0.515.124

CS **11** 427; FF **1909** I 1 ediz. ted. 97 ediz. franc.

Traduzione

# Convenzione concernente il collocamento di mine sottomarine automatiche di contatto

Conchiusa all’Aja il 18 ottobre 1907<br />Approvata dall’Assemblea federale il 4 aprile 1910[^1]<br />Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 12 maggio 1910<br />Entrata in vigore per la Svizzera l’11 luglio 1910

(Stato 28 ottobre 2015)

Sua Maestà l’Imperatore di Germania, Re di Prussia; il Presidente degli Stati Uniti d’America; il Presidente della Repubblica Argentina; Sua Maestà l’Imperatore d’Austria, Re di Boemia, ecc., e Re Apostolico di Ungheria; Sua Maestà il Re dei Belgi; il Presidente della Repubblica di Bolivia; il Presidente della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile; Sua Altezza Reale il Principe di Bulgaria; il Presidente della Repubblica del Chili; il Presidente della Repubblica di Colombia; il Governatore Provvisorio della Repubblica di Cuba; Sua Maestà il Re di Danimarca;<br />il Presidente della Repubblica Dominicana; il Presidente della Repubblica dell’Equatore; il Presidente della Repubblica Francese; Sua Maestà il Re del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda e dei Territori Britannici al di là dei Mari, Imperatore delle Indie; Sua Maestà il Re degli Elleni; il Presidente della Repubblica del Guatemala; il Presidente della Repubblica di Haiti; Sua Maestà il Re d’Italia; Sua Maestà l’Imperatore del Giappone; Sua Altezza Reale il Granduca<br />di Lussemburgo, Duca di Nassau; il Presidente degli Stati Uniti Messicani;<br />Sua Maestà il Re di Norvegia; il Presidente della Repubblica del Panama;<br />il Presidente della Repubblica del Paraguay; Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi; il Presidente della Repubblica del Perù; Sua Maestà Imperiale lo Scià di Persia; Sua Maestà il Re di Romania; il Presidente della Repubblica del Salvador;<br />Sua Maestà il Re di Serbia; Sua Maestà il Re del Siam; il Consiglio federale<br />svizzero; Sua Maestà l’Imperatore degli Ottomani; il Presidente della Repubblica Orientale dell’Uruguay; il Presidente degli Stati Uniti del Venezuela,

inspirandosi al principio della libertà delle vie marittime, aperte a tutte le nazioni;

considerando che, se nello stato presente delle cose, non si può proibire l’uso di mine sottomarine automatiche di contatto, è necessario limitarne e disciplinarne l’uso, allo scopo di restringere i rigori della guerra e di dare, per quanto è possibile, alla navigazione pacifica la sicurezza ch’essa è in diritto di pretendere, malgrado l’esistenza d’una guerra;

in attesa che sia possibile di regolare la materia in modo da dare agli interessi impegnati tutte le garanzie desiderabili;

hanno risolto di conchiudere una Convenzione a tale scopo, ed hanno nominato a loro Plenipotenziari:

(Seguono le firme dei Plenipotenziari)

i quali, dopo aver depositato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma,

hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.124--1}
È proibito:
1. di collocare mine automatiche di contatto non ancorate, salvo che esse siano costruite in modo da divenire inoffensive entro un’ora al massimo dopo che colui che le ha collocate ne abbia perduto il controllo;
2. di collocare mine automatiche di contatto ancorate, che non diventino inoffensive tosto che esse abbiano rotto il loro ormeggio;
3. di adoperare torpedini che non diventino inoffensive quando abbiano fallito il loro scopo.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.124--2}
È proibito di collocare mine automatiche di contatto davanti le coste ed i porti dell’avversario col solo scopo d’intercettare la navigazione di commercio.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.124--3}
Quando le mine automatiche di contatto ancorate siano collocate, devono essere prese tutte le possibili precauzioni per la sicurezza della navigazione pacifica.

I belligeranti s’impegnano a provvedere, nella misura del possibile, che queste mine diventino inoffensive dopo uno spazio di tempo limitato, e, nel caso che esse cessasero di essere sorvegliate, a segnalare le regioni pericolose, tosto che le esigenze militari lo permetteranno, mediante un avviso ai naviganti, che dovrà essere comunicato anche ai Governi in via diplomatica.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.124--4}
Ogni Potenza neutrale, che collochi mine automatiche di contatto davanti le sue coste, deve osservare le stesse regole e prendere le stesse precauzioni che sono imposte ai belligeranti.

La Potenza neutrale deve far conoscere ai naviganti, mediante un previo avviso, le regioni ove saranno collocate mine automatiche di contatto. Tale avviso dovrà essere comunicato d’urgenza ai Governi in via diplomatica.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.124--5}
Alla fine della guerra, le Potenze contraenti s’impegnano a fare quanto sta in loro per togliere, ciascuna dalla sua parte, le mine da esse collocate.

Quanto alle mine automatiche di contatto ancorate, che uno dei belligeranti abbia collocato lungo le coste dell’altro, la loro posizione sarà notificata all’altra parte dalla Potenza che le abbia collocate, e ciascuna Potenza dovrà procedere nel più breve termine a togliere le mine che si trovano nelle sue acque.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.124--6}
Le Potenze contraenti che non dispongono ancora di mine perfezionate quali sono previste dalla presente Convenzione, e che per conseguenza non possono presentemente conformarsi alle regole stabilite dagli articoli 1 e 3, s’impegnano a trasformare, il più presto possibile, il loro materiale di mine, affinchè corrisponda alle prescrizioni sopra accennate.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.124--7}
Le disposizioni della presente Convenzione non sono applicabili che fra le Potenze contraenti e soltanto se i belligeranti fanno tutti parte della Convenzione.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.124--8}
La presente Convenzione sarà ratificata il più presto possibile.

Le ratificazioni saranno depositate all’Aja.

Il primo deposito di ratificazioni sarà accertato da un processo verbale firmato dai rappresentanti delle Potenze che vi prendono parte e dal Ministro degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

I depositi ulteriori di ratificazioni si faranno per mezzo di una notificazione scritta, diretta al Governo dei Paesi Bassi e accompagnata dall’istrumento di ratificazione.

Copia certificata conforme del verbale concernente il primo deposito di ratificazioni, delle notificazioni mentovate nel capoverso precedente e degli istrumenti di ratificazione, sarà subito rimessa, per cura del Governo dei Paesi Bassi e in via diplomatica, alle Potenze invitate alla Seconda Conferenza per la Pace, come pure alle altre Potenze che avranno aderito alla Convenzione. Nei casi contemplati dal capoverso precedente, il detto Governo farà loro conoscere in pari tempo il giorno in cui ha ricevuto la notificazione.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.124--9}
Le Potenze non firmatarie sono ammesse ad accedere alla presente Convenzione.

La Potenza che desidera accedere notifica per iscritto la sua intenzione al Governo dei Paesi Bassi, inviandogli l’atto di accessione, che sarà depositato nell’archivio del detto Governo.

Quest’ultimo trasmetterà subito a tutte le altre Potenze copia certificata conforme della notificazione e dell’atto d’accessione, indicando il giorno in cui ha ricevuto la notificazione.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.124--10}
La presente Convenzione produrrà effetto per le Potenze che avranno partecipato al primo deposito di ratificazioni, sessanta giorni dopo la data del processo verbale di questo deposito, e, per le Potenze che ratificheranno più tardi o che accederanno, sessanta giorni dopo che la notificazione della loro ratificazione o della loro accessione sarà stata ricevuta dal Governo dei Paesi Bassi.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.124--11}
La presente Convenzione avrà una durata di sette anni a contare dal sessantesimo giorno dopo la data del primo deposito di ratificazioni.

Salvo denunzia, essa continuerà ad essere in vigore dopo spirato questo termine.

La denunzia sarà notificata per iscritto al Governo dei Paesi Bassi, che comunicherà immediatamente copia certificata conforme della Convenzione a tutte le Potenze, comunicando loro il giorno in cui l’ha ricevuta.

La denunzia non produrrà i suoi effetti che rispetto alla Potenza che l’avrà notificata e sei mesi dopo che la notificazione sarà pervenuta al Governo dei Paesi Bassi.

##### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.124--12}
Le Potenze contraenti s’impegnano a riprendere la questione dell’uso delle mine automatiche di contatto sei mesi prima che spiri il termine previsto dal capoverso primo dell’articolo precedente, qualora essa non fosse stata ripresa e risolta prima dalla terza Conferenza per la Pace.

Se le Potenze contraenti concludono una nuova Convenzione circa l’uso delle mine, colla sua entrata in vigore cesserà d’essere applicabile la presente Convenzione.

##### **Art. 13** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.124--13}
Un registro tenuto dal Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi indicherà la data del deposito di ratificazioni fatto in virtù dell’articolo 8 capoversi 3 e 4, come pure il giorno in cui saranno state ricevute le notificazioni d’accessione (articolo 9 capoverso 2) o di denunzia (articolo 11 capoverso 3).

Ciascuna Potenza contraente è ammessa a prender contezza di tale registro e a domandarne estratti certificati conformi.

*In fede di che,* i Plenipotenziari hanno munito della loro firma la presente Convenzione.Fatto all’Aja, il diciotto ottobre millenovecentosette, in un solo esemplare che rimarrà depositato nell’archivio del Governo dei Paesi Bassi e di cui copie, certificate conformi, saranno rimesse in via diplomatica alle Potenze che sono state invitate alla Seconda Conferenza per la Pace.(Seguono le firme)

| Stati partecipanti | Ratifica<br>Adesione (A)<br>Dichiarazione di successione (S) | | Entrata in vigore | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Austria | 12 novembre | 1918 S | 12 novembre | 1918 |
| Belgio | 8 agosto | 1910 | 7 ottobre | 1910 |
| Brasile | 5 gennaio | 1914 | 6 marzo | 1914 |
| Cina | 10 maggio | 1917 | 9 luglio | 1917 |
| Danimarca | 27 novembre | 1909 | 26 gennaio | 1910 |
| El Salvador | 27 novembre | 1909 | 26 gennaio | 1910 |
| Etiopia | 5 agosto | 1935 | 4 ottobre | 1935 |
| Figi | 2 aprile | 1973 S | 10 ottobre | 1970 |
| Finlandia | 10 aprile | 1922 A | 9 giugno | 1922 |
| Francia* | 7 ottobre | 1910 | 6 dicembre | 1910 |
| Germania* | 27 novembre | 1909 | 26 gennaio | 1910 |
| Giappone | 13 dicembre | 1911 | 11 febbraio | 1912 |
| Guatemala | 13 aprile | 1910 | 12 giugno | 1910 |
| Haiti | 2 febbraio | 1910 | 3 aprile | 1910 |
| India | 29 luglio | 1950 S | 15 agosto | 1947 |
| Islanda | 8 dicembre | 1955 S | 17 giugno | 1944 |
| Laos | 18 luglio | 1955 S | 18 luglio | 1955 |
| Liberia | 4 febbraio | 1914 | 5 aprile | 1914 |
| Lussemburgo | 5 settembre | 1912 | 4 novembre | 1912 |
| Messico | 27 novembre | 1909 | 26 gennaio | 1910 |
| Nicaragua | 16 dicembre | 1909 | 14 febbraio | 1910 |
| Norvegia | 19 settembre | 1910 | 18 novembre | 1910 |
| Paesi Bassi | 27 novembre | 1909 | 26 gennaio | 1910 |
| Aruba | 27 novembre | 1909 | 26 gennaio | 1910 |
| Curaçao | 27 novembre | 1909 | 26 gennaio | 1910 |
| Parte caraibica (Bonaire,<br>Sant’Eustachio e Saba) | 27 novembre | 1909 | 26 gennaio | 1910 |
| Sint Maarten | 27 novembre | 1909 | 26 gennaio | 1910 |
| Pakistan | 5 agosto | 1950 S | 15 agosto | 1947 |
| Panama | 11 settembre | 1911 | 10 novembre | 1911 |
| Regno Unito* | 27 novembre | 1909 | 26 gennaio | 1910 |
| Romania | 1° marzo | 1912 | 30 aprile | 1912 |
| Stati Uniti | 27 novembre | 1909 | 26 gennaio | 1910 |
| Sudafrica | 10 marzo | 1978 S | 31 maggio | 1910 |
| Svizzera | 12 maggio | 1910 | 11 luglio | 1910 |
| Thailandia* | 12 marzo | 1910 | 11 maggio | 1910 |
| Ungheria | 16 novembre | 1918 S | 16 novembre | 1918 |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi, in inglese, possono essere consultati sul sito Internet del Depositario, del Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi:https://treatydatabase.overheid.nl/en/Treaty/Details/003323oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. | | | | |

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