0.631.256.916.31

^^RU **1948** 155; FF **1947** III 53 ediz. ted., 57 ediz. franc.

# Convenzione tra la Svizzera e l’Austria relativa al traffico di confine

Conchiusa il 30 aprile 1947<br />Approvata dall’Assemblea federale il 9 dicembre 1947[^1]<br />Istrumenti di ratificazione scambiati il 25 febbraio 1948<br />Entrata in vigore il 25 febbraio 1948

(Stato 25 febbraio 1948)

Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera e il Presidente della Repubblica Austriaca hanno convenuto di regolare con una Convenzione il traffico di confine fra i due Stati e hanno designato a questo scopo come loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** Disposizioni generali {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.916.31--1}
(1). Per traffico di confine s’intende il traffico di vicinato entro le due zone limitrofe situate da un lato e dall’altro del confine (zone doganali di confine) che, salvo le eccezioni rese necessarie dalle condizioni locali, hanno una profondità di 10 chilometri. Per il lago di Costanza, la distanza di 10 chilometri è contata dalla riva verso terra.

Le persone domiciliate nella zona di confine sono considerate come abitanti della zona ai termini della presente Convenzione.
(2). La presente Convenzione è parimente applicabile al Principato del Liechtenstein, unito alla Svizzera da un trattato d’unione doganale. La frontiera fra l’Austria e il Liechtenstein è considerata come confine doganale fra l’Austria e la Svizzera nel senso della presente Convenzione.
(3). Le amministrazioni doganali dei due Paesi allestiranno e si comunicheranno gli elenchi delle località austriache, svizzere e del Liechtenstein alle quali saranno applicate le disposizioni della presente Convenzione.

##### **Art. 2** Traffico rurale e forestale {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.916.31--2}
(1). Non sono soggetti a dazi d’entrata o d’uscita, come pure a qualsiasi altra tassa:
1. I concimi di qualsiasi genere, le materie per la protezione delle piante, i semi e le sementi, le piante silvestri, i piantimi (eccettuati quelli degli alberi fruttiferi e delle piante ornamentali), le pertiche, i pali per la vite ed altri, le macchine che servono all’economia agricola e forestale, gli utensili e i veicoli, comprese le bestie da lavoro, i foraggi e i carburanti necessari, quando sono trasportati dalle case d’abitazione o dagli stabilimenti agricoli situati nella zona di confine di uno dei due Paesi sui fondi siti e coltivati nella zona di confine dell’altro; vanno pure esenti da qualsiasi tassa quando essi sono ritrasportati da questi fondi alle case d’abitazione o agli stabilimenti agricoli. Le macchine, gli utensili, i veicoli e le bestie da lavoro godono tuttavia della franchigia solo se vengono riesportati a lavoro ultimato. Questa condizione è parimente applicabile ai foraggi, ai carburanti e ai lubrificanti non utilizzati.
 Mediante previa dichiarazione alla dogana o con autorizzazione speciale, il trasporto attraverso la frontiera del bestiame e degli attrezzi necessari ai lavori agricoli può eccezionalmente essere fatto anche su strade non permesse, allorchè le condizioni locali o il genere dei lavori da farsi lo giustifichino, e dato che siano costituite le garanzie doganali previste dalle ordinanze e, infine, se l’abitante della zona ritorni il giorno stesso dalla zona in cui si è recato. Il passaggio del bestiame dovrà tuttavia avvenire solo attraverso le strade designate a questo scopo, di comune accordo tra le autorità amministrative competenti.
2. I prodotti greggi ricavati dai fondi agricoli e forestali menzionati nel numero 1 e trasportati dal coltivatore, dai membri della sua famiglia o dai suoi impiegati alle case d’abitazione o agli stabilimenti agricoli situati nell’altra zona di confine. Sono eccettuati i prodotti della viticoltura.
3. Tutti i prodotti dell’economia agricola e forestale, compresi quelli dell’allevamento del bestiame e della viticoltura, ricavati da un fondo attraversato dalla linea doganale, quando sono trasportati alle case d’abitazione o agli stabilimenti agricoli da parte di questi ultimi separate dal confine.
4. Il latte e i latticini originari dal bestiame, dell’una delle zone, che passa l’inverno o l’estate nell’altra zona, qualora siano importati dall’affittuario o dal proprietario del bestiame. L’esenzione da dazio vale anche per i latticini che sono importati dopo il ritorno del bestiame, ma al più tardi entro quattro settimane dopo lo scarico dell’alpe.
(2). Fruiscono parimente della franchigia dei dazi i buoi, le vacche e gli animali giovani (compresi i prodotti da loro ricavati) importati nella valle di Samnaun per un periodo di tempo che sarà fissato dall’autorità doganale e che non potrà in ogni caso oltrepassare due anni, purchè l’entrata e l’uscita siano annunciate all’ufficio doganale e siano costituite le garanzie per la spedizione doganale con annotazione.
(3). Le agevolezze previste nei numeri da I a 2 sono concesse alle stesse condizioni anche ai Cantoni, ai Comuni e alle corporazioni di diritto pubblico nelle zone di confine.
(4). Gli abitanti della zona di confine che, in virtù di contratti di lavoro, attendono periodicamente in luogo vicino al loro domicilio, a lavori agricoli o forestali nelle aziende agricole o forestali della zona doganale confinante, possono attraversare liberamente la linea doganale con gl’istrumenti del mestiere senza essere soggetti a tasse e senza esser tenuti a seguire le strade permesse, semprechè ritornino al loro domicilio sei giorni al più tardi dopo il loro arrivo nel luogo del lavoro; restano inoltre riservate le disposizioni prese dall’autorità per la protezione degli interessi della dogana. Le derrate alimentari comuni, le bevande ed il vitto preparati per questi operai nel luogo del loro domicilio, può essere portato loro in franchigia da qualsiasi dazio o tassa, attraverso la frontiera, purchè il portatore ritorni al suo domicilio il giorno stesso in cui ha passato la frontiera.

##### **Art. 3** Traffico di mercato; mercanti girovaghi {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.916.31--3}
Non sono soggetti a dazio d’entrata o d’uscita, come pure a qualsiasi altra tassa: i prodotti (escluse tuttavia le derrate alimentari e le bevande) che, fabbricati dagli artigiani nella zona di confine di uno dei due Paesi, sono, da loro stessi, portati ai mercati e alle fiere dell’altra zona di confine e ne sono poi di nuovo riesportati perchè invenduti.

##### **Art. 4** Traffico di perfezionamento e di riparazione nella zona di confine; merci per uso temporaneo {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.916.31--4}
(1). Non sono soggetti a dazio d’entrata o d’uscita, come pure a qualsiasi altra tassa:
1. Gli oggetti necessari per i bisogni esclusivi degli abitanti delle zone di confine, che sono trasportati dall’una all’altra delle dette zone per esservi lavorati, modificati o riparati da un artigiano e che, dopo essere stati lavorati, modificati o riparati, sono reimportati, a condizione però che questo traffico sia reso necessario dalle condizioni locali ed economiche. E lavoro salariato a domicilio sarà parificato al lavoro di perfezionamento degli artigiani. Per i filati ed i tessuti sono considerati lavoro d’artigiano anche l’imbianchimento e la tintura. Se si tratta della trasformazione di stoffe in abiti, la franchigia doganale si estende alle guarnizioni di origine estera usate per questo scopo.
2. Il legname da segare o da tagliare, la concia (scorza) da tagliare o da pressare, il grano da macinare, i semi oleosi da torchiare, la canapa da battere, il lino da gramolare, le pelli da conciare e gi altri prodotti agricoli dello stesso genere portati da una all’altra zona di confine per subirvi una delle dette operazioni oppure un’altra operazione analoga, e che sono reimportati dopo essere stati lavorati, a condizione che questo traffico sia reso necessario dalle condizioni locali ed economiche e che i prodotti lavorati in siffatto modo siano necessari agli abitanti delle zone di confine per i loro esclusivi bisogni. Qualora fosse necessario, le due amministrazioni doganali fisseranno di concerto fra loro la quantità dei prodotti provenienti da queste materie prime che può essere reimportata o dev’essere riesportata.
(2). I prodotti lavorati devono essere reimportati dalle persone che hanno esportato le materie prime o per loro conto. Il termine per la reimportazione in franchigia nella zona d’origine, sarà fissato d’intesa fra le due amministrazioni doganali tenendo conto del tempo necessario all’esecuzione dei lavori sopra indicati.
(3). Saranno ammessi in esenzione da qualsiasi dazio d’importazione o d’esportazione come pure da altre tasse, a condizione di riesportazione nella zona d’origine, nel termine massimo di sei mesi:
1. Gli utensili usati, gli strumenti di lavoro, attrezzi e macchine, usati, che gli operai, gli artigiani, gl’industriali, i medici, i veterinari e le levatrici domiciliati in una delle zone di confine portano nell’altra zona per esercitare la loro professione, o il loro mestiere, o per uso temporaneo; inoltre gli strumenti destinati a ricerche scientifiche o a lavori artistici.
2. Il materiale, i veicoli, gli animali da tiro, inclusi il foraggio per gli animali ed i lubrificanti e carburanti degli autoveicoli, che il personale del corpo dei pompieri o di qualsiasi altro corpo di soccorso portano seco per prestare aiuto in casi di catastrofi.
3. Le merci (esclusi i generi alimentari) che sono importate per la vendita incerta all’infuori del traffico di mercato e di fiera.
4. I campioni di generi alimentari saranno esonerati dall’obbligo della riesportazione qualora siano ceduti a titolo gratuito alle competenti autorità pubbliche per l’alimentazione della popolazione.

##### **Art. 5** Traffico con derrate alimentari, bevande e tabacchi {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.916.31--5}
Nel traffico reciproco delle due zone di confine non sono soggetti a qualsiasi dazio d’entrata e d’uscita:
1. I generi alimentari (esclusi la carne e le preparazioni di carne) in quantità di 500 grammi al massimo, come pure le bevande comuni (vino, sidro, birra, acqua minerale, caffè, tè, latte fresco e latte acido) in quantità di due litri al massimo, che gli abitanti di confine di una zona portano una volta al giorno nell’altra zona.
 La predetta agevolezza è concessa unicamente per i generi alimentari e le bevande che sono di produzione della zona di confine estera o che vi sono state comperate e che gli abitanti della zona di confine importano per la loro propria economia domestica.
2. Le derrate alimentari e le bevande importate dagli abitanti di una zona di confine che attendono a lavori nell’altra, oppure quelle portate loro da un membro della loro economia domestica, a condizione però che esse non eccedano i bisogni quotidiani. Questa facilitazione non è applicabile alle bevande contenenti alcool; sono tuttavia eccettuati il vino, il sidro e la birra
3. I tabacchi manufatti che persone residenti in una zona di confine importano dall’altra per loro uso personale, in quanto non si tratti di più di 5 sigari o di 10 sigari semplici (Stumpen) o di 25 sigarette o di 50 grammi di tabacco da fumare e che l’importazione non abbia luogo più di una volta al giorno.

##### **Art. 6** Altre facilitazioni {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.916.31--6}
Non sono soggetti reciprocamente a dazio d’entrata e d’uscita, come pure a qualsiasi altra tassa:
1. I concimi naturali ed artificiali, il lino e la canapa in fusti, i foraggi verdi e secchi (piante da foraggio, fieno e paglia trinciata), la paglia, lo strame, il musco, i giunchi, la sabbia ordinaria, la ghiaia, l’argilla e la terra per stoviglie, la torba e le terre di torbiera, che provengono dalla zona di confine di uno dei due Paesi e sono destinati ai bisogni esclusivi degli abitanti della zona di confine dell’altro.
2. Gli utensili necessari per la Comunione e l’Estrema unzione, come pure i libri e gli oggetti destinati ad uso religioso, per uso temporaneo nell’altra zona.
3. Le corone mortuarie e i mazzi di fiori o di foglie importati dagli abitanti di una delle zone di confine nell’altra per un funerale o per la decorazione di tombe, a condizione ch’essi non siano destinati alla vendita.

##### **Art. 7** Traffico delle persone dell’ordine medico; trattamento delle medicine {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.916.31--7}
(1). I medici ed i veterinari che hanno superato gli esami di stato professionali nel Paese di domicilio, nonchè le levatrici, domiciliati nella zona di confine, possono nell’esercizio della loro professione, varcare il confine in vettura e qualora siano provvisti delle speciali tessere di legittimazione doganali, anche in bicicletta, motocicletta o automobile. In questo caso essi sono dispensati dall’obbligo di fornire alla dogana delle garanzie per il veicolo, a meno che non esistano gravi sospetti. Le disposizioni più precise relative a tali facilitazioni sono prese d’intesa reciproca fra le amministrazioni doganali.
(2). Possono essere importati in franchigia di tutti i dazi d’entrata e d’uscita e delle altre tasse gli articoli per fasciature e i medicamenti preparati che gli abitanti di una delle zone di confine vanno a prendere in piccole quantità, con ricette di medici o di veterinari debitamente autorizzati ad esercitare, nelle farmacie dell’altra zona alle quali essi sono costretti di ricorrere date le condizioni locali. Lo stesso dicasi degli articoli per fasciature e dei medicamenti preparati che i medici e i veterinari debitamente autorizzati ad esercitare, portano con sè per farne uso immediato. Non sarà richiesta la ricetta per gli articoli per fasciature, per le droghe non composte destinate ad usi medicinali e per i prodotti farmaceutici e chimici semplici che rechino sull’imballaggio esterno una denominazione farmaceutica chiara e precisa, quando i regolamenti in vigore nella regione autorizzano il commercio al minuto dei detti articoli e questi possono essere introdotti nel paese d’importazione.

##### **Art. 8** Facilitazioni unilaterali {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.916.31--8}
A. Importazioni in Austria1. Le persone che risiedono nella zona di confine austriaca possono, una volta al giorno, portare con sè dalla zona svizzera in franchigia di tutti i dazi d’entrata e d’uscita come pure di qualsiasi altra tassa, pane in quantità non superiori a 500 gr. per il loro consumo personale. Tutti i mercoledì, o se il mercoledì cade in una giornata festiva, il giorno feriale successivo, essi possono importare dalla zona di confine svizzera, in luogo del pane, farina o altri prodotti della macinazione, oppure paste alimentari in quantità non superiori a 500 gr per il loro consumo personale, a condizione che queste derrate siano destinate al loro consumo personale.
2. Le persone indicate nella cifra 1, possono importare, in una quantità di 12,5 grammi, prodotti edulcoranti artificiali, una volta la settimana, tutti i mercoledì, o se il mercoledì cade in una giornata festiva, il giorno feriale successivo.
3. Quando sia accertato che si tratta di merci prodotte nella zona svizzera di confine e cioè nel Principato del Liechtenstein e destinate ad essere consumate nella zona di confine austriaca: il formaggio agro del Liechtenstein (formaggio di pasta dura di caseina in cubi o di forma rotonda) sarà esente dai dazi d’entrata e d’uscita e da qualsiasi altra tassa.
 Queste importazioni non devono superare, in un anno, i 500 quintali metrici. Esse non sono autorizzate che da quattro uffici doganali designati di comune intesa delle due amministrazioni doganali.
4. Quando sia accertato che la merce è prodotta nella zona di confine svizzera e cioè nel Principato del Liechtenstein e che essa è destinata ad essere utilizzata nella zona di confine austriaca:
 le piastrelle da stufa di argilla, ricoperte di smalto macchiettato, ma lavorato grossolanamente (cosiddette piastrelle decorate), saranno soggette al dazio di 1.10 corona per 100 kg.
 Queste importazioni non devono superare, in un anno, i 200 quintali metrici. Esse non sono autorizzate che da due uffici doganali designati di comune accordo dalle due amministrazioni doganali.
5. Quando sia accertato che la merce proviene dalla zona di confine svizzera e che è destinata ad essere consumata o utilizzata nella zona di confine del Vorarlberg:
 le mele, le pere, le mele cotogne, le prugne fresche, importate senza imballaggio o in veicoli con scompartimenti, ricoperte o rivestite di paglia, involte in carta, o in sacchi, o in casse o ceste scoperte, saranno esenti dai dazi d’entrata e d’uscita e da qualsiasi altra tassa.
B. Importazioni in Svizzera1. I legumi freschi e le patate provenienti dalla zona di confine austriaca, che sono trasportati dai produttori, da membri delle loro famiglie o dai loro impiegati, allo scopo di essere venduti sui mercati agli abitanti della zona di confine svizzera per il loro proprio consumo, sono esenti da tutti i dazi d’entrata e d’uscita e da qualsiasi altra tassa; la quantità di legumi e di patate importata da ciascuna delle persone di cui sopra, non deve tuttavia superare, in tutto, i 100 kg. La fornitura eseguita al domicilio degli abitanti delle località in cui ha luogo il mercato e nel giorno in cui si tiene quest’ultimo, è parificata alla vendita sul mercato.
 I quantitativi portati seco da ogni singolo produttore non devono superare 60 kg di verdura e 40 kg di patate.
2. Quando si tratta di merci destinate ad essere utilizzate nella zona di confine svizzera:
 i lavori di bottaio, montati o smontati, con o senza ferramenti (n. 256a, b e c. della tariffa delle dogane svizzere[^2]), sono ammessi ad un dazio ridotto di 10 franchi il quintale metrico.
 Queste importazioni non devono superare, in un anno, i 150 quintali metrici.

##### **Art. 9** Divieti d’importazione ed esportazione emanati per ragioni d’ordine economico {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.916.31--9}
I divieti d’importazione e d’esportazione emanati per ragioni d’ordine economico non sono applicabili alle merci menzionate negli articoli 2, 5, 6, 7 e 8.

##### **Art. 10** Pagamenti nel traffico di confine {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.916.31--10}
Le prescrizioni relative ai pagamenti nel traffico di confine sono riservate ad un accordo speciale.

##### **Art. 11** Misure di vigilanza e di sicurezza {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.916.31--11}
(1). Le autorità doganali delle due Parti contraenti hanno il diritto di prendere le misure di vigilanza e di sicurezza necessarie per impedire un’abusiva richiesta delle facilitazioni accordate negli articoli da 1 a 8. Resta riservato il diritto di sopprimere o di limitare le facilitazioni in caso di frode. Dato il caso le autorità doganali si consulteranno in proposito.
(2). Per quanto le condizioni locali lo esigano, le autorità doganali dei due Paesi permetteranno, nei casi previsti negli articoli 2, 6 e 7, eccezioni alla regola che vuole che il traffico merci abbia luogo esclusivamente sulle strade doganali e a certe ore del giorno.

##### **Art. 12** Disposizioni d’ordine sanitario e di polizia veterinaria; Monopoli di Stato {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.916.31--12}
(1). La presente Convenzione non modifica le misure di polizia sanitaria e veterinaria prese da ambedue le Parti e neppure le prescrizioni dell’uno e dell’altro Stato relative alla protezione delle piante contro i parassiti nocivi e contro la distruzione. Lo stesso dicasi delle disposizioni prese da una parte e dall’altra relativamente ai prodotti che sono oggetto d’un monopolio di Stato in uno dei Paesi contraenti o che sono destinati alla produzione di merci monopolizzate.
(2). Per facilitare nella misura del possibile il traffico reciproco di confine, le due Parti contraenti hanno concluso la Convenzione sulla polizia delle epizoozie[^3]allegata a quest’articolo.

##### **Art. 13** Disposizioni di diritto doganale e di polizia riguardanti il passaggio del confine {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.916.31--13}
(1). Le disposizioni della presente Convenzione si oppongono al diritto di ognuna delle due alte Parti contraenti di adottare temporaneamente misure restrittive per ragioni di pubblica sicurezza.
(2). Le norme per regolare il traffico di confine concluse con le disposizioni precedenti non modificano in alcun modo le prescrizioni di diritto doganale e di polizia per il passaggio del confine, adottate nel territorio di ognuna delle due alte Parti contraenti.

##### **Art. 14** Traffico dei natanti sul Lago Bodanico {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.916.31--14}
(1). In via di massima è permessa la navigazione sul Lago Bodanico nel traffico dei viaggiatori e delle merci con riserva delle disposizioni di controllo considerate necessarie dalle Parti contraenti. L’approdo reciproco alle stazioni lacuali e le relative misure di controllo sono riservate a speciali accordi.
(2). I natanti, come pure i militari e gli agenti della dogana e della polizia non possono attraversare la linea mediana delle acque territoriali, con riserva delle eccezioni che sono rese necessarie dalle condizioni locali. Le norme particolari per regolare il traffico sulle acque territoriali saranno adottate di comune accordo con i servizi a ciò competenti.

##### **Art. 15** Commissione permanente mista {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.916.31--15}
Non appena entrata in vigore la presente Convenzione, sarà costituita una commissione permanente mista, composta di tre delegati di ognuna delle due Parti. Questa commissione può proporre ai due Governi tutte le misure che le sembreranno atte ad assicurare il buon funzionamento delle disposizioni precedenti.

##### **Art. 16** Disposizioni finali {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.916.31--16}
(1). La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Vienna non appena possibile. La Convenzione entrerà in vigore subito dopo lo scambio degli strumenti di ratificazione.
(2). La Convenzione potrà essere denunciata con un preavviso di tre mesi contati a partire dal 1° giorno di ogni mese.

*In fede di che,* i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato la Convenzione.Fatto in doppio esemplare a San Gallo, il 30 aprile 1947.

| Widmer | Stangelberger |
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[^1]: Art. 1 lett. a del DF del 9 dic. 1947 (RU  **1948**  153).
[^2]: Trattasi della tariffa delle dogane svizzere del 10 ott. 1902, nel testo dell’8 giu. 1921 [CS **6** 716]. Vedi ora: la tariffa doganale svizzera del 19 giu. 1959 (RS  **632.10**  allegato).
[^3]: Questa Conv. è pubblicata sotto il n. **0.916.443.916.31** della presente Raccolta.