0.631.252.916.321

RU **1968** 15

Traduzione

# Accordo tra il Consiglio federale svizzero, il Governo del Principato del Liechtenstein ed il Governo federale austriaco, concernente il controllo dei treni viaggiatori sul percorso Bludenz–Feldkirch–Buchs–Sargans come pure l ’ istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati nella stazione di Buchs

Conchiuso il 24 ottobre 1967<br />Entrato in vigore il 23 gennaio 1968

(Stato 23 gennaio 1968)

Il Consiglio federale svizzero,<br />il Governo del Principato del Liechtenstein<br />ed il Governo federale austriaco,

visto il protocollo del 2 settembre 1963[^1]fra la Confederazione Svizzera, il Principato del Liechtenstein e la Repubblica austriaca concernente l’applicazione, al Principato del Liechtenstein, della Convenzione austro‑svizzera relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio, compreso il Protocollo finale,

hanno convenuto le seguenti disposizioni:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.916.321--1}
(1). I controlli in corso di viaggio svizzero e austriaco sono effettuati, secondo i bisogni e l’opportunità, nei treni viaggiatori sulla tratta Buchs‑Feldkirch e, in quanto sia necessario per il controllo, sul percorso Buchs–Sargans e Feldkirch–Bludenz.
(2). Detto controllo concerne le persone che varcano il confine austro‑svizzero ed è parimenti applicabile ai bagagli a mano e, se praticamente realizzabile, agli animali dei viaggiatori, ai bagagli registrati ed agli invii espressi ed a grande velocità, salvo che essi non soggiacino al controllo veterinario od alla visita fitosanitaria.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.916.321--2}
Sono istituiti nella stazione di Buchs, per il traffico ferroviario fra le stazioni di Buchs e di Feldkirch, degli uffici a controlli nazionali abbinati svizzero e austriaco. Essi sono oggetto dell’accordo fra il Consiglio federale svizzero ed il Governo federale austriaco del 24 ottobre 1967[^2], con riserva delle disposizioni contenute nel presente accordo.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.916.321--3}
(1). I treni, in cui è effettuato il controllo, costituiscono, sul tratto di percorso in Svizzera e nel Liechtenstein, la zona per gli agenti austriaci e, sul tratto austriaco di percorso, la zona per gli agenti svizzeri.
(2). Nelle stazioni di Feldkirch e di Bludenz gli agenti svizzeri hanno il diritto di trattenere, sul marciapiede o nei locali a loro disposizione, le persone arrestate e le merci confiscate nei treni come pure i mezzi di prova. A Buchs ed a Sargans è concesso il medesimo diritto agli agenti austriaci. I luoghi in cui sono eseguiti gli atti ufficiali, all’uopo necessari, sono considerati «zona».

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.916.321--4}
Per quanto riguarda gli uffici a controlli nazionali abbinati di cui all’articolo 2, il percorso ferroviario fra la frontiera Liechtenstein‑Austria e la stazione di Buchs, è considerato «zona» per gli agenti austriaci.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.916.321--5}
Gli agenti svizzeri ed austriaci hanno la facoltà di ricondurre nello Stato limitrofo, senza ritardo e con uno dei treni che circolano sul percorso menzionato all’articolo 1, paragrafo 1, le persone arrestate come pure le merci od i mezzi di prova confiscati.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.916.321--6}
Le zone in territorio austriaco ove è esercitato il controllo svizzero sono attribuite al Comune di Buchs, quelle in territorio svizzero e del Liechtenstein ove è esercitato il controllo austriaco, sono attribuite al Comune di Feldkirch.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.916.321--7}
La Direzione circondariale delle dogane, a Coira, e la Direzione delle finanze del Vorarlberg d’intesa con le competenti autorità di polizia svizzere e del Liechtenstein e le autorità austriache di sicurezza come pure con le amministrazioni ferroviarie interessate, designano i treni viaggiatori per cui valgono le condizioni richieste dall’articolo 1, paragrafo I.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.916.321--8}
(1). Il presente accordo entra in vigore tre mesi dopo la firma.
(2). Esso può essere disdetto, per iscritto, da ognuno dei tre Governi, mediante un preavviso di sei mesi.

*In fede di che, i p* lenipotenziari hanno firmato il presente accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatto a Berna, il 24 ottobre 1967, in tre esemplari originali in lingua tedesca.

| Per il Consiglio federale svizzero:<br>Lenz |
| --- |
| Per il Governo del Principato del Liechtenstein:<br>Kieber |
| Per il Governo federale austriaco:<br>Krahl |

[^1]: RS  **0.631.252.916.320.1**
[^2]: [RU  **1968**  18.RS  **0.631.252.916.322**  art. 5]. Vedi ora: l’Acc. del 2/ 10 ott. 1995 (RS  **0.631.252.916.322** ).