0.631.250.21

RU **1958** 734; FF **1955** II 689 ediz. ted. 713 ediz. franc.

Traduzione*[^1]* 

# Convenzione sulle agevolezze doganali a favore del turismo

Conchiusa a Nuova York il 4 giugno 1954<br />Approvata dall’Assemblea federale il 6 marzo 1956[^2]<br />Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 23 maggio 1956<br />Entrata in vigore per la Svizzera l’Il settembre 1957<br />Emendata con effetto dal 6 giugno 1967

(Stato 20  febbraio 2013)

Gli Stati contraenti,

Mossi dal desiderio di agevolare lo sviluppo del turismo internazionale,

Hanno deciso di conchiudere una Convenzione e hanno convenuto le disposizioni seguenti:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.21--1}
Agli effetti della presente Convenzione, s’intendono:
a. per «diritti e tasse d’importazione», non soltanto i diritti doganali, ma anche qualsiasi diritto o tassa esigibile a cagione dell’importazione;
b. per «turista», ogni persona, (senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione) la quale entri nel territorio di uno Stato contraente, diverso da quello nel quale essa abitualmente risiede, e, considerato un periodo di<br /> dodici mesi, vi soggiorni per almeno ventiquattro ore ma non per più di sei mesi, a condizione che abbia fatto il viaggio per un motivo legittimo, che non sia l’immigrazione, tale: turismo, svago, diporto, salute, famiglia, studio, religione o affari;
c. per «documento d’importazione temporanea», il documento doganale, destinato ad accertare la garanzia o il deposito dei diritti e delle tasse d’importazione, esigibili in caso di mancata riesportazione degli oggetti temporaneamente importati.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.21--2}
1. Riservate altre condizioni, stabilite dalla presente Convenzione, ciascun Stato contraente ammetterà in franchigia temporanea di diritti e tasse d’importazione, gli effetti personali importati da un turista, a condizione che essi siano destinati al suo uso personale, che il turista li porti su di sè o nei bagagli che lo accompagnano, che non si dia cagione di temere un abuso e che detti effetti siano riesportati dal turista quando questo lascia il paese.
2. Per «effetti personali» si intendono tutti gli abiti e altri articoli, nuovi o usati, di cui un turista, tenuto conto delle circostanze del viaggio, può ragionevolmente abbisognare per la propria persona; sono escluse quindi tutte le merci importate a scopo commerciale.
3. Gli effetti personali comprendono, tra l’altro, i seguenti oggetti, a condizione che possano essere considerati in uso:
 ˗ gioielli personali;
 ˗ un apparecchio fotografico e dodici lastre oppure cinque rotoli di pellicola;
 ˗ un apparecchio cinematografico di ripresa, per formato ridotto, e due bobine;
 ˗ un binocolo;
 ˗ un istrumento musicale portatile;
 ˗ un fonografo portatile con dieci dischi;
 ˗ un apparecchio portatile di registrazione;
 ˗ un apparecchio radioricevente portatile;
 ˗ un apparecchio televisore portatile[^3];
 ˗ una macchina per scrivere portatile;
 ˗ una carrozzella per bambini;
 ˗ una tenda e l’equipaggiamento per il campeggio;

attrezzi e articoli sportivi (attrezzatura di pesca, un’arma da caccia con cinquanta cartucce, una bicicletta senza motore, una canoa o un caiaco, di 5 metri e 50 al massimo, un paio di sei, due racchette da tennis e altri articoli simili).

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.21--3}
Riservate altre condizioni, stabilite dalla presente Convenzione, ciascun Stato contraente, ove non si dia cagione di temere un abuso, ammetterà in franchigia di diritti e tasse d’importazione, i prodotti seguenti che un turista, trasportandoli su di sè o nel suo bagaglio a mano, importasse per suo uso personale:
a. 200 sigarette, o 50 sigari, o 250 grammi di tabacco, oppure un assortimento di questi prodotti per un massimo di 250 grammi;
b. una bottiglia di vino di capacità normale e un quarto di litro di bevande spiritose;
c. un quarto di litro di acqua di colonia e una piccola quantità di profumo.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.21--4}
Riservate altre condizioni, stabilite dalla presente Convenzione, ciascun Stato<br />contraente accorderà al turista, purchè non si dia cagione di temere un abuso:
a. l’autorizzazione di importare in transito, senza documenti d’importazione temporanea e per un valore totale di 50 dollari SUA, gli oggetti ricordo che trasportasse su di sè o nei bagagli che lo accompagnano, se detti oggetti non sono destinati a scopi commerciali;
b. l’autorizzazione di esportare con la dispensa delle formalità per il controllo dei cambi e l’esenzione dei diritti di esportazione e per un valore totale di 100 dollari SUA, gli oggetti ricordo, acquistati nel paese, che trasportasse su di sè o nei bagagli che lo accompagnano, se detti oggetti non sono destinati a scopi commerciali.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.21--5}
Ciascun Stato contraente può esigere un documento d’importazione temporanea per gli oggetti di cui all’articolo 2, i quali fossero di gran valore.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.21--6}
Gli Stati contraenti cureranno di non istituire formalità doganali che potessero ostacolare lo sviluppo del turismo internazionale.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.21--7}
Allo scopo di accelerare le formalità doganali, gli Stati contraenti limitrofi procureranno di abbinare le loro istallazioni doganali e di far coincidere le ore di apertura degli uffici e dei posti di dogana.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.21--8}
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l’applicazione dei regolamenti di polizia, o altri regolamenti, concernenti l’importazione, la detenzione e il porto di armi e di munizioni.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.21--9}
Ciascun Stato contraente riconosce che i divieti, da esso imposti all’importazione o all’esportazione degli oggetti menzionati nella presente Convenzione, devono applicarsi soltanto in quanto siano fondati su considerazioni che esulano dall’economia e concernono la moralità, la sicurezza, l’igiene o la salute pubbliche, la veterinaria o la fitopatologia.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.21--10}
Le franchigie e altre agevolezze disposte nella presente Convenzione non sono<br />applicabili al traffico confinario.

Inoltre esse non sono senz’altro applicabili:
a. per un prodotto, o un oggetto determinato, importato da un turista in quantità eccedenti sensibilmente i limiti qui fissati;
b. per i turisti che entrano più di una volta al mese nel paese;
c. per i turisti di età inferiore ai 17 anni.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.21--11}
In caso di frode, contravvenzione o abuso, gli Stati contraenti hanno il diritto di intentare i procedimenti intesi a ricuperare i diritti e le tasse d’importazione dovuti, come pure a imporre le sanzioni nelle quali fossero incorsi i beneficiari di franchigie o di altre facilitazioni.

##### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.21--12}
1. Ogni infrazione alle disposizioni della presente Convenzione, ogni sostituzione, falsa dichiarazione o pratica intese a far usufruire indebitamente una persona, o un oggetto, del trattamento d’importazione previsto dalla presente Convenzione, espone il contravventore alle sanzioni previste dalla legislazione del paese nel quale l’atto è stato commesso.

##### **Art. 13** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.21--13}
Nessuna disposizione della presente Convenzione esclude il diritto, per gli Stati contraenti che formano una unione doganale o economica, di stabilire regole particolari applicabili alle persone che risiedono nei paesi così collegati.

##### **Art. 14** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.21--14}
1. La presente Convenzione resterà, fino al 31 dicembre 1954, aperta alla firma di tutti gli Stati Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e di ogni altro Stato invitato a partecipare alla Conferenza delle Nazioni Unite sulle formalità doganali per l’importazione temporanea dei veicoli turistici e sul turismo, tenuta a Nuova York il maggio/giugno 1954 (qui di seguito «Conferenza»).
2. La presente Convenzione dovrà essere ratificata e gli strumenti di ratificazione dovranno essere depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

##### **Art. 15** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.21--15}
1. A partire dal 1° gennaio 1955, gli Stati di cui all’articolo 14, paragrafo 1, come pure altri Stati così invitati dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, potranno aderire alla presente Convenzione. L’adesione sarà possibile anche per ogni Territorio sotto tutela di cui l’Organizzazione delle Nazioni Unite sia l’Autorità amministrante.
2. L’adesione si farà mediante il deposito di un istrumento di adesione presso il<br />Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

##### **Art. 16** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.21--16}
1. La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno a contare dalla data di deposito dell’ultimo di quindici strumenti di ratificazione o di adesione, i quali non rechino riserve che non siano quelle accettate conformemente alle condizioni previste all’articolo 20.
2. Per ogni Stato che l’avrà ratificata o vi avrà aderito dopo la data di deposito del quindicesimo strumento di ratificazione o di adesione, giusta il paragrafo precedente, la Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno a contare dalla data di deposito, da parte di questo Stato, del suo strumento di ratificazione o di adesione senza riserve, o con quelle accettate conformemente alle condizioni previste all’articolo 20.

##### **Art. 17** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.21--17}
1. Trascorso che sia il primo triennio di validità della presente Convenzione, ogni Stato contraente potrà disdirla mediante una notificazione indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. La disdetta avrà effetto dopo quindici mesi a contare dalla data alla quale la notificazione ne fu ricevuta dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

##### **Art. 18** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.21--18}
La presente Convenzione cesserà d’avere effetto se, a un momento qualsiasi dopo la sua entrata in vigore, il numero degli Stati contraenti sarà, per un periodo di 12 mesi consecutivi, inferiore a otto.

##### **Art. 19** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.21--19}
1. Ciascun Stato potrà, al deposito dello strumento di ratificazione o di adesione, o in ogni ulteriore momento, dichiarare, mediante una notificazione indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che la presente Convenzione sarà applicabile a tutti o a parte dei Territori che esso rappresenta sul piano internazionale. La Convenzione sarà applicabile ai Territori, citati nella notificazione, o a contare dal novantesimo giorno dopo il ricevimento di essa da parte del Segretario generale, se non v’è riserva alcuna, o a contare dal novantesimo giorno dopo che la notificazione avrà preso effetto, conformemente all’articolo 20, oppure il giorno in cui la Convenzione sarà entrata in vigore per lo Stato in questione; la più tarda di queste date sarà determinante.
2. Ogni Stato che avrà fatto, conformemente al paragrafo precedente, una dichiarazione intesa a rendere applicabile la presente Convenzione a un Territorio da esso rappresentato, potrà, conformemente all’articolo 17, disdire la Convenzione per quel che concerne quel Territorio.

##### **Art. 20** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.21--20}
1. Le riserve alla presente Convenzione, fatte prima della firma dell’Atto finale, sono ammesse se sono state accettate dalla Conferenza a maggioranza dei suoi membri e se sono state registrate nell’atto finale.
2. Le riserve alla presente Convenzione, presentate dopo la firma dell’Atto finale, non sono ammissibili se un terzo degli Stati firmatari, o contraenti, vi si oppone nei modi qui di seguito stabiliti.
3. Il testo di ogni riserva presentata da uno Stato al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite all’atto della firma, del deposito di uno strumento di ratificazione o di adesione, o di ogni notificazione prevista all’articolo 19, sarà<br />comunicato, dal Segretario generale, a tutti gli Stati che hanno firmato o ratificato la Convenzione o che vi hanno aderito. La riserva non sarà accettata se un terzo di detti Stati vi si oppone entro novanta giorni dalla data della comunicazione. Il Segretario generale informerà tutti quegli Stati di ogni opposizione, come pure dell’accettazione o del rigetto della riserva.
4. Ogni opposizione fatta da uno Stato che abbia firmato la Convenzione, ma non l’abbia ratificata, cesserà di avere effetto se quello Stato non procederà alla ratificazione entro un termine di nove mesi a contare dalla sua opposizione. Se il fatto che un’opposizione cessa di avere effetto implica l’accettazione della riserva, giusta il paragrafo precedente, il Segretario generale ne informerà gli Stati colà indicati.<br />Nonostante le disposizioni di quel paragrafo, il testo di una riserva non sarà comunicato allo Stato firmatario, il quale non avesse ratificato la Convenzione entro tre anni a contare dalla data della firma apposta in suo nome.
5. Lo Stato che presenta una riserva potrà ritirarla entro un termine di dodici mesi a contare dalla comunicazione di rigetto, di cui al paragrafo 3, fatta dal Segretario generale secondo la procedura prevista in quel paragrafo. Lo strumento di ratificazione o di adesione o, se ne è il caso, la notificazione prevista all’articolo 19, avrà allora effetto per questo Stato a contare dal ritiro. In attesa del ritiro, lo strumento o, se ne è il caso, la notificazione, sarà senza effetto, a meno che, giusta il paragrafo 4, la riserva non sia ulteriormente accettata.
6. Le riserve, accettate conformemente al presente articolo, potranno essere ritirate in ogni momento mediante notificazione al Segretario generale.
7. Gli Stati contraenti non sono tenuti a accordare allo Stato autore di una riserva i vantaggi previsti nelle disposizioni della Convenzione contro le quali la riserva è stata mossa. Ogni Stato che intendesse usare questa facoltà, deve avvertirne il<br />Segretario generale. Questo ne informa gli Stati firmatari e contraenti.

##### **Art. 21** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.21--21}
1. Ogni controversia tra due o più Stati contraenti circa l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione, sarà, nella misura del possibile, regolata<br />mediante negoziati diretti.
2. Ogni controversia che non sia stata regolata con negoziati, sarà, chiedendolo uno degli Stati contraenti in causa, sottoposta ad arbitrato e, di conseguenza, presentata a uno o più arbitri scelti di concerto dagli Stati in lite. Se, entro tre mesi a contare dalla domanda di arbitrato, gli Stati in lite non si saranno accordati sulla scelta dell’arbitro, o degli arbitri, qualsiasi Stato in causa potrà domandare al Presidente della Corte internazionale di Giustizia di designare un arbitro unico cui proporre la controversia.
3. La sentenza dell’arbitro o degli arbitri, designati conformemente al numero<br />precedente, obbliga gli Stati contraenti interessati.

##### **Art. 22** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.21--22}
1. Scorso che sia un triennio di validità della Convenzione, ogni Stato contraente potrà, mediante notificazione indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, chiedere la convocazione di una conferenza intesa a rivedere la presente Convenzione. Il Segretario generale comunicherà questa domanda a tutti gli Stati contraenti e convocherà la conferenza di revisione se, entro un termine di quattro mesi a contare dalla comunicazione da lui fatta, almeno la metà degli Stati contraenti avrà risposto accettando.
2. Se una conferenza è convocata, conformemente al paragrafo precedente, il<br />Segretario generale ne avvertirà tutti gli Stati contraenti invitandoli a presentare, entro tre mesi, le proposte che vorrebbero esaminate dalla conferenza. Il Segretario generale, almeno tre mesi prima dell’apertura di questa, comunicherà a tutti gli Stati contraenti l’ordine del giorno provvisorio della conferenza, come pure il testo delle proposte ricevute.
3. Il Segretario generale inviterà a ogni conferenza, convocata conformemente al presente articolo, tutti gli Stati contraenti e tutti gli altri Stati Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o di una sua istituzione speciale.

##### **Art. 23** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.21--23}
1. Ciascun Stato contraente potrà proporre uno o più emendamenti alla presente Convenzione. Tutti i disegni di emendamento saranno comunicati al Segretario<br />generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che li trasmetterà agli Stati contraenti.
2. Ogni disegno, trasmesso conformemente al paragrafo precedente, sarà ritenuto accettato se nessun Stato contraente vi si sarà opposto entro 6 mesi a contare dalla data in cui il Segretario generale l’aveva trasmesso.
3. Il Segretario generale informerà, al più presto, tutti gli Stati contraenti delle<br />opposizioni che fossero mosse contro il disegno; qualora non se ne dessero, l’emendamento entrerà in vigore, per tutti gli Stati contraenti, tre mesi dopo spirato il termine di sei mesi, di cui al paragrafo precedente.

##### **Art. 24** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.21--24}
Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati Membri di detta Organizzazione e a tutti gli altri Stati invitati a partecipare alla Conferenza:
a. le firme, ratificazioni e adesioni ricevute conformemente agli articoli 14 e 15;
b. la data alla quale la presente Convenzione entrerà in vigore, conformemente all’articolo 16;
c. le disdette ricevute, conformemente all’articolo 17;
d. l’abrogazione della presente Convenzione, conformemente all’articolo 18;
e. le notificazioni ricevute, conformemente all’articolo 19;
f. l’entrata in vigore di ogni emendamento, conformemente all’articolo 23.

##### **Art. 25** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.21--25}
L’originale della presente Convenzione sarà depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne trasmetterà copie certificate conformi a tutti i membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e a tutti gli altri Stati invitati a partecipare alla Conferenza.

*In fede di che,* i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Nuova York, il quattro giugno millenovecentocinquantaquattro, in un solo esemplare, in lingua inglese, spagnola e francese, i tre testi facendo parimente fede.Il Segretario generale è invitato a curare una traduzione ufficiale della presente Convenzione in lingua russa e in lingua cinese e ad aggiungere i testi russo e cinese ai testi inglese, spagnolo e francese, quando trasmetterà agli Stati le copie certificate conformi, giusta l’articolo 25 della presente Convenzione.

### Campo d’applicazione il 20 febbraio 2013 {#annex_u1/lvl_u2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.21--annex-1}
| Stati partecipanti | | Ratifica<br>Adesione (A)<br>Dichiarazione di successione (S) | | Entrata in vigore | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Albania | | 9 agosto | 2010 A | 7 novembre | 2010 |
| Algeria^*^ | | 31 ottobre | 1963 A | 29 gennaio | 1964 |
| Argentina | | 19 dicembre | 1986 | 19 marzo | 1987 |
| Australia | | 6 gennaio | 1967 A | 6 aprile | 1967 |
| Austria | | 30 marzo | 1956 | 11 settembre | 1957 |
| Barbados | | 5 marzo | 1971 S | 30 novembre | 1966 |
| Belgio | | 21 febbraio | 1955 | 11 settembre | 1957 |
| Bosnia e Erzegovina | | 1° settembre | 1993 S | 6 marzo | 1992 |
| Bulgaria | | 7 ottobre | 1959 A | 5 gennaio | 1960 |
| Cambogia | | 29 novembre | 1955 | 11 settembre | 1957 |
| Canada | | 1° giugno | 1955 A | 11 settembre | 1957 |
| Cile | | 15 agosto | 1974 A | 13 novembre | 1974 |
| Cina | | | | | |
| Hong Kong | | 6 giugno | 1997 | 1° luglio | 1997 |
| Macao | | 19 ottobre | 1999 | 20 dicembre | 1999 |
| Cipro | | 16 maggio | 1963 S | 16 agosto | 1960 |
| Costa Rica | | 4 settembre | 1963 | 3 dicembre | 1963 |
| Croazia | | 31 agosto | 1994 S | 8 ottobre | 1991 |
| Cuba^*^ | | 23 ottobre | 1963 | 21 gennaio | 1964 |
| Danimarca^*^ | | 13 ottobre | 1955 A | 11 settembre | 1957 |
| Ecuador | | 30 agosto | 1962 | 28 novembre | 1962 |
| Egitto^*^ | | 4 aprile | 1957 | 11 settembre | 1957 |
| El Salvador | | 18 giugno | 1958 A | 16 settembre | 1958 |
| Figi | | 31 ottobre | 1972 S | 10 ottobre | 1970 |
| Filippine | | 9 febbraio | 1960 | 9 maggio | 1960 |
| Finlandia^*^ | | 21 giugno | 1962 A | 19 settembre | 1962 |
| Francia | | 24 aprile | 1959 | 23 luglio | 1959 |
| Germania | | 16 settembre | 1957 | 15 dicembre | 1957 |
| Ghana^*^ | | 16 giugno | 1958 A | 14 settembre | 1958 |
| Giamaica | | 11 novembre | 1963 S | 6 agosto | 1962 |
| Giappone | | 7 settembre | 1955 | 11 settembre | 1957 |
| Giordania | | 18 dicembre | 1957 A | 18 marzo | 1958 |
| Grecia^*^ | | 15 gennaio | 1974 A | 15 aprile | 1974 |
| Haiti^*^ | | 12 febbraio | 1958 | 13 maggio | 1958 |
| India | | 5 maggio | 1958 | 3 agosto | 1958 |
| Iran | | 3 aprile | 1968 A | 2 luglio | 1968 |
| Irlanda | | 14 agosto | 1967 A | 12 novembre | 1967 |
| Israele | | 1° agosto | 1957 A | 30 ottobre | 1957 |
| Italia | | 12 febbraio | 1958 | 13 maggio | 1958 |
| Libano | | 16 marzo | 1971 A | 14 giugno | 1971 |
| Liberia | | 16 settembre | 2005 A | 15 dicembre | 2005 |
| Liechtenstein | | 23 maggio | 1956 | 11 settembre | 1957 |
| Lituania | | 1° dicembre | 2005 A | 1° marzo | 2006 |
| Lussemburgo | | 21 novembre | 1956 | 11 settembre | 1957 |
| Malaysia | | 7 maggio | 1958 S | 11 settembre | 1957 |
| Mali | | 1° agosto | 1973 A | 30 ottobre | 1973 |
| Malta | | 3 gennaio | 1966 S | 21 settembre | 1964 |
| Marocco | | 25 settembre | 1957 A | 24 dicembre | 1957 |
| Maurizio | | 18 luglio | 1969 S | 12 marzo | 1968 |
| Messico | | 13 giugno | 1957 | 11 settembre | 1957 |
| Montenegro | | 23 ottobre | 2006 S | 3 giugno | 2006 |
| Nepal | | 21 settembre | 1960 A | 20 dicembre | 1960 |
| Nigeria | | 26 giugno | 1961 S | 1° ottobre | 1960 |
| Norvegia | | 10 ottobre | 1961 A | 8 gennaio | 1962 |
| Nuova Zelanda | | 17 agosto | 1962 A | 15 novembre | 1962 |
| Paesi Bassi | | | | | |
| Aruba | | 7 marzo | 1958 A | 5 giugno | 1958 |
| Curaçao | | 7 marzo | 1958 A | 5 giugno | 1958 |
| Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba) | | 7 marzo | 1958 A | 5 giugno | 1958 |
| Sint Maarten | | 7 marzo | 1958 A | 5 giugno | 1958 |
| Perù | | 16 gennaio | 1959 A | 16 aprile | 1959 |
| Polonia^*^ | | 16 marzo | 1960 A | 14 giugno | 1960 |
| Portogallo^*^ | | 18 settembre | 1958 | 17 dicembre | 1958 |
| Territori portoghesi d'oltremare | | 18 settembre | 1958 A | 17 dicembre | 1958 |
| Regno Unito | | 27 febbraio | 1956 | 11 settembre | 1957 |
| Anguilla | | 9 gennaio | 1961 A | 9 aprile | 1961 |
| Bermuda | | 14 gennaio | 1958 A | 14 aprile | 1958 |
| Gibilterra | | 14 gennaio | 1958 A | 14 aprile | 1958 |
| Isole Vergini britanniche | | 14 gennaio | 1958 A | 14 aprile | 1958 |
| Montserrat | | 14 gennaio | 1958 A | 14 aprile | 1958 |
| Sant'Elena e dipendenze<br>(Ascension e Tristan da Cunha) | | 14 gennaio | 1958 A | 14 aprile | 1958 |
| Rep. Centrafricana | | 15 ottobre | 1962 A | 13 gennaio | 1963 |
| Romania^*^ | | 26 gennaio | 1961 A | 26 aprile | 1961 |
| Ruanda | | 1° dicembre | 1964 S | 1° luglio | 1962 |
| Russia^*^ | | 17 agosto | 1959 A | 15 novembre | 1959 |
| Salomone, Isole | | 3 settembre | 1981 S | 7 luglio | 1978 |
| Senegal^*^ | | 19 aprile | 1972 A | 18 luglio | 1972 |
| Serbia | | 12 marzo | 2001 S | 27 aprile | 1992 |
| Sierra Leone | | 13 marzo | 1962 S | 27 aprile | 1961 |
| Siria^*^ | | 26 marzo | 1959 A | 24 giugno | 1959 |
| Slovenia | | 6 luglio | 1992 S | 25 giugno | 1991 |
| Spagna | | 18 agosto | 1958 | 16 novembre | 1958 |
| Sri Lanka | | 28 novembre | 1955 | 11 settembre | 1957 |
| Stati Uniti | | 25 luglio | 1956 | 11 settembre | 1957 |
| Isole Vergini americane | | 25 luglio | 1956 A | 11 settembre | 1957 |
| Portorico | | 25 luglio | 1956 A | 11 settembre | 1957 |
| Svezia^*^ | | 11 giugno | 1957 | 11 settembre | 1957 |
| Svizzera | | 23 maggio | 1956 | 11 settembre | 1957 |
| Tanzania^*^ | | 22 giugno | 1964 A | 20 settembre | 1964 |
| Tonga | | 11 novembre | 1977 S | 4 giugno | 1970 |
| Trinidad e Tobago | | 11 aprile | 1966 S | 31 agosto | 1962 |
| Tunisia^*^ | | 20 giugno | 1974 A | 18 settembre | 1974 |
| Turchia | | 26 aprile | 1983 A | 25 luglio | 1983 |
| Uganda^*^ | | 15 aprile | 1965 A | 14 luglio | 1965 |
| Ungheria^*^ | | 29 ottobre | 1963 A | 27 gennaio | 1964 |
| Uruguay | | 8 settembre | 1967 | 7 dicembre | 1967 |
| Vietnam | | 31 gennaio | 1956 A | 11 settembre | 1957 |
| * | Riserve e dichiarazioni.<br>Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi francese e inglese possono essere consultati sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://untreaty.un.org/ oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. | | | | |

[^1]: Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^2]: RU  **1958**  733
[^3]: Introdotto con effetto dal 6 giu. 1967 (RU  **1975**  1245).