0.353.963.0

RU **1977** 749

# Scambio di lettere del 22 settembre 1976 e 25 febbraio 1977 per l’applicazione, tra la Svizzera e la Papuasia-Nuova Guinea, del trattato d’estradizione con la Gran Bretagna, del 26 novembre 1880, completato con le convenzioni addizionali del 29 giugno 1904 e del 19 dicembre 1934

Entrato in vigore il 16 settembre 1975

(Stato 16  settembre 1975)

*Traduzione* [^1]

| Il Capo<br>del Dipartimento politico federale[^2] | Berna, 25 febbraio 1977<br>Sua Eccellenza Maori Kiki <br>Ministro degli Esteri e del Commercio <br>di Papuasia-Nuova Guinea <br>Central Government Offices<br>Waigani |
| --- | --- |

Signor Ministro,

il 22 settembre 1976, Lei mi ha indirizzato la lettera seguente[^3]:
 «Le scrivo per sollevare la questione dell’estradizione tra i nostri Paesi.
 Il 26 novembre 1880[^4], Svizzera e Gran Bretagna firmavano all’uopo un trattato; successivamente, il 29 giugno 1904[^5], ne completavano l’articolo XVIII mediante una convenzione addizionale. I due testi s’applicavano alla Papuasia e furono estesi alla Nuova Guinea, il 19 settembre 1929, mediante scambio di note 1927/29[^6]. Il 19 dicembre 1934[^7]veniva conchiusa un’ulteriore convenzione addizionale; l’Australia aderì a questo testo, esteso poi anch’esso alla Papuasia e alla Nuova Guinea.
 Come Lei sa, la Papuasia-Nuova Guinea è divenuta indipendente il 16 settembre 1975, e il giorno stesso il Governatore generale fece la dichiarazione sulla nostra politica di successione nei trattati, che Le allego in copia.
 Il Governo di Papuasia-Nuova Guinea ha valutato il trattato e le convenzioni addizionali dall’angolatura della propria politica in materia e desidera che i testi rimangano applicabili tra i nostri Paesi. Le sarei grato ove m’informasse se il Governo elvetico condivide tale nostro intento; in caso affermativo, gradirei mi confermasse per scritto che, giusta la presente lettera e la nostra politica, il Suo Governo considera il trattato e le convenzioni come vigenti, tra i nostri due Paesi, a contare dal precitato 16 settembre 1975.»

Ho l’onore di confermarle che la Sua proposta è accolta dalle autorità svizzere. Conseguentemente la Sua lettera e la mia presente risposta costituiscono un accordo tra i nostri Governi, in virtù del quale il Trattato d’estradizione tra la Svizzera e la Gran Bretagna, del 26 novembre 1880, integrato delle convenzioni addizionali del 29 giugno 1904 e del 19 dicembre 1934, è mantenuto in vigore, tra la Svizzera e la Papuasia-Nuova Guinea, a decorrere dal 16 settembre 1975.

Gradisca, signor Ministro, l’assicurazione della mia alta considerazione.

Graber

[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^2]: Ora: Dipartimento federale degli affari esteri.
[^3]: L’originale di questa lettera è redatto in inglese.
[^4]: RS  **0.353.936.7**
[^5]: RS  **0.353.936.7**
[^6]: RS  **0.353.936.74**
[^7]: RS  **0.353.936.71**