0.196.116.31

CS **11** 573; FF **1925** III 101

# Scambio di note del 6 marzo 1926 fra la Svizzera e l’Austria concernente l’applicazione dei trattati anteriori

Autorizzazione data dall’Assemblea federale il 19 febbraio 1926[^1]<br />Entrato in vigore il 7 marzo 1926

(Stato 7 marzo 1926)

Con scambio di note del 6 marzo 1926 la Svizzera e l’Austria hanno stabilito che un certo numero di trattati conchiusi fra la Confederazione Svizzera e la Monarchia austro‑ungarica continuano a essere applicabili nelle relazioni fra la Svizzera e la Repubblica d’Austria. Facciamo seguire il testo della nota svizzera; il contenuto delle due note è identico.

## Nota svizzera {#lvl_u1}
*Traduzione* 
In occasione dello scambio degli atti di ratificazione del Trattato che è stato conchiuso il 25 maggio l925[^2], fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria, il sottoscritto, Capo del Dipartimento politico federale, ha l’onore di confermare che il Consiglio federale svizzero e il Governo federale austriaco hanno stipulato le disposizioni seguenti:
1. Le Convenzioni internazionali indicate qui appresso sono applicabili nelle relazioni fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria:
    a.[^3] Dichiarazione di reciprocità fra il Consiglio federale svizzero e il Governo austro‑ungarico circa l’esecuzione nel Canton Vaud delle sentenze in materia civile pronunciate in Austria‑Ungheria e l’esecuzione nell’Austria-Ungheria delle sentenze in materia civile pronunciate nel Canton Vaud, del 16 febbraio/7 marzo 1885, completata dalla Dichiarazione di reciprocità fra il Consiglio di Stato dei Canton Vaud e il Governo austriaco, del 9 marzo/10 dicembre 1897;
    b.[^4] Dichiarazione di reciprocità fra il Consiglio di Stato del Canton Zurigo e il Governo austriaco concernente l’esecuzione delle sentenze in materia civile, del 31 gennaio/14 marzo 1907;
    c. Dichiarazione di reciprocità fra il Consiglio di Stato del Canton San Gallo e il Governo austriaco concernente l’esecuzione delle sentenze in materia civile, del 30 dicembre 1908/19 febbraio 1909;
    d. Convenzione del 29 ottobre 1885[^5]fra la Svizzera e l’Austria‑Ungheria per la libertà reciproca delle persone professanti arti salutari e domiciliate nelle vicinanze del confine, di esercitare la loro professione in queste vicinanze;
    e. Dichiarazione fra la Svizzera e l’Austria‑Ungheria sulla riaccettazione d’individui espulsi che furono già loro attinenti, del 21/28 ottobre 1887[^6];
    f. Dichiarazione di reciprocità fra la Svizzera e l’Austria, dell’anno 1898, concernente l’estradizione per minacce d’attentati contro le persone[^7];
    g. Dichiarazione del 30 dicembre 1899[^8]per la corrispondenza diretta fra i Tribunali e i Ministeri pubblici austriaci, da una parte, e le autorità giudiziarie svizzere, dall’altra, con l’avvertenza che all’art. Il si devono cancellare, nell’enumerazione[^9], le Corti di giustizia e i Ministeri pubblici di Praga, Brunn e Trieste e che nell’elenco delle autorità giudiziarie svizzere autorizzate a corrispondere direttamente con i tribunali austriaci in materia d’assistenza giudiziaria si devono aggiungere: il Tribunale federale svizzero in Losanna, il Tribunale federale delle assicurazioni in Lucerna, il Ministero pubblico federale in Berna e la Divisione della polizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia in Berna;
    h. Accordo concernente la corrispondenza diretta fra il Dipartimento federale di giustizia e polizia e le Autorità provinciali austriache, dei 6 maggio/17 dicembre 1910[^10]
    i. Dichiarazione fra la Svizzera e l’Austria circa il diritto reciproco di rimpatrio sulla linea ferroviaria St. Margretheri‑Bregeriz, del 15 marzo 1911[^11].
2. La Dichiarazione di reciprocità fra la Svizzera e l’Austria, dell’anno 1921, concernente l’estradizione di persone extraterritoriali[^12], è rinnovata.
3. È inteso che la reciprocità stabilita, in materia di protezione dei diritti d’autore, dalle ordinanze dal già Ministro austriaco della giustizia, del 27 maggio 1914 e 2 agosto 1918, e dai decreti del Consiglio federale svizzero del 10 luglio 1914[^13]e 25 ottobre 1918[^14], non è cessata d’esistere fra il momento dello scioglimento della Monarchia austro‑ungarica e quello dell’accessione della Repubblica d’Austria alla Convenzione di Berna, riveduta il 13 novembre 1908[^15], per la protezione delle opere letterarie e artistiche, vale a dire il giorno 30 settembre 1920 inclusivamente.
Nell’attesa d’una Nota reciproca il sottoscritto coglie l’occasione per rinnovare gli atti della sua alta considerazione.

| | Motta |
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[^1]: RU **42** 182
[^2]: RS  **0.196.116.3**
[^3]: La dichiarazione di reciprocità qui menzionata non è più enumerata nello scambio di note del 7 lug. 1948/11 ott. 1949 (RS  **0.196.116.32** ) fra i trattati ancora in vigore. Vedi ora la Conv. del 15 mar. 1927 fra la Svizzera e l’Austria circa il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze giudiziarie (RS  **0.276.191.631** ).
[^4]: La dichiarazione di reciprocità qui menzionata non è più enumerata nello scambio di note del 7 lug. 1948/11 ott. 1949 (RS  **0.196.116.32**  **)** fra i trattati ancora in vigore. Vedi ora la Conv. del 15 mar. 1927 fra la Svizzera e l’Austria circa il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze giudiziarie **( RS 0.276.191.631 ).**
[^5]: RS  **0.811.119.163**
[^6]: RS  **0.142.111.631.7**
[^7]: Non pubblicata nella RU.
[^8]: [CS **12** 268;RU  **1971**  197.RS  **0.274.181.631**  art. 9, **0.351.916.32** ]
[^9]: Per l’enumerazione delle autorità giudiziarie competenti vedi nondimeno la lett. B n. III n. 4 dello scambio di note del 7 lug. 1948/11 ott. 1949 (RS  **0.196.116.32**  **).**
[^10]: Non pubblicato nella RU. Cfr. FF **1912** I 520 ediz. ted. e II 750 ediz. franc.
[^11]: RS  **0.142.111.631.8**
[^12]: Non pubblicata nella RU. Cfr. il rapporto di gestione del Consiglio federale del 1921 pagg. 352 353 ediz. ted. 361 362 ediz. franc.
[^13]: [RU **30** 269]
[^14]: [RU **34** 1245]
[^15]: [CS **11** 895 909]