0.276.193.321

CS **12** 357; FF **1897** III 493 ediz. ted. 361 ediz. franc.

Traduzione*[^1]* 

# Trattato fra la Svizzera e la Spagna su l’esecuzione reciproca delle sentenze o decreti in materia civile o commerciale

Conchiuso il 19 novembre 1896<br />Approvato dall’Assemblea federale l’8 ottobre 1897[^2]<br />Istrumenti di ratificazione scambiati il 6 luglio 1898<br />Entrato in vigore il 6 luglio 1898

(Stato 1° gennaio 2011)

Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera<br />e<br />Sua Maestà la Regina Reggente di Spagna<br />in nome del Suo Augusto Figlio<br />Sua Maestà il Re Don Alfonso XIII,

ugualmente animati dal desiderio di facilitare la pronta esecuzione delle sentenze o decreti emanati reciprocamente nei loro Stati rispettivi in materia civile e commerciale, hanno risolto di conchiudere un Trattato a questo intento e hanno nominato loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri e averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.276.193.321--1}
Le sentenze o decreti definitivi in materia civile o commerciale, pronunciati in uno dei due Stati contraenti sia dai tribunali ordinari, sia da arbitri o da tribunali di probiviri, legalmente costituiti, saranno esecutivi nell’altro Stato alle condizioni seguenti.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.276.193.321--2}
L’esecuzione sarà chiesta direttamente dalla parte interessata, al tribunale o all’autorità del luogo dove l’esecuzione deve compiersi e a cui spetta la competenza di concedere l’exequatur. La domanda d’esecuzione sarà accompagnata:
1. da una copia letterale della sentenza o dei decreto, debitamente legalizzata dal rappresentante diplomatico o consolare del paese in cui l’esecuzione è richiesta;
2. da un documento comprovante che la parte avversaria è stata debitamente citata e che la sentenza o il decreto le fu notificato;
3. da un certificato spedito dal cancelliere dei tribunale che ha pronunciato la sentenza e legalizzato nella forma indicata nel numero 1, da cui risulti che la sentenza o il decreto di cui si chiede l’esecuzione è definitivo, non essendovi né appello né opposizione.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.276.193.321--3}
L’autorità competente deciderà circa la domanda d’esecuzione nella forma prevista dalla legge, dopo aver sentito il Ministero pubblico, se la legge lo prescrive. Essa concederà alla parte contro la quale vien chiesta l’esecuzione il termine legale o d’uso per difendere i suoi diritti, e indicherà ad ambedue le parti il giorno in cui sarà risolta la domanda.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.276.193.321--4}
La decisione che accorda l’esecuzione vien trascritta dall’autorità da cui emana nella sentenza o nel decreto e sortirà i suoi effetti nella procedura d’esecuzione ulteriore.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.276.193.321--5}
L’autorità presso cui pende la domanda di esecuzione non entrerà nel merito<br />dell’affare.

La decisione che accorda o che nega l’esecuzione non sarà suscettiva d’opposizione per la non comparsa di una parte, ma potrà esser l’oggetto di un ricorso davanti l’autorità competente nei termini legali e secondo le forme determinate dalla legge del paese in cui essa è stata pronunciata, sempre che questa legge preveda un simile ricorso.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.276.193.321--6}
L’esecuzione potrà esser negata nei casi seguenti:
1. Se la decisione emana da una giurisdizione incompetente;
2. Se è stata pronunciata senza che le parti siano state debitamente citate o legalmente rappresentate;
3. Se le norme di diritto pubblico del paese in cui vien chiesta l’esecuzione si oppongano a che la decisione della giurisdizione straniera vi sia eseguita.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.276.193.321--7}
Quando la esecuzione importi l’arresto personale, questa parte della sentenza o del decreto non sarà esecutiva se la legislazione del paese in cui l’esecuzione deve compiersi non ammette l’arresto personale nel caso di cui si tratta.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.276.193.321--8}
Gli atti giudiziari, come citazioni, notificazioni, intimazioni, rogatorie e altri atti di procedura, saranno trasmessi a cui spetta dagli agenti diplomatici o consolari dei governi rispettivi; il governo dei paese richiesto dell’esecuzione veglierà alla loro notificazione o esecuzione, salvo che le norme di diritto pubblico dei paese richiesto non vi si oppongano.

Le spese sono a carico dei paese richiesto.

Questi atti, citazioni, notificazioni, ecc., dovranno essere accompagnati da traduzioni francesi debitamente autenticate, qualora fossero compilati in altra lingua.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.276.193.321--9}
Il presente Trattato sarà ratificato e le ratificazioni saranno scambiate il più presto possibile.

*In fede di che* , i Plenipotenziari rispettivi l’hanno firmato in doppio esemplare e vi hanno apposto i loro sigilli in Madrid il diciannove novembre mille ottocento novantasei.

| Chs.‑Ed. Lardet | EI Duque de Tetuan |
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I sottoscritti, debitamente a ciò autorizzati dai loro governi, hanno convenuto quest’oggi, nel procedere allo scambio degli istrumenti di ratificazione dei Trattato conchiuso il 19 novembre 1896 per l’esecuzione reciproca delle sentenze o decreti in materia civile o commerciale, che questo Trattato entra in vigore in data d’oggi e che resterà obbligatorio fin a tanto che uno dei due Stati contraenti non avrà notificato, mediante preavviso di sei mesi, la propria intenzione di farne cessare gli effetti.Fatto in doppio esemplare a Madrid il 6 luglio 1898.

| Ch.‑Ed. Lardet | EI Duque de Almodóvar del Rio |
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[^1]: Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^2]: RU **16** 796