0.631.252.916.31

^^RU **1948** 170; FF **1947** III 53 ediz. ted. 57 ediz. franc.

Traduzione

# Convenzione

tra la Svizzera e l’Austria<br />concernente il servizio delle dogane austriache nelle stazioni<br />di St. Margrethen e di Buchs, come pure il transito degli agenti doganali attraverso brevi tratti di comunicazione su territorio straniero

Conchiusa il 30 aprile 1947<br />Approvata dall’Assemblea federale il 9 dicembre 1947[^1]<br />Entrata in vigore il 25 febbraio 1948

(Stato 14 gennaio 1965)

Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera e il presidente della Repubblica Austriaca hanno convenuto di regolare a nuovo con una convenzione il servizio delle dogane austriache nelle stazioni di St. Margrethen e di Buchs, come pure il transito degli agenti doganali attraverso brevi tratti di comunicazione su territorio straniero e hanno designato a questo scopo come loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.916.31--1}
(1). La linea ferroviaria tra St. Margrethen e Bregenz, come pure quella tra Buchs e Feldkirch sono considerate strade doganali per i trasporti ferroviari sul territorio che s’estende dal confine politico dei due Paesi alle stazioni svizzere di St. Margrethen e di Buchs.
(2). I treni viaggiatori e i treni merci possono circolare liberamente su queste tratte, tanto di giorno quanto di notte, attenendosi alle prescrizioni convenute e con riserva delle restrizioni che ciascuno degli Stati contraenti potrebbe eventualmente apportare alla circolazione dei treni merci le domeniche e i giorni festivi.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.916.31--2}
(1). Le disposizioni della presente convenzione si estendono anche al Principato del Liechtenstein finchè questo Stato sarà vincolato alla Svizzera da un trattato d’unione doganale[^2].
(2). Il confine politico tra l’Austria e il Liechtenstein è considerato come frontiera doganale tra l’Austria e la Svizzera nel senso della presente convenzione.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.916.31--3}
Le disposizioni in vigore in ambedue i Paesi fanno stato per l’importazione, l’esportazione e il transito dei treni viaggiatori e dei treni merci, con riserva degli accordi speciali di cui agli articoli seguenti.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.916.31--4}
Le stazioni di St. Margrethen e di Buchs sono, dal punto di vista doganale, stazioni internazionali e servono perciò tanto al servizio delle dogane svizzere quanto a quello delle dogane austriache.

##### **Art. 5 a 13** {#art_5_13 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.916.31--5–13}

##### **Art. 14** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.916.31--14}
Le autorità doganali dei due paesi possono far accompagnare i treni durante la tratta fra le due zone di confine (Feldkirch e Bregenz), quando ciò fosse necessario per accelerare il disbrigo delle formalità doganali dei viaggiatori all’entrata o all’uscita.

##### **Art. 15** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.916.31--15}
Per agevolare l’adempimento del sevizio è permesso a singoli agenti delle dogane di transitare in uniforme attraverso il territorio dei due Stati lungo i seguenti brevi tratti di comunicazione:
a. Tratti di comunicazione congiungenti, attraverso territorio austriaco, due località situate in territorio svizzero, nelle due direzioni:
        1. Dalla Grande Furka passando per «Auf den Platten» fino al Pt. 2328 (confine)–Jes.
        2. Dal Plasseckenpass al Grubenpass.
        3. Da Widnau a Schmitter (punta inferiore del Reno).
        4. Da Büchel a Ruggel, lungo il Reno o servendosi della strada carrozzabile passante per Bangs.
        5. Da Kriessern a Diepoldsau (punta superiore del Reno).
        6. Da Royasattel. (Pt. 1636)–Garsella‑Kopf–Drei Schwestern, attraverso il territorio tra il Garsella‑Kopf e le Drei Schwestern.
        7. Dalla Fuorcla Zeblas o Sammauerjoch alla Fuorcla Gronda (Pt. 2752, confine).
        8. Dal Bettlerjoch alla Grande Furka passando per l’alpe austriaca di Barthümel servendosi del «Liechtensteinerweg».
b. Tratti di comunicazione congiungenti, attraverso territorio svizzero, due località situate in territorio austriaco, nelle due direzioni:
        1. Da Höchst passando per la strada di St. Margrethen all’ufficio doganale austriaco di stazione a St. Margrethen e diritto di accompagnare (scorta doganale) i trasporti delle merci lungo questo tragitto.
        2. Da Lustenau a St. Margrethen, e ritorno, passando per Monstein‑Au, solo per il personale delle dogane di stanza a Lustenau e di servizio nell’ufficio doganale austriaco di stazione a St. Margrethen.
        3. Dal Sarottlapass al Plasseckenpass.
        4. Dall’Ochsenthal passando per il Pt. 3091 (confine)–ghiacciaio del Silvretta–Rothfurka–Klosterthal.
        5. Da Martinsbruck (Austria) passando per Martina (Svizzera) e Weinberg a Schalkl, solo per il personale di controllo della dogana austriaca, come pure per il Capo dell’ufficio doganale austriaco di Martinsbruck.
        6. Da Schalkl passando per Weinberg a Spiessermühle, per il personale di controllo della dogana austriaca.

##### **Art. 16** Facilitazioni speciali {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.916.31--16}
a.  In favore del servizio delle dogane austriache

Il personale doganale austriaco è autorizzato ad accompagnare in uniforme i treni merci da St.Margrethen a Bruggerhorn. Per il ritorno può seguire la diga del Reno sulla riva svizzera da Bruggerhorn fino al ponte sul Reno di St. Margrethen, senza tuttavia esercitare funzioni di servizio.

b.  In favore del servizio delle dogane svizzere[^3]

Il personale doganale svizzero che presta servizio di scorta ai battelli da Rorschach è autorizzato a prender terra nei porti austriaci, senza tuttavia penetrare oltre in territorio straniero.

c.  Nell’interesse del servizio doganale dei due stati è permesso agli agenti di ambedue le Parti addetti alla sorveglianza della frontiera di addentrarsi sui banchi di sabbia e sul greto del vecchio Reno, anche nel caso in cui penetrassero nel territorio dell’uno o dell’altro Stato, e di procedervi al disbrigo di operazioni ufficiali. Questa clausola è applicabile, per ambedue le parti, anche per il corso superiore del Reno.

##### **Art. 17** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.916.31--17}
Le facilitazioni e immunità indicate negli articoli 16 e 17 che precedono possono applicarsi automaticamente anche alle autorità di controllo.

##### **Art. 18** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.916.31--18}

##### **Art. 19** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.916.31--19}
I due governi si riservano di apportare alla presente convenzione, mediante semplice scambio di note, le modificazioni particolari che l’esperienza abbia rivelato opportune.

##### **Art. 20** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.916.31--20}
(1). La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Vienna non appena possibile. Essa avrà effetto subito dopo lo scambio degli strumenti di ratificazione e rimarrà in vigore fino allo spirare di un anno a contare dal giorno in cui sarà disdetta da una delle parti contraenti.
(2). Essa abroga e sostituisce la convenzione conchiusa il 2 agosto 1872[^4]tra la Svizzera e l’Austria‑Ungheria sul servizio daziario alle stazioni ferroviarie di Buchs e St. Margrethen.

*In fede di che,* i Plenipotenziari hanno firmato la presente convenzione.Fatto, in doppio esemplare, a San Gallo, il 30 aprile 1947.

| Widmer | Stangelberger |
| --- | --- |

«Con Nota del 25 febbraio 1948 al Cancelliere federale dell’Austria, il Ministro di Svizzera a Vienna ha, in nome del suo Governo, espressamente accertato che:
a. con la nuova Convenzione del 30 aprile 1947 tra la Svizzera e l’Austria, concernente il traffico di confine e il servizio doganale austriaco nelle stazioni di St. Margrethen e di Buchs, come pure il traffico di transito attraverso brevi tratti di territorio estero[^5], le disposizioni di diritto doganale (articoli da 17 a 21) della Convenzione del 27 agosto 1870[^6]sono divenute caduche;
b. per il rimanente, la Convenzione del 27 agosto 1870 è ritenuta ancora valevole, con riserva di una ulteriore revisione.Il Cancelliere federale dell’Austria ha confermato il ricevimento del presente scritto e si è dichiarato d’accordo con il suo contenuto».
### Scambio di note del 9 aprile 1949/31 gennaio 1950 {#annex_u1/lvl_u2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.916.31--annex-1}
Il Dipartimento politico federale[^7]ha inviato alla Legazione d’Austria in Berna, il 9 aprile 1949, la nota seguente:

Traduzione[^8]

Il Dipartimento politico federale si onora di riferirsi alla prima sessione, tenuta il 14 e 15 febbraio 1949, della Commissione permanente mista, istituita in virtù dell’articolo 15 della convenzione tra la Svizzera e l’Austria del 30 aprile 1947[^9]relativa al traffico di confine.

In quella conferenza, la delegazione austriaca proponeva, a complemento dell’articolo 15 della convenzione tra la Svizzera e l’Austria del 30 aprile 1947[^10]concernente il servizio delle dogane austriache nelle stazioni di St. Margrethen e di Buchs, come pure il transito degli agenti doganali attraverso brevi tratti di comunicazione su territorio straniero, d’aprire al transito di singoli agenti doganali austriaci in uniforme i tre tratti di comunicazione seguenti, su territorio svizzero:
1. Dalla Jamthalhütte per il Zahnjoch alla Heidelbergerhütte‑Fimberhäusl e Zeblasjoch.
2. Da Zeblasjoch al Innerviderjoch.
3. Da Flimjoch a Malfrag.

Esaminata la faccenda con le autorità federali competenti; il Dipartimento politico è presentemente in grado di comunicare alla Legazione d’Austria, e per questa al Governo della medesima, in conformità dell’articolo 19 della convenzione menzionata, che le autorità svizzere approvano il complemento proposto. Il Dipartimento sarebbe grato, se codesta legazione volesse confermargli il ricevimento della presente nota.

Il Dipartimento coglie questa occasione per rinnovare alla legazione d’Austria l’espressione della sua alta considerazione.

La legazione d’Austria in Berna rispondeva al Dipartimento politico federale, il 31 gennaio 1950, con la nota seguente.

La Legazione d’Austria si onora di riferirsi alla nota del Dipartimento politico federale del 9 aprile 1949 e di comunicargli, e per lui al Governo svizzero, l’accordo del Governo federale austriaco sul complemento alla «convenzione tra la Svizzera e l’Austria concernente il servizio delle dogane austriache nelle stazioni di St. Margrethen e di Buchs, come pure il transito degli agenti doganali attraverso brevi tratti di comunicazione su territorio straniero» del 30 aprile 1947. Quel complemento concerne l’apertura al transito di singoli agenti doganali austriaci, in uniforme, dei tre tratti di comunicazione, su territorio svizzero, seguenti:
1. Dalla Jamthalhütte per il Zahnjoch alla Heidelbergerhütte‑Fimberhäusl e Zeblasjoch.
2. Da Zeblasjoch al Innerviderjoch.
3. Da Flimjoch a Malfrag.

La Legazione coglie questa occasione per rinnovare al Dipartimento politico federale l’espressione della sua alta considerazione.
### **A** Scambio di note del 4/11 gennaio 1960 {#annex_u1/lvl_u3}
Traduzione[^11]

L’Ambasciata di Svizzera si onora di dichiarare ricevuta la nota del 4 gennaio 1960 concernente la seconda sessione, tenuta dal 12 al 14 marzo 1953 in Coira e Andermatt, della Commissione permanente mista, istituita in virtù dell’articolo 15 della convenzione tra la Svizzera e l’Austria del 30 aprile 1947[^12]relativa al traffico di confine, nota con la quale il Ministero federale austriaco degli affari esteri comunicava l’accordo delle autorità austriache sulle proposte fatte, in quella sessione, dalle delegazioni austriaca e svizzera, come segue:
 «Il Ministro federale degli affari esteri si riferisce alla seconda sessione, tenuta dal 12 al 14 marzo 1953 in Coira e Andermatt, dalla Commissione permanente mista, istituita in virtù dell’articolo 15 della convenzione tra la Svizzera e l’Austria del 30 aprile 1947 relativa al traffico di confine, e si pregia di comunicare quanto segue:
    1. Nella detta sessione la Delegazione austriaca ha fatto le due proposte seguenti:
        a. Estensione delle agevolezze previste nell’articolo 15, lettera b, numero 6, della convenzione tra la Svizzera e l’Austria del 30 aprile 1947[^13]concernente il servizio delle dogane austriache nelle stazioni di St. Margrethen e di Buchs, come pure il transito degli agenti doganali attraverso brevi tratti di comunicazione su territorio straniero, ai funzionari e agenti dell’ufficio doganale sulla strada di Spiess.
        b. Estensione delle agevolezze previste nell’articolo 15, lettera b, al tratto Ritzenjoch‑Fimberhaus, ossia da Laraintal per il Ritzenjoch (punto 2818), o per la Forela Larain, a Heidelbergerhütte‑Fimberhütte.
    2. Nella detta sessione, la Delegazione svizzera ha proposto d’accordare agli agenti doganali svizzeri, a complemento dell’articolo 16, lettera b, della convenzione summenzionata, il diritto di transitare in uniforme lungo il tratto da Schaanwald a Feldkirch.
 Il Ministero federale degli affari esteri è presentemente in grado di comunicare all’Ambasciata di Svizzera, in conformità dell’articolo 19 della convenzione del 30 aprile 1947, l’accordo austriaco sui complementi dianzi menzionati. Questo ministero sarebbe grato se l’Ambasciata di Svizzera volesse dichiarargli ricevuta la presente nota e comunicargli in tale opportunità, se questi complementi siano approvati anche dalla parte svizzera».

L’Ambasciata di Svizzera è in grado di comunicare al Ministero degli affari esteri l’accordo delle competenti autorità svizzere sui complementi dianzi menzionati.

L’Ambasciata di Svizzera coglie questa occasione per rinnovare al Ministero federale degli affari esteri l’espressione della sua alta considerazione.

[^1]: Art. 1 lett. b del DF del 9 dic. 1947 (RU  **1948**  153)
[^2]: RS  **0.631.112.514**
[^3]: Vedi anche lo scambio di note del 4/11 gen. 1960 alla fine della presente Conv.
[^4]: [RU X 1055]
[^5]: RS  **0.631.256.916.31**
[^6]: RS  **0.742.140.316.31**
[^7]: Oggi: Dipartimento federale degli affari esteri
[^8]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.
[^9]: RS  **0.631.256.916.31**
[^10]: Pubblicata qui avanti
[^11]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.
[^12]: RS  **0.631.256.916.31**
[^13]: Pubblicata qui avanti.