0.434.1

^^CS **12** 401; FF **1886** II 763 ediz. ted. 784 ediz. franc.

Traduzione

# Convenzione per lo scambio internazionale degli atti officiali e di altre pubblicazioni

Conchiusa a Bruxelles il 15 marzo 1886<br />Approvata dall’Assemblea federale il 30 giugno 1886[^1]<br />Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 14 gennaio 1889<br />Entrata in vigore per la Svizzera il 14 gennaio 1889

(Stato 1° settembre 1972)

Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera, Sua Maestà il Re de’ Belgi,<br />Sua Maestà l’Imperatore del Brasile, Sua Maestà la Regina Reggente di Spagna,<br />il Presidente degli Stati Uniti d’America, Sua Maestà il Re d’Italia, Sua Maestà<br />il Re del Portogallo e delle Algarvie, Sua Maestà il Re di Serbia,

nell’intento di stabilire, sulle basi adottate dalla Conferenza riunita a Brusselle dal 10 al 14 aprile 1883, un sistema di scambio internazionale per i documenti ufficiali e per le pubblicazioni scientifiche e letterarie dei loro Stati rispettivi, hanno nominato a loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali essendosi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma,

sonosi accordati negli articoli seguenti:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.434.1--1}
In ciascuno degli Stati contraenti sarà stabilito un burò incaricato del servizio degli scambi[^2].

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.434.1--2}
Gli Stati contraenti si obbligano a trasmettersi per via di scambio le pubblicazioni seguenti:
1. gli atti ufficiali, parlamentari ed amministrativi che nel luogo d’origine sono dati alla pubblicità;
2. le opere edite per ordine e a spesa dei governi.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.434.1--3}
Ciascun burò farà stampare l’elenco delle pubblicazioni che può mettere a disposizione degli Stati contraenti.

Questo elenco verrà corretto e completato ogni anno e trasmesso regolarmente a tutti i burò di scambio.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.434.1--4}
I burò di scambio si intenderanno sul numero delle copie che potranno essere domandate e somministrate.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.434.1--5}
Le spedizioni si faranno direttamente da burò a burò. Saranno allestiti dei formulari uniformi per i borderò del contenuto delle casse, come pure per le corrispondenze amministrative le domande, le ricevute, ecc.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.434.1--6}
Per la spedizione all’estero, ciascuno Stato prende a suo carico le spese di imballaggio e di porto sino a destinazione. Ma ove la spedizione sia fatta per mare, la parte delle spese di trasporto toccante a ciascuno Stato sarà regolata da accordi particolari.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.434.1--7}
I burò di scambio saranno gli anelli officiosi nei rapporti tra i corpi dotti e le società letterarie, scientifiche, ecc., degli Stati contraenti per il ricevimento e la spedizione delle loro pubblicazioni.

Resta però ben inteso che in questi casi il compito del burò di scambio si limiterà alla trasmissione franca delle opere scambiate, punto non dovendo questi burò entrare nell’impegno di dare impianto a siffatte relazioni.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.434.1--8}
Queste disposizioni valgono solo per quelle opere e quegli atti che vengono pubblicati dopo conchiusa la presente convenzione.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.434.1--9}
Quegli Stati che non hanno preso parte alla presente convenzione, saranno sulla loro domanda ammessi a farvi adesione.

Questa adesione sarà notificata per via diplomatica al Governo del Belgio, e da questo a tutti gli altri Stati firmatari.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.434.1--10}
La presente convenzione sarà ratificata e lo scambio delle ratifiche seguirà a Brusselle al più presto possibile. La medesima è conchiusa per dieci anni dal giorno di detto scambio, e continuerà, anche oltre questo termine, a star in vigore sino a sei mesi dopo che l’uno dei Governi avrà dichiarato di rinunziarvi.

*In fede di che,* i plenipotenziari rispettivi vi hanno apposto la loro firma e i loro sigilli.Fatto a Brusselle in otto esemplari, il 15 marzo 1886.(Seguono le firme)

| Stati partecipanti | Ratificazione<br>Adesione (A) | | Entrata in vigore | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Argentina | 24 luglio | 1889 A | 24 luglio | 1889 |
| Belgio | 14 gennaio | 1889 | 14 gennaio | 1889 |
| Brasile | 14 gennaio | 1889 | 14 gennaio | 1889 |
| Cecoslovacchia | 7 luglio | 1919 A | 7 luglio | 1919 |
| Cina | 22 dicembre | 1925 A | 22 dicembre | 1925 |
| Egitto | 18 gennaio | 1928 A | 18 gennaio | 1928 |
| Iran | 10 giugno | 1949 A | 10 giugno | 1949 |
| Italia | 14 gennaio | 1889 | 14 gennaio | 1889 |
| Paraguay | 25 settembre | 1889 A | 25 settembre | 1889 |
| Polonia | 19 novembre | 1920 A | 19 novembre | 1920 |
| Portogallo | 14 gennaio | 1889 | 14 gennaio | 1889 |
| Repubblica dominicana | 17 agosto | 1923 A | 17 agosto | 1923 |
| Romania | 5 giugno | 1923 A | 5 giugno | 1923 |
| Serbia | 14 gennaio | 1889 | 14 gennaio | 1889 |
| Spagna | 14 gennaio | 1889 | 14 gennaio | 1889 |
| Stati Uniti d’America | 14 gennaio | 1889 | 14 gennaio | 1889 |
| Svizzera | 14 gennaio | 1889 | 14 gennaio | 1889 |
| Ungheria | 30 luglio | 1923 A | 30 luglio | 1923 |
| Uruguay | 7 maggio | 1889 A | 7 maggio | 1889 |

[^1]: RU **11** 1
[^2]: Nella Svizzera è la Biblioteca centrale del Parlamento e dell’Amministrazione federale.