0.142.116.362

CS **11** 691

Traduzione[^1]

# Dichiarazioni tra il Consiglio federale svizzero e il Reale Governo neerlandese sulla esenzione reciproca dal servizio militare

Date il 4/30 agosto 1862

(Stato 30 agosto 1862)

Il Consiglio federale svizzero<br />dichiara:

che conseguentemente alla Convenzione conchiusa per mezzo suo tra tutti i Cantoni della Confederazione e il Governo del Regno de’ Paesi Bassi,

i sudditi neerlandesi abitanti per un tempo più o meno lungo in uno dei Cantoni svizzeri non devono esservi obbligati nè ad alcun servizio militare, nè a prestazione qualsiasi per causa di questa esenzione.

*In fede di che,* è stata emessa la presente dichiarazione munita delle firme e del sigillo appo noi usitati, ed è stata scambiata contro una consimile dichiarazione del Ministero degli Affari Esteri del Regno de’ Paesi Bassi.Berna, 4 agosto 1862.

| In nome del Consiglio federale svizzero, <br>Il Presidente della Confederazione:<br>Stämpfli | Il Cancelliere della Confederazione:<br>Schiess |
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Il Ministro degli affari esteri<br />di Sua Maestà il Re dei Paesi Bassi<br />dichiara:che in virtù dell’articolo 15 della legge Neerlandese del 19 Agosto 1861 (Giornale ufficiale N. 72), e in seguito alla dichiarazione dei Consiglio federale svizzero, firmata a Berna, il 4 agosto 1862, dichiarazione a scambio della quale la presente sarà consegnata a detto Consiglio, gli Svizzeri abitanti per un tempo più o meno lungo nel Regno dei Paesi Bassi non devono esservi obbligati a prestar servizio nella milizia nazionale, nè ad alcuna prestazione per causa di questa esenzione.L’Aja, 30 agosto 1862.

| | Il Ministro degli Affari Esteri <br>di Sua Maestà il Re dei Paesi-Bassi,<br>P. van der Maesen de Sombreffe |
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La nota accompagnante la premessa dichiarazione porta l’osservazione che l’esenzione dal servizio militare nei Paesi Bassi non si estende alla Schuttery – guardia cittadina – nella quale devono servire anche i non nazionali. Non trattasi però in questo caso di un servizio militare propriamente detto, ma unicamente della cooperazione al mantenimento della tranquillità e dell’ordine nell’interno.

[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente  Raccolta.