0.274.183.671

CS **12** 309; FF **1938** II 273 ediz. ted. 277 ediz. franc.

Traduzione*[^1]* 

# Convenzione tra la Svizzera e la Gran Bretagna in materia di procedura civile

Conchiusa il 3 dicembre 1937<br />Approvata dall’Assemblea federale il 10 novembre 1938[^2]<br />Istrumenti di ratificazione scambiati il 6 febbraio 1939<br />Entrata in vigore il 6 marzo 1939

(Stato 29  marzo 2005)

Il Consiglio federale svizzero<br />e<br />Sua Maestà il Re di Gran Bretagna, d’Irlanda e dei Territori Britannici al di là<br />dei mari, Imperatore delle Indie,

animati dal desiderio di garantire ai loro cittadini certi diritti in materia di procedura,

hanno risolto di concludere una convenzione a questo scopo e hanno nominato loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri e averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

##### **Art. 1** Definizioni {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.274.183.671--1}
(a)  In quanto non sia espressamente stipulato il contrario, la presente convenzione s’applica unicamente in materia civile e commerciale, compresa la giurisdizione non contenziosa.

(b)  In questa convenzione, le parole:
(1) «territori dell’una (o dell’altra) delle Alte Parti Contraenti» designeranno, in quanto si riferiscano (i) a Sua Maestà il Re di Gran Bretagna, d’Irlanda e dei Territori britannici al di là dei mari, Imperatore delle Indie: l’Inghilterra e il Paese di Galles e tutti i territori nei quali la convenzione è in vigore in applicazione delle estensioni previste dall’articolo 8 o delle adesioni previste dall’articolo 9; e (ii) in quanto si riferiscano al Consiglio Federale Svizzero, la Svizzera;
(2) «persone» designeranno le persone fisiche e giuridiche;
(3) «persone giuridiche» comprenderanno le società di persone e di capitali e tutti gli altri organismi che hanno la personalità giuridica;
(4) «cittadini di una delle Alte Parti Contraenti» comprenderanno le persone giuridiche costituite o registrate secondo le leggi in vigore in uno dei territori della detta Alta Parte Contraente;
(5) «cittadini dell’una (o dell’altra) delle Alte Parti Contraenti» designeranno, (i) in quanto si riferiscano a Sua Maestà il Re di Gran Bretagna, d’Irlanda e dei Territori britannici al di là dei mari, Imperatore delle Indie: tutti i sudditi di Sua Maestà, qualunque sia il loro domicilio e tutte le persone poste sotto la sua protezione; e (ii) in quanto si riferiscano al Consiglio Federale Svizzero, tutti i cittadini svizzeri.

##### **Art. 2** Protezione giudiziaria e accesso ai tribunali {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.274.183.671--2}
I cittadini di un’Alta Parte Contraente godranno, sui territori dell’altra, dei medesimi diritti per quel che concerne la protezione giudiziaria delle persone o dei beni, e avranno libero accesso ai tribunali per perseguirvi o difendervi i loro diritti nelle medesime condizioni (comprese le tasse e le competenze) dei cittadini di quest’ultima Alta Parte Contraente.

##### **Art. 3** Garanzia delle spese {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.274.183.671--3}
(a)  I cittadini di un’Alta Parte Contraente, residenti su un territorio dell’altra sul quale sono compiuti gli atti di procedura, non saranno obbligati a prestare delle garanzie per le spese giudiziarie in tutti i casi in cui non lo saranno, in circostanze analoghe, i cittadini di quest’ultima Alta Parte Contraente.

(b)  I cittadini di un’Alta Parte Contraente residenti fuori del territorio dell’altra in cui sono compiuti gli atti di procedura, non saranno obbligati a prestare delle garanzie per le spese giudiziarie quando essi posseggano, in questo territorio, «beni immobiliari» o altri beni che non possano essere oggetto di un trasferimento immediato, sufficienti per coprire le spese giudiziarie.

L’interpretazione delle espressioni «beni immobiliari» e «beni che non possono essere oggetto di un trasferimento immediato» è di esclusiva competenza dei tribunali rispettivi delle Alte Parti Contraenti.

##### **Art. 4** Patrocinio gratuito {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.274.183.671--4}
(1). I cittadini di un’Alta Parte Contraente saranno ammessi, nei territori dell’altra, al beneficio del patrocinio gratuito come i cittadini di quest’ultima Alta Parte Contraente, purchè soddisfino alle condizioni della legislazione del territorio in cui è chiesto il patrocinio gratuito.
(2). Quest’articolo è applicabile in materia penale come in materia civile e commerciale; esso non è però applicabile alle persone giuridiche.

##### **Art. 5** Arresto per debiti {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.274.183.671--5}
I cittadini di un’Alta Parte Contraente non saranno soggetti all’arresto per debiti come mezzo d’esecuzione o come misura di sicurezza nei territori dell’altra, in tutti i casi in cui non lo fossero i cittadini di quest’ultima Alta Parte Contraente.

## Disposizioni generali {#lvl_u6}
##### **Art. 6** {#lvl_u6/art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.274.183.671--6}
Tutte le difficoltà che dovessero sorgere applicando la presente convenzione saranno regolate per via diplomatica.

##### **Art. 7** {#lvl_u6/art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.274.183.671--7}
La presente convenzione, i cui testi inglese e francese fanno egualmente stato, sarà ratificata. Le ratificazioni saranno scambiate a Berna. La convenzione entrerà in vigore un mese dopo la data dello scambio delle ratificazioni e resterà in vigore durante tre anni a contare dalla data della sua entrata in vigore. Nel caso in cui nessuna delle Alte Parti Contraenti notificasse all’altra, per via diplomatica, almeno sei mesi prima della fine del detto periodo di tre anni, la sua intenzione di por fine alla convenzione, questa resterà in vigore fino a quando sarà spirato un termine di sei mesi dal giorno in cui una delle Alte Parti Contraenti avrà notificato la sua denunzia.

##### **Art. 8** {#lvl_u6/art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.274.183.671--8}
(a)  Questa convenzione non sarà applicata ipso facto nè alla Scozia, nè all’Irlanda del Nord, nè alle Isole delle Manica, nè all’Isola di Man, nè da alcuna delle colonie, territori d’oltre mare o protettorati di Sua Maestà il Re di Gran Bretagna, d’Irlanda e dei Territori britannici al di là dei mari, Imperatore delle Indie, nè ad alcuno dei territori posti sotto la sua signoria, nè ad alcuno dei territori sotto mandato il cui mandato sia esercitato dal suo Governo nel Regno Unito, ma Sua Maestà potrà, in qualsiasi tempo, fintanto che questa convenzione sarà in vigore a’ sensi dell’articolo 7, estendere, mediante una notificazione fatta per il tramite del suo Ministro a Berna, l’applicazione della convenzione a ciascuno dei territori qui sopra indicati.[^3]

(b)  Ciascuna di queste estensioni entrerà in vigore un mese dopo la data della detta notificazione.

(c)  Allo spirare d’un termine di tre anni a contare dall’entrata in vigore di un’estensione della presente convenzione a uno dei territori indicati nella lettera (a) di quest’articolo, ciascuna delle Alte Parti Contraenti potrà in qualsiasi tempo por fine a quest’estensione notificando la sua denunzia sei mesi prima per via diplomatica.

(d)  A meno che le due Alte Parti Contraenti non abbiano espressamente convenuto disposizioni differenti, la denunzia della convenzione conformemente all’articolo 7 porrà fine*ipso facto* alla presente convenzione per tutti i territori ai quali sarà stata estesa in virtù della lettera (a) di quest’articolo.

##### **Art. 9** {#lvl_u6/art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.274.183.671--9}
(a)  Le Alte Parti Contraenti convengono che, durante il periodo in cui la presente convenzione sarà in vigore in virtù dell’articolo 7 o di una delle adesioni previste dal presente articolo, Sua Maestà il Re di Gran Bretagna, d’Irlanda e dei Territori britannici al di là dei mari, Imperatore delle Indie, potrà in qualsiasi tempo, mediante una notificazione fatta per via diplomatica, aderire alla presente convenzione per qualsiasi altro membro della comunità delle nazioni britanniche il cui Governo desiderasse questa adesione[^4], a condizione che nessuna notificazione d’adesione sia fatta nel momento in cui il Consiglio Federale Svizzero avesse notificato la denunzia della convenzione per tutti i territori di Sua Maestà ai quali s’applica la convenzione. Una siffatta adesione avrà effetto un mese dopo la data della sua notificazione.

(b)  Allo spirare di un termine di tre anni dalla data dell’entrata in vigore di un’adesione data in virtù della lettera (a) di quest’articolo, ciascuna delle Alte Parti Contraenti potrà, notificando la sua denunzia sei mesi prima per via diplomatica, por fine all’applicazione della convenzione a qualsiasi paese per il quale fosse stata fatta una notifica d’adesione. La denunzia della convenzione prevista dall’articolo 7 non ne pregiudicherà l’applicazione a uno qualsiasi di questi paesi.

(c)  Ogni notifica d’adesione in virtù della lettera (a) del presente articolo potrà essere estesa a qualsiasi territorio dipendente o sotto mandato, amministrato dal Governo del paese per il quale questa notifica d’adesione sarà fatta; e ogni notifica di denunzia per il detto paese conforme alla lettera (b) si applicherà a qualsiasi territorio dipendente o sotto mandato che sarà stato compreso nella notifica d’adesione concernente questo paese.

*In fede di che,* i sottoscritti hanno firmato la presente convenzione nei testi inglese e francese, e l’hanno munita dei loro sigilli.Fatto a Londra in due esemplari il 3 dicembre 1937.

| C. R. Paravicini | Anthony Eden |
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[^1]: Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^2]: RU **55** 207
[^3]: In virtù di questa disposizione, la conv. è ancora applicabile ai seguenti territori britannici dipendenti: Anguilla, Bermuda, Falkland, Isole Caimane, Isole Turche e Caicos, Isole Vergini britanniche, Gibilterra, Guernesey (con effetto il 26 giu. 1981 –RU  **1981**  1294), Irlanda del Nord (con effetto il 26 giu. 1981 –RU  **1981**  1294), Isola di Man (con effetto il 26 giu. 1981 –RU  **1981**  1294), Jersey (con effetto il 14 ago. 1981 –RU  **1981**  1294), Montserrat, Sant’Elena e dipendenze (Ascension e Tristan da Cunha), Scozia. Vedi l’elenco originale dei territori ai quali la convenzione si applica, CS **12** 309.
[^4]: In virtù di questa disposizione, l’adesione è stata data per l’Australia e la Nuova Zelanda.