0.672.936.711

RU **1955** 337; FF **1954** II 685 ediz. franc. FF **1954** II 689 ediz. ted.

Traduzione

# Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia d’imposte sul reddito

Conchiusa il 30 settembre 1954

Approvata dall’Assemblea federale il 13 dicembre 1954[^1]

Istrumenti di ratificazione scambiati il 23 febbraio 1955

Entrata in vigore il 23 febbraio 1955

(Stato 1° gennaio 2021)

Il Consiglio federale svizzero<br />e<br />il Governo del Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord,

animati dal desiderio di conchiudere una convenzione intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte su reddito,

hanno nominato a questo scopo, come loro plenipotenziari,

(seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma,

hanno convenuto le seguenti disposizioni:

##### **Art. I** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.936.711--I}
1. La presente convenzione si applica alle imposte seguenti:
a. nel Regno Unito:
 all’imposta sul reddito (compresa la soprattassa), all’imposta sui profitti, come pure all’imposta sui soprapprofitti (qui appresso denominata «imposta del Regno Unito»);
b. in Svizzera:
 alle imposte federali, cantonali e comunali sul reddito (reddito complessivo), reddito del lavoro, reddito della sostanza, utili industriali o commerciali, ecc., ma non alla tassa di bollo federale sulle cedole[^2]eccetto che sia espressamente menzionata (qui appresso denominata «imposta svizzera»).
2. La presente convenzione si applica anche a qualsiasi altra imposta essenzialmente analoga che fosse istituita nel Regno Unito o in Svizzera dopo che essa sarà stata firmata.

##### **Art. II** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.936.711--II}
1. Nella presente convenzione, eccetto che dal contesto non risulti altrimenti:
a. il termine «Regno Unito» designa la Gran Bretagna e l’Irlanda del Nord, escluse le Isole della Manica e l’Isola di Man;
b. il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera;
c. le espressioni «l’uno dei territori» e «l’altro territorio» designano, secondo il contesto, il Regno Unito o la Svizzera;
d. il termine «imposta» designa, secondo il contesto, l’imposta del Regno Unito o l’imposta svizzera;
e. il termine «persona» designa ogni persona fisica, società, gruppo di persone senza personalità giuridica e ogni altro soggetto di diritto («entity») con o senza personalità giuridica;
f. il termine «società» designa, per quanto concerne il Regno Unito, ogni ente con personalità giuridica («body corporate») e, per quanto riguarda la Svizzera, ogni soggetto di diritto avente la personalità giuridica;
g. l’espressione «residente del Regno Unito» designa:
        (i) ogni società o società di persone i cui affari sono diretti e controllati nel Regno Unito;
        (ii) ogni altra persona che è considerata residente nel Regno Unito agli effetti dell’applicazione dell’imposta del Regno Unito e non è considerata residente (a motivo del domicilio o della dimora) in Svizzera agli effetti dell’applicazione dell’imposta svizzera;
h. l’espressione «residente della Svizzera» designa:
        (i) ogni società o società di persone (società semplice, società in nome collettivo o società in accomandita) costituita od organizzata secondo il diritto svizzero, se i suoi affari non sono diretti e controllati nel Regno Unito;
        (ii) ogni altra persona che è considerata residente (a motivo del domicilio o della dimora) in Svizzera agli effetti dell’applicazione dell’imposta svizzera e non è considerata residente nel Regno Unito agli effetti dell’applicazione dell’imposta del Regno Unito;
i. le espressioni «residente di un territorio» e «residente dell’altro territorio» designano, secondo il contesto, un residente del Regno Unito o un residente della Svizzera;
j. le espressioni «azienda del Regno Unito» e «azienda svizzera» designano un’azienda industriale o commerciale esercitata, secondo il caso, sia da un residente del Regno Unito, sia da un residente della Svizzera; le espressioni «azienda di un territorio» e «azienda dell’altro territorio» designano, secondo il contesto, un’azienda del Regno Unito e un’azienda svizzera;
k. l’espressione «sede stabile» designa una succursale, una direzione, un ufficio, una fabbrica, un’officina od ogni altro impianto permanente come pure un’azienda agricola, una miniera, una cava od ogni altro luogo di sfruttamento di risorse naturali. Essa si applica anche a un cantiere sul quale è eseguita, in virtù d’un contratto, una costruzione per un periodo di almeno un anno, ma non a una rappresentanza, eccetto che il rappresentante non abbia e non faccia abitualmente uso di pieni poteri per negoziare e conchiudere contratti per conto di un’azienda di un territorio. A questo proposito è precisato quanto segue:
        (i) un’azienda di un territorio non dev’essere considerata possedere una sede stabile nell’altro territorio per il solo fatto di mantenervi rapporti d’affari per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di un altro rappresentante indipendente che agisce nei limiti della sua normale attività commerciale;
        (ii) il mantenimento da parte di un’azienda di uno dei territori, nell’altro territorio, di un impianto permanente, allo scopo esclusivo d’acquistare beni o merci, non conferisce da solo a tale impianto il carattere di sede stabile dell’azienda;
        (iii) il possesso, da parte di un’azienda di un territorio, di una società filiale residente dell’altro territorio o che vi ha relazioni d’affari (mediante una sede stabile o in altro modo) non conferisce da solo alla società filiale il carattere di sede stabile dell’azienda del primo territorio;
l. l’espressione «utili industriali o commerciali» comprende gli utili conseguiti mediante l’esercizio di un’azienda industriale, commerciale, mineraria, agricola di un’impresa finanziaria o d’assicurazioni, come pure gli affitti e i diritti per il noleggio di pellicole cinematografiche; non comprende i redditi (eccettuati quelli che, secondo le leggi di uno dei territori e secondo l’articolo III della presente convenzione, devono essere attribuiti a una sede stabile situata in questo territorio) in forma di dividendi, d’interessi o di diritti di licenze, salvo i diritti per il noleggio di pellicole cinematografiche;
m. l’espressione «autorità competente» designa: se concerne il Regno Unito, i «Commissioners of Inland Revenue» o il loro rappresentante debitamente autorizzato; se concerne la Svizzera, il direttore dell’Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante debitamente autorizzato; se si tratta di un territorio al quale la presente convenzione è estesa conformemente all’articolo XXI, l’autorità che in questo territorio è competente ad amministrare le imposte cui si applica la convenzione.
2. Quando la presente convenzione prevede che un reddito proveniente da fonte svizzera è esentato dall’imposta svizzera o è imponibile a un’aliquota ridotta se è soggetto (con o senza altre condizioni) all’imposta nel Regno Unito, e che, secondo la legge in vigore nel Regno Unito, questo reddito è imponibile solo per la parte trasferita o riscossa nel Regno Unito e non per il suo importo complessivo, l’esenzione o la riduzione della aliquota da concedere in Svizzera secondo la convenzione si applica solo alla parte del reddito che è trasferita o riscossa nel Regno Unito.
3. Quando una norma della presente convenzione prevede che una società di persone, in quanto residente nella Svizzera, è esentata dall’imposta del Regno Unito per un reddito qualsiasi, tale disposizione non può limitare il diritto del Regno Unito di tassare sulla sua quota al reddito della società, agli effetti dell’applicazione dell’imposta del Regno Unito (senza tener conto se anche ai fini dell’imposta svizzera egli sia considerato o no residente in Svizzera), ogni membro della società di persone di cui si tratta che è considerato risiedere nel Regno Unito; tuttavia, per l’applicazione dell’articolo XV siffatto reddito sarà considerato reddito proveniente da fonte svizzera.
4. Quando una norma della presente convenzione prevede che la successione d’un defunto è esentata dall’imposta del Regno Unito per un reddito qualsiasi, in quanto residente nella Svizzera, tale disposizione non può obbligare il Regno Unito a concedere l’esenzione dall’imposta del Regno Unito per la quota del reddito attribuita a un erede della successione che, agli effetti dell’applicazione dell’imposta svizzera, non è considerato risiedere in Svizzera, se la quota di questo erede non è soggetta all’imposta svizzera nè a titolo personale nè a quello della successione.
5. Nell’applicazione delle disposizioni della presente convenzione da una delle Parti contraenti, ogni espressione che non è definita in altro modo avrà, eccetto che non risulti altrimenti dal contesto, il significato che le attribuiscono le leggi che, nel territorio di tale Parte, disciplinano le imposte alle quali si applica la convenzione.

##### **Art. III** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.936.711--III}
1. I profitti industriali e commerciali conseguiti da un’azienda del Regno Unito non sono soggetti all’imposta svizzera, eccetto che l’azienda non mantenga rapporti d’affari in Svizzera mediante una sede stabile situata in questo territorio. Se l’azienda ha rapporti d’affari di siffatta natura, la Svizzera può assoggettare a imposta tali profitti, ma solamente nella misura in cui essi debbano essere attribuiti alla sede stabile.
2. I profitti industriali e commerciali conseguiti da un’azienda svizzera non sono soggetti all’imposta del Regno Unito, eccetto che l’azienda non mantenga rapporti d’affari nel Regno Unito mediante una sede stabile situata in questo territorio. Se l’azienda ha rapporti d’affari di siffatta natura, il Regno Unito può assoggettare a imposta tali profitti, ma solamente nella misura in cui essi debbano essere attribuiti alla sede stabile.
3. Quando un’azienda di un territorio mantiene rapporti d’affari nell’altro territorio mediante una sede stabile situata in quest’ultimo territorio, si attribuiranno a questa sede stabile i profitti industriali e commerciali che essa avrebbe potuto conseguire se fosse stata un’azienda indipendente, che, in condizioni identiche o analoghe, eserciti un’attività identica o analoga e tratti da pari a pari con l’azienda di cui è una sede stabile.
4. Quando un’azienda di un territorio, in virtù di contratti conchiusi in questo territorio, ricava profitti dalla vendita di beni o merci che sono immagazzinate in un deposito situato nell’altro territorio, tali profitti non devono essere attribuiti a una sede stabile dell’azienda situata in questo altro territorio, ancorché le ordinazioni siano ricevute in quest’altro territorio da un rappresentante e da lui trasmesse, per l’accettazione, all’azienda.
5. Nessuna quota d’un utile qualsiasi ricavato da un’azienda di un territorio deve essere attribuita a una sede stabile situata nell’altro territorio per il solo fatto che l’azienda abbia acquistato beni o merci in quest’altro territorio.
6. All’atto dell’accertamento degli utili industriali o commerciali di una sede stabile, si ammetterà la deduzione di tutte le spese che possono essere equamente attribuite a questa sede, comprese le spese di direzione e di amministrazione generale, senza considerare se le spese sono state fatte nel territorio dove si trova la sede stabile o altrove.

##### **Art. IV** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.936.711--IV}
a. Quando un’azienda di uno dei territori partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un’azienda dell’altro territorio; oppure
b. quando le stesse partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un’azienda, di uno dei territori e di un’azienda dell’altro territorio,
 e se, nell’uno e nell’altro caso, le due aziende, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, differenti da quelle che sarebbero state convenute tra due aziende indipendenti, i profitti che un’azienda avrebbe potuto conseguire e che non ha conseguito a cagione di queste condizioni possono essere aggiunti ai profitti di questa azienda e assoggettati a imposta in modo corrispondente.

##### **Art. V** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.936.711--V}
Nonostante le disposizioni degli articoli III e IV i profitti che un residente di uno dei territori consegue con l’esercizio di navi o aeromobili, compresi i profitti che il residente ricava dalla vendita di biglietti di passaggio su queste navi e aeromobili, sono esenti dall’imposta nell’altro territorio.

##### **Art. VI** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.936.711--VI}
1. I dividendi (eccettuati quelli che secondo le leggi del Regno Unito e secondo l’art. III della presente convenzione devono essere attribuiti a una sede stabile situata nel Regno Unito) pagati da una società che è un residente del Regno Unito a un residente della Svizzera soggetto all’imposta svizzera per tali dividendi esentati dalla soprattassa del Regno Unito.
2. Sino a quando i profitti distribuiti d’aziende del Regno Unito sono effettivamente gravati dell’imposta del Regno Unito sui profitti, mediante un’aliquota inferiore a quella che è applicata ai profitti distribuiti da tali aziende, questa aliquota inferiore sarà parimente applicata ai profitti industriali o commerciali di un’azienda svizzera che mantiene rapporti d’affari mediante una sede stabile situata nel Regno Unito.
3. Quando una società che è un residente della Svizzera dispone direttamente o indirettamente di almeno il 50 per cento dei voti di una società che è residente del Regno Unito, le distribuzioni fatte dalla seconda alla prima società, come anche a ogni altra società che è un residente della Svizzera e ha un diritto di godimento su almeno il 10 per cento del capitale azionario complessivo della società che paga i dividendi, non saranno prese in considerazione per il calcolo dell’imposta sui profitti del Regno Unito che è dovuta dalla seconda società all’aliquota applicabile ai profitti distribuiti.

^4^ a. L’imposta preventiva svizzera può essere riscossa sui dividendi pagati a un residente del Regno Unito da una società costituita secondo il diritto svizzero; se però tale residente è soggetto all’imposta del Regno Unito su questi dividendi, l’aliquota dell’imposta preventiva sarà ridotta conformemente alle disposizioni seguenti del presente capoverso (salvo il caso in cui, secondo le leggi svizzere e secondo l’art. III della convenzione, i dividendi debbono essere attribuiti a una sede stabile situata in Svizzera).
b. Se il residente del Regno Unito è una persona fisica per la quale l’aliquota effettiva dell’imposta nel Regno Unito non eccede il 5 per cento, l’imposta preventiva non sarà riscossa.
c. Se il residente del Regno Unito è una persona fisica per la quale l’aliquota effettiva dell’imposta nel Regno Unito eccede il 5 per cento, l’imposta preventiva sarà riscossa a un’aliquota che, aggiunta all’aliquota della tassa federale di bollo, corrisponde all’aliquota effettiva dell’imposta del Regno Unito.
d. Se il residente del Regno Unito è una società che dispone direttamente o indirettamente di almeno il 95 per cento dei voti nella società che paga i dividendi, l’imposta preventiva sarà ridotta di un importo pari al 20 per cento dei dividendi.
e. Se il residente del Regno Unito è una società che dispone direttamente o indirettamente di meno del 95 per cento, ma di almeno il 50 per cento dei voti nella società che paga i dividendi, l’imposta preventiva sarà ridotta di un importo pari al 10 per cento dei dividendi.
f. Se il residente del Regno Unito è una società che ha un diritto di godimento su almeno il 10 per cento del capitale azionario complessivo della società che versa i dividendi e le disposizioni della lettera*d* o della lettera*e* del presente capoverso sono applicabili a una parte dei dividendi pagati dalla società, l’imposta preventiva sarà ridotta di un importo pari al 10 per cento dei dividendi.
5. Se i profitti distribuiti dalle società dovessero essere gravati dell’imposta sui profitti del Regno Unito mediante un’aliquota che non sia superiore del 20 per cento all’aliquota con cui tale imposta colpisce effettivamente i profitti non distribuiti, le autorità competenti delle due Parti contraenti potranno consultarsi per decidere se è necessario modificare le lettere*d, e* e*f* del capoverso precedente. Dopo una siffatta consultazione, ciascuna delle Parti contraenti, potrà denunciare le disposizioni del terzo capoverso e delle lettere*d, e* e*f* del quarto capoverso del presente articolo, mediante nota scritta indirizzata all’altra Parte per il tramite diplomatico; in siffatto caso, tali disposizioni non saranno più applicabili a contare dalla data alla quale è entrata in vigore la modificazione delle aliquote dell’imposta sui profitti del Regno Unito.
6. Con riserva delle disposizioni della lettera*a* del quarto capoverso del presente articolo, quando una società che è un residente di uno dei territori riscuote profitti o redditi la cui fonte si trova nell’altro territorio, in quest’ultimo territorio non sarà riscossa imposta alcuna sui dividendi pagati dalla società alle persone ivi non residenti, nè alcuna imposta sarà prelevata – a titolo d’imposizione dei profitti non distribuiti – sui profitti non distribuiti dalla società, anche se i dividendi pagati o i profitti non distribuiti consistono in tutto o in parte in profitti o redditi conseguiti nell’altro territorio.

##### **Art. VII** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.936.711--VII}
1. Gl’interessi e i diritti di licenze la cui fonte si trova in uno dei territori e che sono riscossi da un residente dell’altro territorio, che quivi è assoggettato all’imposta su tali interessi e diritti di licenze, saranno esentati dall’imposta nel primo territorio.
2. Nel presente articolo:
a. il termine «interessi» designa gl’interessi di obbligazioni, titoli, riconoscimenti di debito, buoni di cassa o altri crediti (compresi i crediti garantiti da pegno immobiliare);
b. l’espressione «diritti di licenze» designa i diritti e altre indennità per la cessione di diritti d’autore, di opere artistiche o scientifiche, brevetti, modelli, disegni, procedimenti e formule segrete, marchi di fabbrica e altri beni o diritti analoghi (compresi gli affitti e indennità analoghe per l’uso d’impianti o di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche); essa non comprende invece i diritti e altri oneri per lo sfruttamento di miniere, cave o altre risorse naturali.
3. I capitali la cui fonte si trova in un territorio e che pervengono a un residente dell’altro territorio in seguito all’alienazione di beni o di diritti enumerati alla lettera*b* del secondo capoverso del presente articolo, saranno esentati dall’imposta nel primo territorio.
4. Se esistono rapporti speciali tra il debitore e il creditore o tra queste persone e una o più persone, di modo che gl’importi pagati risultano più elevati di quanto non lo sarebbero se il debitore e il creditore fossero indipendenti l’uno dall’altro, l’esenzione prevista dal presente articolo non si estende a questa eccedenza.
5. Per il calcolo dell’imposta sui profitti e sui soprapprofitti, gl’interessi o diritti di licenze esentati dall’imposta del Regno Unito conformemente al presente articolo saranno ammessi a deduzione dei profitti o del reddito della persona che paga tali interessi o diritti di licenze, qualunque siano i rapporti esistenti tra questa persona e il beneficiario di siffatti redditi.
6. Le esenzioni fiscali in uno dei territori, previste nel presente articolo, non si estendono agl’interessi, diritti di licenze o capitali che, secondo le leggi di questo territorio e conformemente all’articolo III della presente convenzione, devono essere attribuiti a una sede stabile situata in questo territorio.

##### **Art. VIII** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.936.711--VIII}
1. Un residente di un territorio deve essere esentato nell’altro territorio da ogni imposta sui profitti provenienti dalla vendita, dal trasferimento o dalla permuta d’elementi di sostanza (eccetto che si tratti di profitti che, secondo le leggi di quel territorio e conformemente all’art. III della presente convenzione, devono essere attribuiti a una sede stabile situata in quel territorio).
2. Nel presente articolo, l’espressione «elementi di sostanza» designa ogni bene mobile corporale o incorporale.

##### **Art. IX** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.936.711--IX}
1. I redditi di beni immobili situati in un territorio, riscossi da un residente dell’altro territorio, sono soggetti ad imposta, conformemente alle leggi del primo territorio. Allorché questi redditi sono parimente soggetti ad imposta nell’altro territorio, gli alleviamenti destinati ad evitare la doppia imposizione saranno accordati conformemente alle disposizioni dell’articolo XV.
2. Nel presente articolo, l’espressione «redditi da beni immobili» designa i redditi di qualunque natura provenienti da beni immobili, compresi gli utili ricavati dalla vendita o dalla permuta di essi, come pure le indennità per sfruttamento di miniere, cave o altre risorse naturali. Essa non comprende tuttavia gl’interessi di crediti garantiti da pegno immobiliare.

##### **Art. X** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.936.711--X}
1. Sono esenti dall’imposta svizzera le retribuzioni, comprese le pensioni, che il Governo del Regno Unito oppure una cassa da esso istituita assegna a una persona fisica per servizi resi a tale Governo nell’esercizio di pubbliche funzioni; l’esenzione non concerne tuttavia la retribuzione pagata a un cittadino svizzero che non sia contemporaneamente cittadino britannico, eccetto che non si tratti di una pensione.
2. Sono esenti dall’imposta del Regno Unito le retribuzioni, comprese le pensioni, che la Confederazione Svizzera, un Cantone svizzero o una cassa da essi istituita assegna a una persona fisica per servizi resi alla Svizzera nell’esercizio di pubbliche funzioni; l’esenzione non concerne tuttavia la retribuzione pagata a un cittadino britannico che non sia contemporaneamente cittadino svizzero, eccetto che non si tratti di una pensione.
3. Le disposizioni dei capoversi primo e secondo del presente articolo non sono applicabili alle somme pagate per servizi resi in relazione con una attività lucrativa, commerciale o industriale, esercitata da una delle Parti contraenti o da un Cantone svizzero.
4. Le disposizioni della presente convenzione non sopprimono nè limitano in alcun modo le altre esenzioni e le esenzioni suppletive cui hanno presentemente diritto i funzionari diplomatici e consolari o che loro potrebbero essere concesse in avvenire.

##### **Art. XI** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.936.711--XI}
1. Una persona fisica che è un residente del Regno Unito deve essere esentata dall’imposta svizzera su i profitti o le retribuzioni per servizi personali (compreso l’esercizio d’una professione liberale) prestati nella Svizzera durante un anno fiscale, a condizione:
a. che essa abbia soggiornato nella Svizzera per uno o più periodi non eccedenti complessivamente 183 giorni durante l’anno considerato; e
b. che, (i) trattandosi d’un mandato in un consiglio d’amministrazione oppure di un impiego, i servizi siano resi in nome o per conto d’un residente del Regno Unito,
        (ii) negli altri casi, la persona considerata non abbia nella Svizzera un ufficio oppure una sede stabile; e
c. che i profitti o le retribuzioni siano soggette all’imposta del Regno Unito.
2. Una persona fisica che è un residente della Svizzera deve essere esentata dall’imposta del Regno Unito su i profitti o le retribuzioni per servizi personali (compreso l’esercizio d’una professione liberale) prestati nel Regno Unito durante un anno fiscale, a condizione:
a. che essa soggiorni nel Regno Unito per uno o più periodi non eccedenti complessivamente 183 giorni durante l’anno considerato; e
b. che, (i) trattandosi d’un mandato in un consiglio d’amministrazione oppure di un impiego, i servizi siano resi in nome o per conto d’un residente della Svizzera,
        (ii) negli altri casi, la persona considerata non abbia nel Regno Unito un ufficio oppure una sede stabile; e
c. che i profitti o le retribuzioni siano soggette all’imposta svizzera.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai profitti o alle retribuzioni di persone che si presentano al pubblico, come gli artisti di teatro, del cinematografo, della radio o della televisione, i musicisti e gli atleti.

##### **Art. XII** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.936.711--XII}
1. Le pensioni (eccettuate quelle della categoria indicata nell’art. X) e le rendite la cui fonte si trova in un dei territori, riscosse da una persona fisica che è un residente dell’altro territorio nel quale è soggetta all’imposta per tali pensioni o rendite, saranno esentate dall’imposta nel primo di detti territori.
2. Nel presente articolo:
a. il termine «pensioni» designa assegni periodici pagati per servizi precedenti o a compenso di danni corporali;
b. il termine «rendite» designa una somma determinata, pagabile periodicamente a termini fissi durante tutta la vita o durante un periodo determinato o determinabile a titolo di compenso per una prestazione adeguata e intiera in denaro o calcolabile in denaro.

##### **Art. XIII** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.936.711--XIII}
1. Un professore o istitutore di uno dei territori, che riceve una retribuzione per l’insegnamento che impartisce, durante un soggiorno temporaneo non più lungo di due anni, in una università, un collegio, una scuola o altro istituto d’educazione dell’altro territorio, deve essere esentato, in quest’altro territorio, dall’imposta per tale retribuzione.
2. Uno studente o apprendista di uno dei territori che, nell’altro territorio, dedica agli studi o alla sua formazione tutto il tempo prescritto deve, in quest’altro territorio, essere esentato dall’imposta per la somma che riceve per il suo sostentamento, i suoi studi e la sua formazione da persona che si trovi fuori di quest’altro territorio.

##### **Art. XIV** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.936.711--XIV}
1. Le persone fisiche che sono residenti della Svizzera hanno diritto, per quanto concerne l’applicazione dell’imposta del Regno Unito, agli alleviamenti personali, agli sgravi e alle riduzioni di cui fruiscono i cittadini britannici che non risiedono nel Regno Unito.
2. Le persone fisiche che sono residenti del Regno Unito hanno diritto, per quanto concerne l’applicazione dell’imposta svizzera, agli alleviamenti personali, agli sgravi e alle riduzioni di cui fruiscono i cittadini svizzeri residenti nel Regno Unito.

##### **Art. XV** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.936.711--XV}
1. L’imposizione dei redditi la cui fonte si trova nell’uno o nell’altro territorio continuerà a essere retta dalle leggi di ciascuna delle Parti contraenti, eccetto che la presente convenzione non disponga altrimenti. Ove accada che i redditi fossero assoggettati all’imposta in entrambi i territori, gli alleviamenti destinati a evitare la doppia imposizione saranno concessi conformemente ai capoversi seguenti del presente articolo.
2. Con riserva delle disposizioni della legge del Regno Unito concernente la possibilità di dedurre dall’imposta del Regno Unito le imposte riscosse nei territori situati fuori di esso, l’imposta svizzera, pagabile direttamente o mediante trattenuta, sui redditi di fonte svizzera, potrà essere dedotta dall’imposta del Regno Unito che grava su essi. Nel caso in cui il reddito sia costituito di un dividendo pagato da una società che è un residente della Svizzera a una società che direttamente o indirettamente dispone del 50 per cento almeno dei voti nella società che paga il dividendo, nella deduzione sarà tenuto conto (oltre che di qualsiasi imposta svizzera sui dividendi) dell’imposta svizzera che tale società deve pagare sui suoi profitti. Nella applicazione del presente capoverso, l’espressione «imposta svizzera» comprende parimenti la tassa di bollo federale sulle cedole[^3]ma non le imposte comunali.
3. I redditi (eccettuati i dividendi) la cui fonte si trova nel Regno Unito e che giusta le leggi di questo Paese e la presente convenzione sono soggetti all’imposta di esso sia direttamente sia mediante trattenuta, saranno esentati dall’imposta svizzera.
4. Se si tratta di persona (escluse le società o le società di persone) che è reputata residente nel Regno Unito per quanto concerne l’applicazione dell’imposta di questo Paese, mentre (a motivo del domicilio o della dimora) è reputata residente nella Svizzera per quanto concerne l’applicazione dell’imposta svizzera, le disposizioni del secondo capoverso del presente articolo sono applicabili ai redditi che essa riscuote da una fonte svizzera, mentre le disposizioni del terzo capoverso del presente articolo sono applicabili ai redditi che essa riscuote da una fonte situata nel Regno Unito. Nel caso in cui detta persona riscuote redditi la cui fonte si trova fuori del Regno Unito e della Svizzera, tali redditi potranno essere assoggettati all’imposta nei due territori (con riserva delle leggi in essi vigenti e delle convenzioni conchiuse fra l’una o l’altra della Parti contraenti e i territori dai quali provengono i redditi); tuttavia, l’imposta svizzera che colpisce i redditi sottoposti all’imposta nei due territori sarà ridotta di una metà e l’imposta del Regno Unito sui medesimi redditi sarà ridotta, mediante deduzione d’imposta, conformemente al secondo capoverso del presente articolo, d’un importo corrispondente all’imposta svizzera calcolata in tale modo.
5. Nell’applicazione del presente articolo, i profitti o la retribuzione di servizi personali (compreso l’esercizio delle professioni liberali) compiuti in un territorio saranno considerati redditi la cui fonte si trova in tale territorio; tuttavia, la retribuzione d’un amministratore di società sarà equiparata a un reddito la cui fonte si trova nel territorio in cui ha sede la società e i servizi prestati in modo continuo o preponderante da una persona fisica a bordo di navi o aeronavi esercitate da un residente di uno dei territori saranno considerati compiuti in questo territorio.

##### **Art. XVI** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.936.711--XVI}
1. Le disposizioni della presente convenzione che prevedano la concessione di alleviamenti fiscali per un reddito qualsiasi nel territorio da cui il reddito proviene non significano che la deduzione dell’imposta alla fonte non possa essere fatta all’aliquota intiera. Qualora da un tale reddito fosse stata dedotta l’imposta alla fonte, le autorità del territorio nel quale devono essere concessi gli alleviamenti fiscali prenderanno i provvedimenti necessari affinché siano adeguatamente rimborsati, se il beneficiario del reddito prova, entro i termini stabiliti in tale territorio, di avere diritto a questi alleviamenti.
2. Può essere tenuto conto dei redditi che in virtù di una disposizione qualunque della presente convenzione sono esentati dall’imposta, per il calcolo dell’imposta su altri redditi o per stabilire l’aliquota di essa.
3. Nello stabilire gli allievamenti previsti negli articoli VI e XIV, i redditi di una società di persone devono essere considerati redditi dei diversi membri di essa.

##### **Art. XVII** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.936.711--XVII}
1. Le disposizioni della presente convenzione non limitano in alcun modo i diritti a esenzioni, deduzioni, riduzioni o altri alleviamenti concessi presentemente o in avvenire, al momento dell’accertamento dell’imposta, dalle leggi in vigore sul territorio delle Parti contraenti.
2. Le disposizioni della presente convenzione non ledono i diritti o i privilegi concessi ai contribuenti dalla convenzione conchiusa il 17 ottobre 1931[^4]tra la Confederazione Svizzera e la Gran Bretagna allo scopo di esentare reciprocamente da imposizione i redditi o i profitti conseguiti da agenzie.

##### **Art. XVIII** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.936.711--XVIII}
1. I cittadini di una delle Parti contraenti non devono essere assoggettati sul territorio dell’altra Parte ad alcuna imposizione nè ad alcuna esigenza a essa connessa, che siano diverse, più elevate o più onerose di quelle cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di quest’altra Parte che si trovano in condizione analoga.
2. Le aziende di uno dei territori esercitate da una società, un gruppo di persone oppure da una persona fisica (come tale o come membro di una società di persone) non devono essere assoggettate sull’altro territorio per i redditi, i profitti o i capitali attribuibili alle loro sedi stabili che si trovano in quest’altro territorio ad alcuna imposizione diversa, più elevata o più onerosa di quella cui sono o potranno essere assoggettate per simili redditi, profitti o capitali le aziende dell’altro territorio esercitate in modo analogo.
3. I redditi, i profitti e i capitali d’una azienda di un territorio, il cui capitale trovasi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, in possesso o sotto controllo di uno o più residenti dell’altro territorio, non devono essere assoggettati nel primo territorio ad alcuna imposizione diversa, più elevata o più onerosa di quella cui sono o potranno essere assoggettate per simili redditi, profitti o capitali altre aziende analoghe del primo territorio che si trovano in condizione simile.
4. I capoversi primo e secondo del presente articolo non possono in alcun caso essere interpretate come disposizioni che impongono a una delle Parti contraenti l’obbligo di concedere in materia d’imposte ai cittadini dell’altra Parte che non sono considerati residenti nel territorio di essa i medesimi alleviamenti personali, sgravi e riduzioni concesse ai propri cittadini.
5. Nel presente articolo, il termine «cittadini» designa:
a. Per quanto concerne la Svizzera, tutti i cittadini svizzeri, senza riguardo al loro domicilio, come pure tutti i soggetti di diritto con o senza personalità giuridica costituiti secondo il diritto svizzero;
b. Per quanto concerne il Regno Unito, tutti i soggetti britannici e le persone sotto protezione britannica:
        (i) residenti nel Regno Unito o in un territorio al quale è estesa l’applicazione della presente convenzione giusta l’articolo XXI, o
        (ii) che abbiano tale qualità a motivo d’un legame con il Regno Unito o con un territorio al quale è estesa l’applicazione della presente convenzione giusta l’articolo XXI,
         come pure tutte le persone giuridiche, società di persone, associazioni e tutti gli altri soggetti di diritto costituiti secondo la legge in vigore nel Regno Unito o in un territorio al quale è estesa l’applicazione della presente convenzione giusta l’articolo XXI.
6. Nel presente articolo il termine «imposizione» designa le contribuzioni di qualunque natura o denominazione riscosse da un’autorità qualsiasi.

##### **Art. XIX** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.936.711--XIX}
1. Ove il contribuente provi all’autorità fiscale della Parte contraente di cui è cittadino o nel territorio della quale risiede di non aver ricevuto nell’altro territorio il trattamento al quale aveva diritto in virtù d’una norma della convenzione, detta autorità si metterà in rapporto con l’autorità competente dell’altra Parte allo scopo di evitare una doppia imposizione.
2. Le autorità competenti delle due Parti contraenti possono comunicare direttamente tra loro per eseguire la presente convenzione (e in particolare gli art. III e IV) e per eliminare le difficoltà o i dubbi che potessero sorgere nell’applicazione o nell’interpretazione di essa.

##### **Art. XX** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.936.711--XX}
1. Le autorità competenti delle Parti contraenti si scambieranno le informazioni (che la legislazione fiscale in esse vigente consente di ottenere nell’ambito della pratica amministrativa normale) necessarie all’applicazione delle norme della presente convenzione concernenti le imposte che disciplina. Qualunque informazione in tale modo scambiata dovrà essere tenuta segreta e potrà essere resa nota soltanto alle persone che si occupano dell’accertamento e della riscossione delle imposte alle quali si applica la presente convenzione. Non potranno essere scambiate informazioni che svelassero un segreto commerciale, d’affari, industriale o professionale oppure un procedimento commerciale.
2. Le disposizioni del presente articolo non possono in alcun caso essere interpretate come norme che impongono a una delle Parti contraenti l’obbligo di prendere provvedimenti amministrativi in deroga al suo ordinamento o alla sua prassi amministrativa oppure contrari alla sua sovranità, alla sua sicurezza o all’ordine pubblico, oppure di fornire indicazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o di quella della Parte che le domanda.

##### **Art. XXI** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.936.711--XXI}
1. La presente convenzione potrà essere estesa, integralmente o con modificazioni, a tutti i territori di cui il Regno Unito assume la rappresentanza internazionale e che riscuotono imposte essenzialmente analoghe a quelle cui la convenzione è applicabile. L’estensione avrà effetto a contare dalla data e con le modificazioni e condizioni (comprese le condizioni relative alla disdetta) che le Parti contraenti potranno determinare e convenire mediante uno scambio di note.[^5]
2. Ove le Parti contraenti non convengano espressamente in modo diverso, l’estinzione degli effetti della presente convenzione per quanto concerne la Svizzera o il Regno Unito, conformemente all’articolo XXIV, avrà parimente effetto per quanto concerne l’applicazione della convenzione in ogni territorio al quale potrà essere stata estesa in virtù delle disposizioni del presente articolo.

##### **Art. XXII** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.936.711--XXII}
1. La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Berna il più presto possibile.
2. Essa entra in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratificazione.

##### **Art. XXIII** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.936.711--XXIII}
1. A contare dall’entrata in vigore della presente convenzione conformemente all’articolo XXII, le disposizioni di essa saranno applicabili:
a. Nel Regno Unito:
 all’imposta sul reddito (compresa la soprattassa) per gli anni fiscali che s’iniziano il 6 aprile 1953 o dopo questa data;
 all’imposta sui profitti e a quella sui sovrapprofitti, per quanto concerne i profitti seguenti:
        (i) i profitti soggetti all’imposta sul reddito o che vi sarebbero assoggettati, senza le disposizioni della presente convenzione, per gli anni fiscali che s’iniziano il 6 aprile 1953 o dopo questa data;
        (ii) gli altri profitti non soggetti all’imposta sul reddito che sono stati riscossi nel corso di un esercizio formante un periodo fiscale che s’inizia il 1° aprile 1953 o dopo questa data, oppure che sono attribuibili alla parte successiva al 1° aprile 1953 di qualunque esercizio formante un periodo fiscale in corso a tale data.
b. Nella Svizzera:
 per gli anni fiscali che s’iniziano il 1° gennaio 1953 o dopo questa data.
2. L’esenzione dall’imposta prevista nell’articolo V si applicherà agli anni fiscali che s’iniziano il 6 aprile 1946 o dopo questa data.

##### **Art. XXIV** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.936.711--XXIV}
La presente convenzione rimane in vigore per un tempo indeterminato ma potrà essere disdetta da ciascuna delle parti contraenti, mediante notificazione scritta indirizzata all’altra parte per il tramite diplomatico, entro il 30 giugno di ogni anno civile, a contare dal 1957. La convenzione, in tal modo disdetta, cessa d’essere applicabile:
a. nel Regno Unito:
 all’imposta sul reddito (compresa la soprattassa) per gli anni fiscali che s’iniziano il 6 aprile dell’anno civile successivo a quello in cui è stata data la disdetta o dopo questa data;
 all’imposta sui profitti, per quanto concerne i profitti seguenti:
        (i) i profitti soggetti all’imposta sul reddito per gli anni fiscali che s’iniziano il 6 aprile dell’anno civile successivo a quello in cui è stata data la disdetta o dopo questa data;
        (ii) gli altri profitti non soggetti all’imposta sul reddito che sono stati riscossi nel corso di un esercizio formante un periodo fiscale che s’inizia il 1° aprile dell’anno civile successivo a quello in cui è stata data la disdetta o dopo questa data, oppure che sono attribuibili alla parte successiva al 1° aprile di qualunque esercizio formante un periodo fiscale in corso a tale data.
b. nella Svizzera:
 per gli anni fiscali che s’iniziano il 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello in cui è stata data la disdetta o dopo questa data.

*In fede di che* , i plenipotenziari sopra nominati hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatta a Londra, in due esemplari, il 30 settembre millenovecentocinquantaquattro, nelle lingue francese e inglese, i cui testi fanno parimente fede.

| E. Bernath | Douglas Dodds-Parker |
| --- | --- |

Entrato in vigore il 26 agosto 1963Signor Ambasciatore,Mi onoro di dichiararle ricevuta la nota del 20 agosto 1963, nella quale l’Eccellenza Sua mi comunica[^6]:«Per incarico del primo segretario di Stato di Sua Maestà per gli affari esteri, mi riferisco alla convenzione tra il Governo del Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia d’imposta sul reddito, firmata a Londra il 30 settembre 1954.Ho l’onore di proporre, in nome del Governo del Regno Unito, che la convenzione suddetta, con le modificazioni e le aggiunte, sia estesa, in conformità delle disposizioni dell’articolo XXI, ai territori indicati nell’elenco allegato alla presente nota, con effetto a contare dai giorni specificati nello stesso.Ove il Governo svizzero approvi questa proposta, mi pregerò di reputare che la presente nota, l’allegato alla stessa e la sua risposta costituiscano un accordo dei due Governi in questa faccenda.»Mi pregio di confermare all’Eccellenza Sua che il Consiglio federale svizzero, riferendosi all’articolo XXI della convenzione summenzionata, ha approvato il contenuto della sua nota. Ne consegue che la sua nota, la presente risposta e gli allegati alle stesse costituiscono un accordo tra i nostri due Governi in questa faccenda.Profitto di questa occasione per rinnovarle, signor Ambasciatore, l’assicurazione della mia distinta considerazione.Wahlen
### **Parte I** {#annex_u1/part_I}
Elenco dei territori cui s’estende la convenzione del 30 settembre 1954 intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia d’imposta sul reddito, conformemente all’articolo XXI della stessa e alle condizioni stabilite nelle parti II e III del presente allegato

| Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 |
| --- | --- | --- |
| Antigua | imposta sul reddito | 1° gennaio 1961 |
| Barbados | imposta sul reddito | 1° gennaio 1961 |
| Belize | imposta sul reddito | 1° gennaio 1961 |
| | (compresa la soprattassa) | |
| Dominica | imposta sul reddito | 1° gennaio 1961 |
| Falkland (isole) | imposta sul reddito | 1° gennaio 1961 |
| Gambia | imposta sul reddito | 1° gennaio 1961 |
| Grenada | imposta sul reddito | 1° gennaio 1961 |
| Montserrat | imposta sul reddito | 1° gennaio 1961 |
| San Cristoforo, Nevis | imposta sul reddito | 1° gennaio 1961 |
| Santa Lucia | imposta sul reddito | 1° gennaio 1961 |
| San Vincenzo | imposta sul reddito | 1° gennaio 1961 |
| Vergini (isole) | imposta sul reddito | 1° gennaio 1961 |
### **Parte II** Estensione della convenzione {#annex_u1/part_II}
1.  La convenzione summenzionata si applica, con le modificazioni contenute nel presente allegato, a ciascuno dei territori indicati nella colonna 1 dell’elenco che precede,
a. come se le Parti contraenti fossero il Consiglio federale svizzero e il Governo di tale territorio;
b. come se le imposte che fanno stato in ciascuno dei territori fossero quelle indicate nella colonna 2 dell’elenco che precede, accanto al nome del territorio;
c. come se il riferimento alla «data della firma della presente convenzione» fosse il riferimento alla data dello scambio di note cui è aggiunto il presente allegato.
2.  Non appena, in Svizzera e in uno dei territori indicati nell’elenco che precede, saranno state prese le ultime misure per dare forza giuridica a questa estensione in Svizzera e in tale territorio, l’estensione si applicherà:
a. in Svizzera, per ogni anno fiscale incominciato il 1° gennaio 1961 o dopo;
b. in tale territorio, rispetto alle imposte riscosse per l’anno di tassazione o di reddito incominciato il giorno indicato nella colonna 3 dell’elenco che precede, accanto al nome del territorio, e per gli anni di tassazione o di reddito successivi.
3.  Il Consiglio federale svizzero, non appena siano state prese le ultime misure necessarie, di cui al numero 2, ne informerà il Governo del Regno Unito mediante comunicazione scritta e in via diplomatica. Il Governo del Regno Unito, non appena siano state prese, in tutti o in uno dei territori indicati nell’elenco che precede, le ultime misure necessarie, di cui al numero 2, ne informerà il Consiglio federale svizzero, mediante comunicazione scritta e in via diplomatica.
4.  Questa estensione rimarrà in vigore per un tempo indeterminato, ma potrà essere disdetta dal Consiglio federale svizzero o dal Governo del Regno Unito, con effetto per tutti o uno dei territori indicati nell’elenco che precede, il o avanti il 30 giugno di ciascun anno civile, ma il più presto nel 1966, mediante comunicazione scritta all’altro Governo e in via diplomatica; in tale caso l’estensione cesserà d’avere effetto:
a. in Svizzera, per ogni anno fiscale che incomincia il o dopo il 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui sia stata data la disdetta;
b. in ciascuno dei territori indicati nell’elenco che precede, al quale si riferisce la disdetta, rispetto alle imposte riscosse per l’anno di tassazione o di reddito, che incomincia il o dopo il giorno e mese, indicati nella colonna 3 dell’elenco che precede, dell’anno civile successivo a quello in cui è data la disdetta.
### **Parte III** Modificazione della convenzione {#annex_u1/part_III}
La convenzione menzionata è estesa ai territori indicati nell’elenco che precede, con le modificazioni seguenti:
a. per l’estensione della convenzione alle Barbados, all’articolo VI della convenzione è sostituita la disposizione seguente:
 «Quando una società che è un residente di uno dei territori riscuote profitti o redditi la cui fonte si trova nell’altro territorio, in quest’ultimo territorio non sarà riscossa imposta alcuna sui dividendi pagati dalla società alle persone ivi non residenti, nè alcuna imposta sarà prelevata – a titolo d’imposizione dei profitti non distribuiti – sui profitti non distribuiti dalla società, anche se i dividendi pagati o i profitti non distribuiti consistono in tutto o in parte in profitti o redditi conseguiti nell’altro territorio; rimane peraltro riservata la riscossione della tassa svizzera di bollo sulle cedole[^7]e dell’imposta svizzera preventiva sui dividendi, che siano pagati da una società costituita od organizzata secondo il diritto svizzero»;
b. per l’estensione della convenzione a un territorio che non siano le Barbados, l’articolo VI è abrogato;
c. per l’estensione della convenzione a tutti i territori indicati nell’elenco che precede, i riferimenti agli interessi, contenuti nell’articolo VII, si considerano cancellati, e alle parole contenute tra parentesi nel capoverso 3 dell’articolo XV sono sostituite le parole (eccettuati i dividendi e gli interessi);
d. per l’estensione della convenzione al Kenia[^8]e allo Zanzibar[^9] (i) l’articolo III, capoverso 2, vale con la restrizione che le disposizioni di questo capoverso non toccano in alcun modo le leggi del Kenia o dello Zanzibar concernenti l’imposizione dei redditi da società d’assicurazione;
    (ii) l’articolo XIII, capoverso 1, è abrogato;
    (iii) l’articolo XIV è abrogato.

[^1]: RU  **1955**  335
[^2]: La tassa di bollo sulle cedole non è più riscossa (art. 71 cpv. 1 della LF del 13 ott. 1965  su l’imposta preventiva –RS  **642.21** ).
[^3]: La tassa di bollo sulle cedole non è più riscossa (art. 71 cpv. 1 della LF del 13 ott. 1965  su l’imposta preventiva –RS  **642.21** ).
[^4]: [CS **12** 616.RU  **1978**  1465art. 28 n. 7]
[^5]: Vedi l’all. allo scambio di note pubblicato qui di seguito.
[^6]: La nota britannica è redatta in lingua inglese.
[^7]: La tassa di bollo sulle cedole non è più riscossa (art. 71 cpv. 1 della LF del 13 ott. 1965  su l’imposta preventiva –RS  **642.21** ).
[^8]: Questo Stato ha denunciato l’estensione della Conv.
[^9]: Questo Stato ha denunciato l’estensione della Conv.