’è dichiarato pronto a mettere a disposizione della medesima. L’Agenzia riscontra altresì le quantità di materiali forniti e ne informa periodicamente i membri.

H.  L’Agenzia è responsabile del deposito nei magazzini e della protezione dei materiali in suo possesso. Essa cura che i materiali siano protetti contro: 1) le intemperie; 2) l’asportazione non autorizzata o la distrazione; 3) i danni e le distruzioni, compreso il sabotaggio; 4) la sottrazione violenta. Nel ripartire tra i magazzini di deposito i materiali fissili speciali in suo possesso, l’Agenzia invigilerà affinché sia evitata, l’accumulazione di riserve importanti in alcun paese o regione del mondo.

I.  L’Agenzia deve acquistare o stabilire, il più presto possibile, qualora siano da essa giudicati necessari:
1. le suppellettili, gli impianti e le attrezzature per il ricevimento, il deposito nei magazzini e la distribuzione dei materiali;
2. i mezzi di protezione;
3. le misure sanitarie e di sicurezza adeguate;
4. 1 laboratori di controllo per l’analisi e il riscontro dei materiali ricevuti;
5. le abitazioni e gli edifici amministrativi per il personale necessario a tali bisogni.

J.  I materiali forniti in virtù del presente articolo sono usati nella maniera stabilita dal Consiglio direttivo[^31]in conformità delle disposizioni del presente Statuto. Nessun membro può esigere che i materiali da esso forniti all’Agenzia siano tenuti in serbo, oppure siano adoperati secondo un suo disegno particolare.

##### **Art. X** Servizi, attrezzature, impianti {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.732.011--X}
I membri possono mettere a disposizione dell’Agenzia i servizi, le attrezzature e gli impianti che fossero utili al conseguimento dei suoi fini e all’adempimento dei suoi compiti.

##### **Art. XI** Progetti dell’Agenzia {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.732.011--XI}
A.  Ogni membro o gruppo di membri dell’Agenzia, il quale desideri attuare un progetto attenente allo sviluppo o all’applicazione pratica dell’energia nucleare a scopi di pace o all’indagine in tale campo può chiedere l’ausilio dell’Agenzia allo scopo di ottenere i materiali fissili speciali e altri materiali, come anche i servizi, le attrezzature e gli impianti necessari. La domanda, la quale dev’essere corredata d’una relazione su lo scopo e l’importanza del progetto, è sottoposta all’esame del Consiglio direttivo[^32].

B.  L’Agenzia, ove ne sia richiesta, può parimente aiutare ogni membro, o gruppo di membri, a conchiudere accordi intesi a ottenere di fuorivia i mezzi finanziari occorrenti all’attuazione di siffatti progetti. Nel prestare il suo aiuto, essa non ha l’obbligo di fornire garanzie o d’assumere veruna responsabilità finanziaria per il progetto.

C.  L’Agenzia può provvedere alla fornitura di qualsiasi materiale, servizio, attrezzatura e impianto necessari, per il tramite di uno o parecchi suoi membri oppure in tutto o in parte direttamente, tenuto conto dei desideri del membro o dei membri che hanno chiesto la sua assistenza.

D.  Per l’esame della domanda, l’Agenzia può inviare sul territorio del membro o dei membri che hanno chiesto la sua assistenza una o più persone idonee affinché studino l’impresa disegnata. A tale scopo, essa può, con il consenso del membro o del gruppo di membri instante, fare uso di suoi funzionari oppure di cittadini di qualsiasi membro che abbiano le qualità richieste.

E.  Il Consiglio direttivo[^33]prima d’approvare un progetto in conformità del presente articolo, tiene debitamente conto:
1. dell’utilità del medesimo, compresa la possibilità tecnica e scientifica d’attuarlo;
2. dell’idoneità dei piani, dei mezzi e del personale, a garantirne una buona esecuzione;
3. dell’idoneità delle norme sanitarie e di sicurezza, al mantenimento e al deposito del materiale e all’esercizio degli impianti;
4. dell’inabilità del membro o del gruppo di membri instante a procurarsi i mezzi finanziari, i materiali, gli impianti, le attrezzature e i servizi necessari;
5. di un’equa compartizione dei materiali e dei mezzi che sono a disposizione dell’Agenzia;
6. dei bisogni particolari delle regioni depresse del mondo;
7. di qualsiasi altro problema che vi si attiene.

F.  Approvato il progetto, l’Agenzia conchiude, con il membro o il gruppo di membri che l’ha presentato, un accordo nel quale sono stabiliti:
1. l’assegnazione di tutti i materiali fissili speciali e altri materiali occorrenti;
2. il trasferimento dei materiali fissili speciali dal luogo in cui sono custoditi – siano essi in custodia dell’Agenzia oppure in custodia del membro che li fornisce per i progetti della medesima – al membro o al gruppo di membri che presenta il progetto, in condizioni idonee a garantire la sicurezza delle forniture richieste e conformi alle norme sanitarie e di sicurezza;
3. le condizioni, segnatamente i prezzi, ai quali l’Agenzia fornisce i materiali, i servizi, le attrezzature e gli impianti e, ove i medesimi siano forniti da un membro, le condizioni convenute tra il membro o il gruppo di membri che presenta il progetto e il membro che li fornisce;
4. l’obbligo del membro, o del gruppo di membri, che presenta il progetto: a. di non usare dell’aiuto in maniera che possa servire a fini militari; b. di sottoporre il progetto alle misure di sicurezza previste nell’articolo XII e designate in particolare nell’accordo;
5. un idoneo disciplinamento dei diritti e degli interessi dell’Agenzia e del membro o dei membri interessati, per tutte le invenzioni, o scoperte, derivanti dal progetto, o per i brevetti che le concernono;
6. un idoneo disciplinamento della composizione delle controversie;
7. qualsiasi altra disposizione che fosse giudicata opportuna.

G.  Le disposizioni del presente articolo sono applicabili del pari, ove occorra, a tutte le domande di materiali, servizi, impianti o attrezzature per progetti già in corso.

##### **Art. XII** Misure di sicurezza spettanti all’Agenzia {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.732.011--XII}
A.  L’Agenzia ha, per ogni suo progetto o per qualsiasi altro accordo nel quale fosse dalle parti interessate invitata ad applicar misure di garanzia e in quanto essi s’addicano a un tale progetto oppure accordo, l’obbligo e il diritto di:
1. esaminare i piani degli impianti e delle attrezzature tecnici, compresi i reattori nucleari, e di approvarli unicamente allo scopo d’accertarsi che essi non serviranno a fini militari, siano conformi alle norme sanitarie e di sicurezza prescritte e permetteranno d’applicare, con efficacia, le misure di sicurezza stabilite nel presente articolo.
2. esigere l’applicazione di tutte le misure sanitarie, e di sicurezza, che essa prescrive,
3. esigere la tenuta e la presentazione di appunti circa alle operazioni, affinché sia agevolata la contabilità su i materiali grezzi e i materiali fissili speciali, adoperati o prodotti nell’ambito del progetto o dell’accordo;
4. chiedere e ricevere rapporti sull’avanzamento dei lavori;
5. approvare i metodi di trattamento chimico dei materiali irradiati, unicamente allo scopo di assicurare che esso non si presterà alla distrazione di materiale a fini militari e sarà conforme alle norme sanitarie e di sicurezza applicabili; esigere che i materiali fissili speciali, ricuperati o ricavati come prodotti secondari, siano adoperati a scopi di pace, osservate le misure di sicurezza spettanti all’Agenzia, per lavori d’indagine, oppure nei reattori già costrutti o da costruire, i quali saranno indicati dal membro o dai membri interessati; esigere che i materiali fissili speciali ricuperati o ricavati come prodotti secondari, sopravanzati da un siffatto uso, siano depositati presso l’Agenzia allo scopo di evitare la costituzione di scorte, con riserva che detti materiali fissili speciali, depositati presso l’Agenzia, siano, in seguito, restituiti senza indugio al membro, o al membri interessati, che ne facciano domanda per adoperarli alle condizioni indicate qui sopra;
6. inviare sul territorio dello Stato, o degli Stati beneficiari, ispettori designati dall’Agenzia, udito lo Stato o gli Stati interessati, i quali potranno sempre accedere a ogni luogo, a ogni persona che, attesa la sua professione, si occupi di materiali, attrezzature o impianti assoggettati a controllo in virtù del presente Statuto, e a ogni documentazione, in quanto sia necessario alla contabilità dei materiali grezzi e dei materiali fissili speciali forniti, come anche di ogni materiale fissile, e all’accertamento che non siano stati violati l’obbligo di non adoperarli a fini militari, previsto nel numero 4 della lettera F dell’articolo XI, le norme sanitarie o di sicurezza previste nel numero 2 della lettera A del presente articolo, né qualsiasi altra disposizione dell’accordo conchiuso tra l’Agenzia e lo Stato o gli Stati interessati. A domanda dello Stato interessato, gli ispettori designati dall’Agenzia sono accompagnati da rappresentanti delle autorità del medesimo, con riserva che non siano ritardati o altrimenti incomodati nell’esercizio del loro ufficio;
7. sospendere l’aiuto o desistere dal medesimo e riprendere i materiali e gli impianti che essa o un membro ha fornito per l’esecuzione del progetto, qualora lo Stato o gli Stati beneficiari, i quali non avessero adempiuto o avessero violato le condizioni, non prendano, entro un congruo spazio di tempo, i provvedimenti correttivi domandati.

B.  L’Agenzia istituisce, se è necessario, un corpo dì ispettori. Essi sono incaricati di esaminare se tutte le operazioni eseguite dall’Agenzia medesima siano conformi alle norme sanitarie e di sicurezza da essa stabilite affinché siano applicate ai progetti sottoposti alla sua approvazione, direzione, oppure al suo controllo, e se essa prenda tutte le misure necessarie a evitare che i materiali grezzi e i materiali fissili speciali in sua custodia oppure adoperati o ricavati nelle sue operazioni non siano usati in maniera da servire a fini militari. L’Agenzia prende tutti i provvedimenti idonei a far cessare immediatamente ogni violazione o inosservanza dell’obbligo di prendere le misure opportune.

C.  Il corpo degli ispettori è inoltre incaricato di domandare e verificare la contabilità menzionata nel numero 6 della lettera A del presente articolo e di stabilire se siano osservati l’impegno di cui al numero 4 della lettera F dell’articolo XI, le disposizioni previste nel numero 2, lettera A, del presente articolo, e tutte le altre condizioni prescritte nell’accordo conchiuso tra l’Agenzia e lo Stato o gli Stati interessati. Di ogni violazione, gli ispettori riferiscono al Direttore generale, il quale trasmette il loro rapporto al Consiglio direttivo[^34]. Il Consiglio ordina allo Stato, o agli Stati beneficiari, di porre immediatamente fine a qualsiasi violazione che venisse accertata. Esso fa nota la violazione a tutti i membri e ne informa il Consiglio di sicurezza e l’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Se lo Stato o gli Stati beneficiari non prendono, entro un congruo spazio di tempo, tutti i provvedimenti idonei a far cessare tale violazione, il Consiglio direttivo[^35]può prendere entrambe le misure seguenti, oppure l’una o l’altra: restringere o sospendere l’aiuto accordato dall’Agenzia o da un membro; domandare la restituzione dei materiali e dell’impianto messi a disposizione del membro o del gruppo di membri beneficiari. Inoltre, l’Agenzia può, in virtù dell’articolo XIX, privare qualsiasi membro, che contravviene, dell’esercizio dei privilegi e dei diritti attenenti alla qualità di membro.

##### **Art. XIII** Rifusione ai membri {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.732.011--XIII}
Eccetto che non sia stato convenuto altrimenti tra il Consiglio direttivo[^36]e il membro che fornisce all’Agenzia materiali, servizi, attrezzature o impianti, il Consiglio direttivo[^37]può conchiudere con tale membro la rifusione delle cose fornite.

##### **Art. XIV** Disposizioni finanziarie {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.732.011--XIV}
A.  Il Consiglio direttivo[^38]presenta ogni anno alla Conferenza generale un disegno di bilancio di previsione delle spese dell’Agenzia. Per agevolare al Consiglio un tale compito, il disegno è allestito dal direttore generale. L’Assemblea generale l’approva oppure lo rinvia al Consiglio con le sue raccomandazioni. In tale caso, il Consiglio presenta alla Conferenza generale un nuovo disegno di bilancio.

B.  Le spese dell’Agenzia sono divise nelle classi seguenti:
1. Spese d’amministrazione. Esse comprendono:
        a. le spese per il personale dell’Agenzia, escluse quelle per gli agenti che hanno l’ufficio di occuparsi dei materiali, dei servizi, delle attrezzature e degli impianti indicati nel numero 2 della lettera B seguente; il costo delle adunanze; le spese cagionate dalla preparazione di progetti dell’Agenzia e la divulgazione di informazioni;
        b. le spese cagionate dall’applicazione delle misure di sicurezza previste nell’articolo XII, in quanto concernano i progetti dell’Agenzia, oppure previste nel numero 5 della lettera A, dell’articolo III, in quanto concernano gli accordi bilaterali o collettivi, come pure le spese dell’Agenzia per la manutenzione e il deposito di materiali fissili speciali, eccettuate le spese di manutenzione e di deposito previste nella lettera E qui appresso;
2. le spese per i materiali, gli impianti, gli arredamenti e le attrezzature, acquistati o stabiliti dall’Agenzia nell’esercizio dei suoi compiti come anche il costo dei materiali, dei servizi, delle attrezzature e degli impianti da essa forniti in virtù di accordi con uno o più membri, eccetto quelle indicate nel numero 1 della presente lettera.

C.  Nel determinare l’ammontare delle spese indicate nel numero 1b, lettera B, del presente articolo, il Consiglio direttivo[^39]detrae le somme rifuse in virtù di accordi sull’applicazione di misure di sicurezza, conchiusi tra l’Agenzia e parti in accordi bilaterali o collettivi.

D.  Il Consiglio direttivo[^40]compartisce tra i membri dell’Agenzia le spese indicate nel numero 1, lettera B, del presente articolo, in conformità di una scala stabilita dalla Conferenza generale. Tale scala sarà determinata secondo le norme che disciplinano i contributi degli Stati Membri al bilancio ordinario dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

E.  Il Consiglio direttivo[^41]stabilisce periodicamente una tariffa dei costi dei materiali, dei servizi, delle attrezzature e degli impianti forniti dall’Agenzia ai suoi membri, nella quale sono parimente computate spese congrue e uniformi per il deposito e il mantenimento. Tale tariffa è allestita in modo da procacciare all’Agenzia un reddito bastevole a soddisfare alle spese e ai costi indicati nel numero 2, lettera B, del presente articolo, detratti tutti i contributi volontari che il Consiglio direttivo[^42]stabilisse di usare a tale scopo in virtù della lettera F. Le somme ricevute in applicazione di detta tariffa sono assegnate a un fondo speciale, destinato a pagare i materiali, i servizi, le attrezzature e gli impianti forniti dai membri, e a soddisfare a ogni altra spesa indicata nel numero 2, lettera B, del presente articolo, sostenuta dall’Agenzia medesima.

F.  Il sopravanzo del reddito previsto nella lettera E, detratti le spese e i costi indicati nella medesima, e i contributi volontari sono assegnati a un fondo generale che sarà impiegato a giudizio del Consiglio direttivo[^43]con l’assentimento della Conferenza generale.

G.  Riservate le norme, e le limitazioni approvate dalla Conferenza generale, il Consiglio direttivo D ha la facoltà di contrarre mutui in nome dell’Agenzia, a condizione che i membri della medesima non ne risultino, in alcun modo, obbligati, e di accettare i contributi volontari che ad essa siano offerti.

H.  Le deliberazioni della Conferenza generale, concernenti le questioni finanziarie, e le deliberazioni del Consiglio direttivo[^44]concernenti l’ammontare del bilancio di previsione dell’Agenzia, sono prese alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti.

##### **Art. XV** Privilegi e immunità {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.732.011--XV}
A.  L’Agenzia gode, sul territorio di ciascun membro, della capacità giuridica, dei privilegi e delle immunità che le sono necessari all’esercizio delle sue funzioni.

B.  I delegati dei membri dell’Agenzia, i loro supplenti e consiglieri, i membri del Consiglio direttivo[^45]i loro supplenti e consiglieri, il direttore generale e il personale dell’Agenzia godono dei privilegi e delle immunità necessari all’esercizio illimitato delle loro funzioni nell’ambito della medesima.

C.  La capacità giuridica, i privilegi e le immunità, indicati nel presente articolo, sono definiti in un accordo, o in accordi distinti, conchiusi tra l’Agenzia, rappresentata a tale scopo dal direttore generale il quale agisce in conformità delle istruzioni del Consiglio direttivo[^46]e i suoi membri.

##### **Art. XVI** Dipendenze con altri organismi {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.732.011--XVI}
A.  Il Consiglio direttivo[^47]ha, con l’assentimento della Conferenza generale, la facoltà di conchiudere un accordo o accordi intesi a stabilire dipendenze efficaci tra l’Agenzia e le Nazioni Unite e ogni altra organizzazione la cui attività ha attinenza con quella dell’Agenzia.

B.  L’accordo o gli accordi intesi a stabilire le relazioni dell’Agenzia con le Nazioni Unite prevedono che:
1. l’Agenzia presenta alle Nazioni Unite i rapporti indicati nei numeri 4 e 5 della lettera B dell’articolo III;
2. l’Agenzia esamina le deliberazioni che la concernono, prese dall’Assemblea generale o da uno dei consigli delle Nazioni Unite, e se è invitata, presenta all’organismo competente delle Nazioni Unite rapporti sui provvedimenti che essa o i suoi membri avessero preso, conformemente al presente Statuto, in conseguenza d’un tale esame.

##### **Art. XVII** Composizione delle controversie {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.732.011--XVII}
A.  Ogni questione e controversia concernente l’interpretazione, oppure l’applicazione del presente Statuto, le quali non siano state composte mediante negoziati, sono sottoposte alla Corte Internazionale di Giustizia conformemente allo Statuto della medesima[^48], eccetto che le parti non convengano di comporle altrimenti.

B.  Tanto la Conferenza generale come il Consiglio direttivo[^49]hanno la facoltà, sempreché ne siano autorizzati dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, di domandare, su ogni questione giuridica circa l’attività dell’Agenzia, il parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia.

##### **Art. XVIII** Emendamenti e disdette {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.732.011--XVIII}
A.  Ogni membro dell’Agenzia può proporre emendamenti al presente Statuto. Il direttore generale allestisce copie certificate conformi del testo di ogni emendamento proposto e le comunica a tutti i membri, almeno 90 giorni prima della data in cui l’emendamento dev’essere esaminato dalla Conferenza generale.

B.  Nelle trattande della quinta sessione annuale della Conferenza generale dopo l’entrata in vigore del presente Statuto, sarà iscritta la questione della revisione generale del medesimo. Se la maggioranza dei membri presenti e votanti delibera a favore della revisione, essa sarà fatta nella successiva sessione della Conferenza generale. In seguito, le proposte concernenti la revisione generale dei presente Statuto possono essere presentate alla Conferenza generale, la quale delibererà secondo la medesima procedura.

C.  Gli emendamenti entrano in vigore rispetto a tutti i membri: quando:
(i) siano stati approvati dalla Conferenza generale alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti, esaminato che abbia le osservazioni a ciascun emendamento proposto, presentate dal Consiglio direttivo[^50];
(ii) siano stati accettati dai due terzi dei membri secondo che dispongono le norme costituzionali in vigore presso i medesimi. L’accettazione avviene mediante il deposito dello strumento d’accettazione presso il Governo depositario menzionato nella lettera C dell’articolo XXI.

D.  Ciascun membro dell’Agenzia, dopo cinque anni dalla data nella quale lo Statuto è entrato in vigore in virtù della lettera E dell’articolo XXI, e ogni volta che non intenda accettare un emendamento al medesimo, può recedere mediante un preavviso scritto, indirizzato al Governo depositario menzionato nella lettera C dell’articolo XXI, il quale ne informa senza indugio il Consiglio direttivo[^51]e tutti gli altri membri.

E.  Il recesso di un membro non muta punto gli obblighi che questo ha contratto in virtù dell’articolo XI, né gli obblighi attenenti al bilancio per l’anno nel corso del quale esso recede.

##### **Art. XIX** Sospensione dei privilegi {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.732.011--XIX}
A.  Il membro in mora nel pagamento dei suoi contributi finanziari all’Agenzia non ha il diritto di voto nella medesima, se l’ammontare delle somme decorse è pari oppure superiore alla somma dei contributi che esso deve per i due anni precedenti. La Conferenza generale può non di meno consentire ad esso un tale diritto, ove accerti che la mora è dovuta a circostanze indipendenti dalla volontà del medesimo.

B.  Il membro che persista nel violare le disposizioni del presente Statuto, o di qualsiasi accordo da esso conchiuso secondo il medesimo, può essere privato dell’esercizio dei privilegi e dei diritti di membro, mediante una risoluzione presa dalla Conferenza generale a maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti, a raccomandazione del Consiglio direttivo[^52].

##### **Art. XX** Definizioni {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.732.011--XX}
Secondo il presente Statuto, sono considerati:
1. «materiali fissili speciali»: il plutonio 239; l’uranio 233; l’uranio arricchito con uranio 235 o 233; tutti i materiali che contengono uno o parecchi degli isotopi dianzi menzionati; qualunque altro materiale fissile che fosse designato dal Consiglio direttivo[^53]. La locuzione «materiali fissili speciali» non concerne i materiali grezzi;
2. «uranio arricchito con uranio 235 o 233: l’uranio contenente uranio 235 o uranio 233 o entrambi tali isotopi in quantità tale che il rapporto tra la somma dei medesimi e l’isotopo 238 sia maggiore del rapporto tra l’isotopo 235 e l’isotopo 238 nell’uranio naturale;
3. «materiale grezzo»: l’uranio contenente la miscela d’isotopi che si trova in natura; l’uranio il cui contenuto di U 235 è minore del normale; il torio; tutti i materiali, dianzi menzionati, in forma di metallo, lega, composti chimici o concentrati; qualunque altro materiale contenente uno o parecchi materiali, dianzi menzionati, in concentrazioni che fossero stabilite dal Consiglio direttivo[^54]qualsiasi altro materiale che fosse designato dal medesimo.

##### **Art. XXI** Firma, accettazione ed entrata in vigore {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.732.011--XXI}
A.  Il presente Statuto è aperto, il 26 ottobre 1956, alla firma di tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite, oppure delle sue istituzioni tecniche, e rimarrà aperto per uno spazio di 90 giorni.

B.  Gli Stati firmatari diverranno parte del presente Statuto mediante il deposito dello strumento di ratificazione.

C.  Gli strumenti di ratificazione degli Stati firmatari e gli strumenti d’accettazione degli Stati la cui ammissione è approvata in virtù della lettera B dell’articolo IV del presente Statuto saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d’America, che sarà il Governo depositario.

D.  Il presente Statuto sarà ratificato o accettato dagli Stati, secondo che dispongono le norme costituzionali in vigore nei medesimi.

E.  Il presente Statuto, eccetto l’annesso, entrerà in vigore tosto che 18 Stati avranno depositato il loro strumento di ratificazione in conformità della lettera B del presente articolo, purché fra essi siano almeno tre degli Stati seguenti: Canada, Francia, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Stati Uniti d’America, Unione delle Repubbliche Socialiste dei Sovieti. Gli strumenti di ratificazione e gli strumenti d’accettazione depositati successivamente avranno effetto come prima saranno stati comunicati.

F.  Il Governo depositario informerà senza indugio tutti gli Stati firmatari dei presente Statuto, della data del deposito di ciascun strumento di ratificazione e della data dell’entrata in vigore dello Statuto. Il Governo depositario informerà senza indugio tutti i firmatari e i membri, delle date alle quali gli altri Stati divengono parte dello Statuto.

G.  L’allegato al presente Statuto entrerà in vigore il giorno nel quale lo Statuto sarà aperto alla firma.

##### **Art. XXII** Registrazione presso le Nazioni Unite {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.732.011--XXII}
A.  Il presente Statuto sarà, dal Governo depositario, registrato in virtù dell’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite[^55].

B.  Gli accordi conchiusi tra l’Agenzia e uno o parecchi membri, gli accordi tra l’Agenzia e una o parecchie altre organizzazioni e gli accordi conchiusi tra i membri con riserva dell’approvazione dell’Agenzia saranno registrati presso la medesima. Tali accordi saranno, dall’Agenzia registrati presso le Nazioni Unite, se la loro registrazione è prescritta nell’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

##### **Art. XXIII** Testi autentici e copie certificate conformi {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.732.011--XXIII}
Il presente Statuto, redatto nelle lingue cinese, francese, inglese, spagnola e russa, in ciascuna delle quali il testo fa ugualmente fede, sarà depositato nell’archivio del Governo depositario. Esso ne consegnerà copia certificata conforme ai Governi degli Stati firmatari e ai Governi degli Stati ammessi come membri in virtù della lettera B dell’articolo IV.

*In fede di che,* i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Statuto.Fatto, nella Sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, il ventisei ottobre millenovecentocinquantasei.(Seguono le firme)

### Commissione preparatoria {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.732.011--annex-1}
A.  Il primo giorno nel quale il presente Statuto sarà aperto alla firma, si istituirà una Commissione preparatoria. Essa sarà composta di un rappresentante dell’Australia, del Belgio, del Brasile, del Canada, della Cecoslovacchia, della Francia, dell’India, del Portogallo, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, degli Stati Uniti d’America, dell’Unione delle Repubbliche Socialiste dei Sovieti, dell’Unione Sudafricana e di un rappresentante di ciascuno di sei altri Stati che saranno designati dalla Conferenza internazionale sullo Statuto dell’Agenzia internazionale dell’energia nucleare. La Commissione preparatoria rimarrà in carica sino all’entrata in vigore del presente Statuto e, successivamente, fin tanto che non sia adunata la Conferenza generale né sia stato costituito il Consiglio direttivo[^56]secondo che dispone l’articolo VI.

B.  Per sopperire alle spese, la Commissione preparatoria potrà chiedere all’Organizzazione delle Nazioni Unite la concessione di un mutuo e a tale scopo prenderà, di concerto con le autorità competenti della medesima, tutte le disposizioni utili, in particolare quelle concernenti il rimborso. Se un tale mutuo non fosse bastevole, la Commissione preparatoria potrà accettare anticipazioni dai Governi. Tali anticipazioni potranno essere detratte dai contributi che i Governi interessati devono al bilancio dell’Agenzia.

C.  La Commissione preparatoria:
1. nomina i membri dell’ufficio, stabilisce un regolamento interno, si raduna ogni qualvolta sia necessario, designa il luogo delle adunanze e istituisce i comitati che giudica necessari;
2. nomina un segretario esecutivo e impiega le persone necessarie, dei quali stabilisce le competenze e i compiti;
3. prende ogni disposizione utile per la prima sessione della Conferenza generale e, segnatamente, allestisce l’elenco provvisorio delle trattande, come anche un disegno di regolamento interno, essendo inteso che tale sessione sarà aperta come prima il presente Statuto sarà entrato in vigore;
4. designa i membri del primo Consiglio direttivo[^57]secondo che dispongono le lettere A, numero 1 e 2, e B dell’articolo VI;
5. compila per la prima sessione della Conferenza generale e per la prima adunanza del Consiglio direttivo[^58]studi, rapporti e raccomandazioni sulle questioni alle quali l’Agenzia s’interessa e che esigono un esame immediato, in particolare circa:
    a. il finanziamento dell’Agenzia;
    b. i programmi e il bilancio di previsione per il primo anno d’attività dell’Agenzia;
    c. i problemi tecnici concernenti il programma delle operazioni future dell’Agenzia;
    d. l’istituzione di una segreteria permanente dell’Agenzia;
    e. il luogo della sede permanente dell’Agenzia;
6. prepara per la prima adunanza del Consiglio direttivo[^59]raccomandazioni sulle norme di un accordo concernente la sede dell’Agenzia, nel quale saranno definiti lo statuto giuridico della medesima, come anche i diritti e gli obblighi tra essa e lo Stato che la ospita;
 7. a. intraprende con le Nazioni Unite negoziati intesi a elaborare, conformemente all’articolo XVI del presente Statuto, un disegno d’accordo da sottoporre alla prima sessione della Conferenza generale e alla prima sessione del Consiglio direttivo[^60]; b. fa raccomandazioni alla Conferenza generale, nella prima sessione di essa, e al Consiglio direttivo[^61]nella prima sessione di esso, circa le dipendenze contemplate nell’articolo XVI del presente Statuto, tra l’Agenzia e altre organizzazioni internazionali.

| Stati partecipanti | Ratifica<br>Dichiarazione di successione (S) | | Entrata in vigore | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Afghanistan | 31 maggio | 1957 | 29 luglio | 1957 |
| Albania | 23 agosto | 1957 | 23 agosto | 1957 |
| Algeria^a^ | 24 dicembre | 1963 | 24 dicembre | 1963 |
| Angola | 9 novembre | 1999 | 9 novembre | 1999 |
| Antigua e Barbuda^a^ | 14 ottobre | 2015 | 14 ottobre | 2015 |
| Arabia Saudita^a^ | 13 dicembre | 1962 | 13 dicembre | 1962 |
| Argentina^*^ | 3 ottobre | 1957 | 3 ottobre | 1957 |
| Armenia^a^ | 27 settembre | 1993 | 27 settembre | 1993 |
| Australia | 29 luglio | 1957 | 29 luglio | 1957 |
| Austria | 10 maggio | 1957 | 29 luglio | 1957 |
| Azerbaigian^a^ | 30 maggio | 2001 | 30 maggio | 2001 |
| Bahamas^a^ | 7 gennaio | 2014 | 7 gennaio | 2014 |
| Bahrein^a^ | 23 giugno | 2009 | 23 giugno | 2009 |
| Bangladesh^a^ | 27 settembre | 1972 | 27 settembre | 1972 |
| Barbados^a^ | 20 novembre | 2015 | 20 novembre | 2015 |
| Belarus | 8 aprile | 1957 | 29 luglio | 1957 |
| Belgio | 29 aprile | 1958 | 29 aprile | 1958 |
| Belize^a^ | 31 marzo | 2006 | 31 marzo | 2006 |
| Benin^a^ | 26 maggio | 1999 | 26 maggio | 1999 |
| Bolivia | 15 marzo | 1963 | 15 marzo | 1963 |
| Bosnia ed Erzegovina^a^ | 18 ottobre | 1995 | 18 ottobre | 1995 |
| Botswana^a^ | 20 marzo | 2002 | 20 marzo | 2002 |
| Brasile | 29 luglio | 1957 | 29 luglio | 1957 |
| Brunei^a^ | 18 febbraio | 2014 | 18 febbraio | 2014 |
| Bulgaria | 17 agosto | 1957 | 17 agosto | 1957 |
| Burkina Faso^a^ | 14 settembre | 1998 | 14 settembre | 1998 |
| Burundi^a^ | 24 giugno | 2009 | 24 giugno | 2009 |
| Cambogia^a^ | 23 novembre | 2009 | 23 novembre | 2009 |
| Camerun^a^ | 13 luglio | 1964 | 13 luglio | 1964 |
| Canada | 29 luglio | 1957 | 29 luglio | 1957 |
| Capo Verde^a^ | 4 aprile | 2023 | 4 aprile | 2023 |
| Ceca, Repubblica^a^ | 27 settembre | 1993 | 27 settembre | 1993 |
| Ciad^a^ | 2 novembre | 2005 | 2 novembre | 2005 |
| Cile | 19 settembre | 1960 | 19 settembre | 1960 |
| Cina | 1° gennaio | 1984 | 1° gennaio | 1984 |
| Cipro^a^ | 7 giugno | 1965 | 7 giugno | 1965 |
| Colombia | 30 settembre | 1960 | 30 settembre | 1960 |
| Comore^a^ | 17 settembre | 2020 | 17 settembre | 2020 |
| Congo (Brazzaville)^a^ | 15 luglio | 2009 | 15 luglio | 2009 |
| Congo (Kinshasa)^a^ | 10 ottobre | 1961 | 10 ottobre | 1961 |
| Corea (Sud) | 8 agosto | 1957 | 8 agosto | 1957 |
| Costa Rica | 25 marzo | 1965 | 25 marzo | 1965 |
| Côte d’Ivoire^a^ | 19 novembre | 1963 | 19 novembre | 1963 |
| Croazia^a^ | 12 febbraio | 1993 | 12 febbraio | 1993 |
| Cuba | 1° ottobre | 1957 | 1° ottobre | 1957 |
| Danimarca | 16 luglio | 1957 | 29 luglio | 1957 |
| Dominica^a^ | 17 febbraio | 2012 | 17 febbraio | 2012 |
| Dominicana, Repubblica | 11 luglio | 1957 | 29 luglio | 1957 |
| Ecuador | 3 marzo | 1958 | 3 marzo | 1958 |
| Egitto | 4 settembre | 1957 | 4 settembre | 1957 |
| El Salvador | 22 novembre | 1957 | 22 novembre | 1957 |
| Emirati Arabi Uniti^a^ | 15 gennaio | 1976 | 15 gennaio | 1976 |
| Eritrea^a^ | 20 dicembre | 2002 | 20 dicembre | 2002 |
| Estonia^a^ | 31 gennaio | 1992 | 31 gennaio | 1992 |
| Eswatini^a^ | 15 febbraio | 2013 | 15 febbraio | 2013 |
| Etiopia | 30 settembre | 1957 | 30 settembre | 1957 |
| Figi^a^ | 2 novembre | 2012 | 2 novembre | 2012 |
| Filippine | 2 settembre | 1958 | 2 settembre | 1958 |
| Finlandia | 7 gennaio | 1958 | 7 gennaio | 1958 |
| Francia | 29 luglio | 1957 | 29 luglio | 1957 |
| Gabon^a^ | 21 gennaio | 1964 | 21 gennaio | 1964 |
| Gambia^a^ | 3 gennaio | 2023 | 3 gennaio | 2023 |
| Georgia^a^ | 23 febbraio | 1996 | 23 febbraio | 1996 |
| Germania | 1° ottobre | 1957 | 1° ottobre | 1957 |
| Ghana^a^ | 28 settembre | 1960 | 28 settembre | 1960 |
| Giamaica^a^ | 29 dicembre | 1965 | 29 dicembre | 1965 |
| Giappone | 16 luglio | 1957 | 29 luglio | 1957 |
| Gibuti^a^ | 6 marzo | 2015 | 6 marzo | 2015 |
| Giordania^a^ | 18 aprile | 1966 | 18 aprile | 1966 |
| Grecia | 30 settembre | 1957 | 30 settembre | 1957 |
| Grenada^a^ | 30 aprile | 2018 | 30 aprile | 2018 |
| Guatemala | 29 marzo | 1957 | 29 luglio | 1957 |
| Guinea^a^ | 19 settembre | 2023 | 19 settembre | 2023 |
| Guyana^a^ | 27 gennaio | 2015 | 27 gennaio | 2015 |
| Haiti | 7 ottobre | 1957 | 7 ottobre | 1957 |
| Honduras^a^ | 24 febbraio | 2003 | 24 febbraio | 2003 |
| India* | 16 luglio | 1957 | 29 luglio | 1957 |
| Indonesia | 7 agosto | 1957 | 7 agosto | 1957 |
| Iran | 16 settembre | 1958 | 16 settembre | 1958 |
| Iraq | 4 marzo | 1959 | 4 marzo | 1959 |
| Irlanda^a^ | 6 gennaio | 1970 | 6 gennaio | 1970 |
| Islanda | 6 agosto | 1957 | 6 agosto | 1957 |
| Isole Marshall^a^ | 26 gennaio | 1994 | 26 gennaio | 1994 |
| Israele | 12 luglio | 1957 | 29 luglio | 1957 |
| Italia | 30 settembre | 1957 | 30 settembre | 1957 |
| Kazakstan^a^ | 14 febbraio | 1994 | 14 febbraio | 1994 |
| Kenya^a^ | 12 luglio | 1965 | 12 luglio | 1965 |
| Kirghizistan^a^ | 10 settembre | 2003 | 10 settembre | 2003 |
| Kuwait^a^ | 1° dicembre | 1964 | 1° dicembre | 1964 |
| Laos^a^ | 4 novembre | 2011 | 4 novembre | 2011 |
| Lesotho^a^ | 13 luglio | 2009 | 13 luglio | 2009 |
| Lettonia^a^ | 10 aprile | 1997 | 10 aprile | 1997 |
| Libano | 29 giugno | 1961 | 29 giugno | 1961 |
| Liberia | 5 ottobre | 1962 | 5 ottobre | 1962 |
| Libia | 9 settembre | 1963 | 9 settembre | 1963 |
| Liechtenstein^a^ | 13 dicembre | 1968 | 13 dicembre | 1968 |
| Lituania^a^ | 18 novembre | 1993 | 18 novembre | 1993 |
| Lussemburgo | 29 gennaio | 1958 | 29 gennaio | 1958 |
| Macedonia del Nord^a^ | 24 febbraio | 1994 | 24 febbraio | 1994 |
| Madagascar^a^ | 22 marzo | 1965 | 22 marzo | 1965 |
| Malawi^a^ | 2 ottobre | 2006 | 2 ottobre | 2006 |
| Malaysia^a^ | 15 gennaio | 1969 | 15 gennaio | 1969 |
| Mali^a^ | 10 agosto | 1961 | 10 agosto | 1961 |
| Malta^a^ | 29 settembre | 1997 | 29 settembre | 1997 |
| Marocco | 17 settembre | 1957 | 17 settembre | 1957 |
| Mauritania^a^ | 23 novembre | 2004 | 23 novembre | 2004 |
| Maurizio^a^ | 31 dicembre | 1974 | 31 dicembre | 1974 |
| Messico | 7 aprile | 1958 | 7 aprile | 1958 |
| Moldova^a^ | 24 settembre | 1997 | 24 settembre | 1997 |
| Monaco | 19 settembre | 1957 | 19 settembre | 1957 |
| Mongolia^a^ | 20 settembre | 1973 | 20 settembre | 1973 |
| Montenegro^a^ | 30 ottobre | 2006 | 30 ottobre | 2006 |
| Mozambico^a^ | 18 settembre | 2006 | 18 settembre | 2006 |
| Myanmar^a^ | 18 ottobre | 1957 | 18 ottobre | 1957 |
| Namibia^a^ | 17 febbraio | 1983 | 17 febbraio | 1983 |
| Nepal^a^ | 8 luglio | 2008 | 8 luglio | 2008 |
| Nicaragua^a^ | 25 marzo | 1977 | 25 marzo | 1977 |
| Niger^a^ | 27 marzo | 1969 | 27 marzo | 1969 |
| Nigeria^a^ | 25 marzo | 1964 | 25 marzo | 1964 |
| Norvegia | 10 giugno | 1957 | 29 luglio | 1957 |
| Nuova Zelanda | 13 settembre | 1957 | 13 settembre | 1957 |
| Oman^a^ | 5 febbraio | 2009 | 5 febbraio | 2009 |
| Paesi Bassi | 30 luglio | 1957 | 30 luglio | 1957 |
| Aruba | 30 luglio | 1957 | 30 luglio | 1957 |
| Curaçao | 30 luglio | 1957 | 30 luglio | 1957 |
| Parte caraibica<br>(Bonaire, Sant’Eustachio e Saba) | 30 luglio | 1957 | 30 luglio | 1957 |
| Sint Maarten | 30 luglio | 1957 | 30 luglio | 1957 |
| Pakistan | 2 maggio | 1957 | 29 luglio | 1957 |
| Palau^a^ | 2 marzo | 2007 | 2 marzo | 2007 |
| Panama | 2 marzo | 1966 | 2 marzo | 1966 |
| Papua Nuova Guinea^a^ | 4 aprile | 2012 | 4 aprile | 2012 |
| Paraguay | 30 settembre | 1957 | 30 settembre | 1957 |
| Perù | 30 settembre | 1957 | 30 settembre | 1957 |
| Polonia | 31 luglio | 1957 | 31 luglio | 1957 |
| Portogallo | 12 luglio | 1957 | 29 luglio | 1957 |
| Qatar^a^ | 27 febbraio | 1976 | 27 febbraio | 1976 |
| Regno Unito* | 29 luglio | 1957 | 29 luglio | 1957 |
| Rep. Centrafricana^a^ | 5 gennaio | 2001 | 5 gennaio | 2001 |
| Romania | 12 aprile | 1957 | 29 luglio | 1957 |
| Ruanda^a^ | 4 settembre | 2012 | 4 settembre | 2012 |
| Russia | 8 aprile | 1957 | 29 luglio | 1957 |
| Saint Kitts e Nevis^a^ | 9 febbraio | 2022 | 9 febbraio | 2022 |
| Saint Lucia | 5 febbraio | 2019 | 5 febbraio | 2019 |
| Saint Vincent e Grenadine^a^ | 4 dicembre | 2017 | 4 dicembre | 2017 |
| Samoa^a^ | 7 aprile | 2021 | 7 aprile | 2021 |
| San Marino^a^ | 25 novembre | 2013 | 25 novembre | 2013 |
| Santa Sede | 20 agosto | 1957 | 20 agosto | 1957 |
| Seicelle^a^ | 22 aprile | 2003 | 22 aprile | 2003 |
| Senegal^a^ | 1° novembre | 1960 | 1° novembre | 1960 |
| Serbia^a^ | 31 ottobre | 2001 | 31 ottobre | 2001 |
| Sierra Leone^a^ | 4 giugno | 1967 | 4 giugno | 1967 |
| Singapore | 5 gennaio | 1967 | 5 gennaio | 1967 |
| Siria | 6 giugno | 1963 | 6 giugno | 1963 |
| Slovacchia | 27 settembre | 1993 | 27 settembre | 1993 |
| Slovenia^a^ | 21 settembre | 1992 | 21 settembre | 1992 |
| Spagna | 26 agosto | 1957 | 26 agosto | 1957 |
| Sri Lanka | 22 agosto | 1957 | 22 agosto | 1957 |
| Stati Uniti* | 29 luglio | 1957 | 29 luglio | 1957 |
| Sudafrica | 6 giugno | 1957 | 29 luglio | 1957 |
| Sudan | 17 luglio | 1958 | 17 luglio | 1958 |
| Svezia | 19 giugno | 1957 | 29 luglio | 1957 |
| Svizzera* | 5 aprile | 1957 | 29 luglio | 1957 |
| Tagikistan^a^ | 10 settembre | 2001 | 10 settembre | 2001 |
| Tanzania^a^ | 6 gennaio | 1976 | 6 gennaio | 1976 |
| Thailandia | 15 ottobre | 1957 | 15 ottobre | 1957 |
| Togo^a^ | 1° novembre | 2012 | 1° novembre | 2012 |
| Tonga^a^ | 2 marzo | 2022 | 2 marzo | 2022 |
| Trinidad e Tobago^a^ | 9 novembre | 2012 | 9 novembre | 2012 |
| Tunisia | 14 ottobre | 1957 | 14 ottobre | 1957 |
| Turchia^a^ | 19 luglio | 1957 | 29 luglio | 1957 |
| Turkmenistan^a^ | 16 febbraio | 2016 | 16 febbraio | 2016 |
| Ucraina* | 31 luglio | 1957 | 31 luglio | 1957 |
| Uganda^a^ | 30 agosto | 1967 | 30 agosto | 1967 |
| Ungheria | 8 agosto | 1957 | 8 agosto | 1957 |
| Uruguay | 22 gennaio | 1963 | 22 gennaio | 1963 |
| Uzbekistan^a^ | 26 gennaio | 1994 | 26 gennaio | 1994 |
| Vanuatu^a^ | 9 settembre | 2015 | 9 settembre | 2015 |
| Venezuela* | 19 agosto | 1957 | 19 agosto | 1957 |
| Vietnam | 20 luglio | 1976 S | 2 luglio | 1976 |
| Yemen^a^ | 14 ottobre | 1994 | 14 ottobre | 1994 |
| Zambia^a^ | 8 gennaio | 1969 | 8 gennaio | 1969 |
| Zimbabwe^a^ | 1° agosto | 1986 | 1° agosto | 1986 |
| * Riserve e dichiarazioni Le riserve e le dichiarazioni, non sono pubblicate nella RU, ad eccezione di quelle della<br>Svizzera. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet del Stati Uniti, all’indirizzo:https://www.state.gov/nuclear-energy-status-lists/o ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. ^a^ Questo Stato partecipante ha depositato uno strumento di accettazione ai sensi dell’art. IV, lett. B dello Statuto. | | | | |
 **Svizzera** [^62]In occasione del deposito del proprio strumento dì ratificazione dello statuto, la Svizzera fa la riserva, di portata generale, che la propria collaborazione all’Agenzia, specie quanto alle relazioni dell’ente con l’ONU, non può travalicare l’ambito assegnatole dalla sua posizione di Stato perpetuamente neutro. In connessione con tale riserva generale, la Svizzera formula una riserva particolare sia rispetto al disposto dell’articolo III lettera B numero 4 dello statuto, sia rispetto ad ogni analoga clausola sostitutiva o completiva del medesimo nello statuto o in altro accordo.

[^1]: RU  **1958**  525
[^2]: RS  **0.120**
[^3]: Ora: Consiglio dei governatori.
[^4]: Ora: Consiglio dei governatori.
[^5]: Ora: Consiglio dei governatori.
[^6]: Ora: Consiglio dei governatori.
[^7]: Ora: Consiglio dei governatori.
[^8]: Ora: Consiglio dei governatori.
[^9]: Ora: Consiglio dei governatori.
[^10]: Nuovo testo approvato dalla Conferenza generale dell’Agenzia il 27 set. 1984 e  dall’AF il 19 giu. 1986, in vigore per la Svizzera dal 28 dic. 1989 (RU  **1990**  566565;FF  **1985**  II 145).
[^11]: Nuovo testo approvato dalla Conferenza generale dell’Agenzia il 28 set. 1970 e  dall’AF il 5 giu. 1973, in vigore per la Svizzera dal 1° giu. 1973 (RU  **1973**  11941193;FF  **1972**  II 1137).
[^12]: Nuovo testo approvato dalla Conferenza generale dell’Agenzia il 28 set. 1970 e  dall’AF il 5 giu. 1973, in vigore per la Svizzera dal 1° giu. 1973 (RU  **1973**  11941193;FF  **1972**  II 1137).
[^13]: Nuovo testo approvato dalla Conferenza generale dell’Agenzia il 28 set. 1970 e  dall’AF il 5 giu. 1973, in vigore per la Svizzera dal 1° giu. 1973 (RU  **1973**  11941193;FF  **1972**  II 1137).
[^14]: Ora: Consiglio dei governatori.
[^15]: Ora: Consiglio dei governatori.
[^16]: Ora: Consiglio dei governatori.
[^17]: Ora: Consiglio dei governatori.
[^18]: Ora: Consiglio dei governatori.
[^19]: Ora: Consiglio dei governatori.
[^20]: Ora: Consiglio dei governatori.
[^21]: Ora: Consiglio dei governatori.
[^22]: Ora: Consiglio dei governatori.
[^23]: Ora: Consiglio dei governatori.
[^24]: Ora: Consiglio dei governatori.
[^25]: Ora: Consiglio dei governatori.
[^26]: Ora: Consiglio dei governatori.
[^27]: Ora: Consiglio dei governatori.
[^28]: Ora: Consiglio dei governatori.
[^29]: Ora: Consiglio dei governatori.
[^30]: Ora: Consiglio dei governatori.
[^31]: Ora: Consiglio dei governatori.
[^32]: Ora: Consiglio dei governatori.
[^33]: Ora: Consiglio dei governatori.
[^34]: Ora: Consiglio dei governatori.
[^35]: Ora: Consiglio dei governatori.
[^36]: Ora: Consiglio dei governatori.
[^37]: Ora: Consiglio dei governatori.
[^38]: Ora: Consiglio dei governatori.
[^39]: Ora: Consiglio dei governatori.
[^40]: Ora: Consiglio dei governatori.
[^41]: Ora: Consiglio dei governatori.
[^42]: Ora: Consiglio dei governatori.
[^43]: Ora: Consiglio dei governatori.
[^44]: Ora: Consiglio dei governatori.
[^45]: Ora: Consiglio dei governatori.
[^46]: Ora: Consiglio dei governatori.
[^47]: Ora: Consiglio dei governatori.
[^48]: RS  **0.193.501**
[^49]: Ora: Consiglio dei governatori.
[^50]: Ora: Consiglio dei governatori.
[^51]: Ora: Consiglio dei governatori.
[^52]: Ora: Consiglio dei governatori.
[^53]: Ora: Consiglio dei governatori.
[^54]: Ora: Consiglio dei governatori.
[^55]: RS  **0.120**
[^56]: Ora: Consiglio dei governatori.
[^57]: Ora: Consiglio dei governatori.
[^58]: Ora: Consiglio dei governatori.
[^59]: Ora: Consiglio dei governatori.
[^60]: Ora: Consiglio dei governatori.
[^61]: Ora: Consiglio dei governatori.
[^62]: DF del 18 mar. 1957 (RU  **1995**  525).