0.274.186.491

CS **12** 319

# Scambio di note del 15 marzo/18 agosto 1928 fra la Svizzera e la Polonia su l’applicazione della Convenzione dell’Aja relativa alla procedura civile

Entrato in vigore il 18 agosto 1928

(Stato 18  agosto 1928)

Con Scambio di note del 15 marzo/18 agosto 1928 la Svizzera e la Polonia hanno conchiuso un Accordo su l’applicazione della Convenzione dell’Aja relativa alla procedura civile[^1]. Le disposizioni dell’Accordo sono le seguenti:

È stato stipulato, in base all’articolo 1 capoverso 1, e all’articolo 9 capoverso 1, della Convenzione, che gli atti giudiziari emananti da autorità svizzere e che devono essere notificati in Polonia, potranno essere trasmessi ai tribunali di circondario polacchi competenti dalla Legazione svizzera a Varsavia[^2]. Per essere eseguite, le commissioni rogatorie saranno trasmesse dalla Legazione della Svizzera al Ministero polacco della giustizia.

Gli atti giudiziari e le commissioni rogatorie emananti da autorità polacche e che devono essere notificati o eseguiti in Svizzera, saranno trasmessi dalla Legazione[^3]o dai consolati della Polonia alla Divisione della polizia[^4]del Dipartimento federale di giustizia e polizia.

Le forme per la notificazione previste all’articolo 6 capoverso 1, della Convenzione dell’Aja non sono applicabili.

Da una parte e dall’altra si è rinunciato a mantenere la via diplomatica per ottenere l’*exequatur* delle decisioni relative alle spese e sborsi (art. 18, cpv. 3, della Convenzione dell’Aja[^5]).

Per quanto concerne la questione delle lingue, sono applicabili per la notificazione degli atti e le commissioni rogatorie i principî stabiliti dalla Convenzione dell’Aja (art. 3 e 10). La domanda d’*exequatur* (in Svizzera: la domanda di rigetto dell’opposizione), ai sensi dell’articolo 19 capoverso 2 numero 3, della Convenzione, dovrà essere scritta nella lingua dell’autorità richiesta. Dovranno inoltre essere accompagnate da una traduzione in questa lingua il dispositivo e l’introduzione della decisione, nonchè le attestazioni designate al capoverso terzo, ma non i motivi della decisione.

[^1]: RS  **0.274.11** . Tra la Svizzera e la Polonia sono attualmente applicabili la Conv. dell’Aja del 15 nov. 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (RS  **0.274.131**  **)** e la Conv. dell’Aja del 18 mar. 1970 sull’assunzione all’estero delle prove in materia civile o commerciale (RS  **0.274.132**  **)** .
[^2]: Questa Legazione è stata eretta in Ambasciata con Ris. del CF del 4 mar. 1958, non pubblicata.
[^3]: Ora: dall’Ambasciata.
[^4]: Ora: Ufficio federale di giustizia (art. 4*a* dell’O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali –RS  **170.512.1** )
[^5]: RS  **0.274.11** . Tra la Svizzera e la Polonia è attualmente applicabile la Conv. dell’Aja del 25 ott. 1980 volta a facilitare l’accesso internazionale alla giustizia (RS  **0.274.133** ).