0.353.919.8

CS **12** 88; FF **1933** II 425 ediz. ted. 429 ediz. franc.

Traduzione*[^1]* 

# Trattato d’estradizione tra la Svizzera e il Brasile

Conchiuso il 23 luglio 1932<br />Approvato dall’Assemblea federale il 7 dicembre 1933[^2]<br />Istrumenti di ratificazione scambiati il 24 gennaio 1934<br />Entrato in vigore il 24 febbraio 1934

(Stato 27  luglio 2009)

Il Consiglio federale svizzero<br />e<br />il Capo del Governo provvisorio della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile,

animati dal desiderio di sistemare la causa dell’assistenza internazionale contro il crimine, hanno risolto di conchiudere un trattato di estradizione, ed a questo scopo hanno nominati quali loro rispettivi Plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, scambiatisi i loro pieni poteri e trovatili in buona e debita forma, hanno stipulato le disposizioni seguenti:

##### **Art. I** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.919.8--I}
Le Parti contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente, a richiesta, in conformità delle leggi vigenti in ciascuno dei due paesi e giusta le norme stabilite dal presente Trattato, gli individui imputati o condannati dalle autorità competenti di uno dei due Stati e che dimorano o sono di passaggio sul territorio dell’altro Stato.

##### **Art. II** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.919.8--II}
L’estradizione avrà luogo per i fatti seguenti, quando, giusta le leggi del paese richiesto, il reato è punito con la pena di un anno di detenzione o più:
1. omicidio, compreso l’assassinio, l’omicidio intenzionale, il parricidio, l’infanticidio, il veneficio e l’aborto procurato;
2. percosse e ferite volontarie che abbiano cagionata la morte o un’infermità durevole, un’incapacità permanente al lavoro o una mutilazione grave di un membro o di un organo del corpo;
3. violenza carnale, atti di libidine violenti, lenocinio, tratta delle donne e dei fanciulli;
4. atti contro il pudore, consumati con o senza violenza, su fanciulli dell’uno o dell’altro sesso d’età inferiore a 14 anni;
5. bigamia;
6. ratto e sequestro di persona, soppressione o sostituzione di infante;
7. esposizione o abbandono di fanciulli o di persone senza difesa; ratto di minorenni;
8. falsificazione o alterazione di monete o di carta monetata, di biglietti di banca e di altri titoli di credito aventi corso legale, di azioni e di altri titoli emessi dallo Stato, da corporazioni, da società o privati; falsificazione o alterazione di francobolli, stampiglie e marche o sigilli dello Stato e dei pubblici uffici; uso fraudolento di detti oggetti falsificati o alterati, o loro introduzione, emissione o messa in circolazione con intenzione fraudolenta, uso fraudolento o abuso di sigilli, bolli e marchi autentici;
9. falso in scrittura pubblica o privata; falsificazione di documenti ufficiali o di qualunque altro titolo di commercio; uso fraudolento di tali documenti falsificati o contraffatti; sottrazione di documenti;
10. falsa testimonianza, subornazione di testimoni o falso giuramento in materia civile o criminale;
11. corruzione di funzionari pubblici;
12. peculato o malversazione di pubblico denaro, concussione commessa da funzionari o da depositari;
13. incendio volontario; impiego abusivo di esplosivi;
14. atti volontari che siano tali da produrre la distruzione o il danneggiamento di ferrovie, di battelli a vapore, vetture postali, apparecchi e condotte elettriche (telegrafi, telefoni) e qualsiasi atto che metta in pericolo il loro esercizio;
15. rapina, estorsione, furto, ricettazione;
16. pirateria, atti volontari commessi per mandare a picco, far naufragare, distruggere, rendere improprio all’uso o deteriorare una nave, quando possa risultarne un pericolo per i terzi;
17. truffa;
18. appropriazione indebita e sottrazione fraudolenta;
19. bancarotta fraudolenta;
20. infrazione volontaria alle disposizioni legali sugli stupefacenti.

Sono compresi nella nomenclatura che precede il tentativo, la complicità, l’istigazione e il favoreggiamento.

L’enumerazione dei reati contenuta nel presente articolo non impedirà ad una delle Parti contraenti di chiedere e di accordare all’altro a titolo di reciprocità l’estradizione di individui imputati o condannati per altri fatti in quanto la legislazione dello Stato richiesto non vi si opponga.

##### **Art. III** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.919.8--III}
L’estradizione non sarà consentita:
a. quando il reato è stato commesso nel territorio dello Stato richiesto;
b. quando, per lo stesso fatto, l’individuo di cui è chiesta l’estradizione è già stato giudicato, condannato o assolto nel paese richiesto;
c. quando vi è prescrizione dell’azione o della pena secondo la legislazione dello Stato richiesto o dello Stato richiedente prima che la domanda d’arresto o d’estradizione sia giunta al Governo dello Stato richiesto;
d. quando l’individuo richiesto debba essere tradotto nel paese richiedente, davanti a un Tribunale o a un Giudice di eccezione;
e. quando il fatto costituisce un reato politico o puramente militare ovvero un reato contro la religione o di stampa;

Tuttavia la circostanza che venga addotto uno scopo od un motivo politico non impedirà l’estradizione se il fatto costituisce principalmente[^3]un reato di diritto comune.

In questo caso e se l’estradizione è concessa, la consegna dell’individuo richiesto dipenderà dalla garanzia da parte dello Stato richiedente che lo scopo o il motivo politico non contribuirà ad aggravare la pena. Solo le autorità dello Stato richiesto saranno competenti di apprezzare nei singoli casi la natura del reato.

##### **Art. IV** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.919.8--IV}
Le Parti contraenti non sono tenute a consegnarsi i loro connazionali.

In caso di non estradizione di un nazionale, le autorità dello Stato dove il reato è stato commesso potranno, producendone le prove giustificative, denunciarlo alle autorità giudiziarie del paese di rifugio che tradurranno davanti i loro tribunali l’individuo perseguito, se la loro legislazione lo permette.

Una seconda azione giudiziaria non avrà luogo nel paese dove il fatto denunciato è stato commesso qualora nel paese d’origine la persona perseguita sia stata assolta o condannata definitivamente e qualora in caso di condanna essa abbia subita la pena o la stessa sia prescritta.

##### **Art. V** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.919.8--V}
L’individuo estradato non potrà essere processato nè punito per un reato commesso prima dell’estradizione per il quale l’estradizione non fosse stata domandata, salvo che il paese richiesto vi consenta.

Questa limitazione non è applicabile se l’imputato consente espressamente e liberamente a essere giudicato per altri fatti o se egli non abbandona, entro trenta giorni dopo esser stato messo in libertà, il territorio dello Stato al quale è stato consegnato, ovvero quando rientri su questo territorio dopo averlo abbandonato.

La dichiarazione di consenso menzionata sopra, in originale o copia autentica, deve essere trasmessa all’altro Stato.

Le stesse disposizioni sono applicabili in caso di riestradizione a un terzo Stato.

##### **Art. VI** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.919.8--VI}
Le Parti contraenti convengono che, qualora la pena da applicarsi all’individuo di cui è richiesta l’estradizione sia una pena corporale o la pena di morte, l’estradizione non sarà concessa se non a condizione che detta pena sia commutata in una pena privativa della libertà.

##### **Art. VII** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.919.8--VII}
La domanda d’estradizione dovrà esser fatta per via diplomatica.

La domanda d’estradizione dev’essere accompagnata dall’originale o dalla copia autentica della sentenza di condanna, ovvero dalla decisione di messa in istato di accusa o da un mandato di cattura emesso dal Giudice competente o dal Procuratore pubblico competente, documento dal quale risulta che contro l’imputato è stata aperta l’istruzione penale e che la detenzione provvisoria é ordinata secondo le leggi in vigore.

Il documento presentato in applicazione del capoverso precedente deve contenere un’esposizione particolareggiata del fatto incriminato, deve indicare la data e il luogo in cui fu commesso e riprodurre le disposizioni legali applicate o applicabili nel paese richiedente, nonchè quelle che si riferiscono alla prescrizione della pena o dell’azione.

La domanda d’estradizione sarà accompagnata da tutte le informazioni e dai documenti necessari per stabilire l’identità della persona richiesta.

Allorchè si tratti di ottenere l’estradizione di persone evase dalle prigioni, basterà presentare un documento che emani dall’autorità amministrativa o giudiziaria competente e riproduca la sentenza e le disposizioni penali in applicazione delle quali è stata pronunciata la sentenza, la durata della pena che rimane da scontare, la data e la circostanza della fuga, nonchè le informazioni necessarie relative all’identità della persona richiesta.

Sarà conveniente che la domanda d’estradizione e i documenti giustificativi siano accompagnati da una traduzione francese, quando non siano redatti in questa lingua.

La consegna in via diplomatica della domanda d’estradizione costituisce una prova sufficiente dell’autenticità dei documenti presentati, che devono essere considerati come legalizzati.

##### **Art. VIII** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.919.8--VIII}
In caso d’urgenza, una delle Parti contraenti può chiedere direttamente all’altra per mezzo di un avviso postale o telegrafico o per mezzo dei suoi agenti diplomatici o consolari, che sia proceduto in via amministrativa all’arresto provvisorio dell’imputato nonchè al sequestro degli oggetti concernenti il delitto.

La domanda dovrà attestare l’esistenza di uno dei documenti enumerati al capoverso 2 dell’articolo precedente, e indicare il reato previsto dal presente Trattato.

L’arresto provvisorio avrà luogo nelle forme e secondo le regole stabilite dalla legislazione del paese richiesto; esso cesserà di essere mantenuto qualora nel termine di sessanta giorni, a contare dal momento in cui fu eseguito, il paese richiesto non avrà ricevuto la domanda formale di estradizione, accompagnata dai documenti indicati all’articolo VII, capoverso 2, a meno che l’arresto non sia determinato da altri motivi.

##### **Art. IX** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.919.8--IX}
Quando la persona richiesta è perseguita o sconta una condanna per un altro reato, commesso nel paese di rifiugio, l’estradizione potrà essere concessa, ma la persona richiesta non sarà estradata che dopo aver soddisfatto la giustizia penale nello Stato richiesto.

##### **Art. X** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.919.8--X}
Nel caso in cui l’individuo di cui è chiesta l’estradizione in conformità del presente Trattato, sia parimente richiesto da uno o più altri Governi, si procederà nel modo seguente:
a. se si tratta dello stesso reato, la preferenza sarà data alla domanda del paese nel cui territorio il reato sia stato commesso;
b. se si tratta di reati diversi, la preferenza sarà data alla domanda che, a giudizio dello Stato richiesto, abbia per oggetto il reato punibile con la pena più grave;
c. se si tratta di reati che lo Stato richiesto giudica di uguale gravità, la preferenza sarà data alla domanda presentata per la prima.

Nell’ipotesi delle lettere b e c, lo Stato richiesto potrà, concedendo la estradizione, stipulare la condizione che la persona richiesta venga ulteriormente riestradata.

##### **Art. XI** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.919.8--XI}
Quando l’estradizione viene concessa, la persona richiesta è messa a disposizione del rappresentante dello Stato richiedente per essere consegnata a questo Stato.

Se nel termine di venti giorni, a contare dalla comunicazione fatta a questo scopo, il detto rappresentante non ha provveduto per il trasporto, la persona richiesta sarà rimessa in libertà e non potrà più essere arrestata di nuovo per il fatto che ha motivato la domanda d’estradizione.

##### **Art. XII** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.919.8--XII}
La consegna dell’imputato potrà essere rinviata senza pregiudizio dell’estradizione, se per ragioni impellenti il trasporto non possa essere eseguito nel termine menzionato nel capoverso 2 dell’articolo precedente.

##### **Art. XIII** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.919.8--XIII}
Tutti gli oggetti, valori o documenti relativi al reato che ha motivato la domanda di estradizione e che saranno trovati sulla persona richiesta al momento dell’estradizione, nei suoi bagagli o al suo domicilio, saranno sequestrati e consegnati con l’imputato al rappresentante dello Stato richiedente.

Lo stesso avverrà di tutti gli oggetti di questo genere scoperti posteriormente.

Gli oggetti e i valori del genere indicato sopra, che si trovino in possesso di terzi, saranno parimente sequestrati; essi saranno consegnati allo Stato richiedente, se lo Stato richiesto ne può disporre in conformità della sua legislazione interna.

In tutti i casi, restano riservati i diritti dei terzi.

La consegna degli oggetti e dei valori sarà fatta anche nel caso in cui l’estradizione non potesse essere eseguita a causa di fuga o di morte dell’imputato, o inoltre per causa di altro avvenimento che ostacoli l’esecuzione dell’estradizione.

##### **Art. XIV** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.919.8--XIV}
La persona che, dopo essere stata consegnata allo Stato richiedente, riesce a sottrarsi all’azione della giustizia e a rifugiarsi nuovamente nel territorio dello Stato richiesto o a traversarlo sarà nuovamente arrestata dietro intervento diplomatico o consolare e consegnata di nuovo senza altre formalità.

##### **Art. XV** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.919.8--XV}
Il transito, attraverso il territorio dell’una delle Parti contraenti, di una persona estradata da un terzo Stato all’altra parte, sarà concesso dietro la semplice presentazione, per via diplomatica, in originale o in copia autentica, di uno dei documenti indicati all’articolo VII, capoverso 2, del presente Trattato, a condizione che l’imputato non sia cittadino del paese di transito e purchè il fatto che ha motivato l’estradizione sia previsto dal presente Trattato e non sia compreso nelle eccezioni stipulate all’articolo 111.

Il trasporto dell’imputato si farà per la via più rapida, sotto la scorta degli agenti del paese richiesto e a spese del Governo richiedente.

##### **Art. XVI** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.919.8--XVI}
Le spese fatte per la detenzione, il mantenimento e il trasporto dell’individuo richiesto, nonchè le spese pel deposito e il trasporto degli oggetti, che dovranno essere consegnati o restituiti, saranno a carico dei due Stati nei limiti dei loro rispettivi territori.

Le spese di trasporto ed altre sul territorio degli Stati intermedi saranno a carico dello Stato richiedente.

Le spese eventuali risultanti dal processo d’estradizione sono a carico dello Stato richiesto.

##### **Art. XVII** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.919.8--XVII}

##### **Art. XVIII** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.919.8--XVIII}
Il presente Trattato sarà ratificato e le ratificazioni saranno scambiate a Berna, più presto possibile.

Il Trattato entrerà in vigore un mese dopo lo scambio delle ratificazioni e resterà in vigore sei mesi dopo la denuncia, che potrà aver luogo in ogni tempo.

Il Trattato sarà redatto in lingua francese e in lingua portoghese e i due testi faranno ugualmente fede.

*In fede di che* , i Plenipotenziari menzionati hanno firmato il presente atto e l’hanno munito dei loro sigilli.Fatto a Rio de Janeiro, il ventitrè luglio millenovencentotrentadue.

| Albert Gertsch | Afranio de Mello Franco |
| --- | --- |

[^1]: Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^2]: RU **50** 177
[^3]: Correzione della traduzione italiana pubblicata nella RU.