0.192.120.282

RU **1956** 1194; FF **1955** II 377 ediz. ted. 389 ediz. franc.

Traduzione*[^1]* 

# Accordo

tra il Consiglio federale svizzero e l’Organizzazione Internazionale<br />del Lavoro per determinare lo statuto giuridico<br />di questa organizzazione in Svizzera

Conchiuso l’11 marzo 1946<br />Approvato dall’Assemblea federale il 29 settembre 1955[^2]<br />Entrato in vigore il 27 maggio 1946

(Stato 7  giugno 1946)

Il Consiglio federale svizzero

da una parte,<br />e<br />l’Organizzazione Internazionale del Lavoro<br />dall’altra,

animati dal desiderio di conchiudere un accordo nell’intento di determinare in Svizzera, dopo lo scioglimento della Società delle Nazioni, lo statuto giuridico dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), hanno convenuto le seguenti disposizioni:

##### **Art. 1** Libertà di azione della OIL {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.282--1}
Il Consiglio Federale Svizzero garantisce all’Organizzazione Internazionale del Lavoro l’indipendenza e la libertà di azione che le appartengono in qualità di istituzione internazionale.

##### **Art. 2** Personalità della OIL {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.282--2}
Il Consiglio Federale Svizzero riconosce la personalità internazionale e la capacità giuridica in Svizzera dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro.

##### **Art. 3** Immunità della OIL {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.282--3}
L’Organizzazione Internazionale del Lavoro gode di tutte le immunità conosciute dal diritto delle genti sotto il nome di immunità diplomatiche.

##### **Art. 4** Extra-territorialità dei terreni e dei locali {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.282--4}
Il Consiglio Federale Svizzero riconosce in modo particolare la extraterritorialità dei terreni e dei locali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro e di ogni locale occupato dalla stessa in occasione della Conferenza Internazionale del Lavoro o di qualsiasi altra riunione convocata in Svizzera dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro.

##### **Art. 5** Libertà di riunione {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.282--5}
Il Consiglio Federale Svizzero riconosce all’Organizzazione Internazionale del Lavoro e ai suoi Membri, per quanto concerne i loro rapporti con la stessa, una completa libertà di riunione, comportante la libertà di discussione e di decisione.

##### **Art. 6** Immunità di giurisdizione e immunità per altre misure {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.282--6}
1. L’Organizzazione Internazionale del Lavoro, come pure le sue proprietà e i suoi beni, qualunque sia il loro detentore abituale o il luogo ove essi si trovano, godono dell’immunità per qualsiasi forma di azione giudiziaria, salvo che detta immunità sia stata espressamente levata dal Direttore dell’Ufficio Internazionale del Lavoro o dal suo rappresentante regolarmente autorizzato.
2. Le proprietà e i beni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, qualunque sia il loro detentore abituale o il luogo ove essi si trovano, godono dell’immunità per qualsiasi misura di perquisizione, requisizione, confisca, espropriazione e per ogni altra forma di sequestro o di ingerenza da parte di qualunque pubblica autorità.

##### **Art. 7** Inviolabilità dei terreni e dei locali {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.282--7}
I terreni e i locali dell’Organizzazione Internazionale dei Lavoro sono inviolabili. Nessun agente della autorità pubblica svizzera può entrare in questi luoghi senza l’esplicito consenso dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro.

##### **Art. 8** Inviolabilità degli archivi {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.282--8}
Gli archivi dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro e, in generale, tutti i documenti che le appartengono o si trovano in suo possesso sono inviolabili.

##### **Art. 9** Pubblicazioni {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.282--9}
L’esportazione e l’importazione delle pubblicazioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro non sono sottoposte ad alcuna misura restrittiva.

##### **Art. 10** Regime fiscale della OIL {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.282--10}
L’Organizzazione Internazionale del Lavoro è esente dalle h imposte dirette e indirette, federali, cantonali e comunali sugli immobili di sua proprietà e che sono occupati dai suoi servizi, e inoltre sul suoi beni mobili, inteso che essa non può esigere l’esenzione dalle tasse costituenti effettivamente un semplice compenso per servizi pubblici.

##### **Art. 11** Libera disponibilità dei fondi {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.282--11}
1. L’Organizzazione Internazionale del Lavoro può ricevere e possedere qualsiasi fondo, divisa, numerario o altro valore Mobile e ha la facoltà di disporne liberamente sia in Svizzera, sia nelle sue relazioni con l’estero.
2. Il presente articolo è pure applicabile agli Stati Membri nelle loro relazioni con l’Organizzazione Internazionale del Lavoro.

##### **Art. 12** Comunicazioni ufficiali {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.282--12}
L’Organizzazione Internazionale del Lavoro gode, per le sue comunicazioni ufficiali, di un trattamento di favore per lo meno pari a quello concesso alle missioni diplomatiche in Svizzera:
a. per qualsiasi precedenza nelle comunicazioni e nei mezzi di trasporto;
b. per le tariffe postali, telegrafiche, radiotelegrafiche, telefoni che, radiotelefoniche, telefotografiche, ecc.

##### **Art. 13** Esenzione da censura {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.282--13}
Nessuna censura, qualunque sia il mezzo di comunicazione usato, può essere applicata alle comunicazioni ufficiali, debitamente autenticate, dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro.

##### **Art. 14** Libertà di entrata e di dimora {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.282--14}
1. Le autorità svizzere prendono tutte le misure intese ad agevolare l’entrata in territorio svizzero, l’uscita e la dimora di qualsiasi persona chiamata in qualità ufficiale presso l’Organizzazione Internazionale del Lavoro, e precisamente:
a. i rappresentanti degli Stati Membri, qualunque siano i rapporti fra la Svizzera e questi Stati;
b. i membri del Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro, qualunque sia la loro cittadinanza;
c. gli agenti e i funzionari dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro;
d. le persone di qualsiasi cittadinanza chiamate dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro.
2. I provvedimenti concernenti la polizia degli stranieri e intesi a limitare l’entrata in Svizzera degli stranieri o a controllare le loro condizioni di dimora non sono applicabili alle persone indicate nel presente articolo.

##### **Art. 15** Immunità dei rappresentanti dei Membri e del Consiglio di amministrazione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.282--15}
I rappresentanti dei Membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro e i membri del Consiglio di amministrazione, che sono chiamati in Svizzera per le loro funzioni, godono su detto territorio dei seguenti privilegi e immunità:
a. inviolabilità della persona, del luogo di residenza e di qualsiasi oggetto appartenente all’interessato;
b. immunità di giurisdizione;
c. immunità fiscale uguale a quella concessa agli agenti diplomatici, conformemente agli usi internazionali riconosciuti in Svizzera;
d. agevolazioni doganali uguali a quelle concesse agli agenti diplomatici, conformemente agli usi internazionali riconosciuti in Svizzera;
e. diritto di usare codici per le loro comunicazioni ufficiali e di ricevere e spedire i documenti e la corrispondenza mediante corriere o valigia diplomatica debitamente sigillata;
f. esenzione dalle limitazioni alla libertà di cambio nelle stesse condizioni che valgono per gli agenti diplomatici di governi stranieri in missione temporanea.

##### **Art. 16** Immunità diplomatiche del Direttore e di alcuni altri funzionari {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.282--16}
Il Direttore dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e i funzionari delle classi da lui proposte e accettate dal Consiglio Federale Svizzero, godono dei privilegi, delle immunità, delle esenzioni e agevolazioni concesse agli agenti diplomatici, conformemente al diritto e agli usi internazionali.

##### **Art. 17** Immunità e agevolazioni concesse a tutti i funzionari {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.282--17}
Tutti i funzionari dell’Ufficio Internazionale del Lavoro, di qualunque cittadinanza essi siano, godono delle seguenti immunità e agevolazioni:
a. esenzione da qualsiasi giurisdizione per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni;
b. esenzione da qualsiasi imposta federale, cantonale e comunale sugli stipendi, sulle gratificazioni e sulle indennità che ricevono dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro.

##### **Art. 18** Esenzioni e agevolazioni concesse ai funzionari non svizzeri {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.282--18}
i funzionari dell’Ufficio Internazionale del Lavoro, che non sono cittadini svizzeri, godono delle esenzioni e delle agevolazioni contemplate dalla convenzione di esecuzione del presente accordo[^3].

##### **Art. 19** Cassa pensioni, ecc. {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.282--19}
Ogni cassa pensioni o istituzione di previdenza che svolge la sua attività per ordine dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, avrà, se ne esprime il desiderio, la capacità giuridica in Svizzera e godrà delle stesse esenzioni, immunità e privilegi concessi all’Organizzazione.

##### **Art. 20** Convenzioni precedenti {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.282--20}
Le disposizioni contenute nei modus vivendi del 1921 e del 1926 e nelle convenzioni complementari conchiuse tra il Dipartimento Politico Federale, la Società delle Nazioni e l’Ufficio Internazionale del Lavoro, in quanto non siano modificate dal presente accordo, sono applicabili all’Organizzazione Internazionale del Lavoro.

##### **Art. 21** Ragione delle immunità/Levata delle immunità {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.282--21}
1. Le immunità contemplate dal presente accordo non sono istituite nell’intento di concedere favori e agevolazioni personali ai funzionari dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro. Esse sono istituite solo allo scopo di garantire, in qualsiasi circostanza, il libero funzionamento dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro e la completa indipendenza dei suoi agenti.
2. Il Direttore dell’Ufficio Internazionale del Lavoro ha il diritto e il dovere di levare l’immunità a un funzionario, qualora ritenga che l’immunità sia di impedimento al regolare esercizio della giustizia e sia possibile rinunciarvi senza pregiudicare gli interessi dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro.

##### **Art. 22** Prevenzione degli abusi {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.282--22}
L’Organizzazione Internazionale del Lavoro coopererà in ogni tempo con le autorità svizzere allo scopo di facilitare una buona amministrazione della giustizia, di garantire l’adempimento dei regolamenti di polizia e di impedire qualsiasi abuso per quanto concerne i privilegi, le immunità e le agevolazioni previsti nel presente accordo.

##### **Art. 23** Contestazioni di carattere privato {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.282--23}
L’Organizzazione Internazionale del Lavoro prende provvedimenti adeguati allo scopo di regolare in modo soddisfacente:
a. le contestazioni in materia di contratti, di cui l’Organizzazione Internazionale del Lavoro è parte e le altre contestazioni di diritto privato;
b. le contestazioni in cui è implicato un funzionario dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro che, per la sua situazione ufficiale, gode dell’immunità, qualora l’immunità non sia stata levata dal Direttore.

##### **Art. 24** Non responsabilità della Svizzera {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.282--24}
Dall’attività dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro su territorio svizzero, non deriva alla Svizzera alcuna responsabilità internazionale per gli atti e le omissioni dell’Organizzazione o dei suoi rappresentanti che agiscono od omettono nel campo delle loro funzioni.

##### **Art. 25** Sicurezza della Svizzera {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.282--25}
1. Nessuna disposizione del presente accordo può impedire al Consiglio Federale Svizzero di prendere i necessari provvedimenti nell’interesse della sicurezza della Svizzera.
2. Qualora il Consiglio Federale Svizzero ritenesse opportuno di applicare il paragrafo 1 del presente articolo, si metterà in relazione, il più presto possibile, nella misura in cui le circostanze lo permettono, con l’Organizzazione Internazionale del Lavoro, allo scopo di stabilire, di comune intesa, le misure necessarie per proteggere gli interessi dell’Organizzazione.
3. L’Organizzazione Internazionale del Lavoro collabora con le autorità svizzere per evitare, nell’esercizio delle sue attività, ogni pregiudizio alla sicurezza della Svizzera.

##### **Art. 26** Esecuzione dell’accordo da parte della Svizzera {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.282--26}
Il Dipartimento Politico Federale è incaricato dell’esecuzione del presente accordo e della sua convenzione di esecuzione[^4]da parte della Confederazione Svizzera.

##### **Art. 27** Giurisdizione {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.282--27}
1. Ogni contestazione’ circa l’applicazione o l’interpretazione del presente accordo o della sua convenzione di esecuzione[^5], che non potè essere regolata mediante negoziati diretti fra le parti, può essere sottoposta, da ciascuna parte, al giudizio di un tribunale composto di tre membri costituito all’entrata in vigore del presente accordo.
2. Il Consiglio Federale Svizzero e l’Organizzazione Internazionale del Lavoro designano ciascuno un membro del tribunale.
3. I giudici in tal modo designati nominano il loro presidente.
4. Qualora i giudici non si accordino sulla nomina del presidente, quest’ultimo è designato dal Presidente della Corte suprema dei Paesi Bassi, a richiesta dei membri del tribunale.
5. Il tribunale è adito a richiesta di una delle parti.
6. Il tribunale stabilisce la propria procedura.

##### **Art. 28** Entrata in vigore {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.282--28}
1. Il presente accordo entra in vigore con l’approvazione da parte del Consiglio Federale Svizzero e del Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro.
2. Lo stesso ha effetto dallo scioglimento della Società delle Nazioni[^6].

##### **Art. 29** Regime transitorio {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.282--29}
Fino alla data dello scioglimento della Società delle Nazioni[^7]i modus vivendi del 1921 e del 1926 e inoltre le convenzioni complementari conchiuse tra il Dipartimento Politico Federale, la Società delle Nazioni e l’Ufficio Internazionale del Lavoro sono applicabili all’Organizzazione Internazionale del Lavoro.

##### **Art. 30** Modificazione dell’accordo {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.282--30}
1. Il presente accordo può essere modificato a richiesta di ciascuna parte.
2. In questo caso le parti si accordano per stabilire le eventuali modificazioni da apportare alle disposizioni del presente accordo.
3. Qualora un’intesa non sia raggiunta, mediante negoziati, entro il termine di un anno, l’accordo potrà essere disdetto dall’una o dall’altra parte con preavviso di due anni.

##### **Art. 31** Convenzione di esecuzione {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.282--31}
Le disposizioni del presente accordo sono completate dalla convenzione di esecuzione[^8].

[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^2]: Art. 2 lett. b del DF del 29 set. 1955 (RU  **1956**  1153).
[^3]: RS  **0.192.120.282.1**
[^4]: RS  **0.192.120.282.1**
[^5]: RS  **0.192.120.282.1**
[^6]: La Società delle Nazioni è stata sciolta con risoluzione della sua assemblea del 18 apr. 1946 (FF **1946** II 1233 ediz. ted. 1193 ediz. franc.).
[^7]: La Società delle Nazioni è stata sciolta con risoluzione della sua assemblea del 18 apr. 1946 (FF **1946** II 1233 ediz. ted. 1193 ediz. franc.).
[^8]: RS  **0.192.120.282.1**