0.221.554.4

CS **11** 846; FF **1931** 539

Traduzione*[^1]* 

# Atto finale della Conferenza di Ginevra per l’unificazione del diritto in materia di cambiali e di vaglia cambiari

Firmato a Ginevra il 7 giugno 1930

(Stato 7  giugno 1930)

I governi della Germania, dell’Austria, del Belgio, del Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord, degli Stati Uniti dei Brasile, della Danimarca, della Città libera di Danzica, dell’Equatore, della Spagna, della Finlandia,<br />della Francia, della Grecia, dell’Ungheria, dell’Italia, del Giappone, della Lettonia, del Lussemburgo, dei Messico, di Monaco, della Norvegia, dei Paesi Bassi,<br />del Perù, della Polonia, dei Portogallo, della Romania, del Siam, della Svezia,<br />della Svizzera, della Cecoslovacchia, della Turchia, dei Venezuela e<br />della Jugoslavia,

avendo accettato l’invito a loro rivolto in virtù d’una decisione del consiglio della Società delle Nazioni, in data del 14 giugno 1929, di prendere parte ad una conferenza internazionale per l’unificazione dei diritto in materia di cambiali, vaglia cambiari e assegni bancari (seconda sessione),

hanno per conseguenza designato come delegati, consiglieri tecnici e segretari:

(Seguono i nomi dei delegati, consiglieri tecnici e segretari)

In seguito alle deliberazioni consegnate nel processo verbale delle sedute, la Conferenza ha elaborato, coi protocolli a ciò relativi, le tre convenzioni seguenti:
1. Convenzione che stabilisce una legge uniforme sulla cambiale e sul vaglia cambiario[^2];
2. Convenzione per regolare certi conflitti di legge in materia di cambiali e di vaglia cambiari[^3];
3. Convenzione concernente il diritto di bollo in materia di cambiali e di vaglia cambiari[^4].

La Conferenza ha parimente espressi i voti seguenti:

## **I** {#lvl_I}
La Conferenza, nell’intento d’evitare che siano adottati dei testi della legge uniforme nella stessa lingua, che presentino divergenze di traduzione, esprime il voto che gli Stati che hanno la medesima lingua ufficiale, vogliano stabilire di comune accordo la traduzione ufficiale della legge uniforme.

## **II** {#lvl_II}
La Conferenza esprime il voto che le Alte Parti contraenti si notifichino fra di loro gli elenchi dei giorni festivi legali e degli altri giorni in cui il pagamento non può essere richiesto nei loro Stati rispettivi.

## **III** {#lvl_III}
La Conferenza esprime parimente il voto che i compartecipi alla Convenzione la quale stabilisce una legge uniforme sulla cambiale e sul vaglia cambiario[^5]si comunichino fra di loro il testo delle più importanti decisioni giudiziarie intervenute sul loro territorio rispettivo e che cadono sotto l’applicazione delladetta Convenzione.

## **IV** {#lvl_IV}
La Conferenza, considerando lo sviluppo che prendono nella pratica le garanzie extra-cambiarie dei titoli di credito, esprime il voto che l’Istituto internazionale di Roma per l’unificazione dei Diritto privato metta allo studio i problemi concernenti la fideiussione e l’assicurazione dei crediti cambiari in connessione col sistema generale della cambiale e particolarmente con l’avallo.

## **V** {#lvl_V}
La Conferenza, avendo terminata la prima parte del programma dei suoi lavori, risolve di rimandare ad una sessione ulteriore la discussione dei disegni di Convenzione relativi all’assegno bancario (chèque) e domanda al presidente della Conferenza di fissare, con l’autorizzazione del Consiglio della Società delle Nazioni, la data della seconda sessione della presente Conferenza che, per quanto possibile, dovrebbe aver luogo nel corso dei mese di gennaio 1931.

*In fede di che,* i delegati sopra nominati hanno firmato il presente Atto finale.Fatto a Ginevra, il sette giugno millenovecentotrenta, in un solo esemplare, che sarà depositato nell’archivio del Segretariato della Società delle Nazioni[^6]. Una copia certificata conforme sarà trasmessa, a cura del Segretario generale della Società a tutti i Membri della Società delle Nazioni e a tutti gli Stati non membri invitati alla Conferenza.(Seguono le firme)

[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^2]: RS  **0.221.554.1**
[^3]: RS  **0.221.554.2**
[^4]: RS  **0.221.554.3**
[^5]: RS  **0.221.554.1**
[^6]: Dopo lo scioglimento della Società delle Nazioni, incaricato delle funzioni qui menzionate è il Segretariato generale delle Nazioni Unite (FF **1946** II 1222 1227 e segg. ediz. ted., 1181 1187 e segg. ediz. franc.).