0.353.915.4

CS **12** 57; FF **1907** I 641 ediz. ted. 589 ediz. franc.

Traduzione*[^1]* 

# Trattato d ’ estradizione fra la Svizzera e la Repubblica Argentina

Conchiuso il 21 novembre 1906<br />Approvato dall’Assemblea federale il 21 giugno 1907[^2]<br />Istrumenti di ratificazione scambiati il 6 dicembre 1911<br />Entrato in vigore per la Svizzera il 9 gennaio 1912<br />Entrato in vigore per l’Argentina il 1° gennaio 1912

(Stato 16  febbraio 2013)

Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera<br />e<br />il Governo della Repubblica Argentina

desiderando di rinsaldare i vincoli d’amicizia fra i due paesi e di regolare in modo uniforme l’estradizione dei delinquenti pur conformandosi alle leggi dei due paesi sulla materia, hanno risolto di conchiudere un trattato e hanno nominato a questo scopo loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, sono addivenuti alla stipulazione dei seguenti articoli:

##### **Art. I** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.915.4--I}
Le Alte Parti Contraenti, conforme alle regole stabilite nel presente Trattato, si impegnano a consegnarsi reciprocamente gli individui processati o condannati per uno dei crimini o delitti enumerati nell’articolo li, e che si trovano rifugiati nel territorio dell’altro Stato.

##### **Art. II** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.915.4--II}
I crimini e delitti che danno luogo all’estradizione sono i seguenti:
1. omicidio;
2. assassinio;
3. parricidio;
4. infanticidio;
5. veneficio;
6. aborto procurato;
7. percosse e ferite volontarie che abbiano cagionato la morte senza intenzione di darla, o dalle quali risulti una mutilazione grave e permanente di un membro o di un organo del corpo;
8. stupro violento, stupro o altri attentati al pudore;
9. attentato al pudore consumato, con o senza violenza, su fanciulli dell’uno o dell’altro sesso d’età inferiore a 14 anni;
10. bigamia;
11. ratto e sequestro di persona; soppressione o sostituzione d’infante;
12. ratto di minorenni;
13. falsificazione e alterazione di moneta o di carta monetata e di carte di credito aventi corso legale, di azioni e di altri titoli emessi dallo Stato, da corporazioni, da società o da privati; emissione, circolazione o alterazione di francobolli, stampiglie, marche o sigilli dello Stato e dei pubblici uffici; introduzione, emissione o uso, con conoscenza di causa, dei detti oggetti falsificati; uso di documenti o atti falsificati a questi differenti scopi; uso fraudolento o abuso di sigilli, bolli e marchi autentici;
14. falso in scrittura pubblica o privata; falsificazione di lettere di cambio o di qualunque altro titolo di commercio, e uso di tali documenti falsificati;
15. falsa testimonianza, subornazione di testimoni o falso giuramento in materia civile o criminale;
16. corruzione di pubblici ufficiali;
17. peculato o malversazione di pubblico denaro, concussione commessa da funzionari o da depositari;
18. incendio volontario; impiego abusivo di esplodenti;
19. distruzione o danneggiamento volontario di ferrovie, di battelli a vapore, poste, apparecchi e condotte elettriche (telegrafi, telefoni), e qualsiasi atto che mettesse in pericolo il loro esercizio;
20. rapina, estorsione, furto, ricettazione;
21. atti volontari commessi per mandare a picco, far naufragare, distruggere, rendere impropria all’uso o deteriorare una nave, quando possa risultarne un pericolo per i terzi;
22. truffa;
23. appropriazione indebita e sottrazione fraudolenta;
24. bancarotta fraudolenta.

Sono compresi nelle qualificazioni che precedono il tentativo e la complicità, quando sieno punibili secondo la legge penale dei paesi contraenti.

L’estradizione sarà consentita per i delitti enumerati qui sopra se i fatti incriminati possono essere puniti con una pena di almeno un anno di prigione, secondo la legislazione delle parti contraenti.

##### **Art. III** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.915.4--III}
L’estradizione non sarà consentita:
1. se l’individuo reclamato è cittadino per nascita o per naturalità della nazione richiesta;
2. per i delitti politici o per i fatti connessi con delitti politici;
3. se il delitto è stato commesso nel territorio della nazione richiesta;
4. se la domanda di estradizione è motivata dal medesimo crimine o delitto che quello per il quale l’individuo reclamato è stato giudicato, condannato o assolto nel paese richiesto;
5. se, conformemente alla legge dello Stato richiedente o dello Stato richiesto, la pena o l’azione penale era prescritta prima dell’arresto o della citazione dell’individuo reclamato.

##### **Art. IV** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.915.4--IV}
L’estradizione non sarà consentita se l’individuo reclamato è sottoposto a processo o giudicato per lo stesso crimine o delitto nel paese a cui è domandata l’estradizione.

##### **Art. V** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.915.4--V}
Se la pena stabilita dalla legge dello Stato richiedente per l’infrazione che motiva la domanda di estradizione, è una pena corporale, l’estradizione sarà subordinata alla condizione che la pena venga, al caso, commutata in quella della prigione o in una multa.

##### **Art. VI** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.915.4--VI}
L’estradizione non sarà consentita se non a condizione che l’individuo consegnato non sia giudicato da un tribunale d’eccezione.

##### **Art. VII** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.915.4--VII}
Gli individui reclamati che sono processati o che scontano una condanna per un delitto diverso da quello che motiva la domanda di estradizione, non saranno consegnati se non dopo essere stati giudicati definitivamente nel paese richiesto e, in caso di condanna, se non dopo aver scontata la loro pena o essere stati graziati.

##### **Art. VIII** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.915.4--VIII}
Gli individui dei quali sarà stata consentita l’estradizione non potranno essere processati nè puniti per crimini o delitti anteriori a quelli che hanno dato luogo all’estradizione, nè per fatti connessi con questi crimini o delitti, salvo che il paese che li ha consegnati vi consenta e che si tratti di uno dei delitti enumerati nell’articolo II.

Essi non potranno neppure essere consegnati a uno Stato terzo che li reclamasse per fatti diversi da quelli che hanno motivato l’estradizione.

Queste restrizioni non avranno luogo se l’estradato consente espressamente ad essere processato o punito per una infrazione anteriormente commessa e non menzionata nella domanda di estradizione, o ad essere consegnato a uno Stato terzo, o infine se risiede nel paese dove è stato giudicato durante tre mesi a cominciare dal giorno in cui ha finito di scontare la sua pena o dal giorno in cui è stato graziato e rimesso in libertà, e neppure quando egli fosse rientrato in seguito nel territorio dello Stato richiedente.

##### **Art. IX** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.915.4--IX}
Nel caso in cui, giusta le disposizioni del presente Trattato, l’estradizione non sia stata consentita, l’individuo reclamato sarà, se occorre, giudicato dai tribunali dello Stato richiesto secondo le leggi di questo paese, e la sentenza definitiva dovrà essere comunicata al Governo richiedente.

Dal canto suo, lo Stato a domanda del quale un cittadino dell’altro Stato sarà stato processato e giudicato, si impegna a non esercitare una seconda azione giudiziaria contro lo stesso individuo e per lo stesso fatto, eccetto il caso che l’individuo non avesse scontata la pena alla quale fosse stato condannato nel suo paese.

##### **Art. X** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.915.4--X}
Quando il crimine o delitto che dà luogo alla domanda di estradizione sia stato commesso sul territorio di uno Stato terzo che non chiede la consegna del delinquente, l’estradizione non sarà consentita se non quando la legislazione del paese richiesto autorizzi la punizione delle medesime infrazioni commesse fuori del suo territorio.

##### **Art. XI** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.915.4--XI}
Quando l’individuo la cui estradizione è reclamata conformemente al presente Trattato, sia del pari reclamato da uno o più Governi per delitti commessi sui loro territori rispettivi, l’estradizione sarà accordata a quello nel cui territorio sarà stato commesso il delitto più grave e, in caso di pari gravità, a quello che avrà presentato pel primo la domanda di estradizione.

##### **Art. XII** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.915.4--XII}
Se l’individuo reclamato non è cittadino del paese richiedente e se fosse reclamato anche dal Governo del suo paese per il medesimo delitto, il Governo richiesto avrà facoltà di consegnarlo a quello che gli converrà.

##### **Art. XIII** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.915.4--XIII}
La domanda di estradizione dovrà sempre esser fatta per la via diplomatica; in difetto di questa, dal Console di grado più elevato del paese richiedente.

Essa dovrà essere accompagnata:
1. dall’originale o dalla copia autentica del mandato di cattura o di qualunque altro atto equivalente, o dalla sentenza di condanna pronunciata dall’autorità competente secondo le forme prescritte nel paese che domanda l’estradizione.
 Questi documenti dovranno indicare il fatto incriminato, il luogo, dove fu commesso e la sua data;
2. dalla copia delle disposizioni penali applicabili al crimine o delitto di cui si tratta;
3. per quanto è possibile, dai connotati della persona reclamata.

##### **Art. XIV** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.915.4--XIV}
Lo straniero la cui estradizione possa essere richiesta per questo o quello dei delitti compresi nell’articolo II, potrà essere detenuto provvisoriamente secondo le forme prescritte dalla legislazione del paese richiesto, per mezzo di un avviso postale o telegrafico che emani dall’autorità competente del paese richiedente e che annunci la consegna in via diplomatica di un mandato di arresto.

L’individuo così detenuto sarà rimesso in libertà se, entro tre mesi dal giorno dell’arresto, la domanda diplomatica di estradizione non è inviata nella forma stabilita dall’articolo XIII, salvo che l’arresto non sia mantenuto per altro motivo.

##### **Art. XV a** XVII {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.915.4--XV_a}

##### **Art. XVIII** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.915.4--XVIII}
È formalmente stipulato che il transito, attraverso il territorio di una delle Parti contraenti, di un individuo consegnato da uno Stato terzo all’altra Parte e che non è cittadino del paese di transito, sarà concesso dietro la semplice esibizione, in via diplomatica, del mandato di arresto o della sentenza di condanna, purchè non si tratti nè di delitti politici o di fatti connessi con delitti politici, nè di delitti puramente militari, e purchè il fatto che serve di base all’estradizione sia compreso fra i delitti enumerati nell’articolo Il del presente Trattato.

Il trasporto si farà per la via più rapida, sotto la scorta degli agenti del paese richiesto e a spese del Governo richiedente.

##### **Art. XIX** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.915.4--XIX}
Gli oggetti provenienti da un crimine o da un delitto, che fossero stati trovati in possesso dell’individuo reclamato o che questi avesse nascosto e che fossero stati scoperti più tardi, gli utensili o gli istrumenti dei quali egli si fosse servito per commettere l’infrazione, come pure tutti gli altri oggetti di prova, saranno consegnati insieme con l’individuo reclamato.

Restano espressamente salvi i diritti che terze persone potessero avere sugli oggetti in questione, i quali dovranno esser loro rinviati senza spese a processo terminato.

##### **Art. XX** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.915.4--XX}
Le spese occorse sul territorio dello Stato richiesto per la cattura, la detenzione, la custodia, il nutrimento dell’individuo reclamato e pel trasporto degli oggetti menzionati nell’articolo XIX del presente Trattato, saranno sopportate dal Governo di questo Stato.

##### **Art. XXI** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.915.4--XXI}
I documenti sottoposti o comunicati in conformità del presente Trattato alle autorità dell’altro Stato, dovranno esser sempre accompagnati da una traduzione in francese per la Confederazione Svizzera e in spagnolo per la Repubblica Argentina.

##### **Art. XXII** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.915.4--XXII}
Il presente Trattato entrerà in vigore venti giorni dopo la sua pubblicazione, che avverrà nel più breve termine possibile e simultaneamente nei due paesi; esso resterà in vigore nella forma delle loro legislazioni rispettive per altri sei mesi dal giorno in cui uno dei due Governi avrà manifestato la sua volontà di farne cessare gli effetti.

Il presente Trattato sarà ratificato e le ratifiche saranno scambiate a Buenos Aires il più presto possibile.

*In fede di che,* i Plenipotenziari rispettivi hanno firmato il presente Trattato e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatto in doppio originale a Buenos Aires il ventuno di novembre del millenovecentosei.

| J. Choffat | M. A. Montes de Oca |
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[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^2]: RU **27** 957