(Stato 5  novembre 1999)

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Traduzione dei testi originali francese e inglese*[^2]* 

# Trattato di amicizia tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica delle Filippine

Conchiuso il 30 agosto 1956<br />Approvato dall’Assemblea federale il 6 dicembre 1956[^3]<br />Istrumenti di ratificazione scambiati il 9 dicembre 1957<br />Entrato in vigore il 9 dicembre 1957

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica delle Filippine, mossi dal desiderio di consolidare e perpetuare i rapporti di amicizia particolarmente fortunati che esistono tra i due paesi e di rassodare, mediante disposizioni formali, i vincoli spirituali, culturali ed economici che li uniscono, hanno risolto di conchiudere un Trattato d’amicizia e hanno, a tale scopo, nominato loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.451--1}
Tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica delle Filippine e i popoli di esse regnerà pace perpetua e ferma amicizia.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.451--2}
Le Alte Parti Contraenti non cercheranno di risolvere con la forza le controversie che sorgessero fra esse nè potessero essere risolte con mezzi diplomatici oppure mediante la conciliazione o la mediazione, ma s’accorderanno affinché siano sottoposte a un tribunale arbitrale oppure alla Corte Internazionale di Giustizia. Qualora esse non riuscissero a mettersi d’accordo su tale punto e la divergenza fosse di ordine giuridico, conformemente all’articolo 36, § 2, dello statuto della Corte Internazionale di Giustizia[^4], ciascuna parte potrà adire tale Corte.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.451--3}
Ciascuna delle Alte Parti Contraenti accrediterà, presso l’altra Parte, rappresentanti diplomatici i quali godranno, durante tale missione e sul fondamento della reciprocità, dei diritti, dei privilegi e delle immunità generalmente riconosciuti in virtù del diritto delle genti e degli usi internazionali.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.451--4}
Ciascuna delle Alte Parti Contraenti ha il diritto di stabilire Consolati generali, Consolati, Viceconsolati e Agenzie consolari, sul territorio dell’altra Parte, in luoghi che saranno determinati di comune accordo.

I rappresentanti consolari di una delle Parti, non appena ricevono dall’altra Parte l’exequatur o altro permesso d’esercitare le loro funzioni, fruiscono, sul fondamento della reciprocità, di tutti i privilegi, esenzioni e immunità generalmente riconosciuti in virtù dei diritto delle genti e degli usi internazionali.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.451--5}
I cittadini di ciascuna delle Alte Parti Contraenti potranno fruire nel territorio dell’altra Parte, sul fondamento della reciprocità, del diritto di acquistare e di possedere beni mobili e immobili, di disporre di essi, di viaggiare, di soggiornare, dedicarsi al commercio, all’industria e ad altre attività generalmente ammesse, a condizione che si conformino alla costituzione, alle leggi e ai regolamenti in vigore o che potessero essere successivamente emanati dall’altra Parte Contraente. Nei procedimenti giudiziari, amministrativi o in altri procedimenti, essi fruiranno del medesimo trattamento accordato ai cittadini dell’altra Parte, per quanto concerne la protezione e la sicurezza delle loro persone e dei loro beni. I cittadini di una delle Parti contraenti stabiliti o soggiornanti sul territorio dell’altra Parte potranno esportare tutti i loro beni nella medesima misura in cui tale esportazione è concessa ai cittadini della nazione più favorita.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.451--6}
Ciascuna delle Alte Parti Contraenti accorderà all’altra Parte il trattamento della nazione più favorita, per quanto concerne l’esportazione, l’importazione e il transito delle merci. Un trattamento siffatto sarà segnatamente esteso ai cittadini, alle fondazioni, alle associazioni e alle società svizzere che importano, nelle Filippine, merci originarie di un terzo paese o che esportano, dalle Filippine a destinazione di un terzo paese, merci originarie delle Filippine. Il medesimo trattamento sarà accordato ai cittadini, alle fondazioni (corporations), alle associazioni e alle società commerciali e industriali delle Filippine che importano in Svizzera merci originarie di un terzo paese o esportano, a destinazione di un terzo paese, merci di origine svizzera.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.451--7}
Nessuna disposizione del presente Trattato potrà essere applicata oppure invocata rispetto ai trattamenti speciali, vantaggi o privilegi concessi o che potessero essere concessi agli Stati Uniti d’America e ai cittadini, alle associazioni o ad altre società di quegli Stati.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.451--8}
Le Alte Parti Contraenti convengono che, non appena sarà possibile, conchiuderanno trattati concernenti il commercio e la navigazione, i diritti e i privilegi consolari, il domicilio e l’estradizione.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.451--9}
Il presente trattato sarà sottoposto dalle Alte Parti Contraenti alla ratificazione, in conformità della procedura costituzionale per esse vigente. Esso entrerà in vigore il giorno dello scambio degli Istrumenti di Ratificazione, il quale sarà eseguito a Manila, nelle Filippine, e avrà effetto sino allo spirare dei termine di un anno dal giorno in cui fosse disdetto per iscritto dall’una o dall’altra delle Parti Contraenti.

*In fede di che,* i plenipotenziari delle Alte Parti Contraenti hanno firmato il presente Trattato e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatto in doppio esemplare, in lingua francese e inglese, i cui testi fanno parimente fede, a Manila, il 30 agosto dell’anno del Signore millenovecentocinquantasei, undicesimo dell’Indipendenza delle Filippine.

| Per il | Per il Governo |
| --- | --- |
| Consiglio federale svizzero: | della Repubblica delle Filippine: |
| W. Hofer | Carlos P. Garcia |

Procedendo alla firma dei Trattato di amicizia tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica delle Filippine, i plenipotenziari sottoscritti hanno fatto le riserve e le dichiarazioni seguenti:
1. Secondo il Trattato, le espressioni «fondazioni, associazioni e società svizzere», menzionate nell’articolo 6, comprendono le fondazioni, associazioni esocietà (*corporations partnerships and/or other organizations* ) commerciali e industriali, nelle Filippine, con un interesse svizzero predominante (interesse fondamentale).
2. Fintanto che non sarà conchiuso il trattato di domicilio menzionato nell’articolo 8, le domande d’immigrazione (residenza permanente oppure non permanente) nelle Filippine, presentate da cittadini svizzeri, saranno esaminate con benevolenza in conformità delle leggi e dei regolamenti in vigore.Il presente protocollo è parte integrante dei Trattato di amicizia ed entrerà in vigore al momento dello scambio degli Istrumenti di Ratificazione dello stesso.Fatto in doppio esemplare, in lingua francese e inglese, i cui testi fanno parimente fede, a Manila, il 30 agosto dell’anno del Signore millenovecentocinquantasei, undicesimo dell’indipendenza delle Filippine.

| Per il | Per il Governo |
| --- | --- |
| Consiglio federale svizzero: | della Repubblica delle Filippine: |
| W. Hofer | Carlos P. Garcia |

[^1]: RU  **1958**  38; FF **1956** II 489 ediz. ted. 605 ediz. franc.
[^2]: Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^3]: RU  **1958**  37
[^4]: RS  **0.193.501**