0.201

RU **1957** 495; FF **1956** II 285 ediz. ted. 289 ediz. franc.

Traduzione

# Statuto della Conferenza dell’Aia di Diritto Internazionale Privato

Conchiuso all’Aia il 31 ottobre 1951[^1]<br />Approvato dall’Assemblea federale il 5 marzo 1957[^2]<br />Istrumento d’approvazione depositato dalla Svizzera il 6 maggio 1957<br />Entrato in vigore per la Svizzera il 6 maggio 1957

Emendato della Ventesima sessione della Conferenza all’Aia il 30 giugno 2005[^3]<br />Approvato dagli Stati membri secondo l’articolo 12 il 30 settembre 2006<br />Strumenti depositati dalla Svizzera il 29 marzo 2006<br />Entrato in vigore 1° gennaio 2007

(Stato 17 maggio 2023)

I Governi dei Paesi di seguito specificati:<br />Repubblica federale di Germania, Austria, Belgio, Danimarca, Spagna, Finlandia, Francia, Italia, Giappone, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo,<br />Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Svezia e Svizzera,

considerando il carattere permanente della Conferenza dell’Aia di Diritto Internazionale Privato,

animati dal desiderio di accentuare questo carattere,

avendo, a tale scopo, ritenuto opportuno di dotare la Conferenza di uno Statuto,

hanno convenuto le seguenti disposizioni:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.201--1}
La Conferenza dell’Aia ha lo scopo di lavorare all’unificazione progressiva delle norme di diritto internazionale privato.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.201--2}
1. Sono Membri della Conferenza dell’Aia di Diritto Internazionale Privato gli Stati che hanno già partecipato a una o più Sessioni della Conferenza e accettano il presente Statuto.
2. Possono diventare Membri tutti gli altri Stati la cui partecipazione presenta un interesse di natura giuridica per i lavori della Conferenza. L’ammissione di nuovi Stati membri è decisa dai Governi degli Stati partecipanti, su proposta di uno o più di essi, alla maggioranza dei voti emessi entro sei mesi dal giorno in cui la proposta è stata presentata ai Governi.
3. L’ammissione diventa effettiva con l’accettazione del presente Statuto da parte dello Stato interessato.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.201--3}
1. Gli Stati membri della Conferenza possono decidere, alla maggioranza dei voti emessi in una riunione sugli affari generali e la politica cui partecipi la maggioranza dei Stati membri, di ammettere come Membro anche un’Organizzazione regionale di integrazione economica che abbia presentato domanda di ammissione al Segretario generale. I riferimenti ai Membri nel presente Statuto si intendono fatti a tali Organizzazioni membri, salvo espressa indicazione contraria. L’ammissione diventa effettiva con l’accettazione dello Statuto da parte dell’Organizzazione regionale di integrazione economica interessata.
2. Per poter presentare domanda di ammissione alla Conferenza in qualità di Membro, l’Organizzazione regionale di integrazione economica deve essere costituita unicamente da Stati sovrani e i cui Stati membri le abbiano trasferito competenze in materie di competenza della Conferenza, compresa la facoltà di assumere decisioni che vincolino i suoi Stati membri per queste materie.
3. L’Organizzazione regionale di integrazione economica che presenti domanda di ammissione presenta, contestualmente a tale domanda, una dichiarazione di competenza specificante le materie per le quali i suoi Stati membri le hanno trasferito la competenza.
4. Ogni Organizzazione membro e i suoi Stati membri provvedono affinché qualunque cambiamento riguardante la competenza dell’Organizzazione membro o la sua composizione sia notificato al Segretario generale, che ne informa gli altri Membri della Conferenza.
5. Si presume che gli Stati membri dell’Organizzazione membro conservino la competenza in tutte le materie per le quali non siano stati specificamente dichiarati né notificati trasferimenti di competenza.
6. Ogni Membro della Conferenza può chiedere informazioni all’Organizzazione membro e ai suoi Stati membri circa la competenza dell’Organizzazione membro in relazione a qualunque aspetto specifico di cui si occupi la Conferenza. L’Organizzazione membro e i suoi Stati membri provvedono affinché siano fornite le informazioni in risposta a tali richieste.
7. L’Organizzazione membro esercita i suoi diritti di Membro in alternanza con i suoi Stati membri che sono Membri della Conferenza, nei rispettivi settori di competenza.
8. L’Organizzazione membro può disporre, nelle materie di sua competenza, nelle riunioni della Conferenza cui ha il diritto di partecipare, di un numero di voti pari al numero dei suoi Stati membri che le hanno trasferito la competenza per quelle materie e che hanno diritto di voto nelle riunioni in questione e per le quali sono registrati. Quando l’Organizzazione membro esercita il suo diritto di voto, i suoi Stati membri non esercitano i loro, e viceversa.
9. Con «Organizzazione regionale di integrazione economica» si intende un’organizzazione internazionale che sia costituita unicamente da Stati sovrani e i cui Stati membri le abbiano trasferito competenze in un elenco di materie, compresa la facoltà di assumere decisioni che vincolino i suoi Stati membri per queste materie.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.201--4}
1. Il Consiglio Affari generali e Politica (di seguito «il Consiglio»), composto da tutti i Membri, provvede al funzionamento della Conferenza. Il Consiglio si riunisce, di massima, ogni anno.
2. Il Consiglio provvede al funzionamento tramite un Ufficio Permanente di cui dirige le attività.
3. Il Consiglio esamina tutte le proposte da mettere all’ordine del giorno della Conferenza. Esso è libero di decidere sul seguito da dare a queste proposte.
4. La Commissione di Stato olandese, istituita con Decreto reale del 20 febbraio 1897 per promuovere la codificazione del diritto internazionale privato, stabilisce, consultati i Membri della Conferenza, la data delle Sessioni diplomatiche.
5. La Commissione di Stato si rivolge al Governo dei Paesi Bassi per la convocazione dei Membri. Il Presidente della Commissione di Stato presiede le Sessioni della Conferenza.
6. Le Sessioni ordinarie della Conferenza si tengono, di massima, ogni quattro anni.
7. Se necessario, sentita la Commissione di Stato, il Consiglio può chiedere al Governo olandese di convocare la Conferenza in Sessione straordinaria.
8. Il Consiglio può consultare la Commissione di Stato su qualsiasi altro aspetto che interessi la Conferenza.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.201--5}
1. L’Ufficio Permanente ha sede all’Aia. È composto di un Segretario generale e di quattro Segretari nominati dal Governo dei Paesi Bassi su presentazione della Commissione di Stato.
2. Il Segretario generale e i Segretari devono possedere adeguate conoscenze giuridiche e esperienza pratica. Ai fini della nomina sono considerate anche la diversità della rappresentanza geografica e la competenza in campo giuridico.
3. È data facoltà di aumentare il numero di Segretari, previa consultazione del Consiglio e nel rispetto dell’articolo 10.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.201--6}
Sotto la direzione del Consiglio, l’Ufficio Permanente è incaricato:
a) di preparare e organizzare le Sessioni della Conferenza dell’Aia, le riunioni del Consiglio e delle Commissioni speciali;
b) dei lavori di Segreteria delle Sessioni e delle riunioni di cui sopra;
c) di tutti i compiti propri delle attività di una segreteria.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.201--7}
1. Per agevolare la comunicazione fra i Membri della Conferenza e l’Ufficio Permanente, i Governi dei singoli Stati membri designano un organo nazionale, e ciascuna Organizzazione membro un organo di collegamento.
2. L’Ufficio Permanente può corrispondere con tutti gli organi così designati e con le competenti organizzazioni internazionali.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.201--8}
1. Le Sessioni e, nell’intervallo tra le Sessioni, il Consiglio possono istituire Commissioni speciali per preparare progetti di Convenzione ovvero studiare questioni di diritto internazionale privato rientranti nelle finalità della Conferenza.
2. Le Sessioni, il Consiglio e le Commissioni speciali operano, nella massima misura possibile, per consenso.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.201--9}
1. Le spese iscritte nel bilancio annuale della Conferenza sono ripartite fra gli Stati membri della Conferenza.
2. Un’Organizzazione membro non è tenuta a versare un ulteriore contributo rispetto ai suoi Stati membri al bilancio annuale della Conferenza ma versa un importo, determinato dalla Conferenza in consultazione con l’Organizzazione membro, per coprire le spese amministrative supplementari che la sua qualità di Membro comporta.
3. In ogni caso, alle spese di viaggio e soggiorno dei Delegati al Consiglio e alle Commissioni speciali provvedono i Membri rappresentati.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.201--10}
1. Ogni anno il bilancio della Conferenza è presentato al Consiglio dei Rappresentanti diplomatici degli Stati membri all’Aia, per approvazione.
2. I Rappresentanti decidono anche la ripartizione fra gli Stati membri delle spese che il bilancio pone a carico di questi ultimi.
3. I Rappresentanti diplomatici si riuniscono, a tale scopo, sotto la Presidenza del Ministro degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.201--11}
1. Le spese per le Sessioni ordinarie e straordinarie della Conferenza sono a carico del Governo dei Paesi Bassi.
2. In ogni caso, alle spese di viaggio e soggiorno dei Delegati provvedono i Membri rispettivi.

##### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.201--12}
Gli usi della Conferenza continuano a rimanere in vigore per quanto non siano contrari al presente Statuto oppure ai Regolamenti[^4].

##### **Art. 13** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.201--13}
1. Le modifiche del presente Statuto sono adottate per consenso degli Stati membri presenti a una riunione sugli affari generali e la politica.
2. Queste modifiche entrano in vigore, per tutti i Membri, tre mesi dopo che siano state approvate dai due terzi degli Stati membri secondo le rispettive procedure interne, ma non prima di nove mesi dalla data della loro adozione.
3. La riunione di cui al paragrafo 1 può modificare per consenso i termini temporali di cui al paragrafo 2.

##### **Art. 14** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.201--14}
Le disposizioni del presente Statuto saranno completate da Regolamenti diretti a garantirne l’esecuzione. L’Ufficio Permanente provvede a stabilire tali Regolamenti e li presenta a una Sessione diplomatica, al Consiglio dei Rappresentanti diplomatici ovvero al Consiglio Affari generali e Politica, per approvazione.

##### **Art. 15** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.201--15}
1. Il presente Statuto è presentato per accettazione ai Governi degli Stati che hanno partecipato a una o più Sessioni della Conferenza. Entrerà in vigore non appena sarà stato accettato dalla maggioranza degli Stati rappresentati alla Settima sessione.
2. La dichiarazione di accettazione è depositata presso il Governo dei Paesi Bassi, che ne informa i Governi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Il Governo dei Paesi Bassi, in caso di ammissione di un nuovo Membro, notifica la dichiarazione di accettazione di questo nuovo Membro a tutti i Membri.

##### **Art. 16** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.201--16}
1. Ogni Membro potrà denunciare il presente Statuto decorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1.
2. La denuncia è notificata al Ministero degli Affari esteri dei Paesi Bassi almeno sei mesi prima della scadenza dell’esercizio finanziario della Conferenza e diventa effettiva allo scadere di quest’esercizio, ma unicamente per il Membro che l’avrà notificata.

I testi in lingua francese e inglese del presente Statuto, modificato il primo gennaio 2007, fanno ugualmente fede.

Ufficio federale di giustizia (UFG)<br />Bundesrain 20<br />3003 Berna<br />Svizzera<br />Tel.: +41 (58) 463 8864<br />fax: +41 (58) 462 7864<br />e-mail: ipr@bj.admin.ch

| Stati partecipanti | Ratifica<br>Adesione<br>Dichiarazione di successione (S) | | Entrata in vigore | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Albania | 4 giugno | 2002 | 4 giugno | 2002 |
| Andorra | 11 giugno | 2015 | 11 giugno | 2015 |
| Arabia Saudita | 19 ottobre | 2016 | 19 ottobre | 2016 |
| Argentina | 28 aprile | 1972 | 28 aprile | 1972 |
| Armenia | 28 aprile | 2015 | 28 aprile | 2015 |
| Australia | 1° novembre | 1973 | 1° novembre | 1973 |
| Austria | 16 settembre | 1954 | 15 luglio | 1955 |
| Azerbaigian | 29 luglio | 2014 | 29 luglio | 2014 |
| Belarus | 12 luglio | 2001 | 12 luglio | 2001 |
| Belgio | 1° settembre | 1953 | 15 luglio | 1955 |
| Bosnia e Erzegovina | 7 giugno | 2001 | 7 giugno | 2001 |
| Brasile | 23 febbraio | 2001 | 23 febbraio | 2001 |
| Bulgaria | 22 aprile | 1999 | 22 aprile | 1999 |
| Burkina Faso | 16 ottobre | 2013 | 16 ottobre | 2013 |
| Canada | 7 ottobre | 1968 | 7 ottobre | 1968 |
| Ceca, Repubblica | 1° aprile | 1993 S | 28 gennaio | 1993 |
| Cile | 25 aprile | 1986 | 25 aprile | 1986 |
| Cina | 3 luglio | 1987 | 3 luglio | 1987 |
| Macao | 18 agosto | 1999 | 20 dicembre | 1999 |
| Cipro | 8 ottobre | 1984 | 8 ottobre | 1984 |
| Corea (Sud) | 20 agosto | 1997 | 20 agosto | 1997 |
| Costa Rica | 27 gennaio | 2011 | 27 gennaio | 2011 |
| Croazia | 1° ottobre | 1995 S | 12 giugno | 1995 |
| Danimarca | 26 febbraio | 1954 | 15 luglio | 1955 |
| Dominicana, Repubblica | 4 marzo | 2020 | 4 marzo | 2020 |
| Ecuador | 2 novembre | 2007 | 2 novembre | 2007 |
| Egitto | 24 aprile | 1961 | 24 aprile | 1961 |
| El Salvador | 2 marzo | 2022 | 2 marzo | 2022 |
| Estonia | 13 maggio | 1998 | 13 maggio | 1998 |
| Filippine | 14 luglio | 2010 | 14 luglio | 2010 |
| Finlandia | 2 dicembre | 1955 | 2 dicembre | 1955 |
| Francia | 20 aprile | 1964 | 20 aprile | 1964 |
| Georgia | 28 maggio | 2001 | 28 maggio | 2001 |
| Germania | 14 dicembre | 1955 | 14 dicembre | 1955 |
| Giappone | 27 giugno | 1957 | 27 giugno | 1957 |
| Giordania | 13 giugno | 2001 | 13 giugno | 2001 |
| Grecia | 26 agosto | 1955 | 26 agosto | 1955 |
| Honduras | 9 settembre | 2021 | 9 settembre | 2021 |
| India | 13 marzo | 2008 | 13 marzo | 2008 |
| Irlanda | 26 agosto | 1955 | 26 agosto | 1955 |
| Islanda | 14 novembre | 2003 | 14 novembre | 2003 |
| Israele | 24 settembre | 1964 | 24 settembre | 1964 |
| Italia | 26 giugno | 1957 | 26 giugno | 1957 |
| Kazakistan | 14 giugno | 2017 | 14 giugno | 2017 |
| Lettonia | 11 agosto | 1992 | 11 agosto | 1992 |
| Lituania | 23 ottobre | 2001 | 23 ottobre | 2001 |
| Lussemburgo | 12 marzo | 1956 | 12 marzo | 1956 |
| Macedonia del Nord | 1° dicembre | 1993 S | 20 settembre | 1993 |
| Malaysia | 2 ottobre | 2002 | 2 ottobre | 2002 |
| Malta | 30 gennaio | 1995 | 30 gennaio | 1995 |
| Marocco | 6 settembre | 1993 | 6 settembre | 1993 |
| Maurizio | 19 gennaio | 2011 | 19 gennaio | 2011 |
| Messico | 18 marzo | 1986 | 18 marzo | 1986 |
| Moldova | 16 marzo | 2016 | 16 marzo | 2016 |
| Monaco | 8 agosto | 1996 | 8 agosto | 1996 |
| Montenegro | 1° marzo | 2007 S | 3 giugno | 2006 |
| Norvegia | 15 luglio | 1955 | 15 luglio | 1955 |
| Nuova Zelanda^a^ | 5 febbraio | 2002 | 5 febbraio | 2002 |
| Paesi Bassi | 25 settembre | 1954 | 15 luglio | 1955 |
| Aruba | 25 settembre | 1954 | 15 luglio | 1955 |
| Curaçao | 25 settembre | 1954 | 15 luglio | 1955 |
| Parte caraibica (Bonaire,<br>Sant’Eustachio e Saba) | 25 settembre | 1954 | 15 luglio | 1955 |
| Sint Marteen | 25 settembre | 1954 | 15 luglio | 1955 |
| Panama | 29 maggio | 2002 | 29 maggio | 2002 |
| Paraguay | 28 giugno | 2005 | 28 giugno | 2005 |
| Perù | 29 gennaio | 2001 | 29 gennaio | 2001 |
| Polonia | 29 maggio | 1984 | 29 maggio | 1984 |
| Portogallo | 8 dicembre | 1953 | 15 luglio | 1955 |
| Regno Unito | 3 gennaio | 1955 | 15 luglio | 1955 |
| Romania | 10 aprile | 1991 | 10 aprile | 1991 |
| Russia | 6 dicembre | 2001 | 6 dicembre | 2001 |
| Serbia | 1° giugno | 2001 S | 26 aprile | 2001 |
| Singapore | 9 aprile | 2014 | 9 aprile | 2014 |
| Slovacchia | 1° giugno | 1993 S | 26 aprile | 1993 |
| Slovenia | 15 novembre | 1992 S | 18 giugno | 1992 |
| Mongolia | 1° luglio | 2021 | 1° luglio | 2021 |
| Namibia | 19 gennaio | 2021 | 19 gennaio | 2021 |
| Nicaragua | 21 ottobre | 2020 | 21 ottobre | 2020 |
| Spagna | 8 dicembre | 1953 | 15 luglio | 1955 |
| Sri Lanka | 27 settembre | 2001 | 27 settembre | 2001 |
| Stati Uniti | 15 ottobre | 1964 | 15 ottobre | 1964 |
| Sudafrica | 14 febbraio | 2002 | 14 febbraio | 2002 |
| Suriname | 7 ottobre | 1977 | 7 ottobre | 1977 |
| Svezia | 9 dicembre | 1953 | 15 luglio | 1955 |
| Svizzera | 6 maggio | 1957 | 6 maggio | 1957 |
| Thailandia | 3 marzo | 2021 | 3 marzo | 2021 |
| Tunisia | 4 novembre | 2014 | 4 novembre | 2014 |
| Turchia | 26 agosto | 1955 | 26 agosto | 1955 |
| Ucraina | 3 dicembre | 2003 | 3 dicembre | 2003 |
| Ungheria | 6 gennaio | 1987 | 6 gennaio | 1987 |
| Unione europea^*^ | 3 aprile | 2007 | 3 aprile | 2007 |
| Uruguay | 27 luglio | 1983 | 27 luglio | 1983 |
| Uzbekistan | 4 marzo | 2020 | 4 marzo | 2020 |
| Venezuela | 25 luglio | 1979 | 25 luglio | 1979 |
| Vietnam | 10 aprile | 2013 | 10 aprile | 2013 |
| Zambia | 17 maggio | 2013 | 17 maggio | 2013 |
| * Riserve e dichiarazioni. I testi in inglese possono essere consultati sul sito Internet del Governo Paesi Bassi:www.overheid.nl> English > Treaty Database, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. | | | | |
| ^a^ Lo statuto non vale per Tokelau. | | | | |

[^1]: Nella RU: erroneamente, 1° mar. 1954.
[^2]: Art. 2 cpv. 1 del DF del 5 mar. 1957 (RU  **1957**  483).
[^3]: RU  **2007**  425
[^4]: Non publicati nella RU.