0.515.101

CS **11** 04

*Traduzione* [^1]

# Dichiarazione sul non usare proietti ad esplosione in guerra

Data il 29 novembre/11 dicembre 1868<br />Approvata dal Consiglio federale il 29 dicembre 1868

(Stato 29  dicembre 1868)

Essendosi per impulso dato dal Gabinetto Imperiale di Russia radunata a Pietroburgo una commissione militare internazionale per esaminare la quistione, se non convenga eliminare in tempo di guerra l’impiego di certi proietti tra le nazioni incivilite, e avendo questa commissione con unanime risoluzione fissato i limiti tecnici dove le esigenze della guerra debbano cedere a quelle dell’umanità,

i sottoscritti sono stati autorizzati per ordine dei rispettivi loro Governi

a dichiarare quanto segue:

considerando che i progressi dell’incivilimento devono aver per effetto di attenuare per quanto è possibile le calamità della guerra;

che il solo fine legittimo che gli Stati devono proporsi durante la guerra è l’indebolimento delle forze militari del nemico;

che a questo fine basta mettere fuori di combattimento il maggior numero possibile d’uomuni;

che questo scopo si oltrepasserebbe coll’impiego di armi che aggravassero inutilmente i patimenti degli uomini messi fuori di combattimento o ne rendessero inevitabile la morte;

che l’impiego di simili armi sarebbe quindi contrario alle leggi dell’umanità;

le parti contraenti si obbligano a rinunciare reciprocamente, in caso di guerra tra loro, all’impiego nelle loro truppe di terra o di mare di ogni proietto d’un peso inferiore a 400 grammi che fosse o da esplodere o caricato di materie fulminanti o infiammabili.

Esse inviteranno tutti gli Stati che non hanno, mediante delegati, preso parte alle deliberazioni della commissione militare internazionale riunitasi a Pietroburgo, ad accedere al presente impegno.

Questo impegno non è obbligatorio che per le parti contraenti o accedenti in caso di guerra tra due o più di loro; non è applicabile rispetto alle parti non contraenti o che non vi avessero acceduto.

Cesserebbe pure di essere obbligatorio dacchè, in una guerra tra Parti contraenti o accedenti, una parte non contraente o che non avesse acceduto, si unisse ad una delle parti belligeranti.

Le parti contraenti o accedenti si riservano di intendersi ulteriormente ogni qualvolta venisse formulata una proposizione precisa per perfezionamenti che la tecnica avesse in progresso di tempo a recare nell’armamento delle truppe, onde mantenere i principi da loro posti e conciliare le necessità della guerra colle leggi dell’umanità.

Fatto a Pietroborgo il ventinove novembre/undici dicembre mille ottocento sessantotto.(Seguono le firme)

| Stati partecipanti | |
| --- | --- |
| Austria | Italia |
| Baden | Paesi Bassi |
| Baviera | Portogallo |
| Belgio | Prussia e Confederazione |
| Brasile | germanica del Nord |
| Danimarca | Russia |
| Francia | Svezia e Norvegia |
| Gran Bretagna | Svizzera |
| Grecia | Turchia |
| Iran | Würtenberg |

[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.