0.193.411.72

CS **11** 246; FF **1927** I 587 ediz. ted. 619 ediz. franc.

Traduzione*[^1]* 

# Trattato di conciliazione, di regolamento giudiziario e d’arbitrato tra la Svizzera e il Belgio

Conchiuso il 5 febbraio 1927<br />Approvato dall’Assemblea federale il 29 settembre 1927[^2]<br />Istrumenti di ratificazione scambiati il 12 novembre 1927<br />Entrato in vigore il 12 novembre 1927

(Stato 12  novembre 1927)

Il Consiglio federale svizzero<br />e<br />S. M. il Re dei Belgi,

animati dal desiderio di restringere vieppiù i vincoli di amicizia che esistono tra la Svizzera e il Belgio e di risolvere, in conformità dei principi che sono la base del Patto della Società delle Nazioni, le vertenze che dovessero sorgere tra i due paesi, hanno risolto di concludere un trattato a questo scopo e hanno designato quali loro Plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, scambiatisi i loro pieni poteri e riconosciuti in buona e debita forma,

hanno convenuto le disposizioni seguenti:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.411.72--1}
Tutti i litigi aventi per oggetto un diritto di qualsiasi natura, allegato da una delle Parti contraenti e contestato dall’altra e, particolarmente, le vertenze menzionate all’articolo 13 del Patto della Società delle Nazioni[^3], che non avessero potuto esser composti, in un termine ragionevole, con le procedure diplomatiche ordinarie, saranno sottoposti al giudizio della Corte Permanente di Giustizia Internazionale[^4].

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.411.72--2}
Le Parti contraenti stabiliranno, in ogni singolo caso, un compromesso speciale determinante nettamente l’oggetto della vertenza, le competenze particolari che potessero essere devolute alla Corte Permanente di Giustizia Internazionale[^5], come pure tutte le altre condizioni convenute tra di loro.

Il compromesso sarà stabilito mediante scambio di note tra i Governi delle Parti contraenti. Esso sarà interpretato in tutti i suoi punti dalla Corte di Giustizia.

Se il compromesso non è stabilito entro tre mesi a contare dal giorno in cui una delle Parti avrà ricevuto una domanda intesa a conseguire una composizione giudiziaria, ciascuna Parte potrà adire la Corte di Giustizia con una semplice richiesta.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.411.72--3}
Prima di qualsiasi procedura innanzi alla Corte Permanente di Giustizia Internazionale[^6], la vertenza potrà, di comune accordo tra le Parti, essere sottoposta a scopo di conciliazione, a una Commissione Internazionale Permanente, detta Commissione Permanente di Conciliazione, costituita conformemente al presente Trattato.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.411.72--4}
La Commissione permanente di conciliazione sarà composta di cinque membri. Le Parti contraenti nomineranno, ciascuna, un commissario a loro grado e designeranno, di comune accordo, i tre altri e, tra questi ultimi, il Presidente della Commissione. Questi tre commissari non dovranno né essere sudditi delle Parti contraenti, né avere il loro domicilio sul loro territorio o trovarsi al loro servizio. Dovranno essere tutti e tre di nazionalità diversa.

I commissari saranno nominati per tre anni. Se, allo spirare del mandato d’un membro della Commissione, non si provvede alla sua sostituzione, il suo mandato si ritiene rinnovato per un periodo di tre anni; le Parti si riservano, tuttavia, di trasferire, allo spirare del termine di tre anni, le funzioni del Presidente a un altro dei membri della Commissione designati in comune.

Un membro il cui mandato spiri durante il tempo in cui sia in corso una procedura, continua a prender parte all’esame della vertenza fino a che sia terminata la procedura, nonostante che il suo successore fosse già stato designato.

In caso di morte o di dimissioni di uno dei membri della Commissione di Conciliazione, si dovrà provvedere alla sua sostituzione per il resto della durata del suo mandato, se possibile nei tre mesi che seguono e, in ogni caso, non appena la vertenza sia stata sottoposta alla Commissione.

Qualora uno dei membri della Commissione di Conciliazione designati in comune dalle Parti contraenti fosse momentaneamente impedito di partecipare al lavori della Commissione in seguito a malattia o a qualsiasi altra circostanza, le Parti s’intenderanno per designare un supplente che siederà temporaneamente al suo posto. Se la designazione di questo supplente non avviene nel termine di tre mesi a contare dalla vacanza temporanea del seggio, si procederà conformemente all’articolo 5 dei presente Trattato.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.411.72--5}
La Commissione di Conciliazione sarà costituita nei sei mesi che seguiranno l’entrata in vigore dei presente Trattato.

Qualora la nomina dei commissari da designare in comune non avvenisse entro il termine suddetto o, in caso di sostituzione, entro tre mesi a contare dalla vacanza del seggio, Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi sarebbe, in mancanza d’altra intesa, pregata di procedere alle designazioni necessarie.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.411.72--6}
La Commissione di Conciliazione sarà adita mediante richiesta diretta al Presidente dalle due Parti agenti di comune accordo, o mancando quest’ultimo, dall’una o dall’altra delle Parti, se è applicabile l’articolo 16 del presente Trattato.

La richiesta, dopo aver esposto sommariamente l’oggetto della lite, conterrà l’invito alla Commissione di prendere i provvedimenti atti a condurre una conciliazione.

Se la richiesta emana da una sola delle Parti, essa sarà notificata da quest’ultima senza ritardo all’altra Parte.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.411.72--7}
Entro un termine di quindici giorni dalla data in cui una delle Parti contraenti avrà portato una vertenza davanti alla Commissione di Conciliazione, ciascuna delle Parti potrà, per l’esame di questa vertenza, sostituire il membro permanente designato da lei con una persona che possieda una competenza speciale in materia. La Parte che volesse far uso di questo diritto ne avvertirà immediatamente l’altra Parte; quest’ultima avrà la facoltà di usare dei medesimo diritto entro un termine di quindici giorni a contare dalla data in cui le sarà giunto l’avviso.

Ciascuna Parte si riserva di nominare immediatamente un supplente per sostituire temporaneamente il membro permanente designato da lei che, in seguito a malattia o a un’altra circostanza qualsiasi, si trovasse momentaneamente impedito di partecipare ai lavori della Commissione.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.411.72--8}
La Commissione di Conciliazione avrà il compito di chiarire le questioni che sono oggetto delle vertenze, di raccogliere a questo scopo tutte le informazioni utili mediante inchiesta o in altro modo e di sforzarsi di conciliare le Parti. Essa potrà esaminare l’affare, esporre alle Parti i termini dell’intesa che le sembrasse conveniente e assegnare loro un termine per pronunziarsi.

Alla fine de’ suoi lavori, la Commissione stenderà un processo verbale constatante, secondo il caso, o che le Parti si sono messe d’accordo, e, se occorre, le condizioni dell’accordo stesso, o che le Parti non si sono potute conciliare.

I lavori della Commissione dovranno, salvo che le Parti non convengano diversamente, essere terminati nel termine di sei mesi a contare dal giorno in cui la Commissione sarà stata investita della lite.

Se le Parti non sono state conciliate, la Commissione potrà, salvo che i due commissari liberamente nominati dalle Parti non vi si oppongano, ordinare, prima ancora che la Corte Permanente di Giustizia Internazionale[^7], investita della vertenza, abbia statuito definitivamente, la pubblicazione di un rapporto dove sarà espresso il parere di ciascuno dei membri della Commissione.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.411.72--9}
Salvo stipulazione speciale contraria, la Commissione di Conciliazione regolerà essa stessa la sua procedura che, in tutti i casi, dovrà essere contradditoria. In materia d’inchiesta, la Commissione, ove non risolva altrimenti all’unanimità, si conformerà alle disposizioni del Titolo III (Commissioni Internazionali d’Inchiesta) della Convenzione dell’Aja del 18 ottobre 1907[^8]per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.411.72--10}
La Commissione di Conciliazione si riunirà, salvo accordo contrario tra le Parti, nel luogo designato dal suo Presidente.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.411.72--11}
I lavori della Commissione di Conciliazione non sono pubblici[^9]se non in virtù d’una decisione presa dalla Commissione con il consenso delle Parti.

##### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.411.72--12}
Le Parti saranno rappresentate presso la Commissione di Conciliazione da agenti aventi la missione di servire da mediatori tra esse e la Commissione; esse potranno, inoltre, farsi assistere da consiglieri e da periti nominati da loro a questo scopo e chiedere l’audizione di tutte le persone la cui testimonianza sembrasse loro utile.

La Commissione avrà, dal canto suo, la facoltà di domandare delle spiegazioni orali agli agenti, consiglieri e periti delle due Parti, come pure a tutte le persone ch’essa stimasse utile far comparire con il consenso del loro Governo.

##### **Art. 13** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.411.72--13}
Salvo disposizione contraria del presente Trattato, le decisioni della Commissione di Conciliazione saranno prese a maggioranza di voti.

##### **Art. 14** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.411.72--14}
Le Parti contraenti s’impegnano a facilitare i lavori della Commissione di Conciliazione e, in particolare, a fornirle, nella più larga misura possibile, tutti i documenti e informazioni utili, come pure a usare dei mezzi di cui dispongono per permetterle di procedere sul loro territorio e secondo la loro legislazione alla citazione e all’audizione di testi o di periti e a trasporti sui posti.

##### **Art. 15** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.411.72--15}
Nel tempo in cui durano i lavori della Commissione di Conciliazione, ciascuno dei commissari riceverà un’indennità il cui ammontare sarà fissato, di comune accordo, tra le Parti contraenti.

Ciascun Governo sopporterà le sue proprie spese e una parte eguale delle spese comuni della Commissione, comprendendovi tra quest’ultime le indennità previste al primo capoverso.

##### **Art. 16** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.411.72--16}
Tutte le liti diverse da quelle previste all’articolo 1 che sorgessero tra le Parti contraenti e non potessero essere risolte, in un termine ragionevole, con i procedimenti diplomatici ordinari, saranno sottoposte alla Commissione Permanente di Conciliazione. In questo caso si procederà conformemente agli articoli 7 a 15 del presente Trattato.

##### **Art. 17** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.411.72--17}
Se le Parti non possono essere conciliate, la lite sarà, a richiesta d’una sola delle Parti, sottoposta per la decisione a un tribunale arbitrale che, in mancanza d’altro accordo tra le Parti, sarà composto di cinque membri designati, per ogni singolo caso particolare, secondo il metodo previsto negli articoli 4 e 5 del presente Trattato, per quanto concerne la Commissione di Conciliazione.

##### **Art. 18** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.411.72--18}
Qualora fosse necessario ricorrere all’arbitrato, le Parti contraenti s’impegnano a conchiudere, entro un termine di tre mesi a contare dal giorno in cui una delle Parti avrà diretto all’altra la domanda d’arbitrato, un compromesso speciale concernente l’oggetto della lite, come pure le modalità della procedura.

Ove questo compromesso non possa essere conchiuso nel termine previsto, vi si supplirà obbligatoriamente in conformità alla procedura prevista nel Titolo IV della Convenzione dell’Aia dei 18 ottobre 1907[^10]per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali che reggerà, in questo caso, il ricorso all’arbitrato.

##### **Art. 19** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.411.72--19}
Se si tratta d’una vertenza che, secondo la legislazione interna di una delle Parti, è di competenza dei tribunali, compresi i tribunali amministrativi, la Parte convenuta potrà opporsi a che la vertenza sia sottoposta alla procedura di conciliazione, alla procedura di regolamento giudiziario o alla procedura d’arbitrato prevista dal presente Trattato, prima che una sentenza definitiva sia stata pronunziata, entro un termine ragionevole, dall’autorità giudiziaria competente.

##### **Art. 20** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.411.72--20}
Se la Corte Permanente di Giustizia Internazionale[^11]o il Tribunale arbitrale stabilisse che una decisione d’un’istanza giudiziaria o di qualsiasi altra autorità dipendente da una delle Parti contraenti si trova intieramente o parzialmente in opposizione con il diritto delle genti e se il diritto costituzionale di questa Parte non permettesse o permettesse solo imperfettamente d’eliminare per via amministrativa le conseguenze della decisione di cui si tratta, la sentenza giudiziaria o arbitrale determinerebbe la natura e l’estensione della riparazione da accordare alla Parte lesa.

##### **Art. 21** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.411.72--21}
Durante la procedura di conciliazione, la procedura giudiziaria o la procedura arbitrale, le Parti contraenti si asterranno da qualsiasi misura che possa avere una ripercussione sull’accettazione delle proposte della Commissione di Conciliazione o sull’esecuzione del decreto della Corte Permanente di Giustizia Internazionale[^12]o della sentenza del Tribunale arbitrale. A questo scopo, la Commissione di Conciliazione, la Corte di Giustizia e il Tribunale Arbitrale ordineranno, dato il caso, quali misure provvisionali debbano essere prese.

##### **Art. 22** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.411.72--22}
Le contestazioni che sorgessero circa l’interpretazione o l’esecuzione del presente Trattato saranno, salvo accordo contrario, sottoposte direttamente alla Corte Permanente di Giustizia Internazionale[^13]mediante semplice richiesta.

##### **Art. 23** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.411.72--23}
Il presente Trattato non si applicherà se non alle liti che sorgessero, dopo lo scambio delle ratificazioni del presente Trattato, circa situazioni o fatti posteriori a quella data.

Le liti per la cui soluzione è prevista una soluzione speciale da altri accordi in vigore tra le Parti contraenti saranno risolute conformemente alle stipulazioni di questi accordi.

##### **Art. 24** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.411.72--24}
Il presente Trattato sarà ratificato. Gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Bruxelles nel più breve termine possibile.

Il presente Trattato entrerà in vigore il giorno dello scambio delle ratificazioni e avrà una durata di dieci anni a contare dalla sua entrata in vigore. Se non è denunziato sei mesi avanti lo spirare di questo termine, sì considererà come rinnovato per un periodo di cinque anni, e così di seguito.

Se allo spirare del presente Trattato si trova pendente una procedura di conciliazione, di regolamento giudiziario o d’arbitrato, essa seguirà il suo corso sino alla sua fine, in conformità delle stipulazioni del presente Trattato.

Il presente Trattato abroga il Trattato d’arbitrato conchiuso tra le Parti contraenti il 15 novembre 1904[^14].

*In fede di che,* i Plenipotenziari di cui sopra hanno firmato il presente Trattato.Fatto a Bruxelles, in doppio esemplare, il 5 febbraio 1927.

| Frédéric Barbey | Vandervelde |
| --- | --- |

[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^2]: RU **43** 515
[^3]: L’art. 13 cpv. 2, nel tenore del 4 ott. 1921, che menzionava queste vertenze, aveva il seguente testo: «Le controversie relative all’interpretazione di un Trattato, o a una questione di diritto internazionale, o alla sussistenza di un fatto che, se provato, costituirebbe la violazione di un obbligo internazionale, o circa la misura e il carattere della riparazione da esigere per tale violazione, si dichiarano comprese tra quelle generalmente suscettibili di soluzione arbitrale o giudiziaria».
[^4]: Ora: alla Corte internazionale di giustizia (art. 37 dello Statuto –RS  **0.193.501** ).
[^5]: Ora: alla Corte internazionale di giustizia (art. 37 dello Statuto –RS  **0.193.501** ).
[^6]: Ora: alla Corte internazionale di giustizia (art. 37 dello Statuto –RS  **0.193.501** ).
[^7]: Vedi la nota 1 della pag. **2** .
[^8]: RS  **0.193.212**
[^9]: Rettificazione della traduzione italiana pubblicata nella RU.
[^10]: RS **0**  **.**  **193.212**
[^11]: Vedi la nota 1 della pag. 2.
[^12]: Vedi la nota 1 della pag. 2.
[^13]: Vedi la nota 1 della pag. 2.
[^14]: [RU **21** 581]