0.274.181.362

CS **12** 305

Traduzione*[^1]* 

# Dichiarazione fra la Svizzera e la Germania per la semplificazione delle relazioni in materia d’assistenza giudiziaria

Data il 30 aprile 1910<br />Entrata in vigore il 1° giugno 1910

(Stato 13  novembre 2001)

In connessione alla Convenzione relativa alla procedura civile firmata all’Aja il 17 luglio 1905[^2], è stato conchiuso fra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell’Impero Germanico il seguente accordo, nell’intento di semplificare ancora le relazioni in materia d’assistenza giudiziaria.

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.274.181.362--1}
Conforme alla riserva di cui all’art. 1, cpv. 4, e all’art. 9, cpv. 4, della Convenzione relativa alla procedura civile firmata all’Aja il 17 luglio 1905[^3], l’attuale comunicazione diretta fra le autorità giudiziarie della Svizzera e della Germania, concordata mediante le Dichiarazioni del 1°/13 dicembre 1878[^4], è mantenuta in tutti i casi nei quali la detta Convenzione regola l’assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale per quanto concerne la comunicazione di atti giudiziali e stragiudiziali nonchè l’esecuzione di commissioni rogatorie.[^5]

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.274.181.362--2}
Nella comunicazione diretta, la corrispondenza fra le autorità dei due Stati deve essere redatta nella loro lingua nazionale.

Le disposizioni dell’art. 3 della Convenzione dell’Aja relativa alla procedura civile[^6]concernenti la redazione o la traduzione degli atti ivi menzionati, restano invariate. Se questi atti non sono accompagnati dalle traduzioni prescritte, l’autorità richiesta se le procurerà a spese dell’autorità richiedente.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.274.181.362--3}
Le disposizioni dell’art. 2, cpv. 2, della presente Dichiarazione sono applicabili agli atti menzionati nell’articolo 19 della Convenzione dell’Aja relativa alla procedura civile[^7]che devono accompagnare le domande d’*exequatur* , trasmette in via diplomatica[^8], delle decisioni relative alle spese e agli sborsi.

Conforme alla riserva contenuta nell’art. 19, cpv. 3, della Convenzione, non è necessario far certificare dal più alto funzionario preposto all’amministrazione della giustizia la competenza dell’autorità che emette la dichiarazione accertante che la decisione relativa alle spese e agli sborsi è passata in giudicato, quando essa dichiarazione non abbia bisogno di essere legalizzata secondo il Trattato del 14 febbraio 1907[^9]concernente la legalizzazione di atti pubblici.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.274.181.362--4}
Le spese che, secondo la Convenzione dell’Aja relativa alla procedura civile[^10], potranno esser messe in conto, saranno regolate secondo le prescrizioni vigenti nello Stato richiesto per atti consimili in una procedura interna.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.274.181.362--5}
La presente Dichiarazione avrà effetto dal 1° giugno 1910 e resterà in vigore altri sei mesi dopo la denunzia fattane da una o l’altra delle Parti contraenti.

Essa sarà scambiata contro una dichiarazione conforme del Governo dell’Impero Germanico.

| Berna, 30 aprile 1910. | In nome del Consiglio federale svizzero, |
| --- | --- |
| | Il Presidente della Confederazione:<br>Comtesse |
| | Il Cancelliere della Confederazione:<br>Schatzmann |

[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.
[^2]: RS  **0.274.11** . Tra la Svizzera e la Germania sono attualmente applicabili la Conv. dell’Aja del 15 nov. 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (RS  **0.274.131** ) e la Conv. dell’Aja del 18 mar. 1970 sull’assunzione all’estero delle prove in materia civile o commerciale (RS  **0.274.132** ).
[^3]: RS  **0.274.11** . Tra la Svizzera e la Germania sono attualmente applicabili la Conv. dell’Aja del 15 nov. 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (RS  **0.274.131** ) e la Conv. dell’Aja del 18 mar. 1970 sull’assunzione all’estero delle prove in materia civile o commerciale (RS  **0.274.132** ).
[^4]: RS  **0.274.181.361**
[^5]: L'autorità giudiziaria tedesca territorialmente competente può essere ricercata in internet al seguente indirizzo: http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp - Per l'elenco delle autorità svizzere vediRS  **0.274.181.361** .
[^6]: RS  **0.274.11** . Tra la Svizzera e la Germania sono attualmente applicabili la Conv. dell’Aja del 15 nov. 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (RS  **0.274.131** ) e la Conv. dell’Aja del 18 mar. 1970 sull’assunzione all’estero delle prove in materia civile o commerciale (RS  **0.274.132** ).
[^7]: RS  **0.274.11** . Tra la Svizzera e la Germania è attualmente applicabile la Conv. dell’Aja del 1° mar. 1954 relativa alla procedura civile (parti III a VI art. 17 a 26) (RS  **0.274.12** ).
[^8]: Correzione della traduzione italiana pubblicata nella RU.
[^9]: RS  **0.172.031.36**
[^10]: RS  **0.274.11** . Tra la Svizzera e la Germania sono attualmente applicabili la Conv. dell’Aja del 15 nov. 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (RS  **0.274.131** ) e la Conv. dell’Aja dei 18 mar. 1970 sull’assunzione all’estero delle prove in materia civile o commerciale (RS  **0.274.132** ).