0.142.114.541.1

^^CS **11** 666

Traduzione[^1]

# Protocollo concernente l’esecuzione dei Trattati e delle Convenzioni conchiusi e firmati a Berna ed a Firenze tra la Svizzera e l’Italia, il 22 luglio 1868

Conchiuso il 1° maggio 1869<br />Entrato in vigore il l’ maggio 1869

(Stato 1° maggio 1869)

Affine di togliere i dubbi ai quali nell’applicazione potrebbero dar luogo alcune disposizioni delle Convenzioni conchiuse e firmate tra la Svizzera e l’Italia il 22 luglio 1868, ed allo scopo di intendersi anticipatamente sulle formalità da seguirsi nell’esecuzione di certe altre disposizioni delle medesime convenzioni,

i sottoscritti,debitamente a ciò autorizzati dai loro rispettivi Governi,

sonosi concertati negli articoli seguenti:

##### **Art. I** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.114.541.1--I}

##### **Art. II** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.114.541.1--II}
Per ciò che riguarda l’articolo 4 del Trattato di domicilio e consolare[^2], resta stabilito: che le dichiarazioni del 10 e 21 dicembre 1866[^3], relativamente all’esenzione dai prestiti forzati, cesseranno di essere in vigore dopo il 29 ottobre 1873; beninteso però che a datare da quel giorno i due Stati continueranno ad assicurarsi reciprocamente il trattamento della nazione più favorita.

##### **Art. III** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.114.541.1--III}
Riguardo all’esecuzione dell’articolo 9 del medesimo Trattato, è stabilito: che le Corti d’appello del Regno, il Tribunale federale e il Tribunale supremo di ciascuno Stato della Confederazione, potranno d’ora innanzi tenere tra loro corrispondenza diretta, per tutto ciò che concerne l’invio e la spedizione di rogatorie, sia nel civile, sia nel criminale.

I valori in effettivo che si trovassero uniti alle rogatorie o agli atti concernenti la loro esecuzione, saranno trasmessi per mezzo di vaglia postali all’ordine delle autorità alle quali quei valori saranno indirizzati.

Ben s’intende che la corrispondenza diretta tra i tribunali e le corti suddette non potrà mai aver luogo per le domande d’estradizione, per le quali si osserveranno in ogni punto le disposizioni del Trattato riguardante questa materia.

##### **Art. IV** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.114.541.1--IV}
Il Governo reale ammette che, conformemente alla riserva fatta dall’Assemblea federale[^4]riguardo all’ultimo alinea dell’articolo 17 del Trattato suddetto, le contestazioni che potessero sorgere fra gli eredi per causa dell’eredità di uno Svizzero morto in Italia, dovranno essere deferite al giudice dei luogo d’origine dei defunto.

##### **Art. V** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.114.541.1--V}
Il presente Protocollo dovrà essere considerato ed eseguito come parte integrante delle convenzioni alle quali si riferisce.

Così fatto a Berna in doppio originale il primo maggio mille ottocento sessantanove.

| Il Plenipotenziario svizzero:<br>J. Dubs | Il Plenipotenziario italiano:<br>Melegari |
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[^1]: Il testo originale è pubblicalo sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^2]: RS  **0.142.114.541**
[^3]: Non pubblicate nella RU.
[^4]: RU **IX** 656