0.631.256.934.95

CS **11** 119; FF **1924** III 941 ediz. ted. 981 ediz. franc.

Traduzione[^1]

# Compromesso d’arbitrato fra la Svizzera e la Francia per regolare la questione delle zone franche dell’Alta Savoia e del Paese di Gex

Conchiuso il 30 ottobre 1924<br />Approvato dall’Assemblea federale il 26 marzo 1925[^2]<br />Istrumenti di ratificazione scambiati il 21 marzo 1928<br />Entrato in vigore il 21 marzo 1928

(Stato 21 marzo 1928)

Il Consiglio federale svizzero<br />e<br />il Presidente della Repubblica Francese,

considerato che la Svizzera e la Francia non si sono potute intendere intorno all’interpretazione da darsi all’art. 435, cpv. 2, del Trattato di Versaglia[^3], coi suoi allegati, e che l’accordo previsto da questi testi non ha potuto esser raggiunto mediante trattative dirette,

hanno risolto di ricorrere all’arbitrato per stabilire questa interpretazione e regolare l’insieme delle questioni che implica l’esecuzione dell’art. 435, cpv. 2, del Trattato di Versaglia,

e desiderosi di conchiudere un compromesso che attesti la pari volontà della Svizzera e della Francia di osservare lealmente i loro impegni internazionali,

hanno nominato loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto le seguenti disposizioni:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.934.95--1}
Spetterà alla Corte Permanente di Giustizia Internazionale di dire se, tra la Svizzera e la Francia, l’art. 435, cpv. 2, del Trattato di Versaglia[^4], coi suoi allegati, ha abrogato o ha per iscopo di far abrogare le stipulazioni del Processo Verbale delle Conferenze di Parigi del 3 novembre 1815, del Trattato di Parigi del 20 novembre 1815, del Trattato di Torino del 16 marzo 1816 e del Manifesto della Corte dei Conti di Sardegna del 9 settembre 1829, relativi alla struttura doganale ed economica delle Zone franche dell’Alta Savoia e del Paese di Gex, tenendo conto di tutti i fatti anteriori al Trattato di Versaglia, come l’istituzione delle dogane federali nel 1849 e giudicati pertinenti dalla Corte. Le alte Parti contraenti sono d’accordo che la Corte, non appena abbia finito di deliberare su questa questione e prima di qualsiasi sentenza, fissi alle due Parti un termine conveniente per regolare tra di loro il nuovo regime dei detti territori nelle condizioni stimate opportune dalle due Parti, così com’è previsto dall’art. 435, cpv. 2, del Trattato suddetto. Il termine potrà essere prorogato a richiesta delle due Parti.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.934.95--2}
In mancanza di una Convenzione conchiusa e ratificata dalle Parti nel termine fissato, spetterà alla Corte di pronunziare, con una sola e medesima sentenza data conformemente all’art. 58 dello Statuto della Corte, la sua decisione sulla questione formulata nell’art. 1 qui sopra e di regolare, per la durata che le spetterà di determinare e tenendo conto delle presenti circostanze, l’insieme delle questioni che implica l’esecuzione dell’art. 435, cpv. 2, del Trattato di Versaglia[^5].

Se la sentenza prevede l’importazione di merci in franchigia o a dazi ridotti attraverso la linea delle dogane federali o attraverso la linea delle dogane francesi, questa importazione non potrà essere regolata se non col consenso delle due Parti.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.934.95--3}
Ciascuna delle alte Parti contraenti depositerà alla Cancelleria della Corte, in tanti esemplari quanti ne prescrive l’art. 34 del regolamento della Corte:
1. nel termine di sei mesi dalla ratificazione del presente Compromesso, la sua Memoria sulla questione formulata nell’art. 1, cpv. 1, con le copie certificate conformi di tutti i documenti giustificativi;
2. nel termine di cinque mesi dalla scadenza del termine precedente, la sua Contro‑Memoria con le copie certificate conformi di tutti i documenti giustificativi;
3. nel termine di cinque mesi dalla scadenza del termine precedente, la sua Replica con le copie certificate conformi di tutti i documenti giustificativi e le sue Conclusioni finali.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.934.95--4}
Se la Corte, conformemente all’art. 2, è chiamata a regolare essa stessa l’insieme delle questioni che implica l’esecuzione dell’art. 435, cpv. 2, del Trattato di Versaglia[^6], essa fisserà alle Parti i termini convenienti per produrre tutti i documenti, progetti e osservazioni ch’esse credessero di dover sottoporre alla Corte in vista di questo regolamento, come pure per rispondervi.

Inoltre, allo scopo di facilitare il detto regolamento, la Corte potrà essere richiesta dall’una o dall’altra Parte di delegare uno o tre dei suoi membri per procedere a inchieste sui luoghi e per sentire tutti gli interessati.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.934.95--5}
Il presente Compromesso sarà ratificato e le ratificazioni saranno scambiate a Parigi il più presto possibile.

Fatto a Parigi, in doppio esemplare, il 30 ottobre 1924.

| Dunant<br>Paul Logoz | E. Herriot<br>Henri Fromageot |
| --- | --- |

[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^2]: Art. 1 cpv. 1 del DF del 26 mar. 1925 (CS **11** 121).
[^3]: Il testo di questo art. è pubblicato nella nota all’ingresso della Dichiarazione del 16 mar. 1928 conc. l’abolizione della neutralità della Savoia settentrionale (RS  **0.515.293.49** ).
[^4]: Il testo di questo art. è pubblicato nella nota all’ingresso della Dichiarazione del 16 mar. 1928 conc. l’abolizione della neutralità della Savoia settentrionale (RS  **0.515.293.49** ).
[^5]: Il testo di questo art. è pubblicato nella nota all’ingresso della Dichiarazione del  16 mar. 1928 conc. l’abolizione della neutralità della Savoia settentrionale  (RS  **0.515.293.49** ).
[^6]: Il testo di questo art. è pubblicato nella nota all’ingresso della Dichiarazione del 16 mar. 1928 conc. l’abolizione della neutralità della Savoia settentrionale (RS  **0.515.293.49** ).