0.192.120.282.1

RU **1956** 1201; FF **1955** II 377 ediz. ted. 389 ediz. franc.

Traduzione*[^1]* 

# Convenzione

d’esecuzione dell’Accordo conchiuso tra il Consiglio Federale Svizzero<br />e l’Organizzazione Internazionale del Lavoro per determinare<br />lo statuto giuridico di questa organizzazione in Svizzera

Conchiusa l’11 marzo 1946<br />Approvata dall’Assemblea federale il 29 settembre 1955[^2]<br />Entrata in vigore il 27 maggio 1946

(Stato 27  maggio 1946)

##### **Art. 1** Franchigia {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.282.1--1}
L’Organizzazione Internazionale del Lavoro gode della completa esenzione dai dazi, dalle tasse di statistica, ecc., per qualsiasi merce destinata all’uso ufficiale dell’Organizzazione Internazionale dei Lavoro o proveniente da quest’ultima, inteso che gli oggetti importati in franchigia possono essere venduti in Svizzera solo alle condizioni da stabilire di comune intesa tra l’Organizzazione Internazionale del Lavoro e il Consiglio Federale Svizzero.

##### **Art. 2** Importazione ed esportazione delle merci {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.282.1--2}
Il Consiglio Federale Svizzero riconosce, per quanto lo concerne, che i divieti e le limitazioni alle importazioni e alle esportazioni di merci non sono applicabili agli oggetti destinati all’uso ufficiale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro e necessari al suo buon esercizio, salvo le disposizioni delle convenzioni internazionali di carattere generale e le misure che concernono la pubblica sanità, inteso che spetta all’Organizzazione Internazionale dei Lavoro di ottenere da ogni altro Stato interessato l’eventuale necessario consenso.

##### **Art. 3** Previdenza sociale {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.282.1--3}
L’Organizzazione Internazionale dei Lavoro è esente da qualsiasi obbligo di contribuzione in favore di istituzioni generali di previdenza sociale, come le casse di compensazione, le casse di assicurazione contro la disoccupazione, l’assicurazione contro gli infortuni, ecc.; è inteso che l’Organizzazione Internazionale dei Lavoro provvede, per quanto possibile e a condizioni da stabilire, ad assoggettare ai sistemi svizzeri di assicurazione i suoi agenti che non godono di una equivalente assicurazione sociale presso l’Organizzazione stessa.

##### **Art. 4** Libera disposizione dei fondi {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.282.1--4}
1. L’Organizzazione Internazionale del Lavoro può essere titolare di conti in qualsiasi moneta.
2. L’Organizzazione Internazionale del Lavoro può trasferire liberamente i suoi fondi, divise, numerario e altri valori mobili dalla Svizzera all’estero.
3. L’Organizzazione Internazionale del Lavoro può convertire in altra moneta qualsiasi divisa e numerario in suo possesso.
4. Il Consiglio Federale Svizzero, in occasione di negoziati con governi stranieri circa il trasferimento di fondi e di merci, terrà considerazione le disposizioni contenute nei paragrafi in considerazione precedenti del presente articolo.

##### **Art. 5** Codici, corriere, valigia {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.282.1--5}
1. L’Organizzazione Internazionale del Lavoro è autorizzata a usare codici nelle sue comunicazioni.
2. L’Organizzazione Internazionale dei Lavoro gode del diritto di servirsi di corrieri e di far uso di valigie diplomatiche alle stesse condizioni che i governi stranieri.

##### **Art. 6** Comunicazioni di stampa {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.282.1--6}
L’Organizzazione Internazionale del Lavoro gode, per quanto concerne le comunicazioni destinate alla stampa e alla radiodiffusione, sia direttamente, sia indirettamente, delle tariffe di favore applicate alle comunicazioni di stampa in conformità della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni[^3].

##### **Art. 7** Libertà di entrata e di dimora {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.282.1--7}
1. Allo scopo di facilitare l’entrata in Svizzera delle persone, indicate nell’articolo 14 dell’accordo[^4], le legazioni[^5]e i consolati di Svizzera riceveranno, per tutti i casi in cui è previsto il visto di entrata, preventive istruzioni di carattere generale intese a concedere tale visto mediante presentazione del passaporto o di altro titolo equivalente d’identità o di viaggio, e di un documento che attesta la qualità del richiedente nel confronti dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro.
2. Alle legazioni[^6]e ai consolati sarà impartita l’istruzione di rilasciare il visto senza ritardo o termine e senza esigere che il richiedente si presenti di persona o che le rispettive tasse siano pagate.
3. Le disposizioni dell’articolo 14 dell’accordo e del presente articolo sono applicabili, in condizioni analoghe, alla moglie e ai figli dell’interessato, se essi vivono con lui e sono senza professione.

##### **Art. 8** Carta di identità {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.282.1--8}
Il Dipartimento Politico Federale rilascia all’Ufficio Internazionale del Lavoro per ogni funzionario una carta di identità con fotografia del titolare. Tale documento, autenticato dal Dipartimento Politico Federale e dall’Ufficio Internazionale del Lavoro, serve quale legittimazione del funzionario nei confronti di qualsiasi autorità federale, cantonale e comunale.

##### **Art. 9** Agevolazioni concesse ai funzionari non svizzeri {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.282.1--9}
I funzionari dell’Ufficio Internazionale del Lavoro che non sono cittadini svizzeri, godono delle seguenti agevolazioni ed esenzioni:
a. esenzione da qualsiasi dazio, tassa di statistica e di importazione, per tutti gli oggetti usati o nuovi che il funzionario porta con sé in occasione della sua prima entrata in Svizzera o del ritorno in Svizzera dopo una assenza minima di tre anni;
b. esenzione dalle limitazioni alla libertà di cambio, alle stesse condizioni che valgono per gli agenti diplomatici accreditati presso il Consiglio Federale;
c. in caso di crisi internazionale, agevolazioni di rimpatrio per i funzionari e i membri della loro famiglia, uguali a quelle concesse ai membri di missioni diplomatiche accreditate presso il Consiglio Federale;
d. esenzione dalle imposte federali, cantonali e comunali, conformemente agli usi vigenti per il personale non svizzero delle istituzioni internazionali a Ginevra;
e. esenzione, in seguito a richiesta del Direttore dell’Ufficio Internazionale del Lavoro, dai dazi sulle automobili importate, inteso che questa agevolazione può essere concessa il massimo una volta ogni tre anni e che detti dazi devono essere pagati, qualora la vettura fosse venduta o ceduta a persona che non beneficia dell’esenzione, prima della scadenza del termine fissato, di comune intesa, tra il Consiglio Federale Svizzero e l’Ufficio Internazionale del Lavoro;
f. la visita dei bagagli alla dogana è ridotta al minimo necessario, come è uso per i membri dei corpi diplomatici.

##### **Art. 10** Servizio militare {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.282.1--10}
1. Il Direttore dell’Ufficio Internazionale del Lavoro comunicherà al Consiglio Federale Svizzero l’elenco dei funzionari di cittadinanza svizzera che sono soggetti a obblighi di carattere militare.
2. Il Direttore dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e il Consiglio Federale Svizzero compileranno, di comune accordo, un elenco limitato di funzionari di cittadinanza svizzera che, per le loro funzioni, beneficeranno di dispense.
3. In caso di mobilitazione di altri funzionari svizzeri, l’Ufficio Internazionale del Lavoro può chiedere, tramite il Dipartimento Politico Federale, una dispensa dalla chiamata sotto le armi o qualsiasi altro provvedimento adeguato.

##### **Art. 11** Passaporto diplomatico {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.282.1--11}
I funzionari di cittadinanza svizzera, appartenenti a classi determinate di comune intesa tra il Direttore dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e il Consiglio Federale Svizzero, che si recano in missione o risiedono all’estero per motivi delle loro funzioni, hanno diritto a un passaporto diplomatico rilasciato dal Dipartimento Politico Federale.

##### **Art. 12** Cassa pensioni, ecc. {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.282.1--12}
1. Ogni prestazione in capitale dovuta dalla cassa pensioni o da altra istituzione di previdenza sociale agli agenti, funzionari o impiegati dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, per qualsiasi circostanza – fine, interruzione o sospensione di servizio – è esente, in Svizzera, al momento del versamento, da qualunque imposta sul capitale e sulla rendita.
2. La stessa norma vale per le prestazioni dovute agli agenti, ai funzionari e agli impiegati dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, a titolo di indennità per malattia, infortunio, ecc.

##### **Art. 13** Francobolli {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.282.1--13}
1. Le autorità federali svizzere emettono francobolli speciali per i servizi dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro nei limiti delle convenzioni dell’Unione postale universale.
2. Le convenzioni conchiuse in merito rimangono in vigore, salvo che siano modificate di comune intesa.

##### **Art. 14** Entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.282.1--14}
La presente convenzione entra in vigore con l’approvazione da parte del Consiglio Federale Svizzero e del Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro.

##### **Art. 15** Modificazione della convenzione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.282.1--15}
1. La presente convenzione può essere modificata a richiesta di ciascuna parte.
2. In tal caso le parti si accordano per stabilire le eventuali modificazioni da apportare alle disposizioni della presente convenzione.
3. Qualora un’intesa non sia raggiunta, mediante negoziati, entro il termine di un anno, la presente convenzione potrà essere disdetta dall’una o dall’altra parte con preavviso di due anni.

[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^2]: Art. 2 lett. b del DF del 29 set. 1955 (RU  **1956**  1153).
[^3]: RS  **0.784.16**  **.** Vedi ancheRS  **0.784.01**  **/.02.**
[^4]: RS  **0.192.120.282**
[^5]: Ora: le ambasciate.
[^6]: Ora: le ambasciate.