0.631.252.913.62

^^CS **12** 736

Traduzione[^1]

# Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Granducato di Baden per la regolarizzazione dei rapporti daziari sulla ferrovia del Wiesenthal tra Basilea e il confine badese

Conchiusa il 27 marzo 1863<br />Approvata dal Consiglio federale il 10 giugno 1863

(Stato 10 giugno 1863)

Dappoichè la costruzione di un tronco di linea ferrata previsto dall’art. 35 del Trattato 27 luglio 1852[^2], diramantesi da Basilea nel Wiesenthal, è stata effettuata, per addivenire agli opportuni concerti sulla regolarizzazione dei rapporti daziari di questa via ferrata sono stati nominati a Commissari:

Dal Consiglio federale da una parte:

(Seguono i nomi dei commissari svizzeri)

Dal Governo granducale badese dall’altra parte:

(Seguono i nomi dei commissari badesi)

i quali hanno adottato di comune accordo le seguenti disposizioni:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.62--1}
La linea da Basilea, sino al confine badese presso Lörrach è considerata come strada daziaria del Zollverein, la quale potranno in ogni tempo liberamente e senza impedimento o indugio percorrere i vagoni della ferrovia per la chiusura delle merci o dei carri apposta per la guarentigia di quanto spetta al dazio, non meno che pel personale daziario d’accompagnamento.

Dalla suespressa disposizione è eccettuata la circolazione degli effetti de’ passeggeri e delle merci che ha luogo esclusivamente tra la città di Basilea e Riehen, riguardo a cui non deve farsi nè revisione nè controllo di dazio.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.62--2}
Per la circolazione tra Basilea e Riehen, la bisogna sarà stabilita come segue:

L’Amministrazione ferroviaria del Granducato di Baden disporrà in uno dei due atri, – sulla cui designazione si intenderà col Governo cantonale di Basilea Città –, delle sale d’aspetto, nelle quali entreranno quei viaggiatori che vanno a Riehen e che non vogliono sottoporsi a controllo daziario di sorta. Quei viaggiatori invece, che o non hanno effetti, o che preferiscono di sottoporre ad ispezione daziaria il bagaglio che portano seco in mano, oppure di consegnarlo all’Amministrazione ferroviaria d’esercizio del Granducato, potranno entrare nelle sale d’aspetto comuni.

I viaggiatori della prima categoria entreranno nei vagoni designati esclusivamente per la comunicazione con Riehen. Dei medesimi vagoni si serviranno anche tutti quei viaggiatori che partendo da Riehen vogliono percorrere la ferrovia del Wiesenthal andando o venendo.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.62--3}
Di regola gli addetti al servizio de’ dazi del Granducato non portano l’uniforme che quando accompagnano i convogli.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.62--4}
Sulla domanda degli impiegati Granducali, il personale svizzero di polizia che è di stazione a Riehen si presterà per la protezione di polizia nel modo medesimo come farebbe in caso di richiesta da parte di funzionari svizzeri, senza che ciò cagioni spesa alla pubblica Amministrazione Granducale.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.62--5}
Il personale di polizia svizzero in servizio e gli impiegati svizzeri de’ dazi, quando siano mandati ad accompagnare convogli, avranno trasporto gratuito sulla ferrovia tra Basilea e Riehen.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.62--6}
Sarà in ogni tempo per quanto è possibile tenuto conto del bisogno che le casse del dazio e della ferrovia del Granducato di Baden in Basilea e in Riehen accettino monete svizzere.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.62--7}
La presente Convenzione è stipulata per insino alla fine dell’anno 1865; da quest’epoca in poi continuerà in vigore insino a che non venga dall’una Parte o dall’altra dinunziata, e per cessarne gli effetti dovranno scorrere dodici mesi dopo la fatta dinunzia.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.62--8}
È riservata ai Governi delle due Parti la ratifica delle premesse disposizioni.

I Commissari investiti di poteri ad hoc hanno firmato di mano propria la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Così fatto a Basilea addì ventisette marzo mille ottocento sessantatrè.

| G. Bischoff<br>J. Meyer | A. Nicolay<br>K. Schmidt<br>A. Burg |
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[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.
[^2]: RS  **0.742.140.313.61**