0.192.120.242.2

RU **1956** 1168; FF **1955** II 377 ediz. ted. 389 ediz. franc.

# Scambio di lettere del 10 marzo 1955 tra la Svizzera e l’Organizzazione Meteorologica Mondiale sullo statuto giuridico di questa Organizzazione in Svizzera

Approvato dall’Assemblea federale il 29 settembre 1955[^1]

(Stato 10  marzo 1955)

*Traduzione* [^2]

| Organizzazione meteorologica mondiale | Ginevra, 10 marzo 1955<br>Al Dipartimento politico federale<br>Berna |
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Signor Ministro,

Animato dal desiderio di soddisfare le premure del Consiglio Federale intese a precisare gli oggetti indicati qui di seguito, contenuti nell’accordo che determina lo statuto dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale in Svizzera[^3], ho l’onore di comunicarLe che aderisco alla richiesta formulata dal Consiglio Federale di interpretarli nel modo seguente:

1. Esenzione dall’imposta sulla cifra d’affari<br />(art. 10 dell’accordo)

Per ragioni di uniformità, il Consiglio Federale Svizzero ritiene opportuno di dare a questo articolo un’applicazione analoga a quella data al corrispondente articolo dell’accordo conchiuso tra il Consiglio Federale Svizzero e l’Organizzazione Mondiale della Sanità[^4]. L’Organizzazione Meteorologica Mondiale non dovrebbe, di conseguenza, esigere, di massima, l’esenzione dalle imposte indirette e dalle tasse sulle vendite comprese nei prezzi dei beni mobili e immobili. Essa dovrebbe limitare detta esenzione alle compere importanti, cioè a quelle il Cui importo fatturato supera i franchi 100, effettuate per i suoi usi ufficiali e nel cui prezzo sono comprese le imposte e le tasse di tale natura. Trattandosi della cifra d’affari, il rimborso è effettuato a richiesta dell’Organizzazione mediante una procedura analoga a quella già in uso con l’Organizzazione Mondiale della Sanità.

2. Immunità diplomatiche del Segretario Generale e di alcuni<br />alti funzionari (art. 16 dell’accordo)

È inteso che in materia d’immunità fiscale, gli alti funzionari svizzeri, contemplati dal presente articolo, godono soltarito dell’esenzione dalle imposte federali, cantonali e comunali sullo stipendio, sulle gratificazioni e sulle indennità che sono loro versate dall’Organizzazione, così come è stabilito altrove (art. 17, lett. b).

3. Situazione fiscale dei personale che non fa più parte<br />dell’Organizzazione (art. 17, lett. b, dell’accordo<br />e art. 10 della convenzione di esecuzione **[^5]** 

Non sono esenti dagli obblighi fiscali i versamenti periodici (annuali, mensili, ecc.), effettuati a una persona che non fa più parte dell’Organizzazione, a titolo di pensione o in conformità di qualsiasi accordo di previdenza sociale.

4. Definizione del termine «funzionario» contenuto nell’accordo

Il termine «funzionario», in quanto contenuto nel testo dell’accordo, è interpretato conformemente alla consuetudine stabilita per le altre istituzioni specializzate delle Nazioni Unite con sede a Ginevra.

5. Elenco dei funzionari dell’OMM e dei membri della loro famiglia<br />titolari della carta d’identità (art. 6 della convenzione di esecuzione)

L’Organizzazione Meteorologica Mondiale comunica regolarmente al Dipartimento politico federale l’elenco dei funzionari dell’Organizzazione e dei membri della loro famiglia, indicando per ciascuno di essi la data di nascita, la cittadinanza, il domicilio in Svizzera e la categoria o la classe di funzione alla quale essi appartengono.

Voglia gradire, Signor Ministro, l’espressione della mia alta considerazione.

| | Il Segretario generale ad interim<br>G. Swoboda |
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[^1]: Art. 1 lett. a del DF del 29 set. 1955 (RU  **1956**  1153).
[^2]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^3]: RS  **0.192.120.242**
[^4]: RS  **0.192.120.281**
[^5]: RS  **0.192.120.242.1**