(Stato 5  novembre 1999)

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Traduzione*[^2]* 

# Trattato d’amicizia tra la Svizzera e la Turchia

Conchiuso il 19 settembre 1925<br />Approvato dall’Assemblea federale il 22 aprile 1926[^3]<br />Istrumenti di ratificazione scambiati l’8 aprile 1927<br />Entrato in vigore il 23 aprile 1927

La Confederazione Svizzera,<br />da una parte,<br />e<br />la Repubblica Turca,<br />dall’altra

animate da eguale desiderio di consolidare i vincoli di costante amicizia, di cui si sono già date delle prove

ed egualmente convinte che le relazioni tra i due Stati mantenute in questo spirito serviranno alla prosperità e al benessere dei due popoli,

hanno risolto di conchiudere un trattato d’amicizia e a questo scopo hanno designato quali loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri e trovatili in buona e debita forma, hanno stipulato le seguenti disposizioni:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.117.631--1}
Vi saranno pace inviolabile e amicizia sincera e perpetua tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Turca, come pure tra i cittadini dei due Stati.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.117.631--2}
Le Alte Parti Contraenti sono d’accordo di stabilire le relazioni diplomatiche tra i due Stati in conformità dei principi del diritto delle genti.

Esse convengono che i rappresentanti diplomatici di ciascuna di esse riceveranno a condizione di reciprocità, nel territorio dell’altra, il trattamento fissato in conformità dei diritto internazionale pubblico generale.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.117.631--3}
Le Alte Parti Contraenti sono d’accordo di regolare le reciproche relazioni commerciali e consolari, come pure le condizioni di domicilio e di dimora, sui loro rispettivi territori, dei cittadini dell’altra Parte, mediante trattati o accordi ch’esse si riservano di conchiudere conformemente alle norme dei diritto internazionale pubblico generale e sulla base di una perfetta reciprocità.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.117.631--4}
Il presente trattato sarà ratificato e le ratificazioni saranno scambiate a Berna il più presto possibile. Esso entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo lo scambio degli strumenti di ratificazione.

*In fede di che,* i plenipotenziari delle due Parti hanno firmato il presente trattato e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatto in doppio esemplare a Ginevra, il diciannove settembre millenovecento venticinque.

| Motta | T. Rouschdi |
| --- | --- |
| | Mehmed Munir |

[^1]: CS **11** 732; FF **1926** I 4 ediz. ted. e ediz. franc.
[^2]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^3]: RU **43** 101