0.192.122.42

^^RU **1956** 1170; FF **1955** II 377

Traduzione

# Accordo tra il Consiglio Federale Svizzero e l’Organizzazione Europea per le Ricerche Nucleari per determinare lo statuto giuridico di questa Organizzazione in Svizzera

Conchiuso l’11 giugno 1955<br />Approvato dall’Assemblea federale il 29 settembre 1955[^1]<br />Entrato in vigore con effetto retroattivo al 3 maggio 1955

(Stato 3 maggio 1955)

Consiglio Federale Svizzero<br />da una parte,<br />e<br />l’Organizzazione Europea per le Ricerche Nucleari<br />dall’altra,

visto l’articolo IX della Convenzione del 1° luglio 1953[^2]che istituisce un’Organizzazione Europea per le Ricerche Nucleari,

visto le risoluzioni n. 3 e 4 contenute nell’Atto finale della Conferenza che ha approvato la suddetta Convenzione,

hanno conchiuso il seguente Accordo che determina lo Statuto giuridico dell’Organizzazione Europea per le Ricerche Nucleari in Svizzera.

##### **Art. 1** Personalità {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.42--1}
Il Consiglio Federale Svizzero riconosce la personalità internazionale e la capacità giuridica in Svizzera dell’Organizzazione.

##### **Art. 2** Immunità {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.42--2}
L’Organizzazione gode delle immunità e dei privilegi comunemente riconosciuti alle organizzazioni internazionali nei limiti necessari all’esercizio delle loro funzioni. I privilegi e le agevolazioni di carattere doganale sono concessi conformemente al regolamento doganale del Consiglio Federale applicabile alle organizzazioni internazionali, allegato al presente Accordo.

##### **Art. 3** Inviolabilità dei terreni e dei locali {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.42--3}
I terreni e i locali dell’Organizzazione sono inviolabili. Nessun agente dell’autorità pubblica svizzera può penetrarvi senza l’esplicito consenso del Direttore generale o del suo rappresentante debitamente autorizzato.

##### **Art. 4** Inviolabilità degli archivi {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.42--4}
Gli archivi dell’Organizzazione Europea per le Ricerche Nucleari e, in generale, tutti i documenti che le appartengono o si trovano in suo possesso sono inviolabili.

##### **Art. 5** Libertà di riunione {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.42--5}
Il Consiglio Federale Svizzero riconosce all’Organizzazione e ai rappresentanti dei suoi Membri, per quanto concerne i loro rapporti con la stessa, una completa libertà di riunione, comportante la libertà di discussione e di decisione.

##### **Art. 6** Immunità di giurisdizione e immunità per altre misure {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.42--6}
1. L’Organizzazione, come pure le sue proprietà e i suoi beni, qualunque sia il loro detentore abituale o il luogo ove essi si trovano, godono dell’immunità per qualsiasi forma di azione giudiziaria, salvo che detta immunità sia stata espressamente levata dal Consiglio dell’Organizzazione o da una persona da esso delegata.
2. La proprietà e i beni dell’Organizzazione, qualunque sia il loro detentore abituale o il luogo ove essi si trovano, godono dell’immunità per qualsiasi misura di perquisizione, requisizione, confisca, espropriazione e per ogni altra forma di sequestro o di ingerenza da parte di qualunque pubblica autorità.

##### **Art. 7** Pubblicazioni {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.42--7}
Le pubblicazioni dell’Organizzazione e quelle a essa destinate non sono sottoposte a divieti o limitazioni d’importazione e di esportazione.

##### **Art. 8** Regime fiscale {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.42--8}
L’Organizzazione è esente dalle imposte dirette e indirette, federali, cantonali e comunali sugli immobili di cui è proprietaria o locataria e che sono occupati dai suoi servizi, e inoltre sui suoi beni mobili, inteso che essa non può però esigere l’esenzione dalle tasse costituenti effettivamente un semplice compenso per servizi pubblici.

##### **Art. 9** Libera disponibilità dei fondi {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.42--9}
1. L’Organizzazione può ricevere e possedere qualsiasi fondo, divisa, numerario o altro valore mobile e ha la facoltà di disporne liberamente sia in Svizzera sia all’estero.
2. Il presente articolo è pure applicabile agli Stati Membri nelle loro relazioni con l’Organizzazione.

##### **Art. 10** Comunicazioni ufficiali {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.42--10}
L’Organizzazione gode, per le sue comunicazioni ufficiali, di un trattamento di favore per lo meno pari a quello concesso alle altre istituzioni internazionali in Svizzera:
a. per qualsiasi precedenza nelle comunicazioni e nei mezzi di trasporto;
b. per le tariffe postali, telegrafiche, radiotelegrafiche, telefoniche, radiotelefoniche, telefotografiche, ecc.

##### **Art. 11** Esenzione da censura {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.42--11}
Nessuna censura, qualunque sia il mezzo di comunicazione usato, può essere applicata alle comunicazioni ufficiali, debitamente autenticate, dell’Organizzazione Europea per le Ricerche Nucleari.

##### **Art. 12** Libertà di entrata e di dimora {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.42--12}
1. Le autorità svizzere prendono tutte le misure intese ad agevolare l’entrata in territorio svizzero, l’uscita e la dimora di qualsiasi persona chiamata, in qualità ufficiale, presso l’Organizzazione, e precisamente:
a. i rappresentanti degli Stati Membri, qualunque siano i rapporti fra la Svizzera e questi Stati;
b. il Direttore e il personale dell’Organizzazione come sono definiti dalla Convenzione[^3];
c. le persone di qualsiasi cittadinanza chiamate dall’Organizzazione.
2. I provvedimenti concernenti la Polizia federale degli stranieri e intesi a limitare l’entrata in Svizzera degli stranieri o a controllare le loro condizioni di dimora non sono applicabili nei confronti delle persone indicate nel presente articolo.

##### **Art. 13** Rappresentanti {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.42--13}
Ai fini del presente accordo, il termine «rappresentanti» indica tutti i delegati, i delegati aggiunti, i consiglieri, i periti tecnici e i segretari di delegazione.

##### **Art. 14** Immunità dei rappresentanti dei Membri dell’Organizzazione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.42--14}
I rappresentanti dei Membri dell’Organizzazione, chiamati presso l’Organizzazione in qualità ufficiale, godono in Svizzera, durante l’esercizio delle loro funzioni, dei seguenti privilegi e immunità:
a. immunità di arresto personale o di detenzione e di sequestro dei loro bagagli personali e immunità di qualsiasi giurisdizione per gli atti da essi compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, compresi le parole e gli scritti;
b. inviolabilità di qualsiasi carta o documento;
c. diritto di usare codici e di ricevere documenti e corrispondenza per corriere o mediante valigie sigillate;
d. esenzione per sé e per i loro congiunti, da qualsiasi misura restrittiva in materia d’immigrazione, da ogni modalità di registrazione di stranieri e da qualsiasi obbligo di servizio nazionale;
e. le stesse agevolazioni, concesse ai rappresentanti di governi stranieri in missione ufficiale temporanea in materia di disciplinamenti monetari o di cambio;
f. le stesse agevolazioni di carattere doganale concesse alle organizzazioni internazionali, conformemente al regolamento del Consiglio Federale.

I privilegi e le immunità sono concessi ai rappresentanti dei Membri dell’Organizzazione non a loro favore personale, ma allo scopo di garantire loro completa indipendenza nell’esercizio delle funzioni inerenti all’Organizzazione. Un Membro dell’Organizzazione ha quindi non solo il diritto ma il dovere di levare l’immunità al suo rappresentante nei casi in cui, a suo parere, essa ostacola l’azione della giustizia e può essere levata senza compromettere lo scopo per cui era stata concessa.

##### **Art. 15** Immunità del Direttore generale e di alcuni altri funzionari {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.42--15}
1. Il Direttore generale dell’Organizzazione e i principali funzionari appartenenti alle classi designate dal Consiglio dell’Organizzazione o dalla persona da esso delegata e ammesse dal Consiglio Federale Svizzero, godono dei privilegi e delle immunità concessi al personale delle classi superiori delle organizzazioni internazionali stabilite in Svizzera.
2. I privilegi e le agevolazioni di carattere doganale sono concessi conformemente al regolamento doganale del Consiglio Federale applicabile alle organizzazioni internazionali.

##### **Art. 16** Immunità di giurisdizione dei funzionari {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.42--16}
I funzionari e i periti dell’Organizzazione godono delle immunità di giurisdizione per gli atti da essi compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, compresi le parole e gli scritti.

##### **Art. 17** Esenzioni e agevolazioni concesse ai funzionari non svizzeri {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.42--17}
I funzionari dell’Organizzazione che non sono cittadini svizzeri:
a. sono esenti da qualsiasi imposta sugli stipendi e sulle gratificazioni versate dall’Organizzazione;
b. sono esenti da qualsiasi obbligo di servizio nazionale in Svizzera;
c. non sono sottoposti, unitamente ai membri della famiglia a loro carico, alle disposizioni che limitano l’immigrazione e alle modalità di registrazione degli stranieri;
d. godono, in materia di agevolazioni di cambio, degli stessi privilegi concessi ai funzionari delle organizzazioni internazionali stabilite in Svizzera;
e. godono, unitamente ai membri della famiglia a loro carico, delle stesse agevolazioni di rimpatrio concesse agli agenti diplomatici nei periodi di crisi internazionale;
f. godono, in materia doganale, delle stesse agevolazioni previste dal regolamento doganale del Consiglio Federale applicabile alle organizzazioni internazionali.

##### **Art. 18** Servizio militare dei funzionari svizzeri {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.42--18}
1. Il Direttore generale dell’Organizzazione o la persona da lui delegata comunica al Consiglio Federale Svizzero l’elenco dei funzionari di cittadinanza svizzera che sono soggetti a obblighi militari.
2. Il Direttore generale dell’Organizzazione o la persona da lui delegata e il Consiglio Federale Svizzero compilano, di comune intesa, un elenco limitato di funzionari di cittadinanza svizzera che, per le loro funzioni, godono di dispense.
3. In casi di mobilitazione, il Direttore generale dell’Organizzazione ha la facoltà di chiedere, tramite il Dipartimento politico federale, per i funzionari di cittadinanza svizzera, la dispensa dalla chiamata sotto le armi o qualsiasi altro adeguato provvedimento.

##### **Art. 19** Carta d’identità {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.42--19}
1. Il Dipartimento politico federale rilascia all’Organizzazione, per ogni funzionario, una carta d’identità con fotografia del titolare. Tale documento, autenticato dal Dipartimento politico federale e dall’Organizzazione, serve alla legittimazione del funzionario nei confronti di qualsiasi autorità federale, cantonale e comunale.
2. L’Organizzazione comunica regolarmente al Dipartimento politico federale l’elenco dei funzionari dell’Organizzazione e dei membri delle famiglie, indicando per ciascuno di essi la data di nascita, la cittadinanza, il domicilio in Svizzera e la categoria o la classe di funzione cui appartengono.

##### **Art. 20** Cassa pensioni e fondi speciali {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.42--20}
1. Ogni cassa pensioni o istituzione di previdenza, che svolge ufficialmente la sua attività in favore dei funzionari dell’Organizzazione, ha, se lo desidera, la capacità giuridica in Svizzera e gode, nei limiti della sua attività in favore di detti funzionari, delle stesse esenzioni, immunità e privilegi concessi all’Organizzazione.
2. I fondi e le fondazioni, con o senza personalità giuridica propria, amministrati sotto la vigilanza dell’Organizzazione e destinati ai suoi scopi ufficiali, godono, per quanto concerne i loro beni mobili, delle stesse esenzioni, immunità e privilegi concessi dall’Organizzazione.

##### **Art. 21** Previdenza sociale {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.42--21}
L’Organizzazione è esente da qualsiasi obbligo di contribuzione in favore di istituzioni generali di previdenza sociale, come le casse di compensazione, le casse di assicurazione contro la disoccupazione, l’assicurazione contro gli infortuni, ecc.; è inteso che l’Organizzazione provvede, in quanto possibile e a condizioni da stabilire, ad assoggettare ai sistemi svizzeri di assicurazione i suoi agenti che non godono di una equivalente assicurazione sociale.

##### **Art. 22** Ragione delle immunità {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.42--22}
1. I privilegi e le immunità contemplati dal presente Accordo non sono istituiti nell’intento di concedere favori e agevolazioni personali ai funzionari dell’Organizzazione. Essi sono istituiti solo allo scopo di garantire, in qualsiasi circostanza, il libero funzionamento dell’Organizzazione e la completa indipendenza dei suoi agenti.

Levata delle immunità
2. Il Direttore generale ha il diritto e il dovere di levare l’immunità a un funzionario, qualora ritenga che l’immunità sia d’impedimento al regolare esercizio della giustizia e sia possibile rinunciarvi senza pregiudicare gli interessi dell’Organizzazione. Il Consiglio è competente a decidere la levata delle immunità al Direttore generale.

##### **Art. 23** Prevenzione degli abusi {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.42--23}
L’Organizzazione e le autorità svizzere coopereranno in ogni tempo di comune intesa allo scopo di facilitare una buona amministrazione della giustizia, di garantire l’adempimento dei regolamenti di polizia e d’impedire qualsiasi abuso per quanto concerne i privilegi, le immunità e le agevolazioni previsti nel presente Accordo.

##### **Art. 24** Contestazioni di carattere privato {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.42--24}
L’Organizzazione prende i provvedimenti adeguati allo scopo di regolare in modo soddisfacente:
a. le contestazioni in materia di contratti di cui l’Organizzazione è parte e le altre contestazioni di diritto privato;
b. le contestazioni in cui è implicato un funzionario dell’Organizzazione che gode, per la sua situazione ufficiale, dell’immunità, qualora l’immunità non sia stata levata conformemente alle disposizioni dell’articolo 22.

##### **Art. 25** Non responsabilità della Svizzera {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.42--25}
Dall’attività dell’Organizzazione su territorio svizzero, non deriva alla Svizzera alcuna responsabilità internazionale per gli atti e le omissioni dell’Organizzazione o dei suoi rappresentanti che agiscono o omettono nel campo delle loro funzioni.

##### **Art. 26** Sicurezza della Svizzera {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.42--26}
1. Nessuna disposizione dei presente Accordo può impedire al Consiglio Federale Svizzero di prendere i necessari provvedimenti nell’interesse della sicurezza della Svizzera.
2. Qualora il Consiglio Federale Svizzero ritenesse opportuno di applicare il paragrafo 1 del presente articolo, deve mettersi in relazione, il più presto possibile, nella misura in cui le circostanze lo permettono, con l’Organizzazione, allo scopo di stabilire, di comune intesa, le misure necessarie per proteggere gli interessi dell’Organizzazione.
3. L’Organizzazione collabora con le autorità svizzere per evitare, nell’esercizio della sua attività, ogni pregiudizio alla sicurezza della Svizzera.

##### **Art. 27** Esecuzione dell’Accordo da parte della Svizzera {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.42--27}
Il Dipartimento politico federale è incaricato dell’esecuzione del presente Accordo da parte della Confederazione Svizzera.

##### **Art. 28** Giurisdizione {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.42--28}
1. Ogni contestazione sull’applicazione o sull’interpretazione del presente Accordo, che non ha potuto essere regolata mediante negoziati diretti fra le parti, può essere sottoposta, da ciascuna parte, al giudizio di un tribunale composto di tre membri costituito all’entrata in vigore del presente Accordo.
2. Il Consiglio Federale Svizzero e l’Organizzazione designano ciascuno un membro del tribunale.
3. I membri in tal modo designati nominano il loro presidente.
4. Qualora i membri non si accordino sulla nomina del presidente, esso è designato dal Presidente della Corte internazionale di giustizia, a richiesta dei membri del tribunale.
5. Il tribunale è adito a richiesta di una delle parti.
6. Il tribunale stabilisce la procedura.

##### **Art. 29** Entrata in vigore {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.42--29}
Il presente Accordo entra in vigore con l’approvazione da parte del Consiglio Federale Svizzero e del Consiglio dell’Organizzazione.

##### **Art. 30** Modificazioni dell’accordo {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.42--30}
1. Il presente Accordo può essere modificato a richiesta di ciascuna parte.
2. In questo caso le parti si accordano per stabilire le eventuali modificazioni da apportare alle disposizioni del presente Accordo.
3. Qualora un’intesa non sia raggiunta, mediante negoziati, l’Accordo può essere disdetto dall’una o dall’altra parte con preavviso di due anni.

##### **Art. 31** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.42--31}
I testi francese e inglese del presente Accordo fanno parimente fede.

Fatto e firmato a Ginevra, l’11 giugno 1955, in quattro esemplari, due in lingua francese e due in lingua inglese, i cui testi sono parimente autentici.

| Per il <br>Consiglio Federale Svizzero:<br>Pierre Micheli | Per l’Organizzazione Europea <br>per le Ricerche Nucleari:<br>Félix Bloch |
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[^1]: Art. 1 lett. b del DF del 29 set. 1955 (RU  **1956**  1153).
[^2]: RS  **0.424.091**
[^3]: RS  **0.424.091**