0.631.256.934.99

CS **12** 655; FF **1938** 1 164 ediz. ted. 162 ediz. franc.

*Traduzione* 

# Convenzione tra la Svizzera e la Francia sui rapporti di vicinato e la vigilanza delle foreste limitrofe

Conchiusa il 31 gennaio 1938<br />Approvata dall’Assemblea federale il 1° aprile 1938[^1]<br />Istrumenti di ratificazione scambiati il 1° maggio 1938<br />Entrata in vigore il 1° giugno 1938

(Stato 1° gennaio 2022)

Il Consiglio federale svizzero<br />e<br />il Presidente della Repubblica Francese,

desiderando apportare alle disposizioni della Convenzione del 23 febbraio 1882[^2]le modificazioni riconosciute opportune per meglio assicurare e regolare tra la Svizzera e la Francia i rapporti di vicinato e la vigilanza delle foreste limitrofe, senza ledere tuttavia il regime speciale delle zone franche dell’Alta Savoia e del Paese di Gex, hanno risolto di concludere una nuova Convenzione e hanno designato come loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

##### **Art. 1** Zone di frontiera {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.934.99--1}
Le zone di frontiera di cui nella presente Convenzione, si estendono da ciascuna parte del confine politico per una profondità di 10 chilometri.

L’elenco dei Comuni svizzeri e francesi posti al beneficio delle disposizioni della presente Convenzione sarà allestito di comune accordo dai Servizi competenti dei due Paesi.

Per traffico di frontiera, ai sensi della presente Convenzione, si intendono le importazioni provenienti da e le esportazioni destinate a queste zone, traffico che deve effettuarsi, per ciascuna zona, con la regione limitrofa dell’altra zona.

Le disposizioni che seguono non sono tuttavia applicabili alla zona di frontiera dell’Ain e alla zona di frontiera dell’Alta Savoia, dal Rodano fino alla Dent du Velan detta Dent du Lan, a Sud di Saint‑Gingolph, per le quali interverrà un accordo speciale.[^3]

##### **Art. 2** Traffico d’esercizio agricolo {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.934.99--2}
Per facilitare l’esercizio delle proprietà fondiarie situate in una delle zone di frontiera e coltivate da proprietari, usufruttuari o affittuari che abitano l’altra zona, sono esenti da qualsiasi dazio, tassa o altro onere[^4]imposto all’importazione o all’esportazione:
1. i concimi di qualsiasi genere, le materie per il trattamento delle piante, i semi e le sementi, le piante (escluse quelle fruttifere od ornamentali, ma comprese quelle resinose), i pali pel sostegno delle piante, destinati alla coltivazione di detti fondi;
2. gli animali, le macchine agricole, le trattrici, i veicoli, gli attrezzi ed altri oggetti importati per coltivare questi fondi, con riserva della loro riesportazione; i carburanti e i lubrificanti, nella quantità giornaliera strettamente necessaria per l’uso di detto materiale;
3. i prodotti greggi provenienti da questi fondi, ad eccezione dei prodotti della vigna, importati dal coltivatore o per conto di lui e che non hanno subìto altre manipolazioni che quelle richieste dalla raccolta o dal trasporto; i prodotti che sono stati riposti sotto tetto o che hanno subìto una lavorazione qualsiasi non possono essere importati in franchigia;
4. i prodotti dell’economia agricola, compresi quelli dell’arboricoltura, della viticoltura e dell’allevamento del bestiame, provenienti dalla parte situata oltre la frontiera di un fondo tagliato dal confine, che sono introdotti negli edifici d’abitazione o d’esercizio agricolo situato nell’altra zona;
5. gli animali condotti d’una zona di frontiera all’altra allo scopo di foraggiarli, di accoppiarli, di castrarli o di farli curare, con riserva di riesportazione immediata e a condizione che le circostanze locali[^5]esigano l’applicazione di tali facilitazioni. Al momento della riesportazione nella loro zona di provenienza di animali condotti nell’altra zona per esservi ferrati, non si dovrà pagar alcun dazio o tassa per i ferri. Per quanto concerne il bestiame condotto da una zona di frontiera all’altra per il pascolo e ricondotto lo stesso giorno nella sua zona di provenienza, sono applicabili le disposizioni dell’Accordo del 23 ottobre 1912[^6]sulla pastura ed i pascoli situati nelle due zone di frontiera;
6. i latticini provenienti dal bestiame originario dall’una delle due zone di frontiera che passano l’inverno o l’estate nell’altra zona e importati dal pastore o dal proprietario del bestiame. L’esenzione da dazio è limitata ai seguenti quantitativi giornalieri:

| Formaggio: | per ogni vacca | kg 0,3 |
| --- | --- | --- |
| | per ogni capra | kg 0,06 |
| | per ogni pecora | kg 0,03 |
| Burro: | per ogni vacca | kg 0,2 |
| | per ogni capra | kg 0,04 |

 Questi quantitativi possono essere importati anche dopo il ritorno del bestiame, ma al più tardi entro 4 settimane dalla discesa dall’alpe.

Le facilitazioni previste al presente articolo sono pure accordate ai Comuni delle zone di frontiera ed alle persone giuridiche domiciliate in queste zone e che non esplicano, come occupazione principale, un’attività commerciale o industriale. I dipartimenti o i Cantoni limitrofi godono pure dette facilitazioni per le loro proprietà demaniali situate nell’altra zona.

##### **Art. 3** Sfruttamento delle foreste {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.934.99--3}
1. Per facilitare lo sfruttamento delle foreste situate nelle zone di frontiera, sono reciprocamente esenti da dazi, tasse ed altri oneri[^7]imposti al momento dell’importazione o dell’esportazione, tutti i prodotti greggi provenienti da queste foreste (legname greggio[^8], cortecce, rami, ramoscelli, frascame, strame, muschio fresco, bacche e fiori di bosco, funghi freschi, carbone di legna, cenere di legna), come pure i materiali estratti dalle cave di pietra, di ghiaia o di sabbia che fanno parte d’uno sfruttamento forestale dell’una delle zone di frontiera e destinati esclusivamente alla manutenzione di strade dell’altra zona.

Il legname greggio proveniente dalle proprietà agricole (giardini, siepi, frutteti, ecc.) delle zone di frontiera segue lo stesso regime.

La quantità di legna da ardere proveniente da una delle zone di frontiera e importata nell’altra in franchigia non può oltrepassare i 180 000 quintali annui.
2. Per il trasporto dei prodotti forestali sulle strade pubbliche, non possono essere pretese altre indennità che quelle imposte agli abitanti della località.

Le strade limitrofe che seguono la linea di confine o che passano, secondo la configurazione del terreno, d’un territorio all’altro, non possono essere sbarrate o chiuse alla circolazione di detti prodotti.

Quando il luogo d’origine è separato dal punto di penetrazione nell’altro territorio doganale da ostacoli naturali, questi prodotti potranno, seguendo le vie di comunicazione, allontanarsi dalla zona di frontiera durante il trasporto dal luogo di produzione a quello di importazione.
3. In ciascuno dei due paesi, quando una foresta situata nella zona di frontiera è sfruttata da un abitante dell’altro paese e si trova circoscritta come un’isola, si praticherà un passaggio sulle proprietà vicine, verso pagamento di un’indennità il cui ammontare, in mancanza d’intesa amichevole, sarà fissato dai tribunali.
4. I proprietari francesi nella Svizzera e quelli svizzeri nella Francia godranno, per quanto concerne lo sfruttamento delle loro foreste, le stesse facilitazioni dei nazionali che abitano la medesima località, a condizione che si sottopongano alla legislazione e ai regolamenti applicabili agli abitanti del paese.

5.[^9]Gli animali, il materiale, gli attrezzi, le macchine, le trattrici ed i veicoli importati per lo sfruttamento delle foreste delle due zone di frontiera sono esenti da qualsiasi dazio, tassa od altro onere[^10], su riserva della loro riesportazione. L’esenzione è pure concessa ai carburanti e lubrificanti per la quantità giornaliera strettamente necessaria al funzionamento delle macchine, delle trattrici e dei veicoli.
6. Quando una foresta appartenente allo Stato, ad un comune, ad un’istituzione pubblica o ad un privato francese è situata nella zona di frontiera svizzera, o viceversa, i proprietari potranno designare dei guardaboschi incaricati della sua vigilanza.

Questi guardaboschi dovranno adempiere le condizioni di nazionalità e di capacità richieste dalle leggi e dai regolamenti del Paese in cui è situata la foresta; essi dovranno essere riconosciuti od accetti dall’autorità competente del Paese, alla quale dovranno prestar giuramento.

I loro poteri e i loro obblighi saranno gli stessi che per le guardie forestali di proprietà appartenenti a cittadini del luogo.

Le spese inerenti alla loro nomina ed all’esercizio delle loro funzioni saranno a carico dei proprietari delle foreste.
7. Per meglio assicurare la repressione di eventuali contravvenzioni che potessero essere consumate nelle foreste delle zone di frontiera, ciascuna delle alte Parti contraenti si impegna a perseguire le persone che se ne rendessero colpevoli sul territorio dell’altra Parte, nello stesso modo ed in applicazione delle stesse leggi che entrerebbero in considerazione se dette persone avessero commesso i delitti nelle foreste situate nel loro territorio.

Il procedimento avrà luogo a condizione che non sia già stata pronunciata una sentenza nel Paese in cui è stata commessa l’infrazione, e dopo trasmissione ufficiale e diretta del processo verbale da parte dell’autorità competente di questo Paese a quella dell’altro.[^11]

L’ammontare delle multe e delle spese resterà allo Stato in cui è stata pronunciata la condanna; le indennità saranno versate alle casse dello Stato in cui è stata commessa l’infrazione.

I processi verbali regolarmente stesi dalle guardie giurate in ciascuno dei due Paesi, faranno fede, fino a prova contraria, davanti i tribunali dell’altro Paese.
8. Il personale forestale che accerta un delitto o una contravvenzione nella circoscrizione della zona di frontiera affidata alla sua sorveglianza potrà, quando gli oggetti sottratti siano stati trasportati oltre frontiera, chiedere l’assistenza delle autorità competenti dello Stato vicino, per non perdere di vista questi oggetti e far procedere al sequestro.

Le autorità competenti, incaricate dalla polizia locale, sono tenute ad assistere questo personale nelle loro ricerche, senza che sia per ciò necessario chiedere il permesso ad un funzionario superiore.[^12]

Le perquisizioni nelle case, negli edifici, corti adiacenti e recinti potranno aver luogo solo in conformità delle leggi del Paese in cui sono effettuate le perquisizioni.

Le amministrazioni competenti di ciascuno dei due Stati si comunicheranno l’elenco dei nomi del personale forestale incaricato della sorveglianza delle foreste delle zone di frontiera.
9. Il legname greggio proveniente dalle foreste dell’una delle zone di frontiera e introdotto nell’altra zona per esservi segato, è ammesso in franchigia di qualsiasi dazio, tassa o altro onere[^13]; lo stesso dicasi di questo legname segato e reimportato nella zona di provenienza dalla o per conto della persona che l’ha introdotto nella zona in cui è stato segato.

10.[^14]Il legname originario di uno degli Stati contraenti e segato nelle segherie situate nella zona di frontiera potrà essere importato nell’altro Stato verso pagamento di un dazio eguale alla metà del dazio più ridotto, secondo la specie, fino a concorrenza di 12 500 tonnellate annue.

Il legname segato nella foresta da segantini, godrà delle stese facilitazioni, nei limiti del contingente qui sopra specificato.

Perchè il legname segato possa essere messo al beneficio del dazio ridotto della metà, questo non dovrà aver lasciato la zona di frontiera dove sarà stato segato, tra il momento della segatura e quello dell’importazione, salvo che nel caso previsto al N. 2, capoverso terzo, del presente articolo.

##### **Art. 4** Traffico di mercato {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.934.99--4}
1. La verdura e gli ortaggi freschi, comprese le patate e i meloni (voci 0701.10, 0701.22/30, 0701.42, 0701.50/90 e 0809.10 della tariffa d’uso svizzera[^15]), originari della zona di frontiera francese ed importati dai produttori tanto direttamente, quanto pel tramite dei membri della loro famiglia o dei loro dipendenti, potranno essere consegnati o venduti sul mercato tutti i giorni feriali agli abitanti della zona di frontiera svizzera per il loro proprio consumo.[^16]

La consegna a domicilio, nei giorni di mercato, agli abitanti della località in cui si tiene il mercato, è considerata come vendita sul mercato.

Queste facilitazioni sono riservate alle importazioni fatte attraverso gli uffici doganali dei Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna e Soletta.
2. Nei limiti annui fissati qui sotto, i prodotti di cui al N. 1 del presente articolo saranno esenti da dazio, tassa o altro onere[^17]imposto al momento dell’importazione o dell’esportazione; essi saranno pure esenti da qualsiasi formalità relativa all’applicazione del regime dei contingenti:

Verdura e frutti dell’orto: 40 000 quintali peso lordo

Patate: 15 000 quintali peso lordo.

Per i quantitativi importati oltre questi limiti e fino a concorrenza di 10 000 quintali peso lordo, se si tratta di verdura e frutti dell’orto, e di 5 000 quintali peso lordo, se si tratta di patate, i produttori francesi dovranno pagare il dazio minimo applicabile nella Svizzera, ma saranno esenti da qualsiasi formalità concernente l’applicazione del regime dei contingenti.

La ripartizione di questi vari quantitativi tra i Comuni interessati, e, in ciascun Comune, tra i produttori, sarà fatta a cura delle autorità francesi competenti che la notificheranno alle autorità svizzere. Tuttavia, la ripartizione trimestrale del contingente globale sarà stabilita d’accordo con le autorità doganali svizzere.
3. Nel limite del quantitativo annuo che gli sarà attribuito ed alle condizioni stabilite al N. 2 che precede, ogni produttore potrà importare:
a. per ogni giorno feriale, in un solo invio ed in franchigia: al massimo 60 kg peso lordo di verdura o di frutta dell’orto freschi, e<br /> al massimo 40 kg peso lordo di patate;
b. per ogni settimana, in una o più volte, con pagamento del dazio:<br /> al massimo 50 kg peso lordo di verdura e di frutti dell’orto, e al massimo 25 kg peso lordo di patate.

Sulla quantità di verdura e di frutti dell’orto freschi così determinata, la parte della verdura detta «Dauergemüse», e cioè le cipolle, i cavoli (cavoli bianchi, rossi, cavolfiori, cavoli di Bruxelles, cavoli di Milano), i porri, gli spinaci e le carote importati potranno sorpassare i 25 kg peso lordo per ciascuna di queste verdure.

I quantitativi ammessi in franchigia che non saranno stati venduti alla fine del mercato o alla fine della giornata potranno essere depositati in appositi locali per essere venduti ulteriormente, oppure riportati in Francia, lo stesso giorno, dal produttore o per conto di lui dai membri della sua famiglia o dai suoi dipendenti. In tal caso, detti quantitativi saranno defalcati dal conto di importazione.
4. La vendita sui mercati e la consegna a domicilio dei prodotti sopra citati sono disciplinate dalle prescrizioni della legislazione cantonale sul lavoro e sul commercio.

Le disposizioni dell’art. 1 del Trattato di domicilio del 23 febbraio 1882[^18]saranno applicabili, per la vendita dei loro prodotti, alle persone che sono al beneficio delle facilitazioni previste dal presente articolo.[^19]

##### **Art. 5** Facilitazioni doganali all’importazione in Francia {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.934.99--5}
1. Gli abitanti della zona francese di frontiera che si recano nella zona svizzera di frontiera corrispondente potranno, al loro ritorno in Francia, importare, in franchigia di dazio, tasse o altri oneri[^20], il pane destinato al loro consumo personale, in una quantità giornaliera non superiore a 500 grammi.
2. Gli abitanti della zona francese di frontiera che lavorano di solito nella zona svizzera di frontiera corrispondente, come pure i produttori della zona francese di frontiera di cui all’art. 4 della presente Convenzione, possono ottenere, su domanda, una carta di franchigia doganale.

A presentazione di questo documento, ed esclusivamente per il consumo della loro famiglia, essi potranno, al momento del ritorno in Francia, importare in franchigia, provenienti dalla zona svizzera di frontiera, i prodotti qui sotto elencati, nel limite dei quantitativi indicati (questi quantitativi massimi essendo fissati per persona devono quindi essere moltiplicati per il numero dei membri della famiglia e del personale di servizio che vive sotto lo stesso tetto dell’importatore):

| a. per giorno: | Frutta fresca indigena | 1 kg |
| --- | --- | --- |
| | Sidro | ½ litro |
| | Carne e salumi | 200 grammi |
| b. per settimana: | Farina | 500 grammi |
| | Pasta alimentare e semolino | 500 grammi |
| | Prodotti della panetteria (ad eccezione el pane) | 1 kg |
| | Zucchero | 200 grammi |
| | Cioccolata | 150 grammi |
| | Caffè | 50 grammi |
| | Formaggio | 250 grammi. |

Tuttavia l’ammontare totale delle esenzioni doganali concesse dalla Francia in virtù del presente articolo non può superare la somma di 4 milioni di franchi francesi all’anno.
3. I produttori della zona di frontiera francese che esportano verdura nella zona svizzera di frontiera, possono importare, tornando dal mercato, in franchigia di dazio, tasse od altri oneri[^21], le sementi di fiori e di verdure, come pure le sementi di legumi destinati ai loro propri bisogni fino a 3 kg per volta.

##### **Art. 6** Piccolo traffico di frontiera {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.934.99--6}
1. I medici, le levatrici ed i veterinari domiciliati in una delle zone di frontiera che, nell’esercizio della loro professione, così come è regolato dalla Convenzione del 29 maggio 1889[^22], varcano la frontiera con un veicolo, sono esonerati dal fornire la cauzione per quest’ultimo, come pure per gli istrumenti necessari all’esercizio della loro arte. Saranno ammessi in franchigia di dazio, tassa od altro onere[^23], i preparati farmaceutici e le bende che i sanitari portano con sè per loro uso immediato, restando riservata l’osservanza dei regolamenti sanitari dei due paesi.

2.[^24]Saranno pure ammessi in franchigia di dazio, tassa od altro onere[^25]i medicinali preparati secondo una ricetta di medici, levatrici o veterinari debitamente autorizzati a praticare, come pure le bende, nella quantità strettamente necessaria, quando le condizioni locali[^26]costringano a ricorrere a farmacie dell’altra zona di frontiera. La ricetta dovrà essere presentata, al momento di varcare la frontiera al posto doganale che vi apporrà il visto. Essa non potrà essere ulteriormente usata per importare medicinali in franchigia, a meno che non sia stata rinnovata.
3. Saranno inoltre ammessi in franchigia di dazio, tassa o qualsiasi altro onere[^27], nel piccolo traffico di frontiera:
a. le derrate alimentari, il vino comune, il sidro, la birra e le bevande non alcooliche destinati al consumo degli abitanti di una delle zone di frontiera che eseguiscono temporaneamente[^28]dei lavori nell’altra zona, a condizione che i quantitativi non eccedano i bisogni giornalieri;
b. i prodotti necessari all’alimentazione giornaliera degli animali impiegati nell’esecuzione dei lavori suddetti;
c. con riserva della loro riesportazione, gli attrezzi, istrumenti e utensili usati che gli operai abitanti una delle zone di frontiera e lavoranti nell’altra, trasportano con sè per l’esercizio della loro professione;
d. i fiori recisi, anche in mazzi, i fiori in vaso, portati dagli abitanti di una delle zone di frontiera che si recano nell’altra zona per assistere a feste familiari o a cerimonie religiose, a condizione che questi fiori non siano destinati alla vendita;
e. le corone mortuarie, i mazzi di fiori freschi e i fiori in vaso mandati in una delle zone di frontiera da persone abitanti l’altra zona per una cerimonia funebre o per la decorazione di tombe, a condizione che non siano destinati alla vendita;
f. le bare contenenti spoglie mortali e le urne contenenti le ceneri di persone incenerite;
g. con riserva di riesportazione, gli oggetti del culto e i libri sacri usati nelle cerimonie religiose;
h.[^29] i tabacchi manufatti che gli uomini di più di 16 anni, domiciliati in una delle due zone di frontiera importano nell’altra zona per il loro uso personale, purchè si tratti esclusivamente di quantitativi non superiori al consumo giornaliero di un fumatore, al massimo.
4. In caso di infortunio, il personale del corpo di pompieri o di qualsiasi altro corpo di soccorso dell’una o dell’altra zona, potrà in ogni tempo e attraverso qualsiasi punto, varcare la frontiera senza passaporto nè tessera di confine. Il materiale, i veicoli, il foraggio dei cavalli, i lubrificanti e i carburanti degli autoveicoli saranno ammessi senz’alcuna formalità doganale, in franchigia di dazio, tassa o altro onere[^30]; essi dovranno essere riesportati, ad eccezione dei foraggi, dei carburanti e dei lubrificanti consumati sul posto.

##### **Art. 7** Piccolo traffico di perfezionamento {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.934.99--7}
Sono ammessi in franchigia di dazio, tassa o altro onere[^31]imposto al momento dell’importazione o dell’esportazione i seguenti prodotti, originali di una delle zone di frontiera, a condizione di riesportazione nella zona d’origine, quando questo traffico sia reso necessario dalle condizioni locali[^32]:
a. i filati e le tele gregge mandate alla sbiancatura e che sono stati fabbricati con prodotti della terra coltivati nelle zone di frontiera;
b. le cortecce da concia destinate ad essere tagliate o macinate;
c. i semi oleosi mandati per l’estrazione dell’olio;
d. i cereali ed i grani destinati ad essere trebbiati o macinati;
e. le pelli da conciare;
f. gli altri prodotti agricoli spediti da una zona di frontiera nell’altro Paese per subirvi le operazioni suddette o un’altra del genere;
g. gli oggetti, vestiti, stoffe destinati all’uso personale degli abitanti di una delle zone di frontiera, che questi abitanti introducono essi stessi nell’altra zona per esservi modificati, riparati o tinti da artigiani. Il lavoro salariato a domicilio è parificato al lavoro d’artigiano. Alle stesse condizioni è concessa la franchigia alle stoffe per la confezione di vestiti, come pure alle forniture strettamente necessarie all’esecuzione dei vari lavori di cui al presente capoverso, purchè queste forniture siano importate contemporaneamente agli oggetti, vestiti e stoffe di cui si tratta.

I prodotti lavorati devono essere reimportati dalle persone che hanno esportato le materie prime o per loro conto.

Il termine massimo per la reimportazione in franchigia nella zona d’origine sarà fissato tenendo conto del tempo necessario all’esecuzione dei lavori sopra indicati.

##### **Art. 8** Vendite incerte {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.934.99--8}
I prodotti, ad eccezione delle derrate alimentari e delle bevande, fabbricati da artigiani che abitano in una delle zone di frontiera, e che detti artigiani portano essi stessi per essere venduti ai mercati ed alle fiere dell’altra zona, non saranno soggetti a dazio, tassa od altro onere[^33]imposto al momento dell’importazione o dell’esportazione che per le quantità rimaste definitivamente in quest’ultima zona.

L’applicazione di questo regime è subordinata a certe formalità doganali, compreso il deposito dei dazi, come pure l’osservanza dei divieti e delle limitazioni in vigore in ciascuna delle alte Parti contraenti.

I prodotti rimasti invenduti devono essere riesportati e i dazi, tasse od altri oneri[^34]che si riferiscono agli oggetti venduti, devono essere liquidati entro 24 ore dalla chiusura del mercato o della fiera.

##### **Art. 9** Ammissione temporanea {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.934.99--9}
Saranno ammessi in franchigia di qualsiasi dazio, tassa o altro onere[^35]imposto al momento dell’importazione o dell’esportazione, con riserva delle misure di controllo[^36]e a condizione di riesportazione nella zona d’origine entro un termine massimo di 6 mesi:
1. i pianoforti mandati a nolo dall’una all’altra zona di frontiera;
2. gli utensili, gli strumenti di lavoro e il materiale usato che gli artigiani domiciliati in una delle zone di frontiera trasportano nell’altra zona per esercitarvi la loro professione o il loro mestiere, come pure gli istrumenti destinati a ricerche scientifiche o a lavori artistici;
3. le trebbiatrici appartenenti a privati o ad associazioni agricole domiciliate in una delle zone di frontiera ed importate per la trebbiatura nell’altra zona;
4. i mobili, gli utensili di cucina, la biancheria, gli istrumenti e gli attrezzi, tutti usati, che le persone abitanti una delle zone di frontiera introducono nell’altra per adoperarli durante un soggiorno temporaneo.

##### **Art. 10** Misure di controllo e disposizioni varie {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.934.99--10}
1. Le misure speciali di controllo per l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, stabilite di comune accordo tra le alte Parti contraenti, formano oggetto dell’Allegato N. 1.
2. Le autorità doganali delle alte Parti contraenti potranno inoltre ordinare le misure di controllo, di vigilanza e di sicurezza necessarie per impedire qualsiasi abuso nel godimento delle facilitazioni accordate dalla presente Convenzione. Se il caso lo richiedesse, esse si metteranno in relazione per decidere queste misure, che saranno limitate al minimo compatibile con lo scopo prefisso.

In caso di sospetta frode, le amministrazioni di ciascuno dei due Paesi si presteranno vicendevole concorso. Ciascuna di esse procederà, sul suo territorio, alle inchieste domandate dall’altra.
3. Per tener conto delle condizioni locali, le autorità doganali delle alte Parti contraenti potranno autorizzare, nei casi previsti all’art. 2, N. 1, 2 e 3, all’art. 3, N. 5, e all’art. 6, N. 1 e 3, lett. a, b e c, il valico della frontiera attraverso altri passaggi che non siano le strade doganali e all’infuori delle ore d’apertura degli uffici, senza che queste autorizzazioni debbano necessariamente richiedere il pagamento di tasse o indennità speciali.

Per i territori contigui del Dipartimento dell’alto Reno e dei Cantoni svizzeri limitrofi, restano applicabili le facilitazioni e le condizioni speciali stabilite dalle Convenzioni addizionali ai Processi verbali di delimitazione della frontiera tra la Francia e i Cantoni di Soletta e di Basilea del 20 e del 24 dicembre 1818, firmate 1’8 gennaio 1825 e il 5 febbraio 1825[^37], per quanto concerne i trasporti di merci d’un punto all’altro dello stesso territorio lungo una strada che attraversi il paese vicino.
4. Le limitazioni all’importazione o all’esportazione decretate per ragioni d’ordine economico non sono applicabili alle merci menzionate agli art. 2, 3, 5, 6, 7 e 9 che precedono.
5. I divieti o le limitazioni prese per proteggere la salute pubblica o per assicurare la protezione degli animali e delle piante contro le malattie, gli insetti ed i parassiti nocivi restano applicabili.

Lo stesso dicasi delle disposizioni concernenti i prodotti che costituiscono un monopolio di Stato sul territorio dell’una o dell’altra delle alte Parti contraenti.
6. Le disposizioni della presente Convenzione non limitano il diritto di ciascuna delle alte Parti contraenti di prendere delle misure restrittive temporanee per ragioni di sicurezza pubblica, concernenti il valico della frontiera.

Lo stesso dicasi delle disposizioni che precedono regolanti il traffico di frontiera e che non pregiudicano le prescrizioni vigenti nei territori di ciascuna delle alte Parti contraenti sulla vigilanza doganale e sulle misure di polizia per quanto concerne il valico della frontiera.

##### **Art. 11** Commissione permanente {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.934.99--11}
1. Non appena entrata in vigore la presente Convenzione, sarà costituita una commissione permanente.

Essa comprenderà 3 delegati francesi e 3 delegati svizzeri, e sceglierà il suo presidente alternativamente tra i delegati francesi e i delegati svizzeri.

Essa stabilirà il proprio regolamento.
2. La commissione permanente potrà proporre ai due Governi tutte le misure atte ad assicurare il buon funzionamento della presente Convenzione.
3. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere circa l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione, compresi il Protocollo di firma e le lettere allegate, sarà sottoposta alla commissione permanente, che proporrà alle amministrazioni competenti le misure atte a risolverla.
4. Se una controversia non potesse venir regolata nè con la procedura qui sopra prevista nè per via diplomatica, saranno applicabili le disposizioni del Trattato di conciliazione e d’arbitrato del 6 aprile 1925[^38].

##### **Art. 12** Disposizioni finali {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.934.99--12}
La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati il più presto possibile. Essa entrerà in vigore un mese dopo lo scambio delle ratificazioni e sarà valevole per un periodo di due anni a contare da questo giorno.

Se la Convenzione non è denunciata sei mesi avanti lo spirare di questo periodo, sarà prorogata, di tacita intesa, per una durata indeterminata. In tal caso, potrà essere denunciata, su preavviso di sei mesi, per il 1° gennaio o per il 1° luglio di ogni anno.

Dal momento della sua entrata in vigore, la Convenzione sostituirà quella del 23 febbraio 1882[^39]sui rapporti di vicinato e sulla vigilanza delle foreste limitrofe, come pure l’articolo addizionale a detta Convenzione, del 25 giugno 1895[^40].

La Convenzione del 31 ottobre 1884[^41]su la repressione dei delitti di caccia resterà in vigore per tutta la durata della presente Convenzione e non potrà essere denunciata che insieme ed allo stesso modo di questa.

*In fede di che,* i rispettivi plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatto in doppio esemplare a Berna, il 31 gennaio 1938.

| Motta<br>Gassmann | Alphand<br>René Thierry |
| --- | --- |

Al momento di firmare l’odierna Convenzione, i plenipotenziari hanno deciso di precisarne le condizioni d’applicazione come segue:
### Definizioni generali {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.934.99--annex-1}
1.  Le parole «dazi, tasse o altri oneri» comprendono tutti i dazi, tasse, contribuzioni, canoni o altri oneri, professionali o no, diretti o indiretti, qualunque ne sia l’oggetto o la natura, imposti al momento dell’importazione o dell’esportazione (ad eccezione del caso previsto all’art. 10, N. 3, cpv. 1, pel disbrigo delle operazioni doganali fuori delle ore di servizio normale e delle tasse per la visita sanitaria del bestiame).

Non potrebbe essere fatta alcuna discriminazione di diritto o di fatto per quanto concerne i dazi, le tasse o altri oneri qui sopra definiti e che le autorità competenti di uno dei due Paesi esigono, per la circolazione o la vendita, dagli abitanti dell’altro Paese al beneficio delle facilitazioni accordate in virtù della presente Convenzione.

2.  La nozione di necessità locale deve interpretarsi come una impossibilità pratica puramente materiale, fatta astrazione di qualsiasi altro movente di preferenza personale o di qualsiasi considerazione di vantaggio pecuniario.

Spetterà ai servizi doganali giudicare i casi speciali.

ad Art. 2, cpv. 1

L’esenzione da qualsiasi dazio, tassa od altro onere potrà pure, in casi speciali e su parere della commissione prevista all’art. 11, essere accordata per gli animali, le macchine agricole e i prodotti di cui all’art. 2, N. 1 e 2, impiegati nella coltivazione dei fondi situati in una delle zone di frontiera, ma lavorati da proprietari, usufruttuari o affittuari residenti fuori della zona di frontiera dell’altro Stato.

ad Art. 2, N. 2, e Art. 3, N. 5

Al momento dell’entrata nel territorio dell’altro Paese delle macchine, delle trattrici e dei veicoli importati alle condizioni previste agli art. 2 e 3, i carburanti ed i lubrificanti saranno esenti da qualsiasi dazio, tassa od onere per il quantitativo occorrente al funzionamento delle macchine durante una giornata.

Tuttavia, la commissione permanente di cui all’art. II della Convenzione, esaminerà se, quando le condizioni locali lo esigano, possano essere concesse delle facilitazioni complementari per l’importazione dei carburanti e dei lubrificanti oltre i quantitativi giornalieri previsti.

ad Art. 2

Restano riservate le disposizioni della Legge federale del 7 luglio 1932[^42]su l’approvvigionamento del paese con cereali, come pure le sue Ordinanze d’esecuzione[^43]attualmente in vigore.

Lo stesso dicasi delle disposizioni della Legge francese del 15 agosto 1936 e dei suoi Regolamenti d’applicazione.

ad Art. 3, N. 1

Il termine «legname» contenuto nell’art. 3, N. 1, designa il legname che non ha subìto altra lavorazione che quella generalmente praticata in foresta, come segatura trasversale, sfrondatura, scorticatura, sgrossatura con l’ascia, ecc.

Sono compresi sotto questo termine:
a. il legname comune di piante frondifere o conifere, tondo, con o senza corteccia;
b. le paline, i puntelli ed i pali greggi (cioè non spaccati nè segati nel senso longitudinale);
c. i ceppi squartati o in tondini, le fascine e le ramaglie.

ad Art. 3, N. 7

Le autorità competenti di cui all’art. 3, cpv. 2, N. 7, sono:

da parte francese:
a) per foreste sottoposte al regime forestale, il Conservatore o l’Ispettore delle Acque e Foreste;
b) per le foreste non sottoposte al regime forestale, il Procuratore della Repubblica;

da parte svizzera:

il Governo cantonale e, dato il caso, la Prefettura cantonale del distretto in cui l’incolpato è domiciliato.

ad Art. 3, N. 8

Le autorità competenti di cui all’art. 3, cpv. 2, N. 8, sono:

da parte francese:
– sia il giudice di pace o il suo supplente (per il Dipartimento dell’Alto Reno,<br /> il Giudice cantonale);
– sia il sindaco del comune, o il suo aggiunto o, in mancanza, un consigliere municipale;
– sia il commissario di polizia;
 da parte svizzera:
– i capiposto delle guardie di confine o della gendarmeria cantonale.

ad Art. 3, N. 10

Il legname segato a cui si riferiscono le disposizioni dell’articolo 3, N. 10, comprende:

all’importazione in Svizzera, la legna segata di cui alle voci 4405.10/22, 4406.01, 4407.10/12, 4408.10/20, 4409.20 e 4428.30/32 della tariffa d’uso svizzera[^44];

all’importazione in Francia, la legna segata di cui alle voci 4405, 4406, 4407, 4408, 4409.A, 4409.B, 4428.B.II. della tariffa doganale francese.[^45]

Il legname piallato, le assi e le assicelle marcate a fuoco o con minio non sono ammesse al dazio ridotto.

ad Art. 4

I produttori francesi che vendono la loro verdura a domicilio o sul mercato possono raccogliere ordinazioni per poi eseguire la consegna della merce, restando riservate le disposizioni cantonali in materia.

ad Art. 6, N. 2

Le specialità farmaceutiche saranno pure ammesse in franchigia, a presentazione di una ricetta, come i medicinali preparati. La ricetta non sarà richiesta per le bende ed i medicinali semplici compresi nel seguente elenco:

| Senapismi | 10 fogli |
| --- | --- |
| Farina di senape | 250 grammi |
| Farina di lino | 1 chilogrammo |
| Acqua ossigenata | 1 litro |
| Fior di tiglio | 125 grammi |
| Camomilla | 125 grammi |
| Tintura d’iodio | 60 grammi |
| Capsule d’aspirina | 10 pezzi |
| Capsule d’antipirina | 10 pezzi |
| Capsule di piramidone | 10 pezzi |
| Capsule di chinina | 10 pezzi |
| Foglie d’arancio | 125 grammi |
| Foglie di menta | 125 grammi |
| Glicerina | ½ litro |
| Acqua di fiori d’arancio | 500 grammi |
| Bicarbonato di soda | 500 grammi |
| Solfato di soda | 250 grammi |
| Solfato di magnesia | 250 grammi |
| Magnesia calcinata | 60 grammi |
| Canfora | 125 grammi |
| Cotone idrofilo | 500 grammi |
| Bende di garza, di tela o crespo | 6 pezzi |
| Pastiglie pettorali | 250 grammi |
| Acetato d’alluminio | 250 grammi |
| Gocce d’Hoffmann | 30 grammi |
| Tisana pettorale | 125 grammi |
| Foglie di sena | 125 grammi |
| Tè di altea | 125 grammi |
| Olio di ricino | 60 grammi |
| Lichene d’Islanda | 125 grammi |
| Pastiglie di borato di soda | 100 grammi |
| Vasellina borica | 100 grammi |
| Vasellina all’ossido di zinco | 100 grammi |
| Vasellina americana | 100 grammi |
| Pastiglie di santonina | 20 grammi |
| Tintura d’arnica | 50 grammi |
| Gocce contro il mal di denti | 10 grammi |
| Tè purgativo | 50 grammi |
| Gambi di ciliege | 100 grammi |
| Pomata di canfora | 30 grammi |
| Unguento grigio | 100 grammi |
| Essenza di trementina | 100 grammi |
| Ammoniaca | 100 grammi |
| Acetato di piombo | ½ litro |

ad Art. 6, N. 3, lett. h

I seguenti quantitativi sono considerati come rappresentanti il consumo giornaliero d’un fumatore e ammessi come massimi di tolleranza doganale:

| tabacco da pipa | 40 grammi |
| --- | --- |
| sigarette | 20 pezzi |
| sigari | 10 pezzi |

Questi quantitativi non possono essere cumulati. Il tabacco da pipa, le sigarette e i sigari dovranno essere importati in imballaggi stracciati o in pacchetti o scatole già cominciate.

ad Art. 11

I delegati della commissione permanente potranno farsi assistere da esperti e segretari.

Fatto in doppio esemplare, a Berna, il 31 gennaio 1938.

| Motta<br>Gassmann | Alphand<br>René Thierry |
| --- | --- |
### Scambio di note {#annex_u1/lvl_u2}
Allegato N. 1
### Nota svizzera {#annex_u1/lvl_u3}
Riferendomi all’art. 10, N. 1, della Convenzione firmata in data di oggi, ho l’onore di comunicarle il mio accordo sulle disposizioni di controllo seguenti:

#### **l.** Prodotti ammissibili in franchigia definitiva {#annex_u1/lvl_u3/lvl_1}
Osservazioni generali

Le autorità doganali di ciascuna delle alte Parti contraenti potranno esigere, indipendentemente, dato il caso, dalla dichiarazione fondamentale di coltura, la giustificazione dell’origine dei prodotti ammessi al beneficio del regime di frontiera. Questa giustificazione consisterà nella presentazione di un certificato, rilasciato dalle autorità locali, il quale precisi il luogo d’origine e di provenienza o, secondo il caso, solo la provenienza.

Traffico di mercato

Ai fini del controllo delle importazioni nella Svizzera di verdura e di frutti dell’orto freschi e di patate provenienti dalla zona di frontiera francese dell’Alto Reno, ciascun produttore francese riceverà un libretto speciale che gli sarà rilasciato dall’Amministrazione doganale svizzera[^46]secondo le indicazioni ad essa fornite dalle autorità francesi competenti.

Questo libretto conterrà, per ciascuno dei prodotti suddetti, la menzione dei contingenti globali trimestrali ai quali il titolare avrà diritto (contingenti in franchigia e contingenti verso pagamento del dazio).

Per la verdura e i frutti dell’orto freschi, come pure per le patate, sarà fatta menzione di ciascun quantitativo introdotto nella Svizzera in franchigia o verso pagamento del dazio.

Le merci saranno ammesse in franchigia nei limiti dei quantitativi giornalieri fissati dalla Convenzione e fino a tanto che il portatore del libretto non avrà esaurito il suo contingente trimestrale.

Esse saranno ammesse verso pagamento del dazio nel limite dei quantitativi settimanali fissati dalla Convenzione e fino a tanto che il portatore del libretto non avrà esaurito il suo contingente trimestrale.

Sarà pure fatta menzione delle merci riesportate (art. 4, N. 3, ultimo capoverso, della Convenzione).

Legname

La prova dell’origine dei prodotti greggi sarà fornita mediante presentazione di un certificato rilasciato, in Francia, dall’autorità prefettizia (prefetto o sotto prefetto), col concorso eventuale dell’Amministrazione doganale o delle Acque e Foreste; nella Svizzera, dai Dipartimenti cantonali delle foreste.

Per legname segato che paga il dazio ridotto, la garanzia del luogo in cui viene segato sarà fornita nello stesso modo; l’ammissione al dazio ridotto sarà accordata dallo stesso ufficio doganale verso presentazione di buoni di credito.

Prodotti importati in franchigia in virtù dell’art. 5

Le importazioni in franchigia, previste dall’art. 5 della Convenzione avverranno conformemente alle modalità generali qui sotto specificate:
a. i beneficiari riceveranno, a mezzo dell’autorità prefettizia, una carta d’esenzione doganale;
b. questa carta, che sarà nominativa, porterà particolarmente l’indicazione:
    – della natura e della quantità delle merci che potranno essere importate in franchigia,
    – dell’ufficio di importazione,
    – del giorno dell’importazione;
c. l’avente diritto, nel presentarsi all’ufficio di importazione, esibirà questa carta al servizio doganale e gli rimetterà una dichiarazione firmata, d’un modello speciale, in cui sia menzionata la natura, la specie e il peso delle merci che desidera introdurre;
d. per facilitare queste operazioni, l’amministrazione prefettizia francese, deporrà nelle municipalità come pure negli uffici doganali francesi interessati, dei moduli di dichiarazione che i portatori di carte di esenzione doganale, potranno in tal modo procurarsi in ogni tempo.

#### **2.** Prodotti od oggetti esportati temporaneamente o importati temporaneamente {#annex_u1/lvl_u3/lvl_2}
Le autorità doganali di ciascuna delle alte Parti contraenti potranno rilasciare per questi prodotti od oggetti dei passavanti o delle quietanze di transito, ecc. che garantiscano il pagamento degli eventuali dazi esigibili e, dato il caso, potranno far apporre su questi prodotti od oggetti delle marche di identità, come piombi, bolli, immagini, ecc., che esse giudicassero indispensabili.
##### **Allegato N.** {#annex_u1}

### Nota svizzera {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.934.99--annex-1}
Durante le trattative per la conclusione della Convenzione sui rapporti di vicinato e la vicinanza delle foreste limitrofe, firmata in data d’oggi, è stato riconosciuto opportuno precisare il regime della carta di frontiera per il Dipartimento dell’Alto Reno ed i Cantoni svizzeri corrispondenti.

Dal momento dell’entrata in vigore della Convenzione, le persone che hanno il loro domicilio o, da quattro mesi almeno, la loro dimora nella zona di frontiera dell’Alto Reno o nella zona di frontiera dei Cantoni svizzeri corrispondenti, potranno ottenere una carta di frontiera. Questa carta potrà pure essere pretesa da quelle persone che pur non residendo in una di queste zone di frontiera, coltivano i loro fondi in una di esse e sono al beneficio dei vantaggi previsti dalla Convenzione.

I possessori di carte di frontiera rilasciate da uno dei due Stati sono ammessi a varcare la frontiera; essi possono soggiornare per una durata massima di tre giorni consecutivi nella zona di frontiera dell’altro Stato. Le prescrizioni che disciplinano nei due Stati l’esercizio di un’attività lucrativa restano riservate.

Le carte di frontiera rilasciate ai Francesi ed agli Svizzeri sono valide per un anno almeno; per le altre persone, la durata della loro validità non potrà essere superiore a quella del permesso di residenza.

Queste carte possono essere rinnovate.

Esse saranno rilasciate, da parte francese, dal Prefetto dell’Alto Reno o dai suoi delegati e, da parte svizzera, dai Dipartimenti di polizia dei Cantoni o dai servizi che questi designeranno.

Le autorità competenti di ciascuno dei due Stati spediranno direttamente alle autorità competenti dell’altro Stato, perchè siano vidimate, le carte di frontiera da esse allestite. Le autorità dell’altro Stato le rimanderanno nel più breve tempo possibile debitamente munite del visto che vi avranno apposto gratuitamente.

Quando le condizioni previste dalla presente lettera saranno adempite, i visti non potranno essere rifiutati che per ragioni d’ordine o di sicurezza pubblica.

In caso di abuso grave o ripetuto nell’uso della carta di frontiera, o per ragioni d’ordine o di sicurezza pubblica, l’autorità che ha rilasciato il visto potrà, senza pregiudizio, se del caso, di altre sanzioni, rendere inutilizzabile la carta di frontiera apponendovi la menzione «provvisoriamente annullata il ……19…».

Essa avviserà d’urgenza della misura presa l’autorità che ha rilasciato la carta, affinchè questa possa venir ritirata al titolare.

I modelli delle carte di frontiera saranno stabiliti di comune accordo dai servizi competenti di ciascun Paese.

Le disposizioni che precedono non toccano le tolleranze d’uso per il passaggio occasionale della frontiera, restando tuttavia inteso che i ragazzi di meno di 15 anni che abitano un’agglomerazione urbana di uno dei due Stati, non potranno penetrare nel territorio dell’altro che se sono muniti di un documento di identità personale o se il loro nome e cognome, età e domicilio figurano sul documento d’identità della persona adulta che li accompagna.

I due Governi prevederanno ulteriormente l’opportunità di estendere il regime che precede a tutta la frontiera franco‑svizzera.
##### **Allegato N.** {#annex_u1}

### Nota svizzera {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.934.99--annex-1}
Riferendomi all’art. 1 della Convenzione di vicinato, firmata in data d’oggi, ai termini della quale un accordo speciale stabilirà il regime applicabile alla zona di frontiera dell’Ain, alla zona di frontiera dell’Alta Savoia, dal Rodano fino alla Dent du Velan detto Dent du Lan a Sud di St. Gingolph, ho l’onore di confermarle che il Governo federale non ha l’intenzione di sopprimere i vantaggi di cui hanno fruito fino al presente le dette regioni francesi situate al di là delle zone franche, ma a meno di 10 chilometri dalla frontiera politica franco‑svizzera, restando inteso che le condizioni applicate attualmente alle zone franche dal punto di vista del passaggio della frontiera, non potranno subire modificazioni, da una parte o dall’altra, che di comune accordo.

Io le dò quindo le assicurazioni seguenti:
1. Il regime previsto dagli art. 2 (traffico d’esercizio agricolo), 3 (sfruttamento delle foreste), 6 (piccolo traffico di confine), 7 (piccolo traffico di perfezionamento), 8 (vendite incerte), 9 (ammissione temporanea), 10 (misure di controllo e disposizioni diverse), Il (commissione permanente) della Convenzione, quale è precisata e interpretata dal Protocollo di firma che si trova allegato alla stessa, sarà parimente applicato alle zone di frontiera definite sopra, per tutta la durata della detta Convenzione.
2. Per le importazioni di verdura e legumi freschi a destinazione dei mercati di Ginevra, importazioni che non erano regolate dalla Convenzione del 1882[^47]), e che non sono presentemente ammesse che a beneplacito, le franchigie doganali accordate attualmente saranno mantenute; per le patate l’ammissione verso pagamento del dazio sarà parimente mantenuta nelle stesse condizioni come avviene oggi, specialmente per ciò che riguarda le misure relative all’applicazione delle disposizioni di contingentamento.
 Inoltre, l’ammissione in franchigia nei limiti del contingente quotidiano di 100 chilogrammi peso lordo, di una quantità massima di 25 chilogrammi peso lordo di patate, sarà permessa 3 volte per settimana.
 Per questo traffico di mercato, sarà dunque mantenuto lo stato quo, salvo per quanto concerne i fiori recisi, che saranno tuttavia ammessi all’importazione con esenzione dalle formalità di contingentamento, ma verso pagamento dei dazi, fino alla concorrenza di 5 chilogrammi per importatore e per giorno.

Le disposizioni dell’art. 4, capoverso finale, e dell’art. 5 della Convenzione si applicheranno ai produttori delle zone di frontiera francesi, definite nel primo capoverso della presente lettera, che venderanno la loro verdura, i loro legumi, patate o fiori sui mercati di Ginevra.

Resta inteso che le facilitazioni previste negli art. 2, 3, 6, 7, 8, 9 e 10 della Convenzione saranno, per reciprocità, accordate agli abitanti della zona di frontiera svizzera nelle regioni indicate sopra.

Gli impegni presi in virtù della presente lettera saranno valevoli per tutta la durata della Convenzione di cui seguiranno la sorte, a meno che nel frattempo non intervenga un nuovo accordo tra i due Governi.

Gli elenchi dei Comuni svizzeri e francesi che fruiranno delle condizioni definite sopra saranno stabiliti dai servizi competenti di ciascun Paese, i quali se li comunicheranno vicendevolmente.
##### **Allegato N.** {#annex_u1}

### Nota svizzera {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.934.99--annex-1}
Ho l’onore di comunicarle che il Governo federale manterrà per tutta la durata della Convenzione firmata in data d’oggi, ai produttori ed ai commercianti della zona di frontiera francese, le facilitazioni che ad essi sono state consentite fino ad oggi per l’importazione in Svizzera, mediante pagamento dei dazi e a condizione della vendita nei mercati coperti, sui mercati all’ingrosso ed ai rivenditori, di legumi e frutta fresche, non pigiate, di cui alle voci 0701.10, 0701.22/30, 0701.50/90, 0806.10/22, 0807.10/40, 0808.10/30 e 0809.10/20 della tariffa d’uso svizzera[^48][^49]

Le disposizioni dell’ultimo capoverso dell’art. 4 della Convenzione saranno applicabili ai beneficiari delle facilitazioni previste al capoverso che precede.

I permessi di importazione saranno rilasciati dagli uffici doganali svizzeri, ai produttori e commercianti della zona di frontiera francese nelle stesse condizioni praticate fino ad oggi.

Le quantità così importate saranno dedotte dai contingenti globali assegnati alla Francia dall’Accordo commerciale del 31 marzo 1937[^50].

[^1]: Art. 1 del DF del 1° apr. 1938 (RU **54** 203).
[^2]: [RU **6** 468, **15** 224. CS **12** 655art. 12 cpv. 3]
[^3]: Vedi l’All. 3, qui di seguito.
[^4]: Per l’accezione vedi il Prot. di firma, qui di seguito (Definizioni generali n. 1).
[^5]: Per l’accezione vedi il Prot. di firma, qui di seguito (Definizioni generali n. 2).
[^6]: [CS **14** 181.RU  **1997**  802]
[^7]: Per l’accezione vedi il Prot. di firma, qui di seguito (Definizioni generali, n. 1).
[^8]: Per l’accezione vedi il Prot. di firma, qui di seguito.
[^9]: Vedi anche il Prot. di firma, qui di seguito.
[^10]: Per l’accezione vedi il Prot. di firma, qui di seguito (Definizioni generali n. 1).
[^11]: Vedi anche il Prot. di firma, qui di seguito.
[^12]: Vedi anche il Prot. di firma, qui di seguito.
[^13]: Per l’accezione vedi il Prot. di firma, qui di seguito (Definizioni generali n. 1).
[^14]: Vedi anche il Prot. di firma, qui di seguito.
[^15]: RS  **632.10**  allegato
[^16]: Nuovo testo giusta il n. 1 dello Scambio di note del 28 mag./28 ago. 1963 tra la Svizzera e la Francia (RU  **1963**  1115).
[^17]: Vedi anche il Prot. di firma, qui di seguito.
[^18]: RS  **0.142.113.491**
[^19]: Vedi anche gli All. 3 e 4, qui di seguito.
[^20]: Per l’accezione vedi il Prot. di firma, qui di seguito (Definizioni generali, n. 1).
[^21]: Per l’accezione vedi il Prot. di firma, qui di seguito (Definizioni generali, n. 1).
[^22]: RS  **0.811.119.349**
[^23]: Per l’accezione vedi il Prot. di firma, qui di seguito (Definizioni generali, n. 1).
[^24]: Vedi anche il Prot. di firma, qui di seguito.
[^25]: Per l’accezione vedi il Prot. di firma, qui di seguito (Definizioni generali, n. 1).
[^26]: Per l’accezione vedi il Prot. di firma, qui di seguito (Definizioni generali, n. 2).
[^27]: Per l’accezione vedi il Prot. di firma, qui di seguito (Definizioni generali, n. 1).
[^28]: Rettificazione, secondo il testo originale, della traduzione italiana pubblicata nella RU.
[^29]: Vedi anche il Prot. di firma, qui di seguito.
[^30]: Per l’accezione vedi il Prot. di firma, qui di seguito (Definizioni generali, n. 1).
[^31]: Per l’accezione vedi il Prot. di firma, qui di seguito (Definizioni generali, n. 1).
[^32]: Per l’accezione vedi il Prot. di firma, qui di seguito (Definizioni generali, n. 2).
[^33]: Per l’accezione vedi il Prot. di firma, qui di seguito (Definizioni generali, n. 1).
[^34]: Per l’accezione vedi il Prot. di firma, qui di seguito (Definizioni generali, n. 1).
[^35]: Per l’accezione vedi il Prot. di firma, qui di seguito (Definizioni generali, n. 1).
[^36]: Vedi l’All. 1 n. 2, qui di seguito.
[^37]: Vedi la Conv. addizionale dell’8 gen. 1825 fra il Cantone di Soletta e la Francia nel Tomo II, pag. 494 edizione tedesca e pag. 654 edizione francese, della Raccolta Ufficiale degli atti concernenti il diritto pubblico della Svizzera, e la Conv. addizionale del 5 feb. 1825 fra il Cantone di Basilea e la Francia nello stesso Tomo, pag. 538 edizione tedesca e pag. 704 edizione francese.
[^38]: RS  **0.193.413.49**
[^39]: [CS **6** 468, **15** 224]
[^40]: [CS **15** 224]
[^41]: RS  **0.922.934.9**
[^42]: [CS **9** 443;RU  **1953**  1315art. 45, **1958**  409.RU  **1959**  1021art. 68 cpv. 3]
[^43]: [CS **9** 457;RU  **1951**  996art. 6; **1953**  1327art. 19; **1954**  550; **1956**  1282; **1957**  720; **1958**  411,487,699.RU  **1959**  1046art. 74 cpv. 2 lett. a]
[^44]: RS  **632.10** , allegato
[^45]: Nuovo testo giusta il n. 2 dello Scambio di note del 28 mag./28 ago. 1963 tra la Svizzera e la Francia (RU  **1963**  1115).
[^46]: Ora: Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (vediRU  **2021**  589).
[^47]: [RU **6** 468, **15** 224. CS **12** 655art. 12 cpv. 3]
[^48]: RS  **632.10** , allegato
[^49]: Nuovo testo giusta il n. 3 dello Scambio di note del 28 mag./28 ago. 1963 tra la Svizzera e la Francia (RU  **1963**  1115).
[^50]: RS  **0.946.293.491**