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CS **11** 443

# Norme concernenti l ’ azione dei sottomarini rispetto alle navi mercantili

Fissate a Londra il 6 novembre 1936

Approvate dal Consiglio federale il 14 maggio 1937

Istrumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 22 maggio 1937

Entrate in vigore per la Svizzera il 22 maggio 1937

(Stato 1° luglio 1972)

Nell’intento di rendere universali le norme fissate dalla parte IV (articolo 22) del Trattato per la limitazione e la riduzione degli armamenti navali, firmato a Londra il 22 aprile 1930, per quanto concerne l’azione dei sottomarini rispetto alle navi mercantili, i rappresentanti degli Stati Uniti d’America, della Francia, della Gran Bretagna, dell’Italia, del Giappone, del Sudafrica, dell’Australia, del Canadà, dell’India, dell’Irlanda e della Nuova Zelanda hanno firmato a Londra, il 6 novembre 1936, un «Protocollo» col quale hanno invitato gli Stati non firmatari del Trattato suddetto ad accedere formalmente ed illimitatamente alle norme seguenti:
«1. Nelle loro azioni rispetto alle navi mercantili, i sottomarini devono conformarsi alle norme di diritto internazionale a cui sono soggette le navi da guerra di superficie.
2. In modo particolare, eccettuato in caso di rifiuto reiterato di fermarsi dopo ingiunzione regolare o di resistenza attiva alla visita, una nave da guerra, sia essa di superficie o sottomarina, non può affondare o porre fuori navigazione una nave mercantile senza aver prima messo in salvo i passeggeri, l’equipaggio e i documenti di bordo. A questo effetto le imbarcazioni di bordo non sono considerate come mezzo di salvataggio, a meno che la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio non sia garantita, tenuto conto delle condizioni del mare e di quelle atmosferiche, dalla vicinanza della terra o dalla presenza di un’altra nave in grado di prenderli a bordo.»

In data del 14 maggio 1937, il Consiglio federale ha deciso di accedere senza riserve nè limite di durata alle norme che precedono.