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0.353.963.2

Traduzione*[^2]* 

# Trattato d’estradizione fra la Svizzera e la Repubblica del Paraguay

Conchiuso il 30 giugno 1906<br />Approvato dall’Assemblea federale il 3 aprile 1907[^3]<br />Istrumenti di ratificazione scambiati il 14 settembre 1907<br />Entrato in vigore il 26 ottobre 1907

Il Consiglio federale della Confederazione svizzera<br />e<br />il Governo della Repubblica del Paraguay,

desiderando conchiudere un trattato per regolare la reciproca estradizione dei malfattori latitanti, hanno nominato a questo scopo loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, sono addivenuti alla stipulazione dei seguenti articoli:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.963.2--1}
Le Alte Parti contraenti, conforme alle regole stabilite nel presente trattato, si impegnano a consegnarsi reciprocamente gli individui accusati, sottoposti a processo o condannati dall’autorità giudiziaria competente dello Stato richiedente per uno dei crimini o delitti enumerati all’articolo 2, e che si trovano rifugiati nel territorio dell’altro Stato.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.963.2--2}
I crimini e delitti che danno luogo all’estradizione sono i seguenti:
1. omicidio; assassinio; parricidio; infanticidio; avvelenamento;
2. aborto procurato;
3. percosse e ferite volontarie che abbiano cagionato la morte o una infermità permanente, una incapacità permanente al lavoro o una mutilazione grave di un membro o di un organo del corpo;
4. stupro violento, attentato al pudore commesso con violenza, lenocinio, incesto;
5. attentato al pudore consumato con o senza violenza su fanciulli dell’uno o dell’altro sesso minori di 14 anni;
6. bigamia;
7. ratto e sequestro di persona; soppressione o sostituzione di infante;
8. esposizione o abbandono di infante o di persona senza difesa; ratto di minorenni;
9. falsificazione o alterazione di moneta o di carta monetata, di biglietti di banca e altre carte di credito a corso legale; di azioni e di altri titoli emessi dallo Stato, da corporazioni, da società o da privati; emissione, messa in circolazione o alterazione di francobolli, bolli, marche o sigilli dello Stato e di pubblici uffici; introduzione, emissione o uso con conoscenza di causa dei detti oggetti falsificati; uso di documenti o atti falsificati a questi differenti scopi; uso fraudolento o abuso di sigilli, bolli, marche autentiche;
10. falso in scrittura pubblica o privata; falsificazione di documenti ufficiali, di lettere di cambio o di qualunque altro titolo di commercio; uso fraudolento di documenti falsificati o contraffatti; sottrazione di documenti;
11. falsa testimonianza, subornazione di testimoni o falso giuramento in materia civile o criminale;
12. corruzione di pubblici ufficiali;
13. peculato o malversazione di denaro pubblico, concussione commessa da funzionari o da depositari;
14. incendio volontario; impiego abusivo di esplodenti;
15. atti volontari e colpevoli che avessero per risultato la distruzione o il danneggiamento di ferrovie, di battelli a vapore, poste, apparecchi e condotte elettriche (telegrafi, telefoni) o mettessero in pericolo il loro esercizio;
16. rapina, estorsione, furto, ricettazione;
17. baratteria e pirateria; atti volontari commessi per far colare a fondo, fare arrenare, distruggere, rendere impropria all’uso o deteriorare una nave, quando può risultarne un danno per gli altri;
18. truffa;
19. appropriazione indebita e sottrazione fraudolenta;
20. bancarotta fraudolenta.

In tutti questi casi il tentativo e la complicità saranno sufficienti per dar luogo all’estradizione, a condizione però che sieno punibili secondo le leggi penali dei paesi contraenti.

L’estradizione sarà consentita per i delitti enumerati qui sopra quando i fatti incriminati possano portare una pena di almeno un anno di prigione secondo la legislazione delle parti contraenti.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.963.2--3}
L’estradizione non sarà consentita:
1. se l’individuo reclamato è cittadino per nascita o per naturalità della nazione richiesta;
2. per i delitti politici o i fatti connessi a delitti politici;
3. se il delitto è stato commesso nel territorio della nazione richiesta;
4. se la domanda di estradizione è motivata dal medesimo crimine o delitto che quello per il quale l’individuo reclamato è stato giudicato, condannato o assolto nel paese richiesto;
5. se, conformemente alla legge dello Stato richiedente o dello Stato richiesto, la pena o l’azione penale è prescritta prima dell’arresto o della citazione dell’individuo reclamato.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.963.2--4}
L’estradizione non sarà consentita se l’individuo reclamato è sottoposto a processo o giudicato per lo stesso crimine o delitto nel paese a cui è domandata l’estradizione.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.963.2--5}
Se la pena stabilita dalla legge dello Stato richiedente per l’infrazione cui si riferisce la domanda di estradizione, è una pena corporale, l’estradizione sarà subordinata alla condizione che questa pena venga, al caso, commutata in quella della prigione o in una multa.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.963.2--6}
L’estradizione non sarà consentita se non a condizione che l’individuo consegnato non sia giudicato da un tribunale d’eccezione.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.963.2--7}
Gli individui reclamati che sono processati o che scontano una condanna per un delitto diverso da quello che motiva la domanda di estradizione, non saranno consegnati se non dopo essere stati giudicati definitivamente nel paese richiesto e, in caso di condanna, se non dopo aver scontata la loro pena o essere stati graziati.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.963.2--8}
Gli individui dei quali sarà stata consentita l’estradizione non potranno essere processati nè puniti per crimini o delitti anteriori all’estradizione, nè per fatti connessi a questi crimini o delitti, salvo che il paese che li ha consegnati non vi consenta e che non si tratti di uno dei delitti enumerati all’articolo 2.

Essi non potranno nemmeno essere consegnati a uno Stato terzo che li reclamasse per fatti diversi da quelli che hanno motivato l’estradizione.

Queste restrizioni non avranno luogo se l’estradato consente espressamente ad essere processato o punito per una infrazione anteriormente commessa e non menzionata nella domanda di estradizione, o ad essere consegnato a uno Stato terzo, o infine se si trattiene nel paese dove è stato giudicato per tre mesi incominciando dal giorno in cui ha finito di scontare la sua pena o dal giorno in cui è stato graziato e messo in libertà, e neppure quando egli fosse rientrato in seguito nel territorio dello Stato richiedente.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.963.2--9}
L’estradizione potrà essere consentita anche nel caso che essa impedisse lo adempimento di obblighi che l’individuo reclamato avesse contratti verso privati nello Stato ove si è rifugiato. Gli interessati conserveranno però tutti i loro diritti e potranno farli valere davanti al tribunale competente.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.963.2--10}
Nel caso in cui, conformemente alle disposizioni del presente trattato, l’estradizione non sarà stata consentita, l’individuo reclamato sarà, se vi ha luogo, giudicato dai tribunali dello Stato richiesto secondo le leggi di questo paese, e la sentenza definitiva dovrà essere comunicata al governo richiedente.

Dal canto suo, lo Stato a domanda del quale un cittadino dell’altro Stato sarà stato processato e giudicato, si impegna a non sottoporre a un secondo processo e per lo stesso fatto lo stesso individuo, eccetto il caso che l’individuo non avesse scontata la pena alla quale fosse stato condannato nel suo paese.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.963.2--11}
Quando l’azione punibile sulla quale si fonda la domanda di estradizione, sia stata commessa in uno Stato terzo, l’estradizione sarà consentita se le legislazioni delle parti contraenti autorizzano la punizione dei fatti di questo genere, ancorchè commessi all’estero, e non vi ha luogo, per lo Stato richiesto, di tradurre il criminale davanti ai propri tribunali, nè di consegnarlo al governo dello Stato dove l’azione punibile fu commessa.

##### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.963.2--12}
Quando l’individuo la cui estradizione è reclamata conformemente al presente trattato, sia del pari reclamata da uno o più governi per delitti commessi sui loro territori rispettivi, l’estradizione sarà accordata a quello nel cui territorio sarà stato commesso il delitto più grave e, in caso di pari gravità, a quello che avrà presentata pel primo la domanda d’estradizione.

##### **Art. 13** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.963.2--13}
Se l’individuo reclamato non è cittadino del paese richiedente e se fosse reclamato anche dal governo del suo paese per il medesimo delitto, il governo richiesto avrà la facoltà di consegnarlo a quello dei due paesi richiedenti che gli converrà.

##### **Art. 14** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.963.2--14}
La domanda di estradizione dovrà essere fatta per la via diplomatica e, in difetto di questa, dal Console di grado più elevato del paese richiedente o dal Ministero degli Affari Esteri della Repubblica del Paraguay direttamente al Presidente della Confederazione svizzera o viceversa.

Essa dovrà essere accompagnata:
1. dall’originale o dalla copia autentica del mandato di cattura o di qualunque altro atto equivalente, o dalla sentenza di condanna emanata dall’autorità competente secondo le forme prescritte nel paese che domanda la estradizione.
 Questi documenti dovranno indicare l’atto incriminato, il luogo dove fu commesso e la sua data;
2. dalla copia delle disposizioni penali applicabili al crimine o delitto di cui si tratta;
3. per quanto è possibile, dai connotati della persona reclamata e da altre informazioni atte a stabilire la sua identità, la sua persona e la sua nazionalità.

Questi documenti dovranno esser sempre accompagnati da una traduzione francese, quando non siano compilati in questa lingua.

##### **Art. 15** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.963.2--15}
In caso di urgenza, una delle parti contraenti potrà domandare la detenzione preventiva del colpevole. Questa si effettuerà conformemente alle leggi del paese richiesto e in virtù di un avviso postale o telegrafico emanante dall’autorità competente del paese richiedente e sotto promessa di rimettere in via diplomatica il mandato di arresto nonchè i documenti giustificativi indicati nell’articolo precedente.

L’individuo così detenuto sarà rimesso in libertà se, entro tre mesi dal giorno dell’arresto, la domanda diplomatica di estradizione non è inviata nella forma stabilita dall’articolo 14, salvo che l’arresto non sia mantenuto per altro motivo.

##### **Art. 16** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.963.2--16}
Quando, in una causa penale concernente un delitto menzionato all’articolo 2, uno dei due Governi giudicherà necessaria l’audizione di testimoni domiciliati nell’altro Stato, o qualunque altro atto di istruttoria, una commissione rogatoria sarà inviata, a questo scopo, in via diplomatica e le si darà corso, d’urgenza, conformemente alle leggi del paese.

I Governi rispettivi rinunziano a qualunque reclamo diretto ad ottenere la restituzione delle spese risultanti dalla commissione rogatoria, eccetto che si tratti di perizie criminali, commerciali o medico-legali.

Similmente, nessun reclamo potrà essere avanzato per le spese di atti giudiziari spontaneamente fatti dai magistrati di ciascun paese per il processo o l’accertamento di delitti commessi, sul loro territorio, da uno straniero che fosse in seguito processato nella sua patria.

##### **Art. 17** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.963.2--17}
Se la comparsa personale di un testimonio fosse giudicata necessaria o conveniente in una causa penale concernente uno dei delitti menzionati all’articolo 2, il Governo del paese ove dimora lo inviterà ad ottemperare alla citazione che gli sarà indirizzata e, se egli vi consente, il Governo richiedente gli accorderà, fin dal momento in cui avrà lasciato il suo domicilio, le spese del viaggio e del soggiorno calcolate secondo le tariffe in vigore nel paese ove la sua comparsa deve aver luogo, salvo che il Governo richiedente non giudichi del dover suo di corrispondere al testimonio una indennità maggiore.

Nessuna persona, qualunque sia la sua nazionalità, che, citata come testimonio nell’uno dei due paesi, sarà comparsa volontariamente davanti ai tribunali dell’altro, potrà essere processata nè detenuta per crimini e delitti o per condanne civili, criminali o correzionali anteriori alla sua uscita dal paese richiesto, nè sotto pretesto di complicità nei fatti che sono l’oggetto del processo in cui figura come testimonio.

##### **Art. 18** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.963.2--18}
È formalmente stipulato che il transito, attraverso al territorio di una delle parti contraenti, di un individuo consegnato da uno Stato terzo all’altra parte e che non è cittadino del paese di transito, sarà accordata dietro la semplice esibizione, in via diplomatica, del mandato di arresto o della sentenza di condanna, purché il fatto che serve di base all’estradizione sia compreso nel presente trattato e non rientri nelle previsoni degli articoli 3 e 4.

Il trasporto si effettuerà per la via più corta, sotto la scorta di agenti del paese richiesto e a spese del Governo richiedente.

##### **Art. 19** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.963.2--19}
Gli oggetti provenienti da un crimine o da un delitto, che fossero stati trovati addosso all’individuo reclamato o che questi avesse nascosto e che fossero stati scoperti più tardi, gli utensili o gli istrumenti dei quali egli si fosse servito per commettere l’infrazione, come pure tutti gli altri oggetti di prova, saranno consegnati insieme con l’individuo reclamato.

Questa consegna si farà anche nel caso in cui l’estradizione non potesse aver luogo a causa della morte o della fuga del delinquente.

Sono riservati i diritti che terze persone potessero avere sugli oggetti in questione, i quali dovranno esser loro rinviati senza spese a processo terminato.

##### **Art. 20** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.963.2--20}
Le spese occorse sul territorio dello Stato richiesto per la cattura, la detenzione, la custodia, il nutrimento dell’individuo reclamato e pel trasporto degli oggetti menzionati all’articolo 19 del presente trattato, saranno sopportate dal Governo di questo Stato.

##### **Art. 21** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.963.2--21}
Le parti contraenti si impegnano a comunicarsi reciprocamente tutte le sentenze di condanna pronunciate per crimine o delitto di qualunque genere dai tribunali di uno degli Stati contraenti contro i cittadini dell’altro. Questa comunicazione si farà mediante la spedizione, in via diplomatica, di un estratto della sentenza passata in giudicato.

##### **Art. 22** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.963.2--22}
Il presente trattato entrerà in vigore sei settimane dopo lo scambio delle ratifiche e continuerà ad avere effetto fino a sei mesi dopo dichiarazione contraria da parte dell’uno dei due Governi.

Le ratifiche saranno scambiate ad Asuncion il più presto possibile, dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea federale della Confederazione Svizzera e del Congresso della Repubblica del Paraguay.

*In fede di che,* i Plenipotenziari rispettivi hanno firmato gli articoli che precedono e vi hanno apposto i loro sigilli.Buenos Aires, 30 giugno 1906

| J. Choffat | José Z. Caminos |
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[^1]: CS **12** 185; FF **1906** V 662 ediz. ted. 727 ediz. franc.
[^2]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^3]: RU **23** 717