0.142.114.541.2

^^CS **11** 667

Traduzione[^1]

# Dichiarazione tra la Svizzera e l’Italia per prolungare la durata della Convenzione sulla proprietà letteraria ed artistica e dei Trattato di domicilio e consolare, stati conchiusi tra i due paesi il 22 luglio 1868

Data il 28 gennaio 1879

(Stato 31 gennaio 1879)

Essendochè la convenzione per la protezione della proprietà letteraria e artistica[^2],come pure il trattato di domicilio e consolare[^3]tra la Svizzera e l’Italia, stati sottoscritti l’una a Firenze, l’altro a Berna il 22 luglio 1868, furono conchiusi per la stessa durata come il trattato di commercio[^4]dei medesimo giorno, e poichè tra le Alte Parti contraenti oggi si convenne di mantener in vigore le dette due convenzioni, nonostante la vicina scadenza del Trattato, i sottoscritti, debitamente a ciò autorizzati, hanno dichiarato quanto segue:

La Convenzione per la protezione della proprietà letteraria e artistica[^5], del pari che il trattato di domicilio e consolare[^6],stati sottoscritti a Firenze e a Berna il 22 luglio 1868, tra la Svizzera e l’Italia, sono mantenuti in vigore, con riserva del diritto di dinunzia di 12 in 12 mesi[^7].

Fatto in duplo a Roma il 28 gennaio 1879.

| L’Inviato straordinario <br>e Ministro plenipotenziario <br>della Confederazione svizzera:<br>J. B. Pioda | Il Presidente del Consiglio, <br>Ministro ad interim <br>degli Affari esteri <br>di S. M. il Re d’Italia:<br>Depretis |
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[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^2]: Questa conv. [RU **IX** 680] è stata disdetta dalla Svizzera per il 17 nov. 1899 (DCF del 17 nov. 1899 – RU **17** 447).
[^3]: RS  **0.142.114.541**
[^4]: Questo tratt. [RU **IX** 657, 3 85 253 404 436 454 752] è decaduto.
[^5]: Questa conv. [RU **IX** 680] è stata disdetta dalla Svizzera per il 17 nov. 1899 (DCF del 17 nov. 1899 – RU **17** 447).
[^6]: RS  **0.142.114.541**
[^7]: Il tratt. di domicilio e consolare, disdetto dalla Svizzera per il 31 dic. 1920 e poi prorogato fino al 31 dic. 1921, è mantenuto in vigore con riserva di disdetta di 3 in 3 mesi (FF **1920** II 62 segg., **1921** II 348 ediz. ted. e **1920** II 227, **1921** II 347 ediz. franc.).