0.142.113.494

CS **11** 603; FF **1946** III 1249 ediz. ted. 1225 ediz. franc.

Traduzione

# Trattato di lavoro tra la Svizzera e la Francia

Conchiuso il 1° agosto 1946

Approvato dall’Assemblea federale il 18 dicembre 1946[^1]

Istrumenti di ratificazione scambiati il 3 febbraio 1947

Entrato in vigore il 3 febbraio 1947

(Stato 3  febbraio 1947)

Il Consiglio federale svizzero<br />e<br />il Governo Provvisorio della Repubblica Francese,

desiderosi di promuovere e di organizzare gli scambi di mano d’opera tra la Svizzera e la Francia e di stabilire nella maggiore misura possibile l’eguaglianza di trattamento, sui loro rispettivi territori, tra i cittadini dei due Stati per quanto concerne il regime del lavoro, hanno deciso di concludere un trattato a questo scopo e hanno designato come loro Plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma,

hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.494--1}
Il Governo svizzero ed il Governo francese si impegnano a non ostacolare l’uscita dei loro rispettivi cittadini, i quali desiderano recarsi nell’uno o nell’altro paese a lavorare, nella misura in cui questa uscita di operai non pregiudica la situazione economica e demografica del paese interessato.

A questo scopo essi concederanno loro, come pure ai loro coniugi e figli che dovessero accompagnarli o raggiungerli in seguito, tutte le facilitazioni amministrative necessarie. In particolare, essi rilasceranno loro te carte d’identità ed i passaporti necessari.

Se i lavoratori dell’uno e dell’altro paese e le loro famiglie con domicilio o soggiorno regolari sui territori rispettivi desiderassero ritornare nel loro paese d’origine, i due Governi concederanno loro ogni facilitazione amministrativa in questo senso.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.494--2}
Le domande in bianco, cioè le domande di operai non indicati con i loro nomi, devono essere munite del visto delle autorità a ciò designate dai Ministeri competenti del paese di immigrazione, e vanno in seguito indirizzate alle autorità competenti dell’altro paese. Queste domande devono essere conformi alle domande tipo che saranno fissate mediante accordo tra le amministrazioni competenti della Francia e della Svizzera.

Le domande con l’indicazione di nomi di lavoratori saranno vistate nelle stesse condizioni e saranno inviate, sia direttamente sia per mezzo del datore di lavoro, agli operai domandati.

I contratti di lavoro proposti dai datori di lavoro e le domande di lavoratori, da essi presentate, non possono contenere alcuna stipulazione contraria al presente trattato.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.494--3}
Prima del loro arrivo nell’uno o nell’altro paese, i lavoratori immigranti devono essere in possesso di un contratto di lavoro vistato conformemente alle disposizioni previste nell’articolo 2, sia quando sono stati oggetto di una domanda in bianco, sia quando sono stati assunti in virtù di un contratto nominativo individuale.

Essi devono inoltre essere muniti di un certificato sanitario rilasciato da un medico a ciò espressamente autorizzato dal paese nel quale gli operai devono essere occupati.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.494--4}
Le operazioni di reclutamento e di trasferimento in Francia di lavoratori svizzeri, che sono affidate per l’esecuzione, sotto il controllo delle autorità francesi competenti, al rappresentante in Svizzera dell’Ufficio Nazionale dell’immigrazione, si faranno d’intesa e con il concorso dell’Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e dei lavoro.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.494--5}
I lavoratori immigrati riceveranno, per lavoro equivalente, una rimunerazione eguale a quella dei lavoratori della medesima categoria occupati nella stessa impresa, o la rimunerazione normale e corrente dei lavoratori della medesima categoria nella regione, se non vi sono lavoratori della stessa categoria occupati nella medesima impresa.

Il Governo del paese di immigrazione si impegna a fare osservare sul suo territorio, con tutti i mezzi a sua disposizione, l’eguaglianza di rimunerazione tra i lavoratori immigrati e nazionali.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.494--6}
I cittadini delle due Alte Parti Contraenti godono sul territorio dell’altra della stessa protezione che è accordata ai propri cittadini e della eguaglianza di trattamento con quest’ultimi per tutto quanto concerne l’applicazione delle leggi che regolano le condizioni di lavoro, in particolare l’igiene e la sicurezza dei lavoratori. Questa parità di trattamento vale anche per tutte le altre disposizioni che, su questo oggetto, potrebbero essere emanate in avvenire nei due paesi.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.494--7}
Se i cittadini di uno dei due Stati, debitamente autorizzati a soggiornare nell’altro Stato venissero a trovarsi senza lavoro, devono indirizzarsi al servizio pubblico di collocamento competente; questi si sforzerà di procurare loro un’occupazione.

Questi lavoratori fruiranno, per quanto concerne l’assicurazione contro la disoccupazione propriamente detta e gli istituti nazionali di soccorso in caso di disoccupazione, degli stessi vantaggi di cui godono i cittadini dello Stato di residenza.[^2]

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.494--8}
Tutti i reclami dei lavoratori, in particolare quelli concernenti le condizioni di lavoro e di esistenza fatte dai datori di lavoro, saranno indirizzati o trasmessi alle autorità competenti del paese di residenza direttamente o per mezzo delle autorità diplomatiche o consolari, siano esse state scritte nella lingua del paese di residenza o in quella dei lavoratore; solo l’amministrazione competente del paese di residenza potrà procedere alle inchieste del caso e intervenire, in vista di raggiungere una soluzione amichevole.

Ogni Governo può aggregare alla sua rappresentanza diplomatica presso l’altro Stato uno specialista incaricato delle questioni del lavoro e delle relazioni con le autorità amministrative competenti dei paese, nel quale sono occupati i cittadini dell’altro Stato. 1 due Governi faciliteranno il compito di questi addetti.

Le disposizioni del presente articolo non modificano in nessun modo le competenze dei consoli, come esse risultano dai trattati, dalle convenzioni e dalle leggi del paese di residenza.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.494--9}
Le amministrazioni competenti dei due paesi decidono di comune accordo le singole misure e le disposizioni d’ordine necessario per l’esecuzione del presente trattato e che richiedono la collaborazione dei loro servizi amministrativi.

Esse stabiliscono parimente in quali casi ed in quali condizioni questi servizi corrisponderanno direttamente tra di loro.

Infine esse si comunicano tutte le informazioni utili circa le condizioni di lavoro e di esistenza dei lavoratori di un paese occupati nell’altro e circa le disposizioni di carattere legislativo, regolamentare ed amministrativo concernenti detti lavoratori.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.494--10}
I due Governi istituiscono una Commissione consultiva mista che si riunirà almeno una volta l’anno alternativamente in Francia ed in Svizzera, a richiesta di una delle due Parti contraenti.

Detta Commissione è competente per esaminare le questioni concernenti l’esecuzione dei presente trattato e delle leggi e regolamenti di ogni Stato, le quali si applicano ai lavoratori dell’altro.

Suo compito è anche di proporre, se è il caso, la revisione o l’ampliamento delle disposizioni e delle leggi e regolamenti menzionati nel capoverso precedente.

La Commissione si compone al massimo di sei rappresentanti delle amministrazioni interessate di ogni Stato. Alle delegazioni potranno essere aggiunti dei periti.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.494--11}
Tutte le difficoltà risultanti dall’applicazione del presente trattato saranno regolate in via diplomatica, dopo aver sentito, se necessario, la Commissione mista istituita in conformità dell’articolo 10.

Se seguendo questa via non può essere trovata una soluzione, i due Governi stabiliranno mediante accordo una procedura arbitrale, secondo la quale dovrà essere regolata la controversia. il tribunale arbitrale è tenuto a giudicare la controversia secondo i principi fondamentali e lo spirito del presente trattato.

##### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.494--12}
Il presente trattato sarà ratificato, e le ratificazioni saranno scambiate il più presto possibile.

Esso entrerà in vigore immediatamente dopo lo scambio degli strumenti di ratificazione.

Esso sarà provvisoriamente applicato a contare dalla sua firma.

##### **Art. 13** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.494--13}
Il presente trattato resta in vigore fino al 31 dicembre 1947.

Esso sarà rinnovato tacitamente di anno in anno, a meno che sia disdetto dall’una o dall’altra Parte contraente.

La disdetta deve essere notificata sei mesi prima dello spirare di ogni termine.

*In fede di che,* i Plenipotenziari a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato il presente trattato e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatto a Parigi, in doppio esemplare, il 1° agosto 1946.C. Burckhardt Bidault

Al momento di procedere alla firma del trattato di lavoro in data di oggi, i Plenipotenziari sottoscritti hanno di comune accordo dichiarato quanto segue:
1) Per quanto concerne l’applicazione dell’articolo 7 capoverso 2 del trattato di lavoro, resta inteso che la Convenzione tra la Svizzera e la Francia del 9 giugno 1933[^3]concernente l’assistenza degli indigenti e la lettera allegata[^4], del medesimo giorno, restano in vigore. 1 due Stati si dichiarano pronti ad esaminare in un prossimo avvenire le modificazioni ed i complementi che potrebbero essere apportati a detta Convenzione, soprattutto per il regolamento della situazione dei lavoratori stagionali e degli abitanti di frontiera.
2) Dopo un primo scambio di vedute intorno a diversi problemi di protezione sociale, in particolare circa le assicurazioni sociali, l’assistenza e l’aiuto alla famiglia, si conviene di esaminare queste questioni in speciali trattative. A questo scopo tra le amministrazioni competenti dei due Stati sarà scambiata, per mezzo della Legazione di Svizzera in Francia e dell’Ambasciata di Francia in Svizzera, una documentazione contenente tutte le disposizioni in vigore. Per quanto concerne più particolarmente l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti[^5], essa sarà oggetto di una conferenza comune che si riunirà il più tardi durante il mese di novembre 1946; le autorità francesi competenti esprimeranno in precedenza la loro opinione circa il trattamento che desiderano sia riservato ai cittadini francesi residenti in Svizzera e specificheranno le prestazioni di cui fruiscono i cittadini svizzeri residenti in Francia.
3) Resta parimente convenuto che deve essere esaminata anche la questione, se i cittadini di uno dei due Stati residenti sul territorio dell’altro debbano fruire dei medesimi diritti e vantaggi di cui godono i nazionali in materia di acquisto, di possesso e di trasferimento della piccola proprietà urbana e rurale. A questo scopo sarà scambiata tra le amministrazioni dei due paesi, secondo le stesse condizioni previste nel paragrafo precedente, una documentazione concernente i vari problemi di protezione sociale.Fatto a Parigi, in doppio esemplare, il 1° agosto 1946.C. Burckhardt Bidault

[^1]: RU **63** 437
[^2]: Vedi anche il Prot. qui di seguito.
[^3]: RS  **0.837.934.92**
[^4]: Non pubblicata nella RU.
[^5]: Vedi ora la conv. di sicurezza sociale del 3 lug. 1975 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica francese (RS  **0.831.109.349.1** ), il Prot. speciale del 3 lug. 1975 (RS  **0.831.109.349.10** ) e l’Acc. amministrativo del 3 dic. 1976 (RS  **0.831.109.349.12** ).