0.274.181.368

CS **12** 308

# Scambio di note del 24 dicembre 1929 fra la Svizzera e la Germania concernente la dichiarazione di esecutività delle decisioni giudiziarie relative alle spese

Entrato in vigore il 1° gennaio 1930

(Stato 1° gennaio 1930)

Con Scambio di note 24 dicembre 1929 la Svizzera e la Germania hanno conchiuso un Accordo nel senso dell’articolo 18 capoverso 3, della Convenzione dell’Aja relativa alla procedura civile[^1]. Le disposizioni dell’Accordo sono le seguenti:

La domanda intesa a far dichiarare esecutiva una decisione giudiziaria relativa alle spese processuali, pronunziata in uno dei due Stati (art. 18 della Convenzione internazionale dell’Aja sulla procedura civile, del 17 lug. 1905[^2]), va presentata, nell’altro Stato, dal creditore delle spese direttamente all’autorità competente.

[^1]: RS  **0.274.11** . Tra la Svizzera e la Repubblica federale di Germania è attualmente applicabile la Conv. del 1° mar. 1954 (RS  **0.274.12** ).
[^2]: RS  **0.274.11** . Tra la Svizzera e la Repubblica federale di Germania è attualmente applicabile la Conv. del 1° mar. 1954 (RS  **0.274.12** ).