(Stato 22  agosto 2006)0.232.111.12Nicht löschen bitte "[^1]" !!

0.232.111.12

Traduzione*[^2]* 

# Accordo di Madrid concernente il divieto di false indicazioni di provenienza sulle merci riveduto a Londra il 2 giugno 1934

Conchiuso a Londra il 2 giugno 1934<br />Approvato dall’Assemblea federale il 19 giugno 1939[^3]<br />Istrumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 24 ottobre 1939<br />Entrato in vigore per la Svizzera il 24 novembre 1939

(Stato 22  agosto 2006)

I Sottoscritti, debitamente a ciò autorizzati dai loro governi, hanno di comune accordo stabilito il testo seguente, che sostituirà l’Accordo firmato a Madrid il 14 aprile 1891[^4], riveduto a Washington il 2 giugno 1911[^5]e all’Aja il 6 novembre 1925[^6]:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.232.111.12--1}
(1). Ogni prodotto che porti una falsa indicazione di provenienza, in cui uno dei paesi ai quali si applica il presente Accordo, o un luogo situato in uno di essi, fosse direttamente o indirettamente indicato come paese o come luogo d’origine, sarà sequestrato all’importazione in ciascuno dei detti paesi.
(2). Il sequestro sarà eseguito anche nel paese in cui la falsa indicazione di provenienza sarà stata apposta, o in quello in cui sarà stato importato il prodotto portante questa falsa indicazione.
(3). Se la legislazione di un paese non ammette il sequestro all’importazione, questo sequestro sarà sostituito col divieto di importazione.
(4). Se la legislazione di un paese non ammette né il sequestro al momento dell’importazione, né il divieto di importazione, né il sequestro nell’interno, e nell’attesa che questa legislazione sia modificata in conformità, dette misure saranno sostituite coi rimedi di diritto che la legge di quel paese assicura in simili casi ai nazionali.
(5). In mancanza di sanzioni speciali che assicurino la repressione delle false indicazioni di provenienza, saranno applicate le sanzioni previste dalle disposizioni corrispondenti delle leggi sui marchi o sulle designazioni commerciali.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.232.111.12--2}
(1). Il sequestro sarà eseguito per cura dell’Amministrazione delle dogane che ne avvertirà immediatamente l’interessato, persona fisica o giuridica, allo scopo di permettergli di regolare, se lo desidera, il sequestro eseguito in via conservativa; tuttavia il Ministero pubblico o qualsiasi altra autorità potrà chiedere il sequestro sia a domanda della parte lesa, sia d’ufficio; la procedura seguirà allora il suo corso ordinario.
(2). Le autorità non saranno tenute ad eseguire il sequestro in caso di transito.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.232.111.12--3}
Le presenti disposizioni non si oppongono a che il venditore indichi il suo nome o il suo indirizzo su prodotti provenienti da un paese diverso da quello della vendita, ma in tal caso, l’indirizzo o il nome dev’essere accompagnato dall’indicazione precisa, e a caratteri ben chiari, del paese o del luogo di fabbricazione o di produzione o da altra indicazione che valga ad evitare qualsiasi errore sull’origine vera delle merci.

##### **Art. 3bis** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.232.111.12--3_bis}
I paesi ai quali si applica il presente Accordo si impegnano pure a vietare l’uso, per quanto concerne la vendita, l’esposizione o l’offerta di prodotti, di qualsiasi indicazione che abbia carattere pubblicitario e tale da trarre in inganno il pubblico sulla provenienza dei prodotti, facendola figurare sulle insegne, gli annunci, le fatture, carte dei vini, lettere o documenti commerciali o su qualsiasi altra comunicazione commerciale.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.232.111.12--4}
I tribunali di ciascun paese dovranno decidere quali sono le denominazioni che, per il loro carattere generico, sfuggono alle disposizioni del presente Accordo. Nella riserva stabilita da questo articolo non sono però comprese le denominazioni regionali di provenienza dei prodotti vinicoli.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.232.111.12--5}
(1). I paesi dell’Unione per la protezione della proprietà industriale che non hanno preso parte al presente Accordo saranno ammessi ad aderirvi a loro domanda, e nella forma prescritta dall’art. 16 della Convenzione generale[^7].
(2). Al presente Accordo si applicano le stipulazioni degli art. 16^bis^e 17^bis^della Convenzione d’Unione.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.232.111.12--6}
(1). Il presente Atto sarà ratificato e gli strumenti di ratificazione saranno depositati a Londra entro il 1° luglio 1938 al più tardi. Esso entrerà in vigore, tra i paesi in nome dei quali è stato ratificato, dopo un mese a contare da questa data. Tuttavia, se prima fosse ratificato in nome di almeno sei paesi esso entrerà in vigore, fra questi paesi, dopo un mese a contare dalla data a cui il Governo della Confederazione svizzera avrà loro notificato il deposito della sesta ratificazione e, per i paesi in nome dei quali fosse ratificato in seguito, un mese dopo la notificazione di ciascuna di queste ratificazioni.
(2). I paesi in nome dei quali l’istrumento di ratificazione non sarà stato depositato entro il termine di cui al capoverso precedente, saranno ammessi all’accessione ai sensi dell’art. 16 della Convenzione d’Unione[^8].
(3). Il presente Atto sostituirà, nei rapporti tra i paesi ai quali esso si applica, l’Accordo concluso a Madrid il 14 aprile 1891[^9]e gli Atti di revisione susseguenti[^10].
(4). Per quanto concerne i paesi ai quali non si applica il presente Atto, ma bensì l’Accordo di Madrid riveduto all’Aja nel 1925[^11], quest’ultimo resterà in vigore.
(5). Parimente, per quanto concerne i paesi ai quali non si applica né il presente Atto, né l’Accordo di Madrid riveduto all’Aja, l’Accordo di Madrid riveduto a Washington nel 1911[^12]resterà in vigore.

Fatto a Londra, in un solo esemplare, il 2 giugno 1934.

(Seguono le firme)

Giusta l’articolo 6 capoverso 4 dell’accordo di Madrid riveduto a Lisbona nel 1958 (RS*0.232.111.13* ), la Svizzera resta vincolata alla presente convenzione nei rapporti con i paesi seguenti:

| Stati partecipanti | Ratifica | | Entrata in vigore | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Libano | 19 febbraio | 1946 | 30 settembre | 1947 |
| Nuova Zelanda | 31 marzo | 1947 | 17 maggio | 1947 |
| Samoa occidentale | 31 marzo | 1947 | 17 maggio | 1947 |
| Portogallo | 7 ottobre | 1949 | 7 novembre | 1949 |
| Azzorre e Madera | 7 ottobre | 1949 | 7 novembre | 1949 |
| Siria | 5 luglio | 1947 | 30 settembre | 1947 |
| Sri Lanka | 9 ottobre | 1952 | 29 dicembre | 1952 |
| Tunisia | 18 agosto | 1942 | 4 ottobre | 1942 |
| Turchia | 4 aprile | 1957 | 27 giugno | 1957 |

[^1]: CS **11** 977; FF **1937** III 37 ediz. ted. 57 ediz. franc.
[^2]: Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^3]: Art. 1 cpv. 1 n. 2 del DF del 19 giu. 1939 (RU **55** 1263).
[^4]: [RU **12** 1008]
[^5]: [CS **11** 971]
[^6]: RS  **0.232.111.11**
[^7]: RS  **0.232.02**
[^8]: RS  **0.232.02**
[^9]: [RU **12** 1008]
[^10]: RS  **0.232.111.11**
[^11]: RS  **0.232.111.11**
[^12]: [CS **11** 971]