0.142.118.181

CS **11** 675; FF **1888** III 454 ediz. ted. 268 ediz. franc.

Traduzione*[^1]* 

# Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e la Serbia

Conchiuso il 16 febbraio 1888<br />Approvato dall’Assemblea federale il 25 giugno 1888[^2]<br />Istrumenti di ratificazione scambiati il 3 luglio 1888<br />Entrato in vigore il 3 agosto 1888

(Stato 10  luglio 2007)

Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera<br />e<br />Sua Maestà il Re di Serbia,

mossi dal desiderio di rassodare i vincoli d’amicizia e di ampliare i buoni rapporti che uniscono i due paesi, hanno risolto di regolare di comune accordo e con una convenzione speciale le condizioni alle quali sarà sottoposto lo stabilimento dei Serbi nella Svizzera e degli Svizzeri nella Serbia, ed hanno nominato a loro plenipotenziari a tal fine:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, sonosi accordati negli articoli seguenti:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.118.181--1}
I Serbi saranno in tutti i Cantoni della Confederazione ricevuti e trattati, in quanto alle persone e proprietà loro, sul medesimo piede ed in quel modo medesimo che lo sono o potranno esserlo in avvenire gli Svizzeri degli altri Cantoni. Essi potranno quindi andare, venire e fermarsi temporaneamente in Svizzera, uniformandosi alle leggi e ai regolamenti di polizia.

Ogni industria e commercio permesso agli attinenti degli altri Cantoni lo sarà dei pari ai Serbi e senza che possa esigersene condizione pecuniaria od altra più onerosa.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.118.181--2}
Gli Svizzeri godranno in Serbia dei medesimi diritti e vantaggi quali sono ai Serbi garantiti dal precedente articolo 1 nella Svizzera.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.118.181--3}
Gli attinenti di uno dei due stati domiciliati nell’altro non saranno obbligati alle leggi militari del paese da loro abitato, ma rimarranno soggetti a quelle della loro patria.

Essi saranno del pari esenti da ogni servizio, sia nella guardia civica, sia nelle milizie municipali.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.118.181--4}
Gli attinenti dell’uno dei due stati che trovansi domiciliati nell’altro e che per sentenza legale o in forza delle leggi e dei regolamenti sulla polizia de’ costumi e sulla mendicità venissero nel caso il dover essere rimandati, saranno ricevuti in ogni tempo, in una colle loro famiglie, nel paese onde sono oriundi.

Ciascuna delle parti contraenti si obbliga, ove ciò sia domandato dall’altra parte, a ricevere i suoi attinenti, quand’anche questi avessero perduto il loro diritto di borghesia secondo le leggi del paese d’attinenza, a meno che non siano divenuti cittadini dell’altro stato in forza delle leggi di quest’ultimo.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.118.181--5}
Ogni vantaggio dall’una delle parti contraenti accordato o che avesse in avvenire ad accordarsi in qualsia modo ad un’altra potenza, rispetto al domicilio dei cittadini ed all’esercizio delle professioni industriali, sarà medesimamente e ad un tempo applicabile all’altra parte, senza bisogno di fare per ciò una convenzione speciale.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.118.181--6}
Alle due parti contraenti sarà libero il nominare consoli generali, consoli e viceconsoli o agenti consolari per prendere residenza nei territori dell’altra parte. Ma prima che un ufficiale consolare possa agire come tale, dovrà venir riconosciuto e ammesso nella forma ordinaria dal governo presso cui è delegato.

I funzionari consolari di ciascuna parte contraente, godranno sul territorio dell’altra, di tutti i privilegi, le esenzioni e le immunità che sono o che fossero per essere accordate ai consoli di pari categoria e di pari rango della nazione più favorita.

Ciascuna delle parti contraenti avrà il diritto di designare i luoghi ove non le conviene ammetter funzionari consolari; ma ben s’intende che questa riserva non potrà applicarsi ad una delle parti contraenti senza esserlo del pari a tutti gli altri stati.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.118.181--7}
La presente convenzione è conchiusaper cinque anni ed entrerà in vigore un mese dopo lo scambio delle ratifiche.

Se dodici mesi avanti la fine di detto periodo, nessuna delle alte Parti contraenti avrà notificato l’intenzione di farne cessare gli effetti, essa resterà obbligatoria sino a che non sia spirato un anno dal giorno in cui dall’una delle alte parti contraenti sarà stata dinunziata.

La presente convenzione sarà ratificata e lo scambio delle ratifiche seguirà nel più breve termine possibile a Vienna.

*In fede di che,* i plenipotenziari rispettivi hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatto in doppio esemplare a Vienna il sedici/quattro febbraio mille ottocento ottantotto (16/4 febbraio 1888).

| A.-O. Aepli | M.-M. Boghitchévitch |
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[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^2]: RU **10** 705