(Stato 5  novembre 1999)0.424.091.1Nicht löschen bitte "[^1]" !!

0.424.091.1

Traduzione*[^2]* 

# Protocollo finanziario Allegato alla Convenzione per l’istituzione di un’Organizzazione europea per le Ricerche nucleari

Conchiuso a Parigi il 1° luglio 1953<br />Approvato dall’Assemblea federale il 30 settembre 1953[^3]<br />Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 12 febbraio 1954<br />Entrato in vigore per la Svizzera il 29 settembre 1954<br />Emendamento con effetto l’8 ottobre 1964 e il 17 gennaio 1971<br />Emendamenti approvati dall’Assemblea federale il 2 ottobre 1969[^4]

Gli Stati partecipanti alla Convenzione per l’istituzione di un’Organizzazione<br />europea per le Ricerche nucleari*[^5]* (chiamata qui di seguito «Convenzione»),

animati dal desiderio di stabilire disposizioni circa l’amministrazione finanziaria dell’Organizzazione,

hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** Bilancio {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.424.091.1--1}
(1). L’esercizio finanziario dell’Organizzazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre.
(2). Il 1° settembre di ogni anno al più tardi, ogni Direttore generale sottopone al Consiglio per l’esame e l’approvazione previsioni particolareggiate di entrate e di spese per l’esercizio finanziario successivo.
(3). Le previsioni di entrate e di spese sono raggruppate per capitoli. Salvo autorizzazione del Comitato delle Finanze previsto nell’Articolo 3, nel bilancio sono vietati gli storni. La forma precisa delle previsioni del bilancio è stabilita dal Comitato delle Finanze su proposta dei Direttori generali.

##### **Art. 2** Bilancio addizionale {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.424.091.1--2}
Se le circostanze lo esigono, il Consiglio può chiedere a un Direttore generale di presentare previsioni addizionali oppure rivedute del bilancio. L’approvazione da parte del Consiglio di proposte che potessero cagionare spese suppletive non è valida se, su proposta del Direttore generale interessato, non sono state parimente approvate le previsioni di spese corrispondenti.

##### **Art. 3** Comitato delle finanze {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.424.091.1--3}
(1). Il Comitato delle Finanze, istituito in virtù dell’Articolo V paragrafo 12 della Convenzione, è composto di rappresentanti di tutti gli Stati Membri.
(2). Nelle sue decisioni, il Comitato delle Finanze si attiene alle norme per la votazione e per il quorum previste per il Consiglio nell’Articolo V della Convenzione.
(3). Il Comitato esamina le previsioni del bilancio stabilite dai Direttori generali, che in seguito sono trasmesse al Consiglio con il rapporto del Comitato.

##### **Art. 4** Contributi {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.424.091.1--4}
(1). Per il periodo che termina il 31 dicembre 1954, il Consiglio fissa previsioni di bilancio provvisorie. Le spese saranno coperte dai contributi stabiliti conformemente alle disposizioni del paragrafo (1) dell’Allegato al presente Protocollo.
(2). Per gli esercizi finanziari 1955 e 1956, le spese stanziate nel bilancio preventivo approvato dal Consiglio saranno coperte dai contributi degli Stati Membri in proporzione delle aliquote indicate nel paragrafo (2) dell’Allegato al presente Protocollo, con riserva delle disposizioni dell’Articolo VII paragrafo 1 (b) lettere (i) e (ii), della Convenzione.
(3). A contare dal 1° gennaio 1957, le spese stanziate nel bilancio preventivo approvato dal Consiglio saranno coperte dai contributi degli Stati Membri conformemente alle disposizioni dell’Articolo VII della Convenzione.
(4). Quando uno Stato, al momento in cui diviene membro dell’Organizzazione o in seguito, comincia a partecipare a un programma, i contributi degli altri Stati Membri interessati sono riveduti e il nuovo piano di ripartizione è applicato a contare dall’inizio dell’esercizio finanziario in corso. Per adattare al nuovo piano di ripartizione i contributi di tutti gli Stati Membri saranno eseguiti rimborsi nella misura necessaria.

(5) (a) Il Comitato delle Finanze, sentito il parere dei Direttori generali, stabilisce le modalità di pagamento dei contributi allo scopo di assicurare un buon finanziamento dell’Organizzazione.
(b) n seguito, ogni Direttore generale comunica agli Stati Membri l’importo dei loro contributi e le date alle quali devono essere eseguiti i pagamenti.

##### **Art. 5** Moneta in cui devono essere pagati i contributi {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.424.091.1--5}
(1). Il bilancio preventivo dell’Organizzazione deve essere stabilito nella moneta del paese in cui ha sede l’Organizzazione.
(2). Il Consiglio determina, alla maggioranza di due terzi di tutti gli Stati Membri, le modalità di pagamento e la moneta o le monete nelle quali i contributi degli Stati Membri sono pagati.

##### **Art. 6** Fondo di esercizio {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.424.091.1--6}
Il Consiglio può istituire fondi di esercizio.

##### **Art. 7** Regolamento finanziario {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.424.091.1--7}
Previa consultazione del Comitato delle Finanze, il Consiglio emana, alla maggioranza di due terzi di tutti gli Stati Membri, le norme applicabili all’amministrazione finanziaria dell’Organizzazione, che costituiscono il Regolamento finanziario.

##### **Art. 8** Conti e verificazioni {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.424.091.1--8}
(1). Ogni Direttore generale fa stabilire un conto esatto delle entrate e delle spese.
(2). Il Consiglio designa i revisori dei conti, il cui mandato iniziale è di tre anni e può essere riconfermato. Detti revisori hanno il compito di esaminare i conti dell’Organizzazione, segnatamente allo scopo di verificare che le spese sono state conformi alle previsioni del bilancio, nei limiti fissati dal Regolamento finanziario. Essi adempiono tutte le altre funzioni indicate nel Regolamento finanziario.
(3). Ogni Direttore generale fornisce ai revisori dei conti tutte le informazioni e l’assistenza di cui avessero bisogno nell’adempimento dei loro compiti.

*In fede di che,* i rappresentanti sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno firmato il presente Protocollo.Fatto a Parigi, il 1° luglio 1953, nelle lingue inglese e francese, i cui testi fanno parimente fede, in un solo esemplare che sarà depositato nell’archivio dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, le Scienze e la Cultura. Il Direttore generale di detta Organizzazione rilascerà una copia certificata conforme agli Stati firmatari o aderenti, come pure agli Stati che hanno partecipato alla Conferenza per l’organizzazione degli studi concernenti l’istituzione di un laboratorio europeo per le ricerche nucleari.(Seguono le firme)

(1)  Contributi per il periodo che cessa il 31 dicembre 1954(a) Gli Stati che partecipano alla Convenzione alla data della sua entrata in vigore e quelli che diverranno membri dell’Organizzazione durante il periodo che cessa il 31 dicembre 1954 contribuiranno congiuntamente a tutte le spese previste nelle misure provvisorie di bilancio che il Consiglio può fissare conformemente all’Articolo 4 paragrafo (1).
(b) I contributi degli Stati che saranno membri dell’Organizzazione al momento in cui il Consiglio deciderà per la prima volta siffatte misure provvisorie di bilancio sono fissati temporaneamente in conformità dell’Articolo 4 paragrafo (2) tenuto conto delle condizioni previste nell’Articolo VII paragrafo 1 (b) lettere (i) e (ii), della Convenzione; tuttavia, l’aliquota del 25 percento prevista nella lettera (i) sarà sostituita da quella del 30 percento[^6].
(c) I contributi degli Stati che diverranno membri dell’Organizzazione nel periodo che corre dall’emanazione delle prime misure di bilancio al 31 dicembre 1954 saranno fissati provvisoriamente in modo che i contributi di tutti gli Stati membri siano proporzionali alle aliquote indicate nel paragrafo (2) del presente Allegato. I contributi di questi nuovi membri serviranno sia a rimborsare successivamente una parte dei contributi provvisori pagati in precedenza dagli altri Stati Membri, come è previsto nella lettera (d) seguente, sia a coprire nuovi stanziamenti nel bilancio approvati dal Consiglio durante detto periodo.
(d) L’importo definitivo dei contributi dovuti per il periodo che cessa il 31 dicembre 1954 da tutti gli Stati che a questa data saranno membri dell’Organizzazione, sarà fissato con effetto retroattivo in base al bilancio complessivo di detto periodo in modo da risultare uguale a quello che sarebbe stato se tutti detti Stati avessero partecipato alla Convenzione dal momento della sua entrata in vigore. Ogni somma pagata da uno Stato membro in più dell’importo fissato retroattivamente come suo contributo sarà iscritta a credito di detto Stato.
(e) Se tutti gli Stati indicati nel piano di ripartizione, previsto nel paragrafo (2) del presente Allegato, divengono membri dell’Organizzazione prima del 31 dicembre 1954, le aliquote dei loro contributi per il bilancio complessivo del periodo saranno quelle indicate in detta tavola.(2)  Tavola per il calcolo dei contributi durante il periodo che cessa il 31 dicembre 1956.

| | Percento | |
| --- | --- | --- |
| Belgio | 4,88 | |
| Danimarca | 2,48 | |
| Francia | 23,84 | |
| Repubblica federale di Germania | 17,70 | |
| Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord | 23,84 | |
| Grecia | 0,97 | |
| Italia | 10,20 | |
| Jugoslavia* | 1,93 | |
| Norvegia | 1,79 | |
| Paesi Bassi | 3,68 | |
| Svezia | 4,98 | |
| Svizzera | 3,71 | |
| Totale | 100,00 | |
| * Si è ritirata dall’Organizzazione con effetto il 31 dic. 1961. | | |

### Campo d’applicazione del protocollo finanziario {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.424.091.1--annex-1}

[^1]: RU  **1971**  770; FF **1953** II 821 ediz. ted. 849 ediz. franc., **1969** I 673
[^2]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^3]: RU  **1955**  719
[^4]: RU  **1972**  2608
[^5]: RS  **0.424.091**
[^6]: Questo disposto si riferisce alla versione originale dell’Articolo VII 1 (b) (i) della convenzione, il cui tenore era il seguente «Nessuno Stato Membro sarà tenuto a pagare per il programma di base contributi superiori al 25 per cento dell’importo totale dei contributi fissati dal Consiglio per sopperire alle spese di tale programma».