(Stato 5  novembre 1999)

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# Scambio di lettere del 5 febbraio/22 aprile 1948 tra la Svizzera e l’Unione postale universale sullo stato giuridico di questa Organizzazione in Svizzera

Approvato dall’Assemblea federale il 29 settembre 1955[^2]

Entrato in vigore il 22 aprile 1948

Traduzione*[^3]* 

| Dipartimento politico federale | Berna, 5 febbraio 1948 |
| --- | --- |
| | All’Ufficio internazionale |
| | dell’Unione postale universale, |
| | Schwarztorstrasse 38, |
| | Berna |

Signor Direttore,

Abbiamo l’onore di informarLa che il Consiglio federale, nella sua seduta del 3 febbraio 1948, ha deciso che, a contare dal I’ gennaio 1948, la Convenzione provvisoria, conchiusa il 19 aprile 1946[^4]tra il Consiglio federale e il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, sia applicata per analogia all’Unione postale universale, ai suoi organi, ai rappresentanti di Stati membri, ai periti e ai funzionari di detta Unione.

La decisione del Consiglio federale (articolo 10 dello Statuto del 31 gennaio 1947[^5]) che, per la durata delle loro funzioni, concede ai Direttori, ai Vicedirettori e Consiglieri non svizzeri, come pure ai membri delle loro famiglie, i privilegi e le immunità diplomatici, è mantenuta per l’Ufficio internazionale dell’Unione postale universale, a condizione che il numero dei beneficiari rimanga limitato, come lo è attualmente.

Voglia gradire, signor Direttore, l’espressione della nostra alta considerazione.

| | Dipartimento politico federale: |
| --- | --- |
| | Internationale Organisationen: |
| | Secrétan |

| Unione postale universale | Sede: Berna, |
| --- | --- |
| Commissione esecutiva e di collegamento | Schwarztorstr. 38 |
| Il Segretario Generale | 22 aprile 1948 |
| | Dipartimento politico federale |
| | Organizzazioni internazionali |
| | Berna |

Signor Consigliere di Legazione,

La Commissione provvisoria esecutiva e di collegamento dell’Unione postale universale, durante la sua sessione, tenuta recentemente a Berna, ha preso ufficialmente atto della decisione del Consiglio federale, del 3 febbraio u.s., secondo cui, a contare dal 1° gennaio 1948, la Convenzione provvisoria, conchiusa il 19 aprile 1946[^6]tra il Consiglio federale e il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, è applicata per analogia all’Unione postale universale, ai suoi organi, ai rappresentanti di Stati membri, ai periti e ai funzionari di detta Unione.

La notizia di tale decisione ha suscitato vivo interesse in seno alla Commissione. Il Presidente ha dichiarato che essa, per quanto concerne il territorio svizzero, dà completa soddisfazione all’Unione postale universale. Inoltre, il rappresentante della Gran Bretagna, Sir David Ludbury, interpretando gli unanimi sentimenti dei suoi colleghi, ha espresso la gratitudine della Commissione al Governo federale per il favore concesso all’Unione.

La Commissione ha poi approvato la seguente risoluzione presentata dal sottoscritto:
a. la Commissione prende atto con viva soddisfazione della decisione sopra citata;
b. essa prega il Consiglio federale di volerla comunicare, per via diplomatica, ai Governi degli Stati membri dell’Unione postale universale, come era stato comunicato lo «Statuto degli Uffici internazionali sottoposti alla vigilanza delle autorità della Confederazione Svizzera» del 31 gennaio 1947[^7], il quale è ora senza effetto nei confronti dell’Unione postale universale.

Le sarei perciò infinitamente grato, se volesse avere la cortesia, qualora non fosse già stato provveduto, di esaudire tale desiderio della Commissione.

Voglia gradire, signor Consigliere di Legazione, l’espressione della mia alta considerazione.

| | Il Segretario generale |
| --- | --- |
| | Muri |

[^1]: RU  **1956**  1206; FF **1955** II 377 ediz. ted. 389 ediz. franc.
[^2]: Art. 2 lett. c del DF del 29 set. 1955 (RU  **1956**  1153).
[^3]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente  Raccolta.
[^4]: RS  **0.192.120.1**  **.** Ora: Accordo dell’11 giu./1° lug. 1946.
[^5]: Non pubblicato nella RU.
[^6]: RS  **0.192.120.1**  **.** Ora: Accordo dell’11 giu./1° lug. 1946.
[^7]: Non pubblicato nella RU.